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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Alina Rossato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.4616/2024 promosso da
e , con gli Avv.ti MINOZZI ANDREA e Parte_1 Parte_2
CECCHINATO PIERO
ricorrenti contro
, con l'Avv. SOLINAS GIANNI CP_1
resistente
FATTO E DIRITTO
In data 1.10.2024 i coniugi ricorrenti, sig.ri e Parte_1 Parte_2
depositavano ricorso ex art. 281-decies c.p.c., con il quale esponevano che:
- nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Padova, r.g.n. 42/2022,
instaurata dalla convenuta subivano l'espropriazione della propria abitazione, CP_1
situata nel comune di Saonara (PD);
pagina 1 di 7 -costituiva titolo esecutivo per tale esecuzione la concessione di ipoteca quali terzi datori in favore della società debitrice principale Eurohat New S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di
Padova in data 1.3.2018;
-tale concessione di ipoteca interveniva a garanzia del contratto di finanziamento stipulato dalla Eurohat New S.r.l. in data 7/8/2009 con la con il n. Controparte_2
054- 4748354, per la somma in linea capitale di € 1.000.000;
- quale cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento, CP_1
escuteva l'ipoteca, sottoponendo a pignoramento l'abitazione dei ricorrenti;
-nell'ambito della procedura esecutiva instaurata, l'abitazione veniva aggiudicata in asta e quindi trasferita all'aggiudicatario per il prezzo di euro 387.000,00;
-la creditrice aveva acquisito un'altra ipoteca direttamente dalla debitrice principale Eurohat
New S.r.l. sull'immobile descritto al Capo A dell'art. 5 dell'atto di finanziamento (doc. 8 sito in Padova via Portogallo n.11);
-su tale immobile la Curatela fallimentare di Eurohat New S.r.l. indiceva una procedura competitiva ai sensi degli artt. 107 e ss. vecchia l.fall., indicendo la prima asta, andata deserta,
per la data del 22/5/2024;
si insinuava nel passivo della procedura fallimentare sulla base, fra l'altro, del CP_1
credito fondato sul contratto di finanziamento, depositando la propria domanda via pec in data 7/6/2019.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano che fosse accertato il loro diritto di surrogarsi nelle ragioni di credito insinuate dalla convenuta verso la procedura fallimentare della Eurohat New S.r.l.
nello stesso grado ipotecario rivendicato, nonché che fosse, per l'effetto, disposta l'annotazione a margine della iscrizione ipotecaria conseguita da ull'immobile CP_1
di proprietà della fallita e sito in Padova, via Portogallo n. 11 della trasmissione dell'ipoteca per surrogazione nei diritti della banca rispetto al credito ipotecario insinuato.
In data 28.02.2025 si costituiva , la quale chiedeva il rigetto della domanda CP_1
dei ricorrenti, precisando che:
pagina 2 di 7 concedeva, in data 7.8.2009, ad RO S.R.L. (c.f. Controparte_2
), con sede in Padova, via Portogallo 11- int. 29, contratto di mutuo fondiario P.IVA_1
(rep. 93.757, racc. 20.647);
-i sig.ri e intervenivano nel contratto di mutuo sia quali Parte_1 Parte_2
garanti reali che come fideiussori sino all'importo massimo di euro 1.000.000,00;
-il sig. rivestiva all'epoca del finanziamento la carica di amministratore unico e Pt_1
legale rappresentante della società Eurohat New Srl;
-in forza di tale titolo, in data 28.8.2009, veniva iscritta presso l'Ufficio Territoriale di Padova,
ai numeri Reg. Gen. 33.829 e Reg. Part. 7.654, ipoteca volontaria sui beni della debitrice principale e dei terzi datori di ipoteca per un importo complessivo di euro 1.500.000,00;
-a seguito di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di PA
, interveniva la cessione alla
[...] Controparte_4
successivamente denominata dei crediti Controparte_5
deteriorati e altri attivi non ceduti a o già retrocessi;
Controparte_6
-in data 9.6.2010/6.8.2010, RO SR si fondeva per incorporazione con la
[...]
P.IVA ): la società veniva dichiarata fallita dal Tribunale Controparte_7 P.IVA_2
di Padova con sentenza n. 27/2018;
-in data 7.6.2019, (già , pertanto, chiedeva l'ammissione al passivo CP_1 CP_4
fallimentare del credito vantato nei confronti della società, che – con riferimento al solo mutuo oggetto del presente giudizio - veniva ammesso per euro 953.208,01, di cui euro
826.644,31 in via ipotecaria;
-stante l'inadempimento della debitrice principale e dei fideiussori alle obbligazioni contratte,
esercitava il recesso, in conformità alle norme contrattuali ed ai sensi dell'art. 1186 CP_1
c.c., dal rapporto instaurato, con raccomandata in data 14 dicembre 2020;
-in forza del rapporto di mutuo, instaurava avanti al Tribunale di Padova la CP_1
procedura esecutiva immobiliare n. RGE 42/2022 avente ad oggetto i beni immobili di proprietà dei terzi datori di ipoteca (nonché fideiussori), sig.ri e Parte_1 Pt_2
di cui all'ipoteca volontaria del 28.8.2009, per un credito vantato, calcolato, alla
[...]
