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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6866 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Randazzo Parte_1
opponente
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Controparte_1
TI
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme ordinarie ( art 645 cpv c.p.c. ); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione, e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, la ha agito in sede monitoria per ottenere da Controparte_1 [...]
, il pagamento dell'importo da questi dovuto a titolo di saldo Parte_1
debitorio maturato in forza di un contratto di finanziamento originariamente stipulato da costui con MPS, credito di cui era divenuta titolare a Controparte_1
1 seguito di cessione a titolo oneroso e pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari ( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, ritenuta assolta, a cura della società opposta, la condizione di procedibilità del giudizio per intervenuto regolare esperimento ope giudicis del tentativo obbligatorio di mediazione, si rileva come , Parte_1
proponendo opposizione al decreto ex adverso ottenuto, abbia innanzitutto eccepito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria della società opposta, la carenza di prova in ordine alla legittimazione attiva di quest'ultima rispetto alla pretesa medesima.
Ora, emerge dalla documentazione prodotta da parte opposta ( quella allegata in sede monitoria con le integrazioni offerte nella presente fase di cognizione ) come il credito vantato sia stato oggetto di cessione da parte di Controparte_2
in favore di nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ex Controparte_1
artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 del Testo Unico ANrio
( D. Lgs. n. 385/93 )
Segnatamente, l'art.4, co. 1, della L. n. 130/99, contenente la disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti, richiama espressamente quella di cui all'art. 58 del
T.U.B., prevedendo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione del credito come mezzo per rendere efficace ed opponibile la cessione medesima nei confronti del debitore ceduto;
difatti, a norma di quanto previsto dal sopra richiamato art. 58 T.U.B., che disciplina la cessione dei crediti in massa o c.d. in blocco, intervenuta nella specie, la notizia dell'intervenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ( o eventualmente attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla AN d'AL ), adempimento che produce gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti.
Peraltro, la Suprema Corte ha già da tempo espresso il principio secondo cui in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei
2 rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass. civ. n. 20739/22, Cass. civ. ord.
n. 15884/19 ).
Alla luce del superiore principio e tenuto conto che le previsioni normative di cui al T.U.B. rivestono carattere di specialità rispetto alle disposizioni civilistiche, derogando addirittura espressamente alle stesse ( segnatamente all'art. 1264 c.c. ),
è di tutta evidenza, attesa la precisa individuazione della tipologia dei crediti ceduti che emerge dal tenore letterale dell'avviso di cessione, come quest'ultimo, proprio perché dettagliato, determini la legittimità della cessione di credito operata in favore di Controparte_1
D'altro canto, con riguardo alla cessione effettuata dall'originario contraente il finanziamento a ancorché sia stata effettuata al debitore Controparte_2
comunicazione di detta cessione tramite notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto ( da ritenersi equipollente alla comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c. ), mette conto evidenziare come il contratto di cessione di credito abbia natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva – pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa,
a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. ex multis Cass. civ. nn. 4713/19, 15364/11 ).
I principi sopra esposti, peraltro, sono da ritenersi estesi anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 T.U.B. ( norma
3 secondo cui la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla
AN d'AL ), potendo validamente essere surrogata la pubblicazione ivi prevista dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto giudiziale con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ( v. ex multis Cass. civ. nn. 20495/20, 5997/16 ).
Per ciò che attiene poi alla eccepita prescrizione del credito, va osservato come detta censura non risulti meritevole di accoglimento, atteso che laddove si ponga riferimento, come nella specie, ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale che inizia a decorrere dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale ( cfr. Cass. civ. n. 25047/09 ), di guisa che, stante la decorrenza nel caso in esame di detto termine a far data dal novembre 2016 per il finanziamento in oggetto ( scadenza dell'ultima delle 72 rate previste, come attestato dal relativo contratto prodotto in sede monitoria ), esso non risulterà evidentemente spirato per mancata maturazione del relativo decorso decennale.
Respinta la superiore censura, va osservato, anche a fronte della doglianza mossa sul punto da parte opponente, come in sede monitoria, su domanda d'ingiunzione della siano stati emessi due decreti ingiuntivi nei Controparte_1
confronti del , l'uno per la maggior somma di € 13.568,26 richiesta Parte_1
da detta società, l'altro per la minor somma richiesta di € 7.614,89, provvedimenti entrambi notificati a quest'ultimo.
Ciononostante non risulta toccata, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale sulla quale nella presente fase di cognizione ordinaria il Giudice ha ad ogni modo il dovere di decidere, di guisa che nel caso in esame mette conto evidenziare come la
4 documentazione, già allegata alla domanda d'ingiunzione ( contratto di finanziamento, estratto conto analitico indicante con sufficiente chiarezza la movimentazione concernente l'intera durata del rapporto ) vada ritenuta idonea ad attestare la fondatezza della pretesa creditoria nella maggior somma di
€ 13.568,26, attesa l'inapplicabilità nella fattispecie per cui è causa della disciplina sostitutiva ex art. 125 bis T.U.B. per l'ipotesi di difformità del TAEG in forza della quale sarebbe stato operato il ricalcolo nella misura della minor somma pari ad € 7.614,89: difatti, i costi della polizza assicurativa sottoscritta dall'opponente, che secondo l'art. 121 andrebbero astrattamente inclusi nel calcolo del TAEG laddove costituiscano “requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”, risultano nella specie non già obbligatori, bensì opzionali e pertanto esclusi dal suindicato calcolo.
D'altro canto, in base a indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato ( cfr.
Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/01 ), laddove al creditore che deduca un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una parte.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che – come sopra accennato – si configura quale atto introduttivo di un giudizio di cognizione ordinario e alla luce del superiore principio, va osservato come, a fronte delle allegazioni di parte opposta atte a supportare la pretesa creditoria avanzata sin dalla fase monitoria e in difetto di contestazione specifica in ordine all'effettiva erogazione delle somme finanziate, non risulta esser stata offerta da parte dell'odierno opponente prova della avvenuta estinzione del debito maturato nelle forme del residuo importo finanziato per capitale e interessi non pagato, oggetto della domanda d'ingiunzione.
Dalle argomentazioni sopra esposte conseguono il rigetto dell'opposizione proposta e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo emesso in favore di
5 per la maggior somma di € 13.568,26, mentre andrà revocato il Controparte_1
provvedimento monitorio emesso per la minor somma di € 7.614,89
Per il principio della soccombenza, dovrà rifondere Parte_1
alla società opposta le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1432/23 emesso, su ricorso della dal Tribunale di Controparte_1
Palermo in data 20.03.23 per la maggior somma di € 13.568,26, che per l'effetto conferma;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1432/23 emesso, su ricorso della CP_1
dal Tribunale di Palermo in data 20.03.23 per la minor somma di
[...]
€ 7.614,89;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 20.11.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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