Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 16/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni
LV AS
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 42/2026 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69961 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 18 giugno 2025, proposto da S. N., nato a [...] e residente in [...]C.F. OMISSIS;
M. M. R., nato a [...] e residente in [...]C.F. OMISSIS;
G. G., nato a [...] e residente in [...]C.F. OMISSIS;
tutti elettivamente domiciliati in Guidonia Montecelio (RM), alla Via del Passeggio n. 110, presso lo Studio dell’Avv. Mariolina Lucidi del Foro di Tivoli (C.F. [...]), che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti pec:
mariolina.lucidi@pecavvocatitivoli.it Tel. e Fax: 0774/285953.
- parte ricorrente -
contro
- STATO MAGGIORE ESERCITO – CENTRO NAZIONALE AMMNISTRATIVO ESERCITO – Ufficio Trattamento Economico di Attività, con sede in Via Sforza n. 17, 00184 – Roma (RM), in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in 90141 – Palermo (PA)
alla Via Mariano Stabile, 182; - parte resistente non costituita-
- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G. Norrito (CF. [...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
AN AM (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)- e Avv. AN EL (C.F. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5;
- parte resistente -
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026, per parte ricorrente l’Avv. Calogera Jessica Piraino in sostituzione dell’Avv. Lucidi e, per l’INPS, l’Avv. EL; assente lo Stato Maggiore dell’Esercito come da relativo verbale.
Ritenuto in
FATTO
I. Parte ricorrente, composta da militari dell’Esercito Italiano in servizio negli anni 1991, 1992 e 1993, successivamente posti in
quiescenza, ha incardinato il presente giudizio chiedendo: “a) accertata e dichiarata, la fondatezza del presente giudizio di merito per i motivi di cui in narrativa, accogliere il ricorso spiegato;
b) annullare la nota recante protocollo n. M_D A76A549 REG2025 0104715 del 22/05/2025, pervenuta in pari data mediante la quale il Centro Nazionale Amministrativo Esercito – Ufficio Trattamento Economico di Attività ha rigettato la richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all’art. 9, commi 4 e 5 DPR n.
44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, nonché la nota recante protocollo n.
INPS.CCBFF.17/01/2025.0151259 comunicata in data 30 gennaio 2025 al signor G. G., mediante la quale l’I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Palermo, rendeva noto il rigetto della richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all’art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, nonché la nota recante protocollo n.
INPS.CCBFF.19/11/2024.3290546 comunicata in data 04 dicembre 2024 al signor M. R. M., mediante la quale l’I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Ragusa, rendeva noto il rigetto della richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all’art.
9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, e la nota recante protocollo n. INPS.CCBFF.23/10/2024.3100602 comunicata in pari data al signor N. S.,
mediante la quale l’I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Caltanissetta, rendeva noto il rigetto della richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all’art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti;
c) per l’effetto accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti alla rideterminazione dei rispettivi assegni pensionistici, ivi inserendo nella base di calcolo le maggiorazioni stipendiali di cui all’art. 9, commi 4 e 5 DPR n.
44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità), determinate dal nuovo conteggio di anzianità di servizio in virtù dell’applicazione della citata sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, con rimborso di tutti gli arretrati maturati e non percepiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 01/01/1991 sino all’effettivo soddisfo;
d) e quindi, per l’effetto condannare l’Amministrazione odierna resistente ad operare il ricalcolo dell’anzianità di servizio degli odierni ricorrenti al 31/12/1993, per il rispettivo livello, e indicare le nuove voci retributive, al fine di rideterminare ciascuno degli assegni pensionistici attribuiti ai singoli ricorrenti;
e) nonché condannare l’Amministrazione odierna resistente a liquidare le differenze stipendiali dal 01/01/1991 al 31/12/1993 maturate e non percepite dai ricorrenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dal 01/01/1991 sino all’effettivo soddisfo, all’esito dell’aggiornamento della propria posizione amministrativa;
f) da ultimo, quindi condannare le parti resistenti a liquidare tutte le somme maturate e non percepite, sia titolo di emolumenti stipendiali che pensionistici, così come determinate dalla P.A., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dal 01/01/1991 sino all’effettivo soddisfo, e aggiornare la posizione contributiva di tutti i ricorrenti;
g) Condannare le parti resistenti alla rifusione di tutte le spese di lite, oltre compensi come per legge.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e controdedurre come per legge”.
