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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 175 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18 settembre 2025, alla quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Giorgio Cangemi, giusta procura in atti, opponente contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Di Cara, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 31.12.2022, l
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1636/22 del 19.11.2022, notificato in data 23.11.2022, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento della somma di € 115.196,80, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore del Controparte_1
a titolo di rimborso della quota sanitaria di compartecipazione del 40%
[...] sulla stessa gravante per il ricovero di disabili psichici nelle comunità alloggio, in forza del D.P.R.S 4 giugno 1996, n. 158. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo, e contestato, nel merito, la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 14 del D.P.R.S. e dalla Circolare dell'Assessore regionale alla Salute del 28.02.2019 per il rimborso, dovendo la prestazioni oggetto di integrazione della retta essere erogate da enti accredidati con il d'intesa con l'azienda competente ed essere connessa a maggiori CP_2 oneri sostenuti per personale aggiuntivo, sanitario e/o assistenziale, solo qualora tali prestazioni non siano direttamente rese dai Dipartimenti di Salute mentale. Il , costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. Va, in preliminarmente, rigettata l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall'opponente. Sul punto, è stato, infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in analoga fattispecie, che la controversia promossa da un istituto di cura nei Parte confronti della per il pagamento delle rette di degenza dei malati psichici appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., 17.10.2014, n. 22033, ha precisato che “la controversia introdotta da un istituto di cura nei Parte confronti del Comune e della , per il pagamento di rette di degenza relative a pazienti ricoverati per problemi psichici (nel caso in esame si trattava di "debolezza mentale e grave frenesia ed epilessia") - esclusa, dopo il radicale mutamento del sistema di custodia e cura degli alienati verificatosi con l'entrata in vigore della L. n. 180 del 1978 e con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale da parte della L. n. 833 del 1978, l'applicabilità della L. n. 36 del 1904, art. 7 e del R.D. n. 1054 del 1924, art. 29, che prevedevano la giurisdizione amministrativa - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, sia nel caso in cui si ritenga che la prestazione in favore del ricoverato integri una prestazione sanitaria, sia nel caso in cui sia ritenuto prevalente il carattere socio-assistenziale di tale prestazione. In entrambi i casi, infatti, il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega ad un esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione in quanto non implica alcun sindacato su provvedimenti della Pubblica Amministrazione”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 01.07.2009, n. 15377). Nel merito, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore
2 istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il opposto, ricorrente in CP_1 monitorio e attore in senso sostanziale, non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avendo dimostrato la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per ottenere il rimborso delle quote in oggetto. Il ha, infatti, richiesto all il Controparte_1 Controparte_3 rimborso del contributo del 40% delle spese di gestione per il ricovero di malati psichichi che la legge pone a carico dell'azienda sanitaria in presenza di determinati requisiti. In particolare, la Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 22, di Riordino dei Servizi e delle Attività Socio – Assistenziali in Sicilia, art. 3, prevede tra le modalità di intervento e le forme di assistenza di soggetti con disabilità psichica, la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di inabili in difficoltà e privi di assistenza familiare, tra cui il ricovero in strutture e in Comunità alloggio, con l'obbligo per i Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal DSM – UOC Psichiatria, come previsto della Circolare dell'Assessorato Enti Locali del 14 giugno 2000, n.
