TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 309 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 28/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
in persona dell'amministratore unico lrpt sig. con CP_1 Controparte_2
sede legale in 64011 Alba Adriatica (TE), via Saliceti n. 4, ncf;
rappresentata e P.IVA_1 difesa per procura in atti, dall'Avv. Terenzio Fulvio Ponte, ncf , fax C.F._1
0984.396098, pec ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 legale dell'Avv. Alessia Moscardelli, ncf - fax 0861766320 – pec C.F._2
in Martinsicuro (TE) alla via Roma 79 Email_2
OPPONENTE
Contro
nato a [...] il [...], ed ivi residen-te al V.le dei Celestini, 4 Controparte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Corropoli alla Via Ungaretti n° C.F._3
4, presso e nello studio legale dell'Avv. Danilo Consorti (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende come da procura in atti. Dichiara di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente indirizzo di posta elettronica ovvero Email_3
; Email_4
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: ““Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito, per le causali di cui in narrativa e contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
1 respingere in via preliminare la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
sospendere l'odierno giudizio ex art. 295 cpc., in attesa della definizione del parallelo giudizio penale n. 2775/2021 rgnr, pendente in primo grado dinanzi il Tribunale Penale di
Teramo in composizione monocratica;
revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, per effetto della eccezione propria di compensazione di cui in narrativa. Condannare la controparte ex art. 96 1° e/o 3° co. cpc, in via equitativa Condannare, in ogni caso, la controparte a spese e competenze di giudizio.”
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via preliminare, munire, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 8/2024 di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- nel merito, rigettare l'opposizione formulata da controparte con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 8/2024 del Tribunale di Teramo. Con vittoria nelle spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 10.2.2024 la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2024 (RG n. CP_1
2205/2023), reso in data 03/01/2024 dal Giudice del Lavoro di Teramo, ad istanza di con il quale veniva ingiuntivo il pagamento del TFR, al netto degli Controparte_3 acconti ricevuti, pari all'importo di € 36.149,00, maturato nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1.2.1996 al 9.6.2020.
A sostegno della domanda, pur non contestando il rapporto di lavoro nella sua evoluzione fattuale, eccepiva in compensazione un proprio controcredito nei confronti del dipendente, di € 143.975,22, ovvero nel differente importo accertato, comunque superiore alla somma ingiunta, asseritamente derivante da una serie di accrediti abusivi che il lavoratore effettuava a favore del medesimo e dei suoi familiari, privi di causale ovvero assistiti da causa apparente e/o fittizia, rispetto ai quali la società sporgeva denuncia querela, a cui seguiva decreto di sequestro adottato dal GIP di Teramo nei confronti dei tre indagati (parte opposta, oltre la moglie e la suocera), poi rettificato a novembre 2022 per la somma di euro 29.780,00, oltre 6.350,00 in concorso con la moglie sig.ra Persona_1
A fronte di tali premesse riteneva provata la sussistenza del controcredito opposto in compensazione, chiedendo la sospensione del giudizio ex articolo 295 c.p.c., stante la pendenza del procedimento penale sui medesimi fatti di cui all'eccezione di compensazione, sottolineando di non essersi ancora costituita parte civile nel medesimo giudizio.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando il fondamento della Controparte_3
opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Rilevava, in particolare, che il controcredito eccepito in compensazione dalla società opponente era oggetto di un separato
2 giudizio penale, RGNR 2775/2021, in attesa di udienza predibattimentale, ed in quanto tale privo dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità ex articolo 1243 c.c. e dunque non opponibile.
Contestava, altresì, la richiesta di sospensione del giudizio ex articolo 295 c.p.c. ritenendo la insussistenza dei presupposti legittimanti e sottolineando come l'eventuale sospensione del giudizio civile avrebbe avuto quale unico effetto quello di procrastinare nel tempo il soddisfacimento del diritto spettante al dipendente a titolo di TFR maturato e non percepito.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensive ex articolo 295
c.p.c. e rigettata altresì la richiesta di provvisoria esecutività ex articolo 648 c.p.c., non ammessa la prova testimoniale articolata da parte opponente, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata all'udienza del 15.1.2025 per discussione con termine per note fino a 10 giorni prima, poi differita al 28.5.2025 al fine di ottenere un chiarimento dalla parte opponente circa la costituzione o meno di parte civile in sede penale ed al fine di comprenderne l'eventuale contenuto.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Risulta per tabulas che ha lavorato alle dipendenze della società Controparte_3
MA EN & C, poi trasformatasi in " , dal 1.2.1996 al 9.6.2020, in CP_1
forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegato.