Parte ricorrente, in particolare, ha evidenziato anzitutto che i pensionati in epigrafe avevano maturato alla data del 31/12/1993 almeno cinque anni di servizio ed erano quindi in possesso dei requisiti per la maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) disciplinata dall’art. 9 commi 4 e 5 del D.P.R n° 44 del 1990 e dall’art. 7 D.L. n. 384 del 1992, convertito in L. 438/1992.
Tuttavia, tale elemento della retribuzione non sarebbe stato inserito nella base di computo del trattamento di quiescenza e tanto in ragione della vigenza dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
Ricostruita, poi, l’evoluzione della disciplina della maggiorazione della RIA parte ricorrente ha puntualizzato che non esiste una disciplina specifica per il personale militare che ad ogni modo rientra nella categoria dei pubblici dipendenti.
Più in dettaglio, nel richiamare la sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, parte ricorrente sostiene trovi diretta applicazione il d.P.R. N. 44/1990, art. 9, commi 4 e 5 concernente il personale dei Ministeri e degli altri enti di cui all’art.
2 del DPR 5 marzo 1986.
Pertanto, con l’atto introduttivo viene contestato che avallare una interpretazione contraria a quella fatta propria dalla Consulta determinerebbe una ingiustificata e del tutto illegittima disparità di trattamento nei confronti del personale militare, che quindi verrebbe escluso, pur non esistendo una specifica norma che vieti tale esclusione! Atteggiamento questo che va certamente a contrastare con i principi generali dell’azione Amministrativa di cui all’art. 97 Cost..
Richiamate, poi, le diffide inviate alle parti resistenti, parte ricorrente ha contestato i riscontri alle stesse, in quanto asseritamente affette da difetto assoluto di motivazione nonché in contrasto con il principio di legalità e della gerarchia delle fonti considerato che la circolare invocata in detti riscontri tenterebbe di introdurre per via amministrativa un limite o un’esclusione non previsto dalla legge e già oggetto di sindacato costituzionale.
Sul punto, inoltre, richiamando alcuni precedenti ritenuti di rilievo, è stato osservato che l’assenza di contrattazione collettiva non esclude che al personale militare siano applicabili – per estensione analogica ex art. 12 disp. prel. c.c. – trattamenti economici previsti per il restante personale pubblico, laddove compatibili con l’ordinamento militare e previa verifica di stanziamento delle risorse. La negazione del beneficio economico in parola al personale militare potrebbe configurare, infatti, una violazione degli artt. 3 e 36 Cost., laddove tale trattamento economico abbia natura remunerativa dell’anzianità di servizio e della professionalità maturata, comune anche ai militari.
Richiamate, infine, alcune violazioni formali dalle quali potrebbe discendere l’annullamento degli atti avversati quale l’assenza di indicazioni circa l’impugnabilità dell’atto amministrativo, parte ricorrente ha rilevato come l’INPS, quale mero ente pagatore, non abbia opposto alcun precetto normativo all’istanza dei ricorrenti ma soltanto la necessaria intermediazione dell’Amministrazione di appartenenza, ad ulteriore conferma dell’abnormità delle posizioni delle parti resistenti.
II. Con decreto dell’8 ottobre 2025, comunicato in pari data a parte ricorrente, è stata fissata l’udienza del 5 febbraio 2026 e, in data 23 gennaio 2026, parte ricorrente ha depositato prova dell’avvenuta notifica - effettuata in data 10 ottobre 2025 a mezzo PEC - del citato decreto, unitamente al ricorso introduttivo, nei confronti dell’INPS e dell’Avvocatura dello Stato di Palermo, quale domiciliatario ex lege dello Stato Maggiore.