3. Ai sensi dell'art. 14 dell'Allegato D al D.P.R.S. 4 giugno 1996, n. 158, rubricato Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L. R. 9 maggio 1986, n. 22, “in relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'A.C. d'intesa con l' competente, corrisponde un'integrazione al Parte_3 compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni”. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l' provvederà ad esercitare azione di rivalsa”, CP_4 mentre ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. n. 22/86, la stipula delle citate Convenzioni costituisce adempimento obbligatorio e inderogabile per i Comuni che abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze, la gestione indiretta, avvalendosi di Istituzioni in possesso dei requisiti. La norma prevede poi una ulteriore ipotesi di rivalsa per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della convenzione, sempreché le dette
3 prestazioni infermieristiche non siano erogate direttamente dall CP_5 competente. Sul punto, la Regione Sicilia ha poi chiarito, con Circolare dell'Assessorato della Famiglie e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia del 26 giugno 2018 n. 22230, che “la retta di ricovero del disabile psichico viene costruita con la concorrenza del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti con la legge di bilancio con la compartecipazione delle asp nella misura del 40% giusta Lea livelli essenziali assistenza e la restante parte è imputata al comune”. Le modalità di tale compartecipazione sono, invece, indicate nella Circolare dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia del 28 febbraio 2019, n. 18421, la quale, richiamando la precedente Circolare del Dipartimento della Famiglia, ha specificato che “sono le aziende sanitarie a dover garantire i L.E.A. direttamente attraverso le proprie strutture e/o presidi sanitari o mediante le strutture accreditate dal S.S.R. e contrattualizzate dalle aziende sanitarie medesime coerentemente a quanto previsto dalla programmazione sanitaria di settore”, sicché le “non possono compartecipare ai costi di prestazioni CP_3 erogate da soggetti che non risultano essere accreditati né contrattualizzati dal
. CP_2
In applicazione di tale disciplina, deve quindi ritenersi che le sono CP_3 tenute a corrispondere, in via di rimborso, ai Comuni, una quota integrativa alle rette fisse riconosciute alle comunità alloggio, ma solo se tali integrazioni sono frutto di prestazioni ulteriori, effettuate di intesa e connesse ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni, erogate da enti accreditati e contrattualizzati presso il S.S.R. e non direttamente dal Dipartimento di Salute Mentale con proprie risorse. Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la prova del rispetto di tutti i predetti requisiti procedurali non sia stata fornita dal Controparte_1
sicchè nessun diritto di rivalsa può vantare nei confronti dell'
[...] CP_3
[...]
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, il ricovero presso delle comunità alloggio di otto pazienti psichici, disposto con delibera della Giunta Municipale, in attuazione della L.R. n. 22/1986, sulla base di proposte presentate dai Servizi sociali, nelle quali si dà atto della richiesta di presa in carico da parte del Dipartimento di Salute Mentale competente senza, tuttavia, produrre alcun documento a riprova dell'intesa. Né possono ritenersi, a tal fine, sufficienti le relazioni di aggiornamento dei Dipartimenti territoriali di Salute Mentale dell (doc. 3) in Parte_1 ordine alle condizioni di salute dei pazienti ospitati nelle comunità alloggio e all'opportunità della prosecuzione o meno della permanenza nelle predette strutture.
4 In secondo luogo, va altresì rilevata la mancanza di prova in ordine agli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa di settore e, in particolare, dell'inclusione delle predette comunità tra gli enti accreditati e/o contrattualizzati con il Servizio Sanitario regionale - essendo le convenzioni di alloggio in atti intercorse solo tra le strutture private ed il Comune opposto e non essendo provata l'iscrizione di queste ultime nell'Albo Regionale di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/86 - nonché della destinazione di tale contributo ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle prestazioni di ricovero, non avendo l'ente locale allegato, né tantomeno provato, l'effettivo impego di tale personale aggiuntivo. Così, parimenti, non è stata fornita alcuna prova circa l'impiego di personale infermieristico o i costi afferenti quest'ultimo tipo di servizio. Dalle fatture e dalle determine prodotte dall'opposto (all. al fascicolo monitorio), non è, infatti, possibile evincere la natura delle spese e dei costi per i quali viene effettuato il pagamento, facendosi generico riferimento a delle “spese sostenute per l'accoglienza dell'utente”. Ed invero, dalla rubrica della