In base alle risultanze dell'ultima busta paga emessa in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, il TFR maturato dal lavoratore era pari all'importo netto di 51.149,00.
Avendo il dipendente ricevuto tre acconti di € 5.000,00 ciascuno a titolo di TFR
(rispettivamente nelle date 08.10.2020, 11.11.2020, 14.12.2020), lo stesso agiva in giudizio in sede monitoria, per ottenere il saldo, nella misura residua pari ad € 36.149,00. Già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente dava atto che a seguito di richiesta di sollecito, in data 10.06.2021, il Sig. , legale rappresentante della Controparte_2 Parte_1
presentava denuncia nei suoi confronti riferendo che, da un controllo contabile era CP_3
emerso che il suo ex ragioniere, negli anni, si era impossessato di somme di denaro,
3 approfittando del ruolo rivestito all'interno della società. Sempre in tale sede il lavoratore precisava che il procedimento penale RGNR 2775/2021, era ancora nella fase delle indagini preliminari, mentre il credito dallo stesso vantato era certo, liquido ed esigibile.
In accoglimento della domanda monitoria veniva emesso decreto ingiuntivo n. 8/2024 del 3.1.2024 con il quale veniva ingiunto alla società opponente il pagamento della somma netta di € 36.149,00 a titolo di saldo TFR.
Con il presente giudizio di opposizione la società pur non CP_1
contestando il rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed il credito maturato dal dipendente, ha eccepito in compensazione un controcredito, asseritamente derivante dalla condotta illecita di appropriazione indebita posta in essere dal lavoratore, attraverso una seria disposizioni di pagamento effettuate indebitamente nel tempo a suo favore ed a favore dei suoi familiari, il cui importo è stato quantificato in € 143.975,22 o nel differente importo, comunque sempre superiore a quello ingiunto.
In particolare, la società opponente sostiene che dal 13/06/2011 all'8/07/2019 il lavoratore, senza autorizzazione alcuna e profittando della fiducia e della operatività gestionale di cui godeva, nel corso del tempo avrebbe eseguito pagamenti non dovuti a se stesso e/o ai propri familiari (alla moglie ed alla suocera ), Persona_2 Per_3
sottraendo ingiustificatamente danaro alla datrice di lavoro, come da relazione contabile prodotta in atti.
Su tali fatti la società opponente ha presentato formale denuncia querela, il cui procedimento penale (n. 2775/2021 R.G.N.R. - n. 2450/2021 R. G.I.P.), in sede di indagini preliminari, ha condotto all'adozione di decreto di sequestro preventivo pari all'importo complessivo di € 76.309,10, quale profitto diretto del reato, di cui € 29.780,00 nella disponibilità di , e 6.350,00 nella disponibilità di e di Controparte_3 Controparte_3
€ 25.152,05 nella disponibilità di ed € 15.027,05 nella Parte_2 Per_3
disponibilità della sola Poi rettificato nel novembre 2022. Persona_4
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ha, poi, emesso decreto di citazione diretta a giudizio del 18.10.2023, nei confronti dell'opposto (e dei suoi familiari), per il reato di cui agli articoli 81, 61 n. 11, 646 c.p., per la somma complessiva di € 76.309,10.
In base alla documentazione richiesta con ordinanza del 15.1.2025, risulta che la società opponente si è costituita parte civile nel procedimento penale n. 2775/2021 R.G.N.R. -
n. 2450/2021 R. G.I.P., giusto atto di costituzione depositato in udienza penale in data
6.7.2023, dunque in epoca antecedente al deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, di cui al presente giudizio, avvenuto in data 10.2.2024. E ciò in contrasto con
4 quanto dichiarato nell'atto di opposizione in cui la società affermava di non essersi costituita parte civile: “e la deducente non si è ancora costituita parte civile”.