III. Con comparsa debitamente depositata il 21 gennaio 2026 si è costituito in giudizio l’INPS che, anzitutto, ritiene non possibile procedere allo stato attuale alla riliquidazione della pensione in quanto, ai sensi della circolare INPS N.26 del 13.02.2019, sarebbe compito dell'Amministrazione – datore di lavoro - comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione del trattamento di pensione attraverso la apposita procedura telematica, provvedendo alla rettifica della posizione assicurativa ed all'aggiornamento dei dati "ultimo miglio" degli ex dipendenti. Adempimenti questi ultimi, non posti in essere dall'amministrazione datoriale.
L’Ente previdenziale ha evidenziato, inoltre, che il Ministero della difesa, con propria circolare allegata alla comparsa, ha chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata non ha effetto sul personale del Comparto Difesa e Sicurezza, ma solo su quello appartenente al Comparto Ministeri.
Infine, l’INPS, nel ribadire che la maggiorazione richiesta implica la rielaborazione dei dati di ultimo miglio e la sistemazione della posizione assicurativa con riferimento alle annualità interessate, ha puntualizzato che il ricalcolo dei trattamenti erogati in favore dei ricorrenti non può dunque prescindere dall'intermediazione dell'ex datore di lavoro che deve provvedere a quanto sopra.
In subordine è stata formulata espressa eccezione di prescrizione e contestata la domanda volta ad ottenere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
L’INPS ha quindi concluso chiedendo di rigettare il ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa e poiché inammissibile, e infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e onorari di causa.
IV. In data 23 gennaio 2025 parte ricorrente, oltre alla citata produzione della prova dell’avvenuta notifica del decreto di fissazione dell’udienza alle parti resistenti, ha depositato una “memoria difensiva” con la quale, seppur irritualmente, ha sostanzialmente insistito con le motivazioni già sviluppate in ricorso.
V. Nel corso della pubblica udienza del 5 febbraio 2026, constatata la mancata costituzione dello Stato Maggiore dell’Esercito nonostante la ritualità della notifica, le parti presenti hanno insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in Diritto
1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sul diritto dei Militari dell’Esercito Italiano a riposo indicati in epigrafe alla riliquidazione del loro trattamento pensionistico in ragione dell’inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni relative alla RIA inerenti al triennio 1991-1993 previste dalla legislazione statale alla luce di quanto affermato dalla Sentenza n. 4 dell’11 gennaio 2024 della Corte costituzionale.
2. In via preliminare, anzitutto, deve osservarsi che i provvedimenti avversati, ancorché indicato tra gli allegati, non risultano invero prodotti in quanto al loro posto si rinviene un documento estraneo al presente giudizio. Al riguardo, per esigenze di economia processuale, data la questione prettamente giuridica posta in ricorso e considerato che parte ricorrente ha comunque individuato esattamente il provvedimento riportandone l’esatto estratto, si ritiene opportuno soprassedere sull’acquisizione degli stessi.
3. Effettuata tale necessaria precisazione, sempre in via preliminare rispetto all’esame del merito, giova ricordare che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall’Amministrazione, bensì l’accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito),
spingendosi il potere del giudice a sindacare il “rapporto” giuridico anziché il mero “atto”.
Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedimentali o provvedimentali – quali ad esempio l’assenza di indicazioni circa l’impugnabilità dell’atto amministrativo
- non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all’an o al quantum del diritto a pensione (artt.
13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).
Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure incidenter tantum, gli atti amministrativi – seppure illegittimi –
compresi quelli riguardanti la posizione di status del pubblico dipendente emanati dall’Amministrazione di appartenenza (C.d.c.
Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n.
46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App.
n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167;
in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n.
12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).
4. In assenza di assenza di altre questioni preliminari, nel merito, si osserva che il ricorso non risulta fondato e come tale va respinto.
