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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 1054 del 2024 R.G.A.C. promosso da (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Putzu, nei confronti di C.F._1 [...]
(c.f. ), contumace, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di CP_1 C.F._2 cui all'art. 337 quinquies c.c. riguardo alla figlia, all'esito dell'udienza del 30.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. depositato il 15.7.2024 premesso di Parte_1 aver promosso nel 2017 un procedimento ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. nei confronti del resistente, ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti relativi all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento della figlia minore riferiva che il Tribunale di Tempio Persona_1
Pausania aveva ratificato, con il provvedimento in data 22.5.2018, gli accordi intervenuti tra le parti.
Lamentava che il , immediatamente dopo, si era reso irreperibile, omettendo di versare quanto Pt_1 dovuto a titolo di mantenimento e disinteressandosi completamente della figlia, e concludeva come in atti.
All'udienza del 18.12.2024 la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso;
il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio, ed il giudice si riservava di riferire al Collegio. Deve in primo luogo dichiararsi la contumacia del resistente che, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
È noto che il principio di bigenitorialità debba essere la regola cardine da tener presente come regime ordinario e prioritario di affidamento, al fine di consentire ai genitori di instaurare una sintonia sulle scelte educative relative ai figli. L'affido esclusivo, se del caso anche rafforzato, rappresenta pertanto una deroga eccezionale al predetto regime, giustificata solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, o comunque una situazione tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore (Cassazione civile sez. I, 06/07/2022, n.21425; Corte appello Ancona sez. II, 19/01/2023,
n.169; Tribunale Torre Annunziata sez. I, 27/05/2022, n.1247; Tribunale Livorno sez. I, 14/09/2021, n.724). Tale pregiudizio per il minore, ben può essere individuato nel totale disinteresse manifestato nei confronti del medesimo da parte di uno dei genitori. In particolare, la giurisprudenza si è espressa nel senso che “L'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva rappresenta una deroga al principio generale di affidamento condiviso, per cui il giudice dovrà congruamente motivare la scelta dell'affidamento esclusivo non solo attraverso un giudizio in positivo sulla idoneità del genitore
1 affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità dell'altro genitore. In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo è stata ravvisata, ad esempio, nel totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore, nel mancato rispetto del regime delle visite - che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori” (Tribunale Ancona sez. I, 07/03/2022, n.324). Ancora più recente è la pronuncia del Tribunale di Torino, per cui “Qualora risulti dimostrato il totale disinteresse del padre alle sorti della prole, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe i figli a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse - essendo il padre assente e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della figlia - va prediletta la misura dell'affido esclusivo alla madre, in applicazione dell'art. 337-quater c.c..” (Tribunale Torino sez. VII,
20/01/2023, n.205. Nello stesso senso vedi Tribunale Trapani sez. I, 12/12/2022, n.1051). Anche la Corte di Cassazione ha recentemente preso posizione sul punto, dichiarando che:
“L'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso” (Cassazione civile sez. I, 11/07/2022, n. 21823). Tanto premesso, osserva il Tribunale che le affermazioni della ricorrente circa il disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, manifestatosi anche per mezzo del totale inadempimento all'obbligo di provvedere al mantenimento della medesima, non sono state contestate dal che, sebbene abbia ricevuto la rituale notifica del ricorso, ha scelto di rimanere contumace, CP_1 così confermando il costante atteggiamento di assenza e noncuranza nei confronti della figlia e, in definitiva, la sua incapacità di mettere da parte il proprio “volere”, rispetto al superiore interesse del minore.
Depongono in tal senso anche le dichiarazioni rese all'udienza del 5.2.2025 dalla figlia
[...]
la quale ha riferito di non avere ormai da anni alcun rapporto con il padre, del quale Persona_1 non ha neppure il numero di telefono, avendo egli “bloccato” le sue chiamate circa sei anni fa.
La condotta del resistente, come sopra evidenziata, depone univocamente nel senso della sua assoluta inadeguatezza a prendersi correttamente cura della figlia, rispetto alla quale egli ha mostrato un disinteresse assoluto, che si protrae ormai da anni.
