Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1439/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1439 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Vincenzo Parato. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del p.t., e Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del p.t., con l'avv. Francesco Controparte_3 CP_4
Serafino.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con i convenuti in epigrafe:
“1) dichiarare che il ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza per l'insegnamento A045 per diciotto ore settimanali dal 27.09.2024 sino al 30.06.2025 e ad un incarico di supplenza per l'insegnamento A046 per diciotto ore settimanali dal 10.10.2024 sino al 31.08.2025 e, tenuto conto del servizio prestato dal 12.9.2024 sino all'8.12.2024, per l'effetto, va condannato il resistente al pagamento a titolo di risarcimento del danno subito delle retribuzioni CP_1 omesse dal 9.12.2024 al 31.08.2025 pari a € 21.481,47, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
2) condannare, altresì, il resistente al riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio spettante in relazione CP_1 al periodo dal 27.09.2024 al 30.06.2025, con l'attribuzione di 12 punti per la classe di concorso A045 e, in relazione al periodo dal 10.10.2024 al 31.08.2025, con l'attribuzione di 12 punti per la classe di concorso A046;
3) dichiarare che il ricorrente vanta il diritto a ricevere il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, e per l'effetto condanna il ad attribuire al ricorrente il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta CP_1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'A.S. 2024/25;
1
5) condannare controparte alle spese di giustizia”.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio rimanendo contumaci.
***
1. Nella presente fattispecie si discute della correttezza e legittimità delle modalità di assegnazione delle supplenze annuali e temporanee della provincia di per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 avuto CP_3 particolare riguardo alle classi di concorso ADSS Sostegno, A045 Scienze economico-aziendali, A046
Scienze giuridico-economiche, A047 Scienze matematiche applicate, in relazione alle quali l'attore è risultato escluso dal bollettino-nomine del 26.9.2024 nonché dai successivi bollettini-nomine, vedendosi apparentemente superato nell'assegnazione dell'incarico da aspiranti che erano titolari di una posizione inferiore in graduatoria e che avevano totalizzato un minor punteggio.
2. Le graduatorie provinciali per le supplenze sono state istituite dall'ordinanza ministeriale n. 112/202, in affiancamento alle graduatorie di istituto, similmente a quanto già accaduto con l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, con la specifica finalità di mettere ordine nel sistema di reclutamento degli insegnanti precari della scuola italiana, introducendo un unico elenco su base provinciale (suddiviso per posto comune e sostegno) dal quale si può attingere per assegnare le supplenze annuali (fino al 31 agosto) o quelle fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno).
3. L'art. 12 dell'o.m. n. 112/2022 disciplina nel dettaglio le modalità per il conferimento degli incarichi delle supplenze annuali e temporali tramite scorrimento delle graduatorie su base provinciale, stabilendo che:
“1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
2 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.
L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:
a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento”.
4. Dalla documentazione prodotta in atti, risulta che l'attore è stato regolarmente inserito nelle GPS per la provincia di , per il biennio 2024/2025 e 2025/2026, collocandosi nella seconda fascia per le CP_3 classi di concorso A045, A046, A047 e nella seconda fascia incrociata per ADSS.
È pacifico inoltre che, non potendo rientrare nel primo e secondo processo di nomina, in quanto riservato alla procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 5, comma 4 e ss., del D. M. 44/2023, l'attore è stato chiamato, per le classi di concorso A045, A046 e A047, nel terzo turno di nomina, che è stato effettuato in data 31.8.2024 con prot. n. 2050.
3 5. Come si evince dal bollettino-nomine, nel turno di nomina di agosto 2024 il sistema di
“Informatizzazione Nomine Supplenze e fino al termine” (INS) ha assegnato le sedi disponibili per le classi di concorso a candidati che si trovavano in posizione inferiore rispetto a quella ottenuta dall'attore.
L'assegnazione così risultante si è verificata avendo la procedura informatizzata eseguito nella pratica le modalità che l'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 prescrive per le assegnazioni delle supplenze annuali e temporanee.
Il sistema cosiddetto “INS”, che come riportato dal ha sostituito il metodo tradizionale CP_1 cartaceo di assegnazione delle supplenze, è governato infatti dal principio in virtù del quale la determinazione delle assegnazioni delle supplenze avviene attribuendo agli aspiranti i posti e/o gli spezzoni disponibili in primo luogo in base alla posizione che ciascun candidato occupa nelle GPS e, in secondo luogo, in base alla corrispondenza tra la disponibilità residua sussistente al momento di chiamata del singolo candidato e le preferenze dallo stesso espresse nell'istanza denominata
“Informatizzazione nomine supplenze”, che ogni aspirante deve presentare entro una tale data sul portale del “Istanze on-line”. CP_1
Nel caso di specie, quando è arrivato il turno di nomina di parte attrice, il sistema, non avendo riscontrato la presenza concreta di disponibilità compatibili con quelle indicate in via preferenziale, non gli ha attribuito alcun incarico, poiché erano disponibili solo sedi con “spezzoni orari”, mentre l'attore nella sua domanda on-line aveva espresso preferenze solo per incarichi annuali e/o fino al termine dell'attività didattica e non anche per spezzoni orari.