pagina 3 di 7 data del 19.11.2018, pari ad euro 965.841,93, oltre interessi successivi dal dovuto al saldo,
oneri e accessori;
-in data 11.11.2022, i debitori e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., che veniva rigettata dal Tribunale di Padova;
-i beni staggiti venivano, quindi, aggiudicati all'asta del 12.03.2024 per un prezzo di euro
387.000,00;
- in data 11.6.2024 incassava dalla procedura esecutiva, non ancora conclusasi, CP_1
l'importo di euro 310.000,00 ex art. 41 TUB;
- ferma la natura provvisoria dell'assegnazione ex art. 41 TUB, alla data del deposito del ricorso avversario, è tutt'ora creditrice nei confronti della fallita, nonché nei confronti CP_1
dei ricorrenti in qualità di fideiussori, per un importo pari ad euro 898.943,14, in forza del solo atto di mutuo;
-successivamente, in data 8.1.2025, la resistente incassava l'ulteriore importo di euro 57.392,38
quale riparto finale provvisorio;
-AMCO veniva ammessa, in via privilegiata ipotecaria, al passivo del Fallimento RO
NEW SR anche in relazione ad altro e diverso contratto di mutuo ipotecario (n. 50/364508)
stipulato in data 5.4.2013 da con i ricorrenti, oggetto di rinegoziazione con atto Parte_3
del 24.8.2015, il quale, alla data del fallimento, presentava un debito residuo di Euro
226.744,11 (doc. 20 e cfr. doc. 9);
-in forza di tale rapporto, iscriveva in data 12.4.2013 ipoteca volontaria presso Parte_3
l'Agenzia del Territorio di Padova ai nn. Reg. Gen. 12.377 e Reg. Part.
1.644 sui medesimi beni immobili di proprietà della RO NEW SR, qui terza datrice di ipoteca, oggetto dell'ipoteca iscritta da (doc. 21). Controparte_2
All'esito dell'udienza del 13.03.2025, nella quale parte ricorrente chiedeva termine ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. per replicare e produrre nuova documentazione, a cui il resistente si opponeva, il Giudice si riservava. Quindi, con separata Ordinanza, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, fissava udienza al 22.05.2025, per trattazione scritta.
pagina 4 di 7 Successivamente le parti depositavano le proprie note per l'udienza in trattazione scritta già fissata.
***
La domanda del ricorrente non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni:
-i sig.ri e sono intervenuti nel contratto di mutuo fondiario Parte_1 Parte_2
(rep. 93.757, racc. 20.647), concesso da in data 7.8.2009 ad Controparte_2
RO S.R.L., sia quali garanti reali sia come fideiussori, sino all'importo massimo di euro 1.000.000,00. La giurisprudenza di legittimità, come noto, ammette la possibilità di un concorso, in capo allo stesso garante, tanto di una garanzia personale che di una reale per lo stesso credito (cfr. Cass. 15406\2004; Cass. 2540\2016; Tribunale di Vicenza Sent.2021/2020);
-in forza del rapporto di mutuo, ha instaurato avanti al Tribunale di Padova la CP_1
procedura esecutiva immobiliare n. RGE 42/2022 avente ad oggetto i beni immobili di proprietà dei ricorrenti quali terzi datori di ipoteca di cui all'ipoteca volontaria del 28.8.2009,
per un credito vantato, calcolato, alla data del 19.11.2018, pari ad euro 965.841,93, oltre interessi successivi dal dovuto al saldo, oneri e accessori, come indicato in atto di precetto notificato in data 22.11.2021 (docc. 10 parte resistente). I beni staggiti sono stati aggiudicati all'asta del 12.03.2024 per un prezzo di euro 387.000,00 (doc. 16 parte resistente). In data
8.1.2025, la resistente ha incassato l'ulteriore importo di euro 57.392,38 quale riparto finale provvisorio (doc. 18 resistente). Il riparto finale definitivo prevede l'assegnazione ad CP_1
di un'ulteriore somma pari ad euro 10.749,49;
- è pacifico pertanto che il credito vantato da nei confronti della società fallita, CP_1
garantito dai ricorrenti come terzi datori di ipoteca e fideiussori, in relazione al rapporto di mutuo fondiario oggetto della presente vertenza è stato soddisfatto solo in misura parziale
(benchè vi sia contestazione sulle somme ancora dovute);
- sebbene l'art. 1203 c.c. n.3 preveda la surrogazione legale a favore di colui, che essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo, l'art. 1205
c.c. stabilisce espressamente che “se il pagamento è parziale, il terzo surrogato ed il creditore pagina 5 di 7 concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario”;
-all'art. 6 del contratto di mutuo le parti hanno convenuto che “… la fidejussione è regolata secondo quanto previsto dal presente contratto e dall'allegato “Capitolato delle Condizioni
Generali…”, le cui clausole sono state espressamente approvate dai ricorrenti ex art 1342,
comma 2, e 1342 c.c. In particolare, la lettera J) sub lettera D (disciplina delle garanzie-
fidejussione) del Capitolato prevede che “…il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetta nei confronti della Parte Finanziata, di coobligati e di garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente estinta”.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, in diverse pronunce ha stabilito che “Il coobbligato
(nella specie fideiussore) del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 61, c.2, l.fall., deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens” (Cassazione 26003/2018,
conforme Cassazione 30198/2019)
In conclusione, rivestendo i ricorrenti la qualifica sia di terzi datori di ipoteca sia di fideiussori, considerato che non è stato integralmente soddisfatto il credito, deve essere rigettata la loro domanda.