Gli elementi sin qui evidenziati, da valutarsi unitamente alla totale assenza di collaborazione del con la ricorrente nell'interesse della minore, al fine di garantirne le esigenze di cura e crescita, CP_1 impongono al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla madre (in tali ipotesi, esso ben può essere disposto anche d'ufficio: vedi in questo senso Cass. n. 29999 del 2020,
Tribunale Milano sez. IX, 20/06/2018, n.6910, Tribunale Vicenza sez. II, 11/11/2019, n.2328,
Tribunale Ancona sez. I, 07/03/2022, n.324).
Tale disposizione comporta che tutte le scelte, anche quelle di maggiore interesse per la prole minore, in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale, potranno essere adottate dalla ricorrente senza la previa consultazione con il resistente. La ricorrente è autorizzata altresì a richiedere ed ottenere, presso gli uffici competenti, senza il consenso del padre, il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità della figlia, compreso il passaporto valido per l'espatrio.
Avuto poi riguardo al fatto che le esigenze della minore, essendo trascorsi ormai sei anni dall'adozione del provvedimento del Tribunale di cui si chiede la modifica, sono senza dubbio alcuno aumentate, appare opportuno disporre che il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni
2 mese, a titolo di mantenimento della figlia, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Nulla deve disporsi, infine, in ordine alle domande volte ad ottenere la condanna del resistente al pagamento della metà delle spese straordinarie e l'autorizzazione al prelievo diretto dal datore di lavoro delle somme dovute dal essendo tali disposizioni già contenute nel provvedimento del CP_1
Tribunale di Tempio Pausania in data 22.5.2018.
Deve infine dichiararsi l'inammissibilità delle domande di accertamento delle somme dovute dal resistente a titolo di mantenimento e di condanna al pagamento delle stesse, trattandosi di questioni estranee all'oggetto del presente procedimento, volto esclusivamente alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dispone l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla madre;
Persona_1 pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT; dichiara non luogo a provvedere in ordine alle domande volte ad ottenere la condanna del resistente al pagamento della metà delle spese straordinarie e l'autorizzazione al prelievo diretto delle somme da questi dovute;
dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 5.2.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 1054 del 2024 R.G.A.C. promosso da (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Putzu, nei confronti di C.F._1 [...]
(c.f. ), contumace, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di CP_1 C.F._2 cui all'art. 337 quinquies c.c. riguardo alla figlia, all'esito dell'udienza del 30.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. depositato il 15.7.2024 premesso di Parte_1 aver promosso nel 2017 un procedimento ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. nei confronti del resistente, ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti relativi all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento della figlia minore riferiva che il Tribunale di Tempio Persona_1
Pausania aveva ratificato, con il provvedimento in data 22.5.2018, gli accordi intervenuti tra le parti.
Lamentava che il , immediatamente dopo, si era reso irreperibile, omettendo di versare quanto Pt_1 dovuto a titolo di mantenimento e disinteressandosi completamente della figlia, e concludeva come in atti.
All'udienza del 18.12.2024 la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso;
il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio, ed il giudice si riservava di riferire al Collegio. Deve in primo luogo dichiararsi la contumacia del resistente che, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
È noto che il principio di bigenitorialità debba essere la regola cardine da tener presente come regime ordinario e prioritario di affidamento, al fine di consentire ai genitori di instaurare una sintonia sulle scelte educative relative ai figli. L'affido esclusivo, se del caso anche rafforzato, rappresenta pertanto una deroga eccezionale al predetto regime, giustificata solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, o comunque una situazione tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore (Cassazione civile sez. I, 06/07/2022, n.21425; Corte appello Ancona sez. II, 19/01/2023,
n.169; Tribunale Torre Annunziata sez. I, 27/05/2022, n.1247; Tribunale Livorno sez. I, 14/09/2021, n.724). Tale pregiudizio per il minore, ben può essere individuato nel totale disinteresse manifestato nei confronti del medesimo da parte di uno dei genitori. In particolare, la giurisprudenza si è espressa nel senso che “L'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva rappresenta una deroga al principio generale di affidamento condiviso, per cui il giudice dovrà congruamente motivare la scelta dell'affidamento esclusivo non solo attraverso un giudizio in positivo sulla idoneità del genitore