Esaminando il contenuto dell'atto di costituzione di parte civile risulta che la società opponente ha richiesto il risarcimento di tutti i danni causalmente riconducibili alle condotte di reato di appropriazione indebita e ricettazione, poste in essere da , Controparte_3
come descritte nei capi di imputazione, deducendo, in Persona_2 Per_3
particolare, che dai fatti di reato contestati, la società avrebbe subito danni patrimoniali nella misura di € 76.309,10, s e. & o., a titolo di sorte capitale illecitamente sottratta, con riserva di espressa quantificazione in sede di conclusioni di parte civile, oltre interessi e rivalutazione, esborsi per attività di consulenza e difesa tecnica, e danni non patrimoniali (morali).
A dispetto di quanto assunto dalla società opponente nelle note del 17.1.2025,
l'oggetto della domanda risarcitoria formulata dalla società opponente in sede di costituzione di parte civile, ed azionata prima del deposito del ricorso in opposizione, appare del tutto identica, nella causa petendi, al contenuto del credito opposto in compensazione nel presente giudizio. Gli stessi sono i fatti illeciti posti alla base della domanda risarcitoria, i medesimi sono i danni rivendicati (anche in ordine al quantum, atteso che la società si è riservata di meglio quantificare il danno), con l'unica differenza che in sede penale è stato richiesto anche il danno morale e che quello patrimoniale è parametrato all'arco temporale oggetto del capo di imputazione.
Valga, però, sottolineare che, come dedotto dalla stessa parte opponente, la società si è opposta all'azione monitoria intrapresa nei suoi confronti da per crediti di lavoro, CP_3
limitandosi a dedurre il proprio credito per i presunti prelievi abusivi posti in essere dal lavoratore, nei termini di un'eccezione di compensazione e quindi, esclusivamente per resistere alla pretesa di controparte, senza formulare una domanda riconvenzionale.
A fronte di tale eccezione, il lavoratore sostiene, invece, che non sussistono i presupposti per la compensazione, neppure atecnica, in quanto il credito opposto in compensazione dalla società è oggetto di un separato giudizio, in ambito penale, ancora pendente, ed in quanto tale è privo del carattere della certezza.
Ebbene, a fronte di tali premesse fattuali, vengono in rilievo due questioni: da un lato, il rapporto tra procedimento penale e procedimento civile, dall'altro lato, la valutazione dei presupposti costitutivi della fattispecie della compensazione.
In verità i due aspetti trovano una soluzione di coerenza, alla luce dei principi di diritto che di seguito verranno esposti.
5 Premessa normativa
3. L'art. 295 c.p.c., in tema di sospensione necessaria del processo civile, prevede che il giudice disponga che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Il presupposto delle necessarietà della sospensione va quindi colto nell'efficacia pregiudicante della definizione della controversia oggetto dell'altro processo, cosicchè la decisione della causa pregiudicata debba dipendere dall'esito della controversia pregiudicante.
L'art. 75 c.p.p. in tema di rapporti tra azione civile e azione penale è improntato al principio della separazione tra il processo civile e il processo penale, laddove dispone che l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato e l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
che l'azione civile prosegue in sede civile, se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile;
ed infine che se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
L'art. 211 disp. att. c.p.p., in tema di rapporti tra azione civile e azione penale, dispone che, salvo quanto disposto dall'art. 75, comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale.
L'art. 654 c.p.p. in tema di efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi, prevede che nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchè i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
Sotto altro profilo, invece, è noto che le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione:
6 liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.
Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
Come più volte affermato dalla Cassazione, anche ai fini della compensazione atecnica o impropria, è pur sempre necessario che il controcredito opposto in compensazione sia connotato da caratteri di certezza e non sia contestato fra le parti.
Ed invero, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità:- si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (qual è indubbiamente il rapporto di lavoro), in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (cfr. Cass., n. 2128/2018); - resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza (cfr. da ultimo, Cass., n.
4794/2021; nonché Cass., n. 7474/2017; n. 21646/2016).
In tal senso, si è anche ribadito che se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243 c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass., S.U., n. 23225/2016; Cass., n. 31359/2018, Cassazione civile sez.
I, 22/12/2023, n.359139).
In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337 c.p.c., comma
7 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. (Cass.n.
