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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 170/2020 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”,
PROMOSSA DA
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), ivi Parte_1 C.F._1
residente nella via Longo-bardi n. 20, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Antonio
Ficarra, presso il cui studio sito in Mazzarino, via Bivona n. 37, è elettivamente domiciliato;
– parte appellante –
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caltanissetta (CL) viale Regina
Margherita n. 30, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, presso i cui uffici siti in in via Libertà n. 174 è elettivamente domiciliata;
CP_1 CP_1
– parte appellata –
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto d'appello ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
l'amministrazione in epigrafe per sentire riformare la sentenza n. 64/2019, depositata dal Giudice di
Pace di Gela il 29 giugno 2019, con la quale ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza prefettizia di revoca della patente di guida a sua volta derivante da una serie di verbali, emessi contestualmente (nn. 866759524, 866759622 e 866759427), con i quali i Carabinieri di Mazzarino gli avevano contestato altrettante violazioni di norme del codice della strada ai sensi degli artt. 128, comma 2, 172, commi 1 e 10, e 192, commi 1 e 6, C.d.s.
1 In particolare, l'odierno appellante, lamentando la nullità della sentenza per apparente motivazione ed omessa pronuncia, oltre a erronea applicazione dalle legge, ribadisce il motivo d'impugnazione sviluppato in primo grado, segnatamente che, in maniera illegittima, la prefettura ha disposto al revoca della patente sulla base della decurtazione di 26 punti della patente, in violazione dell'art. 126 co. 1 bis Codice della Strada, che pone come limite quello del tetto massimo di 15 punti.
Costituitasi in giudizio, la ha, in via preliminare, dedotto Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per tardività; nel merito, ha chiesto il rigetto dei motivi d'appello.
L'udienza del 31 ottobre 2024 si è svolta in forma cartolare, mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, a seguito della stessa, viene emessa la presente sentenza.
2. Sulla tempestività del ricorso in appello.
Va premesso che “il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, istaurato successivamente all'entrata in vigore del d.leg.n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U.n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.leg.n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado” (Cass. 02/08/2017, n. 19298).
Nella specie, essendo incontestato che la sentenza non è stata notificata dalla parte appellata.
Trova spazio, quindi, il c.d. “termine lungo” di sei mesi ex art. 327 c.p.c.
Pertanto, considerato che la sentenza è stata depositata il 29 giugno 2019, mentre il ricorso in appello in data 29 gennaio 2020, non dovendosi tenere conto nel computo il dies a quo ex 155 c.p.c.
(cfr. Cass. 23632/2016), l'appello deve ritenersi tempestivo.
3. Merito.
Nel merito il ricorso è infondato.
Va, innanzitutto, chiarito che oggetto del presente giudizio è l'impugnativa dell'ordinanza prefettizia n. 27943 del 20 giugno 2018, con cui è stata disposta la revoca della patente di guida di
. Il provvedimento si fonda, non su tutti e tre verbali di accertamento del 20 maggio 2018, Pt_1
segnatamente nn. 866759524, 866759622 e 866759427, ma solo del primo, emesso dai Carabinieri di Mazzarino, che hanno constato che l'appellante era alla guida nonostante la sua pantete fosse stata sospesa. Peraltro, questo verbale, insieme agli altri due, essi contestualmente, sono stati impugnati
2 separatamente innanzi al Giudice di Pace di Gela (n. r.g. 688/2017, cfr. pag. 4 del ricorso di primo grado).
Ebbene, deve concordarsi con parte appellante circa la nullità della sentenza poiché viziata da apparente motivazione.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. ord. n. 13248 del
30.6.2020; n. 3819 del 14.2.2020 e n. 22598 del 25.9.2018), ricorre il vizio di omessa od apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Nella specie, il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che l'ordinanza di revoca fosse
“atto dovuto in seguito alle gravi violazioni commesse dal ricorrente ed in particolare alla violazione dell'art. 128 comma 2 c.d.s.”, di fatto senza indicare, nemmeno succintamente, i criteri logici che l'avevano condotto alla formazione del proprio convincimento.
Parimenti, la sentenza gravata è viziata da un'evidente vizio di omessa pronuncia non avendo il Giudice di Pace preso posizione circa l'assunta violazione del limite di decurtazione dei punti della patente che avrebbe determinato il provvedimento di revoca oggetto di giudizio.
Tuttavia i due vizi riscontrati non rientrano fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cass. civ. n. 13733/2014 e Cass. n. n.20805/ 2010).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la censura dell'appellante non solo sia infondata, ma addirittura frutto di una mancata corretta lettura del provvedimento amministrativo di revoca. Infatti, nella sua parte motiva, l'autorità amministrativa dà atto che la revoca è disposta, non per la perdita dei punti della patente di guida, ma ai sensi dell'art. 128 co. 2 C.D.S., che prevede: “Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 168 a € 678)) e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente
3 comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1
a 1-quater”.
, per come incontestato, era sottoposto alla misura della sospensione della patente, a Pt_1
tempo indeterminato, a seguito di provvedimento della D.T.T. Provinciale di del 21 CP_1
gennaio 2015, pertanto è del tutto corretta la decisione della Prefettura di revoca, risultando del tutto inconferente il motivo di censura ribadito anche in sede d'appello.