norma “integrazione retta”, emerge già che il diritto di rivalsa in essa previsto si riferisce a prestazioni ulteriori, integrative di quelle ordinariamente ricomprese nella retta mensile, la quale rimane dunque ad esclusivo carico del Ciò è confermato anche dal testo dell'art. 14 citato, CP_1 che attribuisce al il diritto di rivalsa per recuperare l'eventuale CP_1 integrazione al compenso fisso mensile che d'intesa con l' Parte_1 abbia corrisposto alla struttura (cfr., in analoga fattispecie, Tribunale Barcellona P.G., 25.06.2025: “Pertanto, condizioni per l'esercizio del diritto di rivalsa sono l'erogazione di prestazioni ulteriori, rispetto a quelle ordinariamente fornite dalla comunità alloggio, nonché, a monte, la sussistenza di una “intesa” tra ed circa l'erogazione delle stesse, ove ritenute necessarie a soddisfare i bisogni della particolare tipologia dell'utenza”; conf. Tribunale Ragusa, 18.10.2024, n. 1611). Né può fondarsi alcun obbligo di compartecipazione dell opponente Pt_1 al pagamento delle rette ordinarie corrisposte alle comunità alloggio per disabili psichici sulla base della sola indicazione in tal senso contenuta nella Circolare del 26 giugno 2018 dell'Assessorato della Famiglia, richiamata dall'ente locale opposto. In punto di diritto, occorre infatti evidenziare che, in base ai principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza, anche amministrativa, le circolari sono atti estranei al sistema delle fonti normative. Esse, infatti, “costituiscono atti interni, diretti agli organi ed agli uffici periferici, al fine di disciplinarne l'attività e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi sottordinati, ma non i soggetti destinatari estranei all'Amministrazione, che non hanno neppure l'onere dell'impugnativa, potendo direttamente contestare la legittimità dei provvedimenti applicativi” (Consiglio di Stato, sez. II, 19.01.2022
5 n. 352; Consiglio di Stato, sez. IV, 12.06.2012 n. 3457; nello stesso senso, anche Corte Costituzionale, n. 33/2019; Cass. Civ., n. 6185/2017; Cass. Civ., Sez. Un. n. 23031/2007), con la precisazione che l'applicazione di tale principio di diritto non è smentito neppure nell'ipotesi di circolari interpretative di norme di legge (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 26.10.2016 n. 4478: “la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, è, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni”). Sul punto, deve quindi ritenersi che la circolare emanata da un ramo dell'amministrazione (Assessorato alla Famiglia), non sia idonea ad impegnare fondi o ad incidere sulla programmazione economica di altro ramo dell'amministrazione (Assessorato alla Salute), né ad introdurre alcun obbligo in capo alle aziende sanitarie provinciali. A ciò si aggiunga la circostanza che l'Assessorato della Salute, con la citata nota del 28 febbraio 2019, ha affermato l'insussistenza di un obbligo automatico di compartecipazione al pagamento delle rette di ricovero in comunità alloggio a carico delle nella misura del 40%, dando indicazione alle stesse di CP_3 attenersi a quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di compartecipazione a carico del S.S.R., prevista nello schema di convenzione tipo, approvato con il Decreto Presidenziale del 4 giugno 1996. Non può, altresì, essere condiviso quanto sostenuto dal Comune opposto in relazione ad altre fonti normative, quali il D.P.C.M. 14 febbraio 2011, il D.P.R.S. 23 dicembre 2011 e la L.R. 12 agosto 2014, n. 21, dalle quali però non si evince l'introduzione di alcun obbligo automatico di compartecipazione nella misura del 40% al pagamento della retta di ricovero di disabili psichici in Contr comunità in capo all In particolare, il D.P.C.M. 14.02.2001 è “atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” la cui finalità non è quella di introdurre puramente e semplicemente un criterio di finanziamento ripartito tra i titolari delle funzioni sanitaria e sociale (40% a carico del fondo sanitario 60% a carico dei comuni, nel caso di comunità alloggio per disabili psichici), da applicare a prestazioni disciplinate da normative previgenti, come nel caso di specie, ma quella di dettare le linee guida per l'attuazione di livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) in materia di prestazioni socio-sanitarie, da garantirsi uniformemente su tutto il territorio nazionale, che si sostanzia, come detto, in un atto di indirizzo, ossia una tipologia di atto per sua natura bisognevole, ai fini della sua concreta operatività, dell'emanazione di norme attuative da parte della regione di riferimento. Ad analoghe conclusioni occorre, peraltro, pervenire anche per le altre fonti citate dall'opposto. Ed infatti, con D.P.R.S. del 23.12.2011 l'Assessore alla Salute e l'Assessore alla Famiglia hanno approvato un protocollo di intesa per l'attuazione del Sistema regionale integrato socio-sanitario in Sicilia, mentre con la L.R.