23225/2016).
Più in particolare, è stato affermato che “qualora nel giudizio finalizzato all'accertamento di un credito sia opposto in compensazione un controcredito oggetto di contemporaneo accertamento in un separato procedimento, il primo giudizio non è suscettibile d'essere sospeso ex art. 295 c.p.c. nelle more della definizione del secondo con provvedimento coperto dal giudicato, ma deve essere, viceversa, deciso nel merito, con il rigetto dell'eccezione di compensazione in esso sollevata. (Fattispecie in tema di eccezione di compensazione cd.
"impropria", volta a contrapporre al credito principale una pretesa creditoria fondata sul medesimo rapporto, Cassazione civile sez. VI, 25/07/2022, n.23167).
4. Trasponendo tali principi al caso di specie, si ritiene non operante la previsione di sospensione di cui all'articolo 75 c.p.p. o la revoca implicita della costituzione di parte civile in sede penale, in quanto nel presente giudizio la società opponente non ha promosso un'azione civile di risarcimento del danno (già richiesta in sede penale mediante costituzione di parte civile), ma si è limitata a proporre opposizione a decreto ingiuntivo resistendo al credito ivi rivendicato dal lavoratore, sollevando eccezione di compensazione, volta a paralizzarne la pretesa. In altri termini, la società opponente, con la presente opposizione, non ha agito in giudizio al fine di rivendicare ed ottenere il risarcimento del danno conseguente alla condotta illecita contestata al lavoratore (ed oggetto di procedimento penale), ma ha eccepito l'asserito credito risarcitorio al solo fine di paralizzare l'altrui pretesa.
Se, quindi, non sussistono le condizioni di cui all'articolo 75 c.p.p., è parimenti preclusa la sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c..
Ed allora, facendo applicazione della disciplina prevista in materia di compensazione, deve ritenersi che nel caso di specie non ne sussistono i presupposti costitutivi, atteso che il credito eccepito in compensazione dalla società costituisce oggetto di CP_1
accertamento in separato giudizio, e nello specifico, costituisce oggetto della domanda risarcitoria formulata dalla parte opponente in sede di costituzione di parte civile nel procedimento penale ancora in corso.
Ne consegue che non può operare la compensazione ai sensi dell'articolo 1241 c.c. e seguenti, in ragione della mancanza del requisito di certezza del controcredito vantato dalla società, in quanto oggetto di accertamento in separato giudizio, non ancora definito.
8 Per l'effetto, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, essendo controversa, in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, in questo giudizio, con conseguente rigetto dell'opposizione che su tale controcredito si fonda.
Ed infatti, a parte eccepire la asserita sussistenza di un controcredito di importo maggiore alla somma ingiunta, la società opponente nulla ha contestato in ordine al credito retributivo azionato con la domanda monitoria, il cui fondamento, peraltro, trova supporto probatorio nelle buste paga emesse dalla stessa società opponente che, in quanto tali, assumono valore di confessione stragiudiziale.
Al fine di meglio chiarire i termini della presente decisione è bene sottolineare che il rigetto dell'opposizione in questa sede non presuppone alcun accertamento, nel presente giudizio, circa la fondatezza o meno, nel merito, della pretesa vantata dalla società in ambito penale a titolo di risarcimento del danno, limitandosi la presente statuizione ad accertare l'assenza dei presupposti della compensazione giudiziale o legale, in ragione della pendenza di altro giudizio sul controcredito eccepito a sostegno dell'opposizione. Ciò non toglie che se la società opponente sarà vincitrice nell'altro giudizio pendente dinanzi al giudice penale, potrà rivendicare a sua volta il proprio credito nei confronti del lavoratore.
In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo che si dichiara esecutivo ex articolo 653 c.p.c..
5. Quanto alle spese di lite, deve ritenersi che le stesse seguano la soccombenza di parte opponente, nei valori indicati nel dispositivo, in applicazione delle previsioni di cui al D.M. n.