4. Conclusioni.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere interamente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte e del valore della controversia (indeterminabile, bassa complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 64/2019, emessa dal Giudice di Pace di Gela nel proc. n. 843/2018 R.G.; condanna al pagamento, in favore dell'amministrazione costituita, delle Parte_1
spese processuali, relative a questa fase del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Gela, 17 gennaio 2025 Il Giudice
Vincenzo Accardo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 170/2020 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”,
PROMOSSA DA
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), ivi Parte_1 C.F._1
residente nella via Longo-bardi n. 20, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Antonio
Ficarra, presso il cui studio sito in Mazzarino, via Bivona n. 37, è elettivamente domiciliato;
– parte appellante –
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caltanissetta (CL) viale Regina
Margherita n. 30, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, presso i cui uffici siti in in via Libertà n. 174 è elettivamente domiciliata;
CP_1 CP_1
– parte appellata –
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto d'appello ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
l'amministrazione in epigrafe per sentire riformare la sentenza n. 64/2019, depositata dal Giudice di
Pace di Gela il 29 giugno 2019, con la quale ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza prefettizia di revoca della patente di guida a sua volta derivante da una serie di verbali, emessi contestualmente (nn. 866759524, 866759622 e 866759427), con i quali i Carabinieri di Mazzarino gli avevano contestato altrettante violazioni di norme del codice della strada ai sensi degli artt. 128, comma 2, 172, commi 1 e 10, e 192, commi 1 e 6, C.d.s.
1 In particolare, l'odierno appellante, lamentando la nullità della sentenza per apparente motivazione ed omessa pronuncia, oltre a erronea applicazione dalle legge, ribadisce il motivo d'impugnazione sviluppato in primo grado, segnatamente che, in maniera illegittima, la prefettura ha disposto al revoca della patente sulla base della decurtazione di 26 punti della patente, in violazione dell'art. 126 co. 1 bis Codice della Strada, che pone come limite quello del tetto massimo di 15 punti.
Costituitasi in giudizio, la ha, in via preliminare, dedotto Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per tardività; nel merito, ha chiesto il rigetto dei motivi d'appello.
L'udienza del 31 ottobre 2024 si è svolta in forma cartolare, mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, a seguito della stessa, viene emessa la presente sentenza.
2. Sulla tempestività del ricorso in appello.
Va premesso che “il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, istaurato successivamente all'entrata in vigore del d.leg.n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U.n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.leg.n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado” (Cass. 02/08/2017, n. 19298).
Nella specie, essendo incontestato che la sentenza non è stata notificata dalla parte appellata.
Trova spazio, quindi, il c.d. “termine lungo” di sei mesi ex art. 327 c.p.c.
Pertanto, considerato che la sentenza è stata depositata il 29 giugno 2019, mentre il ricorso in appello in data 29 gennaio 2020, non dovendosi tenere conto nel computo il dies a quo ex 155 c.p.c.
(cfr. Cass. 23632/2016), l'appello deve ritenersi tempestivo.
3. Merito.
Nel merito il ricorso è infondato.
Va, innanzitutto, chiarito che oggetto del presente giudizio è l'impugnativa dell'ordinanza prefettizia n. 27943 del 20 giugno 2018, con cui è stata disposta la revoca della patente di guida di
. Il provvedimento si fonda, non su tutti e tre verbali di accertamento del 20 maggio 2018, Pt_1
segnatamente nn. 866759524, 866759622 e 866759427, ma solo del primo, emesso dai Carabinieri di Mazzarino, che hanno constato che l'appellante era alla guida nonostante la sua pantete fosse stata sospesa. Peraltro, questo verbale, insieme agli altri due, essi contestualmente, sono stati impugnati
2 separatamente innanzi al Giudice di Pace di Gela (n. r.g. 688/2017, cfr. pag. 4 del ricorso di primo grado).
Ebbene, deve concordarsi con parte appellante circa la nullità della sentenza poiché viziata da apparente motivazione.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. ord. n. 13248 del
30.6.2020; n. 3819 del 14.2.2020 e n. 22598 del 25.9.2018), ricorre il vizio di omessa od apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Nella specie, il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che l'ordinanza di revoca fosse
“atto dovuto in seguito alle gravi violazioni commesse dal ricorrente ed in particolare alla violazione dell'art. 128 comma 2 c.d.s.”, di fatto senza indicare, nemmeno succintamente, i criteri logici che l'avevano condotto alla formazione del proprio convincimento.
Parimenti, la sentenza gravata è viziata da un'evidente vizio di omessa pronuncia non avendo il Giudice di Pace preso posizione circa l'assunta violazione del limite di decurtazione dei punti della patente che avrebbe determinato il provvedimento di revoca oggetto di giudizio.
Tuttavia i due vizi riscontrati non rientrano fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cass. civ. n. 13733/2014 e Cass. n. n.20805/ 2010).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la censura dell'appellante non solo sia infondata, ma addirittura frutto di una mancata corretta lettura del provvedimento amministrativo di revoca. Infatti, nella sua parte motiva, l'autorità amministrativa dà atto che la revoca è disposta, non per la perdita dei punti della patente di guida, ma ai sensi dell'art. 128 co. 2 C.D.S., che prevede: “Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 168 a € 678)) e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente
3 comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1
a 1-quater”.
, per come incontestato, era sottoposto alla misura della sospensione della patente, a Pt_1
tempo indeterminato, a seguito di provvedimento della D.T.T. Provinciale di del 21 CP_1
gennaio 2015, pertanto è del tutto corretta la decisione della Prefettura di revoca, risultando del tutto inconferente il motivo di censura ribadito anche in sede d'appello.
4. Conclusioni.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere interamente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte e del valore della controversia (indeterminabile, bassa complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 64/2019, emessa dal Giudice di Pace di Gela nel proc. n. 843/2018 R.G.; condanna al pagamento, in favore dell'amministrazione costituita, delle Parte_1
spese processuali, relative a questa fase del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Gela, 17 gennaio 2025 Il Giudice
Vincenzo Accardo
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