6 12.08.2014, n. 21, si è rinviato ad un successivo “Decreto Interassessoriale”, da emanarsi di concerto tra l'Assessore alla Salute e quello alla Famiglia, la disciplina delle modalità per la “definizione di un sistema unico di accreditamento dei soggetti autorizzati ad erogare prestazioni socio-sanitarie, la determinazione delle risorse da corrispondere rispettivamente per la quota sanitaria e per la quota socio-assistenziale, nonché le modalità di monitoraggio e controllo delle strutture” (cfr. art. 10. “Integrazione socio-sanitaria”). Sul punto, va rilevato che, il comma 2 del medesimo art. 10, ove è stabilito che le prestazioni socio-sanitarie in materia di L.E.A. graveranno in quota parte anche sul , a differenza di quanto sostenuto del opposto, non Controparte_6 CP_1 introduce un immediato obbligo di compartecipazione, ma va letto unitamente al successivo comma terzo che rinvia a successivi atti dei competenti assessorati per la determinazione delle risorse da corrispondere per le rispettive quote di spettanza, senza che venga in quella sede introdotto alcun obbligo attuale. L'opposizione proposta deve, pertanto, essere accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 175/2023 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1636/22, emesso dal Tribunale di Messina in data 19.11.2022; 2. condanna l'opponente al pagamento in favore della banca opposta delle spese di giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Si comunichi. Messina, 18 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
7
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Giorgio Cangemi, giusta procura in atti, opponente contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Di Cara, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 31.12.2022, l
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1636/22 del 19.11.2022, notificato in data 23.11.2022, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento della somma di € 115.196,80, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore del Controparte_1
a titolo di rimborso della quota sanitaria di compartecipazione del 40%
[...] sulla stessa gravante per il ricovero di disabili psichici nelle comunità alloggio, in forza del D.P.R.S 4 giugno 1996, n. 158. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo, e contestato, nel merito, la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 14 del D.P.R.S. e dalla Circolare dell'Assessore regionale alla Salute del 28.02.2019 per il rimborso, dovendo la prestazioni oggetto di integrazione della retta essere erogate da enti accredidati con il d'intesa con l'azienda competente ed essere connessa a maggiori CP_2 oneri sostenuti per personale aggiuntivo, sanitario e/o assistenziale, solo qualora tali prestazioni non siano direttamente rese dai Dipartimenti di Salute mentale. Il , costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. Va, in preliminarmente, rigettata l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall'opponente. Sul punto, è stato, infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in analoga fattispecie, che la controversia promossa da un istituto di cura nei Parte confronti della per il pagamento delle rette di degenza dei malati psichici appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., 17.10.2014, n. 22033, ha precisato che “la controversia introdotta da un istituto di cura nei Parte confronti del Comune e della , per il pagamento di rette di degenza relative a pazienti ricoverati per problemi psichici (nel caso in esame si trattava di "debolezza mentale e grave frenesia ed epilessia") - esclusa, dopo il radicale mutamento del sistema di custodia e cura degli alienati verificatosi con l'entrata in vigore della L. n. 180 del 1978 e con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale da parte della L. n. 833 del 1978, l'applicabilità della L. n. 36 del 1904, art. 7 e del R.D. n. 1054 del 1924, art. 29, che prevedevano la giurisdizione amministrativa - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, sia nel caso in cui si ritenga che la prestazione in favore del ricoverato integri una prestazione sanitaria, sia nel caso in cui sia ritenuto prevalente il carattere socio-assistenziale di tale prestazione. In entrambi i casi, infatti, il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega ad un esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione in quanto non implica alcun sindacato su provvedimenti della Pubblica Amministrazione”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 01.07.2009, n. 15377). Nel merito, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore
2 istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il opposto, ricorrente in CP_1 monitorio e attore in senso sostanziale, non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avendo dimostrato la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per ottenere il rimborso delle quote in oggetto. Il ha, infatti, richiesto all il Controparte_1 Controparte_3 rimborso del contributo del 40% delle spese di gestione per il ricovero di malati psichichi che la legge pone a carico dell'azienda sanitaria in presenza di determinati requisiti. In particolare, la Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 22, di Riordino dei Servizi e delle Attività Socio – Assistenziali in Sicilia, art. 3, prevede tra le modalità di intervento e le forme di assistenza di soggetti con disabilità psichica, la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di inabili in difficoltà e privi di assistenza familiare, tra cui il ricovero in strutture e in Comunità alloggio, con l'obbligo per i Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal DSM – UOC Psichiatria, come previsto della Circolare dell'Assessorato Enti Locali del 14 giugno 2000, n.
3. Ai sensi dell'art. 14 dell'Allegato D al D.P.R.S. 4 giugno 1996, n. 158, rubricato Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L. R. 9 maggio 1986, n. 22, “in relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'A.C. d'intesa con l' competente, corrisponde un'integrazione al Parte_3 compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni”. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l' provvederà ad esercitare azione di rivalsa”, CP_4 mentre ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. n. 22/86, la stipula delle citate Convenzioni costituisce adempimento obbligatorio e inderogabile per i Comuni che abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze, la gestione indiretta, avvalendosi di Istituzioni in possesso dei requisiti. La norma prevede poi una ulteriore ipotesi di rivalsa per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della convenzione, sempreché le dette
3 prestazioni infermieristiche non siano erogate direttamente dall CP_5 competente. Sul punto, la Regione Sicilia ha poi chiarito, con Circolare dell'Assessorato della Famiglie e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia del 26 giugno 2018 n. 22230, che “la retta di ricovero del disabile psichico viene costruita con la concorrenza del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti con la legge di bilancio con la compartecipazione delle asp nella misura del 40% giusta Lea livelli essenziali assistenza e la restante parte è imputata al comune”. Le modalità di tale compartecipazione sono, invece, indicate nella Circolare dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia del 28 febbraio 2019, n. 18421, la quale, richiamando la precedente Circolare del Dipartimento della Famiglia, ha specificato che “sono le aziende sanitarie a dover garantire i L.E.A. direttamente attraverso le proprie strutture e/o presidi sanitari o mediante le strutture accreditate dal S.S.R. e contrattualizzate dalle aziende sanitarie medesime coerentemente a quanto previsto dalla programmazione sanitaria di settore”, sicché le “non possono compartecipare ai costi di prestazioni CP_3 erogate da soggetti che non risultano essere accreditati né contrattualizzati dal
. CP_2
In applicazione di tale disciplina, deve quindi ritenersi che le sono CP_3 tenute a corrispondere, in via di rimborso, ai Comuni, una quota integrativa alle rette fisse riconosciute alle comunità alloggio, ma solo se tali integrazioni sono frutto di prestazioni ulteriori, effettuate di intesa e connesse ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni, erogate da enti accreditati e contrattualizzati presso il S.S.R. e non direttamente dal Dipartimento di Salute Mentale con proprie risorse. Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la prova del rispetto di tutti i predetti requisiti procedurali non sia stata fornita dal Controparte_1
sicchè nessun diritto di rivalsa può vantare nei confronti dell'
[...] CP_3
[...]