147 del 2022, applicando i valori minimi, stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 309/2024 così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 8/2024 del
3.1.2024 emesso dal Tribunale civile di Teramo, in funzione di Giudice del lavoro e lo dichiara esecutivo;
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 3.688,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
9 Teramo, 28.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 28/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
in persona dell'amministratore unico lrpt sig. con CP_1 Controparte_2
sede legale in 64011 Alba Adriatica (TE), via Saliceti n. 4, ncf;
rappresentata e P.IVA_1 difesa per procura in atti, dall'Avv. Terenzio Fulvio Ponte, ncf , fax C.F._1
0984.396098, pec ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 legale dell'Avv. Alessia Moscardelli, ncf - fax 0861766320 – pec C.F._2
in Martinsicuro (TE) alla via Roma 79 Email_2
OPPONENTE
Contro
nato a [...] il [...], ed ivi residen-te al V.le dei Celestini, 4 Controparte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Corropoli alla Via Ungaretti n° C.F._3
4, presso e nello studio legale dell'Avv. Danilo Consorti (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende come da procura in atti. Dichiara di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente indirizzo di posta elettronica ovvero Email_3
; Email_4
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: ““Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito, per le causali di cui in narrativa e contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
1 respingere in via preliminare la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
sospendere l'odierno giudizio ex art. 295 cpc., in attesa della definizione del parallelo giudizio penale n. 2775/2021 rgnr, pendente in primo grado dinanzi il Tribunale Penale di
Teramo in composizione monocratica;
revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, per effetto della eccezione propria di compensazione di cui in narrativa. Condannare la controparte ex art. 96 1° e/o 3° co. cpc, in via equitativa Condannare, in ogni caso, la controparte a spese e competenze di giudizio.”
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via preliminare, munire, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 8/2024 di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- nel merito, rigettare l'opposizione formulata da controparte con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 8/2024 del Tribunale di Teramo. Con vittoria nelle spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 10.2.2024 la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2024 (RG n. CP_1
2205/2023), reso in data 03/01/2024 dal Giudice del Lavoro di Teramo, ad istanza di con il quale veniva ingiuntivo il pagamento del TFR, al netto degli Controparte_3 acconti ricevuti, pari all'importo di € 36.149,00, maturato nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1.2.1996 al 9.6.2020.
A sostegno della domanda, pur non contestando il rapporto di lavoro nella sua evoluzione fattuale, eccepiva in compensazione un proprio controcredito nei confronti del dipendente, di € 143.975,22, ovvero nel differente importo accertato, comunque superiore alla somma ingiunta, asseritamente derivante da una serie di accrediti abusivi che il lavoratore effettuava a favore del medesimo e dei suoi familiari, privi di causale ovvero assistiti da causa apparente e/o fittizia, rispetto ai quali la società sporgeva denuncia querela, a cui seguiva decreto di sequestro adottato dal GIP di Teramo nei confronti dei tre indagati (parte opposta, oltre la moglie e la suocera), poi rettificato a novembre 2022 per la somma di euro 29.780,00, oltre 6.350,00 in concorso con la moglie sig.ra Persona_1
A fronte di tali premesse riteneva provata la sussistenza del controcredito opposto in compensazione, chiedendo la sospensione del giudizio ex articolo 295 c.p.c., stante la pendenza del procedimento penale sui medesimi fatti di cui all'eccezione di compensazione, sottolineando di non essersi ancora costituita parte civile nel medesimo giudizio.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando il fondamento della Controparte_3
opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Rilevava, in particolare, che il controcredito eccepito in compensazione dalla società opponente era oggetto di un separato
2 giudizio penale, RGNR 2775/2021, in attesa di udienza predibattimentale, ed in quanto tale privo dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità ex articolo 1243 c.c. e dunque non opponibile.
Contestava, altresì, la richiesta di sospensione del giudizio ex articolo 295 c.p.c. ritenendo la insussistenza dei presupposti legittimanti e sottolineando come l'eventuale sospensione del giudizio civile avrebbe avuto quale unico effetto quello di procrastinare nel tempo il soddisfacimento del diritto spettante al dipendente a titolo di TFR maturato e non percepito.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensive ex articolo 295
c.p.c. e rigettata altresì la richiesta di provvisoria esecutività ex articolo 648 c.p.c., non ammessa la prova testimoniale articolata da parte opponente, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata all'udienza del 15.1.2025 per discussione con termine per note fino a 10 giorni prima, poi differita al 28.5.2025 al fine di ottenere un chiarimento dalla parte opponente circa la costituzione o meno di parte civile in sede penale ed al fine di comprenderne l'eventuale contenuto.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Risulta per tabulas che ha lavorato alle dipendenze della società Controparte_3
MA EN & C, poi trasformatasi in " , dal 1.2.1996 al 9.6.2020, in CP_1
forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegato.