1 affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità dell'altro genitore. In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo è stata ravvisata, ad esempio, nel totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore, nel mancato rispetto del regime delle visite - che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori” (Tribunale Ancona sez. I, 07/03/2022, n.324). Ancora più recente è la pronuncia del Tribunale di Torino, per cui “Qualora risulti dimostrato il totale disinteresse del padre alle sorti della prole, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe i figli a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse - essendo il padre assente e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della figlia - va prediletta la misura dell'affido esclusivo alla madre, in applicazione dell'art. 337-quater c.c..” (Tribunale Torino sez. VII,
20/01/2023, n.205. Nello stesso senso vedi Tribunale Trapani sez. I, 12/12/2022, n.1051). Anche la Corte di Cassazione ha recentemente preso posizione sul punto, dichiarando che:
“L'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso” (Cassazione civile sez. I, 11/07/2022, n. 21823). Tanto premesso, osserva il Tribunale che le affermazioni della ricorrente circa il disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, manifestatosi anche per mezzo del totale inadempimento all'obbligo di provvedere al mantenimento della medesima, non sono state contestate dal che, sebbene abbia ricevuto la rituale notifica del ricorso, ha scelto di rimanere contumace, CP_1 così confermando il costante atteggiamento di assenza e noncuranza nei confronti della figlia e, in definitiva, la sua incapacità di mettere da parte il proprio “volere”, rispetto al superiore interesse del minore.
Depongono in tal senso anche le dichiarazioni rese all'udienza del 5.2.2025 dalla figlia
[...]
la quale ha riferito di non avere ormai da anni alcun rapporto con il padre, del quale Persona_1 non ha neppure il numero di telefono, avendo egli “bloccato” le sue chiamate circa sei anni fa.
La condotta del resistente, come sopra evidenziata, depone univocamente nel senso della sua assoluta inadeguatezza a prendersi correttamente cura della figlia, rispetto alla quale egli ha mostrato un disinteresse assoluto, che si protrae ormai da anni.
Gli elementi sin qui evidenziati, da valutarsi unitamente alla totale assenza di collaborazione del con la ricorrente nell'interesse della minore, al fine di garantirne le esigenze di cura e crescita, CP_1 impongono al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla madre (in tali ipotesi, esso ben può essere disposto anche d'ufficio: vedi in questo senso Cass. n. 29999 del 2020,
Tribunale Milano sez. IX, 20/06/2018, n.6910, Tribunale Vicenza sez. II, 11/11/2019, n.2328,
Tribunale Ancona sez. I, 07/03/2022, n.324).
Tale disposizione comporta che tutte le scelte, anche quelle di maggiore interesse per la prole minore, in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale, potranno essere adottate dalla ricorrente senza la previa consultazione con il resistente. La ricorrente è autorizzata altresì a richiedere ed ottenere, presso gli uffici competenti, senza il consenso del padre, il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità della figlia, compreso il passaporto valido per l'espatrio.
Avuto poi riguardo al fatto che le esigenze della minore, essendo trascorsi ormai sei anni dall'adozione del provvedimento del Tribunale di cui si chiede la modifica, sono senza dubbio alcuno aumentate, appare opportuno disporre che il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni
2 mese, a titolo di mantenimento della figlia, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Nulla deve disporsi, infine, in ordine alle domande volte ad ottenere la condanna del resistente al pagamento della metà delle spese straordinarie e l'autorizzazione al prelievo diretto dal datore di lavoro delle somme dovute dal essendo tali disposizioni già contenute nel provvedimento del CP_1
Tribunale di Tempio Pausania in data 22.5.2018.
Deve infine dichiararsi l'inammissibilità delle domande di accertamento delle somme dovute dal resistente a titolo di mantenimento e di condanna al pagamento delle stesse, trattandosi di questioni estranee all'oggetto del presente procedimento, volto esclusivamente alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dispone l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla madre;
Persona_1 pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT; dichiara non luogo a provvedere in ordine alle domande volte ad ottenere la condanna del resistente al pagamento della metà delle spese straordinarie e l'autorizzazione al prelievo diretto delle somme da questi dovute;
dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 5.2.2025.
Il Presidente est.
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