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, il ricovero presso delle comunità alloggio di otto pazienti psichici, disposto con delibera della Giunta Municipale, in attuazione della L.R. n. 22/1986, sulla base di proposte presentate dai Servizi sociali, nelle quali si dà atto della richiesta di presa in carico da parte del Dipartimento di Salute Mentale competente senza, tuttavia, produrre alcun documento a riprova dell'intesa. Né possono ritenersi, a tal fine, sufficienti le relazioni di aggiornamento dei Dipartimenti territoriali di Salute Mentale dell (doc. 3) in Parte_1 ordine alle condizioni di salute dei pazienti ospitati nelle comunità alloggio e all'opportunità della prosecuzione o meno della permanenza nelle predette strutture.
4 In secondo luogo, va altresì rilevata la mancanza di prova in ordine agli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa di settore e, in particolare, dell'inclusione delle predette comunità tra gli enti accreditati e/o contrattualizzati con il Servizio Sanitario regionale - essendo le convenzioni di alloggio in atti intercorse solo tra le strutture private ed il Comune opposto e non essendo provata l'iscrizione di queste ultime nell'Albo Regionale di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/86 - nonché della destinazione di tale contributo ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle prestazioni di ricovero, non avendo l'ente locale allegato, né tantomeno provato, l'effettivo impego di tale personale aggiuntivo. Così, parimenti, non è stata fornita alcuna prova circa l'impiego di personale infermieristico o i costi afferenti quest'ultimo tipo di servizio. Dalle fatture e dalle determine prodotte dall'opposto (all. al fascicolo monitorio), non è, infatti, possibile evincere la natura delle spese e dei costi per i quali viene effettuato il pagamento, facendosi generico riferimento a delle “spese sostenute per l'accoglienza dell'utente”. Ed invero, dalla rubrica della norma “integrazione retta”, emerge già che il diritto di rivalsa in essa previsto si riferisce a prestazioni ulteriori, integrative di quelle ordinariamente ricomprese nella retta mensile, la quale rimane dunque ad esclusivo carico del Ciò è confermato anche dal testo dell'art. 14 citato, CP_1 che attribuisce al il diritto di rivalsa per recuperare l'eventuale CP_1 integrazione al compenso fisso mensile che d'intesa con l' Parte_1 abbia corrisposto alla struttura (cfr., in analoga fattispecie, Tribunale Barcellona P.G., 25.06.2025: “Pertanto, condizioni per l'esercizio del diritto di rivalsa sono l'erogazione di prestazioni ulteriori, rispetto a quelle ordinariamente fornite dalla comunità alloggio, nonché, a monte, la sussistenza di una “intesa” tra ed circa l'erogazione delle stesse, ove ritenute necessarie a soddisfare i bisogni della particolare tipologia dell'utenza”; conf. Tribunale Ragusa, 18.10.2024, n. 1611). Né può fondarsi alcun obbligo di compartecipazione dell opponente Pt_1 al pagamento delle rette ordinarie corrisposte alle comunità alloggio per disabili psichici sulla base della sola indicazione in tal senso contenuta nella Circolare del 26 giugno 2018 dell'Assessorato della Famiglia, richiamata dall'ente locale opposto. In punto di diritto, occorre infatti evidenziare che, in base ai principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza, anche amministrativa, le circolari sono atti estranei al sistema delle fonti normative. Esse, infatti, “costituiscono atti interni, diretti agli organi ed agli uffici periferici, al fine di disciplinarne l'attività e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi sottordinati, ma non i soggetti destinatari estranei all'Amministrazione, che non hanno neppure l'onere dell'impugnativa, potendo direttamente contestare la legittimità dei provvedimenti applicativi” (Consiglio di Stato, sez. II, 19.01.2022