In base alle risultanze dell'ultima busta paga emessa in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, il TFR maturato dal lavoratore era pari all'importo netto di 51.149,00.
Avendo il dipendente ricevuto tre acconti di € 5.000,00 ciascuno a titolo di TFR
(rispettivamente nelle date 08.10.2020, 11.11.2020, 14.12.2020), lo stesso agiva in giudizio in sede monitoria, per ottenere il saldo, nella misura residua pari ad € 36.149,00. Già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente dava atto che a seguito di richiesta di sollecito, in data 10.06.2021, il Sig. , legale rappresentante della Controparte_2 Parte_1
presentava denuncia nei suoi confronti riferendo che, da un controllo contabile era CP_3
emerso che il suo ex ragioniere, negli anni, si era impossessato di somme di denaro,
3 approfittando del ruolo rivestito all'interno della società. Sempre in tale sede il lavoratore precisava che il procedimento penale RGNR 2775/2021, era ancora nella fase delle indagini preliminari, mentre il credito dallo stesso vantato era certo, liquido ed esigibile.
In accoglimento della domanda monitoria veniva emesso decreto ingiuntivo n. 8/2024 del 3.1.2024 con il quale veniva ingiunto alla società opponente il pagamento della somma netta di € 36.149,00 a titolo di saldo TFR.
Con il presente giudizio di opposizione la società pur non CP_1
contestando il rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed il credito maturato dal dipendente, ha eccepito in compensazione un controcredito, asseritamente derivante dalla condotta illecita di appropriazione indebita posta in essere dal lavoratore, attraverso una seria disposizioni di pagamento effettuate indebitamente nel tempo a suo favore ed a favore dei suoi familiari, il cui importo è stato quantificato in € 143.975,22 o nel differente importo, comunque sempre superiore a quello ingiunto.
In particolare, la società opponente sostiene che dal 13/06/2011 all'8/07/2019 il lavoratore, senza autorizzazione alcuna e profittando della fiducia e della operatività gestionale di cui godeva, nel corso del tempo avrebbe eseguito pagamenti non dovuti a se stesso e/o ai propri familiari (alla moglie ed alla suocera ), Persona_2 Per_3
sottraendo ingiustificatamente danaro alla datrice di lavoro, come da relazione contabile prodotta in atti.
Su tali fatti la società opponente ha presentato formale denuncia querela, il cui procedimento penale (n. 2775/2021 R.G.N.R. - n. 2450/2021 R. G.I.P.), in sede di indagini preliminari, ha condotto all'adozione di decreto di sequestro preventivo pari all'importo complessivo di € 76.309,10, quale profitto diretto del reato, di cui € 29.780,00 nella disponibilità di , e 6.350,00 nella disponibilità di e di Controparte_3 Controparte_3
€ 25.152,05 nella disponibilità di ed € 15.027,05 nella Parte_2 Per_3
disponibilità della sola Poi rettificato nel novembre 2022. Persona_4
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ha, poi, emesso decreto di citazione diretta a giudizio del 18.10.2023, nei confronti dell'opposto (e dei suoi familiari), per il reato di cui agli articoli 81, 61 n. 11, 646 c.p., per la somma complessiva di € 76.309,10.
In base alla documentazione richiesta con ordinanza del 15.1.2025, risulta che la società opponente si è costituita parte civile nel procedimento penale n. 2775/2021 R.G.N.R. -
n. 2450/2021 R. G.I.P., giusto atto di costituzione depositato in udienza penale in data
6.7.2023, dunque in epoca antecedente al deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, di cui al presente giudizio, avvenuto in data 10.2.2024. E ciò in contrasto con
4 quanto dichiarato nell'atto di opposizione in cui la società affermava di non essersi costituita parte civile: “e la deducente non si è ancora costituita parte civile”.