Stante la soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del procedimento indeterminabile, come indicato dalla ricorrente, dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché minimi per la fase decisionale, in assenza di memorie, devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione monocratica, ogni diversa domanda,
deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
rigetta le domande del ricorso condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite a favore del convenuto che si liquidano in € 2547, oltre Iva CPA e spese generali come per legge.
Così deciso il 9.6.2025
Il Giudice
Dott. Alina Rossato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Alina Rossato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.4616/2024 promosso da
e , con gli Avv.ti MINOZZI ANDREA e Parte_1 Parte_2
CECCHINATO PIERO
ricorrenti contro
, con l'Avv. SOLINAS GIANNI CP_1
resistente
FATTO E DIRITTO
In data 1.10.2024 i coniugi ricorrenti, sig.ri e Parte_1 Parte_2
depositavano ricorso ex art. 281-decies c.p.c., con il quale esponevano che:
- nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Padova, r.g.n. 42/2022,
instaurata dalla convenuta subivano l'espropriazione della propria abitazione, CP_1
situata nel comune di Saonara (PD);
pagina 1 di 7 -costituiva titolo esecutivo per tale esecuzione la concessione di ipoteca quali terzi datori in favore della società debitrice principale Eurohat New S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di
Padova in data 1.3.2018;
-tale concessione di ipoteca interveniva a garanzia del contratto di finanziamento stipulato dalla Eurohat New S.r.l. in data 7/8/2009 con la con il n. Controparte_2
054- 4748354, per la somma in linea capitale di € 1.000.000;
- quale cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento, CP_1
escuteva l'ipoteca, sottoponendo a pignoramento l'abitazione dei ricorrenti;
-nell'ambito della procedura esecutiva instaurata, l'abitazione veniva aggiudicata in asta e quindi trasferita all'aggiudicatario per il prezzo di euro 387.000,00;
-la creditrice aveva acquisito un'altra ipoteca direttamente dalla debitrice principale Eurohat
New S.r.l. sull'immobile descritto al Capo A dell'art. 5 dell'atto di finanziamento (doc. 8 sito in Padova via Portogallo n.11);
-su tale immobile la Curatela fallimentare di Eurohat New S.r.l. indiceva una procedura competitiva ai sensi degli artt. 107 e ss. vecchia l.fall., indicendo la prima asta, andata deserta,
per la data del 22/5/2024;
si insinuava nel passivo della procedura fallimentare sulla base, fra l'altro, del CP_1
credito fondato sul contratto di finanziamento, depositando la propria domanda via pec in data 7/6/2019.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano che fosse accertato il loro diritto di surrogarsi nelle ragioni di credito insinuate dalla convenuta verso la procedura fallimentare della Eurohat New S.r.l.
nello stesso grado ipotecario rivendicato, nonché che fosse, per l'effetto, disposta l'annotazione a margine della iscrizione ipotecaria conseguita da ull'immobile CP_1
di proprietà della fallita e sito in Padova, via Portogallo n. 11 della trasmissione dell'ipoteca per surrogazione nei diritti della banca rispetto al credito ipotecario insinuato.