Stessa logica ha governato i successivi processi di nomina per le classi di concorso A045, A046 e A047: infatti, in tali tornate erano risultati disponibili solo incarichi per spezzoni orari (non indicati nella domanda attorea).
Da ultimo, non è stata attribuita all'attore, per la classe di concorso ADSS, alcuna cattedra fino al termine delle attività didattiche, tra quelle segnalate nel ricorso, in quanto il sistema non è arrivato ad esaminare la sua posizione: ed invero, sia nella tornata del 30.12.2024 che in quella del 16.1.2025, il sistema ha assegnato le cattedre disponibili a candidati collocati in posizione superiore rispetto a quella occupata dall'attore.
6. La procedura descritta è coerente con quanto prescrive l'art. 12 dell'o.m. n. 112/2022 per le assegnazioni degli incarichi di docente supplente, che ammette espressamente che tramite procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Vi sono tuttavia specifiche conseguenze per il caso in cui l'aspirante non esprima preferenza per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo al momento del proprio turno di nomina.
4 Infatti, la mancata precisa indicazione di sedi e/o classi di concorso e/o tipologie di posto costituisce rinuncia all'incarico “limitatamente alle preferenze non espresse” a cui consegue la mancata assegnazione di un incarico a tempo determinato non soltanto in relazione alle preferenze così espresse ma anche, in generale, alle graduatorie per le quali l'aspirante supplente sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (art. 12 comma 4).
Tale conseguenza è coerente col fatto che le preferenze espresse dagli aspiranti sono da ritenersi vincolanti nei confronti dell'amministrazione, a cui è infatti precluso sostituirsi in maniera unilaterale e arbitraria a quanto specificatamente espresso dai candidati supplenti, assegnando loro una sede o una tipologia di posto o una classe di concorso diversi rispetto ai loro desiderata.
7. Su questa linea, la Corte di Appello di Milano ha chiarito che (cfr. sent. 19.3.2024 r.g. n. 13/2024):
“In base al citato art. 12 gli aspiranti supplenti devono presentare apposita domanda per partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
Secondo detta norma:
-la mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia e impedisce il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'intero anno scolastico di riferimento e per tutte le graduatorie ove il docente è inserito;
-la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza limitatamente alle sedi e tipologie di posto non espresse (art. 12, co 4). In sostanza, l'aspirante che ha indicato nella domanda solo talune sedi/posti, non soddisfatto per mancanza di sedi/posti per i quali lo stesso ha espresso la preferenza, sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi/posti in quel momento disponibili e dallo stesso non indicate.
Il docente già trattato/lavorato dalla procedura e considerato rinunciatario rispetto alle sedi per le quali non ha manifestato la preferenza, sarà escluso da successive convocazioni/turni di nomina e non potrà ottenere l'assegnazione di supplenze dalla graduatoria ove è risultato in turno di nomina. Resta ferma la possibilità di ricevere l'assegnazione di incarichi a tempo determinato da altre graduatorie (GA, GPS per altre classi di concorso graduatorie d'istituto) ove inserito;
-la rinuncia all'assegnazione della supplenza già conferita comporta invece l'esclusione del docente dalle successive operazioni di reclutamento per gli incarichi a tempo determinato per tutte le graduatorie cui abbia titolo (GA, GPS e graduatorie di istituto), anche per altre classi di concorso, e per l'intero anno scolastico di riferimento.
In sostanza, l'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022, per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza o di rinuncia all'incarico assegnato, prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria. Mentre per l'ipotesi di mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, prevede l'impossibilità per il docente di concorrere per le sedi non espresse, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi/posti non indicati, sarà escluso da successive convocazioni/assegnazioni di incarichi dalla graduatoria per la quale ha partecipato al turno di nomina, mentre continuerà a concorrere nella procedura di reclutamento per altre graduatorie ove fosse inserito.
5 In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non CP_1 convoca il docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze”.
8. Inoltre, deve rilevarsi che la possibilità di esprimere la preferenza per tutte o solo alcune delle sedi è lasciata alla libera scelta del concorrente, che nel momento in cui abbia scelto di non esprimere preferenze su tutte le sedi, incorre nella possibilità, come espressamente indicata al comma 4 dell'art. 12
O.M. n. 122/2022, ove non siano disponibili nessuna delle sedi indicate, di essere considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da GPS.
È pure da notarsi che “la procedura di assegnazione delle supplenze ora informatizzata non si discosta nei fatti da quella seguita in passato quando le operazioni di nomina erano effettuate in presenza. Anche in quel caso, infatti, i docenti convocati secondo l'ordine di graduatoria potevano scegliere soltanto tra le sedi e i posti in quel momento disponibili e se sceglievano di rinunciare in base alla propria discrezionalità non venivano richiamati nei turni di convocazione successivi neanche con riguardo alle disponibilità verificatesi in un momento successivo, anche per effetto di rinuncia, che semmai costituivano l'oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria subito successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura” (cfr. Trib. Milano n.
1001/2024).
9. Sulla base dei motivi sin qui esposti, le domande attoree devono essere respinte.
10. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta le domande della parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 15.05.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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