Esaminando il contenuto dell'atto di costituzione di parte civile risulta che la società opponente ha richiesto il risarcimento di tutti i danni causalmente riconducibili alle condotte di reato di appropriazione indebita e ricettazione, poste in essere da , Controparte_3
come descritte nei capi di imputazione, deducendo, in Persona_2 Per_3
particolare, che dai fatti di reato contestati, la società avrebbe subito danni patrimoniali nella misura di € 76.309,10, s e. & o., a titolo di sorte capitale illecitamente sottratta, con riserva di espressa quantificazione in sede di conclusioni di parte civile, oltre interessi e rivalutazione, esborsi per attività di consulenza e difesa tecnica, e danni non patrimoniali (morali).
A dispetto di quanto assunto dalla società opponente nelle note del 17.1.2025,
l'oggetto della domanda risarcitoria formulata dalla società opponente in sede di costituzione di parte civile, ed azionata prima del deposito del ricorso in opposizione, appare del tutto identica, nella causa petendi, al contenuto del credito opposto in compensazione nel presente giudizio. Gli stessi sono i fatti illeciti posti alla base della domanda risarcitoria, i medesimi sono i danni rivendicati (anche in ordine al quantum, atteso che la società si è riservata di meglio quantificare il danno), con l'unica differenza che in sede penale è stato richiesto anche il danno morale e che quello patrimoniale è parametrato all'arco temporale oggetto del capo di imputazione.
Valga, però, sottolineare che, come dedotto dalla stessa parte opponente, la società si è opposta all'azione monitoria intrapresa nei suoi confronti da per crediti di lavoro, CP_3
limitandosi a dedurre il proprio credito per i presunti prelievi abusivi posti in essere dal lavoratore, nei termini di un'eccezione di compensazione e quindi, esclusivamente per resistere alla pretesa di controparte, senza formulare una domanda riconvenzionale.
A fronte di tale eccezione, il lavoratore sostiene, invece, che non sussistono i presupposti per la compensazione, neppure atecnica, in quanto il credito opposto in compensazione dalla società è oggetto di un separato giudizio, in ambito penale, ancora pendente, ed in quanto tale è privo del carattere della certezza.
Ebbene, a fronte di tali premesse fattuali, vengono in rilievo due questioni: da un lato, il rapporto tra procedimento penale e procedimento civile, dall'altro lato, la valutazione dei presupposti costitutivi della fattispecie della compensazione.
In verità i due aspetti trovano una soluzione di coerenza, alla luce dei principi di diritto che di seguito verranno esposti.
5 Premessa normativa
3. L'art. 295 c.p.c., in tema di sospensione necessaria del processo civile, prevede che il giudice disponga che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Il presupposto delle necessarietà della sospensione va quindi colto nell'efficacia pregiudicante della definizione della controversia oggetto dell'altro processo, cosicchè la decisione della causa pregiudicata debba dipendere dall'esito della controversia pregiudicante.
L'art. 75 c.p.p. in tema di rapporti tra azione civile e azione penale è improntato al principio della separazione tra il processo civile e il processo penale, laddove dispone che l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato e l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
che l'azione civile prosegue in sede civile, se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile;
ed infine che se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
L'art. 211 disp. att. c.p.p., in tema di rapporti tra azione civile e azione penale, dispone che, salvo quanto disposto dall'art. 75, comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale.
L'art. 654 c.p.p. in tema di efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi, prevede che nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchè i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
Sotto altro profilo, invece, è noto che le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione:
6 liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.
Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
Come più volte affermato dalla Cassazione, anche ai fini della compensazione atecnica o impropria, è pur sempre necessario che il controcredito opposto in compensazione sia connotato da caratteri di certezza e non sia contestato fra le parti.
Ed invero, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità:- si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (qual è indubbiamente il rapporto di lavoro), in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (cfr. Cass., n. 2128/2018); - resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza (cfr. da ultimo, Cass., n.
4794/2021; nonché Cass., n. 7474/2017; n. 21646/2016).
In tal senso, si è anche ribadito che se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243 c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass., S.U., n. 23225/2016; Cass., n. 31359/2018, Cassazione civile sez.
I, 22/12/2023, n.359139).
In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337 c.p.c., comma
7 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. (Cass.n.