Per esigenze di sinteticità ed ai sensi degli artt. 39 c.g.c. e 17 dell’All. 2 al c.g.c. si richiamano le motivazioni, qui condivise, delle decisioni di questa Sezione giurisdizionale nn. 272/2025, 296/2025, 301/2025 e 314/2025, nonché delle Sezioni giur. Sardegna n. 106/2025 e Calabria n. 82/2025.
Con un orientamento, seppur di recente formazione ma uniforme, è stato, infatti, messo in evidenza come non risulti condivisibile il fulcro dell’impostazione attorea, imperniata sulla possibilità di estrapolare dalla decisione della Consulta - riguardante l’illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta ad uno specifico comparto di dipendenti statali, parimenti destinatari della normativa di risulta - un principio erga omnes, invocabile anche da non appartenenti al comparto ministeri (in questo caso appartenenti alle Forze Armate) che vorrebbero vedersi garantiti incrementi della R.I.A. estesi oltre il periodo normativamente previsto.
Convince, in particolare, quanto osservato nella citata decisione della Sezione Sardegna ossia che -la maggiorazione a titolo di R.I.A. in precedenza richiamata deve essere previamente riconosciuta ai ricorrenti dapprima sotto il profilo retributivo, e soltanto dopo siffatto ineludibile accertamento, che rappresenta il necessario presupposto per il successivo adeguamento pensionistico, l’emolumento potrebbe quindi transitare nella base pensionabile per dar luogo al ricalcolo dell’assegno di quiescenza, non potendosi certo teorizzare la possibilità di chiedere direttamente e surrettiziamente la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento al fine di considerare nella base pensionabile il prefato aumento, alla quale tuttavia lo stesso è alieno, facendo leva esclusivamente sul menzionato canone dell’imprescrittibilità del diritto pensionistico, in assenza tuttavia di un provvedimento formale, dell’Amministrazione di appartenenza, o di una pronuncia definitiva del Giudice del Lavoro, che abbia già in precedenza cristallizzato ed accertato in via definitiva sul versante retributivo il diritto alla corresponsione dell’emolumento in parola, sul rilievo che in caso contrario verrebbe eluso il canone pregiudiziale ed intangibile del riconoscimento stipendiale quale presupposto inderogabile per il successivo computo pensionistico, a tenore della prefata disposizione normativa di cui al D.P.R.
nr. 1092 del 1973, anche tenendo conto della circostanza che comunque il credito retributivo in rassegna risulta ormai prescritto.
A tanto si aggiunga che con riguardo al periodo in argomento, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la disciplina della retribuzione individuale di anzianità per i militari risultava contenuta all’art. 2 (rubricato proprio Retribuzione individuale di anzianità) della Legge 8 agosto 1990 n.231 recante Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare. Tale disposizione è rimasta in vigore sino alla sua abrogazione disposta dall’art. 2268 del d.Lgs. n. 66/2010 e, sebbene richiamata dall’art. 7 comma 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 - oggetto dell’interpretazione di cui all’art. 51 comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - veniva espressamente distinto rispetto alla disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1°
gennaio 1988-31 dicembre 1990.
Risulta, pertanto, evidente che la disciplina contenuta nella Legge 8 agosto 1990 n.231 applicabile ai ricorrenti in epigrafe è rimasta del tutto distinta rispetto a quella riferita al personale di cui ai citati accordi di
comparto e, conseguentemente, non occorre, né risulta possibile, addivenire ad alcuna interpretazione estensiva analogica del dettato di cui all’art. 9 commi 4 e 5 del D.P.R n° 44 del 1990 ed all’art. 7 D.L. n.
384 del 1992, convertito in L. 438/1992.
In ragione di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto restando assorbita ogni altra questione.
5. La novità e la complessità delle questioni dibattute al momento del deposito del ricorso giustificano la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• respinge il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
Il Giudice
LV AS
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 13 febbraio 2026 Pubblicata il 16 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)