5 n. 352; Consiglio di Stato, sez. IV, 12.06.2012 n. 3457; nello stesso senso, anche Corte Costituzionale, n. 33/2019; Cass. Civ., n. 6185/2017; Cass. Civ., Sez. Un. n. 23031/2007), con la precisazione che l'applicazione di tale principio di diritto non è smentito neppure nell'ipotesi di circolari interpretative di norme di legge (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 26.10.2016 n. 4478: “la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, è, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni”). Sul punto, deve quindi ritenersi che la circolare emanata da un ramo dell'amministrazione (Assessorato alla Famiglia), non sia idonea ad impegnare fondi o ad incidere sulla programmazione economica di altro ramo dell'amministrazione (Assessorato alla Salute), né ad introdurre alcun obbligo in capo alle aziende sanitarie provinciali. A ciò si aggiunga la circostanza che l'Assessorato della Salute, con la citata nota del 28 febbraio 2019, ha affermato l'insussistenza di un obbligo automatico di compartecipazione al pagamento delle rette di ricovero in comunità alloggio a carico delle nella misura del 40%, dando indicazione alle stesse di CP_3 attenersi a quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di compartecipazione a carico del S.S.R., prevista nello schema di convenzione tipo, approvato con il Decreto Presidenziale del 4 giugno 1996. Non può, altresì, essere condiviso quanto sostenuto dal Comune opposto in relazione ad altre fonti normative, quali il D.P.C.M. 14 febbraio 2011, il D.P.R.S. 23 dicembre 2011 e la L.R. 12 agosto 2014, n. 21, dalle quali però non si evince l'introduzione di alcun obbligo automatico di compartecipazione nella misura del 40% al pagamento della retta di ricovero di disabili psichici in Contr comunità in capo all In particolare, il D.P.C.M. 14.02.2001 è “atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” la cui finalità non è quella di introdurre puramente e semplicemente un criterio di finanziamento ripartito tra i titolari delle funzioni sanitaria e sociale (40% a carico del fondo sanitario 60% a carico dei comuni, nel caso di comunità alloggio per disabili psichici), da applicare a prestazioni disciplinate da normative previgenti, come nel caso di specie, ma quella di dettare le linee guida per l'attuazione di livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) in materia di prestazioni socio-sanitarie, da garantirsi uniformemente su tutto il territorio nazionale, che si sostanzia, come detto, in un atto di indirizzo, ossia una tipologia di atto per sua natura bisognevole, ai fini della sua concreta operatività, dell'emanazione di norme attuative da parte della regione di riferimento. Ad analoghe conclusioni occorre, peraltro, pervenire anche per le altre fonti citate dall'opposto. Ed infatti, con D.P.R.S. del 23.12.2011 l'Assessore alla Salute e l'Assessore alla Famiglia hanno approvato un protocollo di intesa per l'attuazione del Sistema regionale integrato socio-sanitario in Sicilia, mentre con la L.R.
6 12.08.2014, n. 21, si è rinviato ad un successivo “Decreto Interassessoriale”, da emanarsi di concerto tra l'Assessore alla Salute e quello alla Famiglia, la disciplina delle modalità per la “definizione di un sistema unico di accreditamento dei soggetti autorizzati ad erogare prestazioni socio-sanitarie, la determinazione delle risorse da corrispondere rispettivamente per la quota sanitaria e per la quota socio-assistenziale, nonché le modalità di monitoraggio e controllo delle strutture” (cfr. art. 10. “Integrazione socio-sanitaria”). Sul punto, va rilevato che, il comma 2 del medesimo art. 10, ove è stabilito che le prestazioni socio-sanitarie in materia di L.E.A. graveranno in quota parte anche sul , a differenza di quanto sostenuto del opposto, non Controparte_6 CP_1 introduce un immediato obbligo di compartecipazione, ma va letto unitamente al successivo comma terzo che rinvia a successivi atti dei competenti assessorati per la determinazione delle risorse da corrispondere per le rispettive quote di spettanza, senza che venga in quella sede introdotto alcun obbligo attuale. L'opposizione proposta deve, pertanto, essere accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 175/2023 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1636/22, emesso dal Tribunale di Messina in data 19.11.2022; 2. condanna l'opponente al pagamento in favore della banca opposta delle spese di giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Si comunichi. Messina, 18 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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