23225/2016).
Più in particolare, è stato affermato che “qualora nel giudizio finalizzato all'accertamento di un credito sia opposto in compensazione un controcredito oggetto di contemporaneo accertamento in un separato procedimento, il primo giudizio non è suscettibile d'essere sospeso ex art. 295 c.p.c. nelle more della definizione del secondo con provvedimento coperto dal giudicato, ma deve essere, viceversa, deciso nel merito, con il rigetto dell'eccezione di compensazione in esso sollevata. (Fattispecie in tema di eccezione di compensazione cd.
"impropria", volta a contrapporre al credito principale una pretesa creditoria fondata sul medesimo rapporto, Cassazione civile sez. VI, 25/07/2022, n.23167).
4. Trasponendo tali principi al caso di specie, si ritiene non operante la previsione di sospensione di cui all'articolo 75 c.p.p. o la revoca implicita della costituzione di parte civile in sede penale, in quanto nel presente giudizio la società opponente non ha promosso un'azione civile di risarcimento del danno (già richiesta in sede penale mediante costituzione di parte civile), ma si è limitata a proporre opposizione a decreto ingiuntivo resistendo al credito ivi rivendicato dal lavoratore, sollevando eccezione di compensazione, volta a paralizzarne la pretesa. In altri termini, la società opponente, con la presente opposizione, non ha agito in giudizio al fine di rivendicare ed ottenere il risarcimento del danno conseguente alla condotta illecita contestata al lavoratore (ed oggetto di procedimento penale), ma ha eccepito l'asserito credito risarcitorio al solo fine di paralizzare l'altrui pretesa.
Se, quindi, non sussistono le condizioni di cui all'articolo 75 c.p.p., è parimenti preclusa la sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c..
Ed allora, facendo applicazione della disciplina prevista in materia di compensazione, deve ritenersi che nel caso di specie non ne sussistono i presupposti costitutivi, atteso che il credito eccepito in compensazione dalla società costituisce oggetto di CP_1
accertamento in separato giudizio, e nello specifico, costituisce oggetto della domanda risarcitoria formulata dalla parte opponente in sede di costituzione di parte civile nel procedimento penale ancora in corso.
Ne consegue che non può operare la compensazione ai sensi dell'articolo 1241 c.c. e seguenti, in ragione della mancanza del requisito di certezza del controcredito vantato dalla società, in quanto oggetto di accertamento in separato giudizio, non ancora definito.
8 Per l'effetto, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, essendo controversa, in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, in questo giudizio, con conseguente rigetto dell'opposizione che su tale controcredito si fonda.
Ed infatti, a parte eccepire la asserita sussistenza di un controcredito di importo maggiore alla somma ingiunta, la società opponente nulla ha contestato in ordine al credito retributivo azionato con la domanda monitoria, il cui fondamento, peraltro, trova supporto probatorio nelle buste paga emesse dalla stessa società opponente che, in quanto tali, assumono valore di confessione stragiudiziale.
Al fine di meglio chiarire i termini della presente decisione è bene sottolineare che il rigetto dell'opposizione in questa sede non presuppone alcun accertamento, nel presente giudizio, circa la fondatezza o meno, nel merito, della pretesa vantata dalla società in ambito penale a titolo di risarcimento del danno, limitandosi la presente statuizione ad accertare l'assenza dei presupposti della compensazione giudiziale o legale, in ragione della pendenza di altro giudizio sul controcredito eccepito a sostegno dell'opposizione. Ciò non toglie che se la società opponente sarà vincitrice nell'altro giudizio pendente dinanzi al giudice penale, potrà rivendicare a sua volta il proprio credito nei confronti del lavoratore.
In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo che si dichiara esecutivo ex articolo 653 c.p.c..
5. Quanto alle spese di lite, deve ritenersi che le stesse seguano la soccombenza di parte opponente, nei valori indicati nel dispositivo, in applicazione delle previsioni di cui al D.M. n.
147 del 2022, applicando i valori minimi, stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 309/2024 così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 8/2024 del
3.1.2024 emesso dal Tribunale civile di Teramo, in funzione di Giudice del lavoro e lo dichiara esecutivo;
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 3.688,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
9 Teramo, 28.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
10