In data 28.02.2025 si costituiva , la quale chiedeva il rigetto della domanda CP_1
dei ricorrenti, precisando che:
pagina 2 di 7 concedeva, in data 7.8.2009, ad RO S.R.L. (c.f. Controparte_2
), con sede in Padova, via Portogallo 11- int. 29, contratto di mutuo fondiario P.IVA_1
(rep. 93.757, racc. 20.647);
-i sig.ri e intervenivano nel contratto di mutuo sia quali Parte_1 Parte_2
garanti reali che come fideiussori sino all'importo massimo di euro 1.000.000,00;
-il sig. rivestiva all'epoca del finanziamento la carica di amministratore unico e Pt_1
legale rappresentante della società Eurohat New Srl;
-in forza di tale titolo, in data 28.8.2009, veniva iscritta presso l'Ufficio Territoriale di Padova,
ai numeri Reg. Gen. 33.829 e Reg. Part. 7.654, ipoteca volontaria sui beni della debitrice principale e dei terzi datori di ipoteca per un importo complessivo di euro 1.500.000,00;
-a seguito di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di PA
, interveniva la cessione alla
[...] Controparte_4
successivamente denominata dei crediti Controparte_5
deteriorati e altri attivi non ceduti a o già retrocessi;
Controparte_6
-in data 9.6.2010/6.8.2010, RO SR si fondeva per incorporazione con la
[...]
P.IVA ): la società veniva dichiarata fallita dal Tribunale Controparte_7 P.IVA_2
di Padova con sentenza n. 27/2018;
-in data 7.6.2019, (già , pertanto, chiedeva l'ammissione al passivo CP_1 CP_4
fallimentare del credito vantato nei confronti della società, che – con riferimento al solo mutuo oggetto del presente giudizio - veniva ammesso per euro 953.208,01, di cui euro
826.644,31 in via ipotecaria;
-stante l'inadempimento della debitrice principale e dei fideiussori alle obbligazioni contratte,
esercitava il recesso, in conformità alle norme contrattuali ed ai sensi dell'art. 1186 CP_1
c.c., dal rapporto instaurato, con raccomandata in data 14 dicembre 2020;
-in forza del rapporto di mutuo, instaurava avanti al Tribunale di Padova la CP_1
procedura esecutiva immobiliare n. RGE 42/2022 avente ad oggetto i beni immobili di proprietà dei terzi datori di ipoteca (nonché fideiussori), sig.ri e Parte_1 Pt_2
di cui all'ipoteca volontaria del 28.8.2009, per un credito vantato, calcolato, alla
[...]
pagina 3 di 7 data del 19.11.2018, pari ad euro 965.841,93, oltre interessi successivi dal dovuto al saldo,
oneri e accessori;
-in data 11.11.2022, i debitori e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., che veniva rigettata dal Tribunale di Padova;
-i beni staggiti venivano, quindi, aggiudicati all'asta del 12.03.2024 per un prezzo di euro
387.000,00;
- in data 11.6.2024 incassava dalla procedura esecutiva, non ancora conclusasi, CP_1
l'importo di euro 310.000,00 ex art. 41 TUB;
- ferma la natura provvisoria dell'assegnazione ex art. 41 TUB, alla data del deposito del ricorso avversario, è tutt'ora creditrice nei confronti della fallita, nonché nei confronti CP_1
dei ricorrenti in qualità di fideiussori, per un importo pari ad euro 898.943,14, in forza del solo atto di mutuo;
-successivamente, in data 8.1.2025, la resistente incassava l'ulteriore importo di euro 57.392,38
quale riparto finale provvisorio;
-AMCO veniva ammessa, in via privilegiata ipotecaria, al passivo del Fallimento RO
NEW SR anche in relazione ad altro e diverso contratto di mutuo ipotecario (n. 50/364508)
stipulato in data 5.4.2013 da con i ricorrenti, oggetto di rinegoziazione con atto Parte_3
del 24.8.2015, il quale, alla data del fallimento, presentava un debito residuo di Euro
226.744,11 (doc. 20 e cfr. doc. 9);
-in forza di tale rapporto, iscriveva in data 12.4.2013 ipoteca volontaria presso Parte_3
l'Agenzia del Territorio di Padova ai nn. Reg. Gen. 12.377 e Reg. Part.
1.644 sui medesimi beni immobili di proprietà della RO NEW SR, qui terza datrice di ipoteca, oggetto dell'ipoteca iscritta da (doc. 21). Controparte_2
All'esito dell'udienza del 13.03.2025, nella quale parte ricorrente chiedeva termine ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. per replicare e produrre nuova documentazione, a cui il resistente si opponeva, il Giudice si riservava. Quindi, con separata Ordinanza, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, fissava udienza al 22.05.2025, per trattazione scritta.
pagina 4 di 7 Successivamente le parti depositavano le proprie note per l'udienza in trattazione scritta già fissata.
***
La domanda del ricorrente non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni:
-i sig.ri e sono intervenuti nel contratto di mutuo fondiario Parte_1 Parte_2
(rep. 93.757, racc. 20.647), concesso da in data 7.8.2009 ad Controparte_2
RO S.R.L., sia quali garanti reali sia come fideiussori, sino all'importo massimo di euro 1.000.000,00. La giurisprudenza di legittimità, come noto, ammette la possibilità di un concorso, in capo allo stesso garante, tanto di una garanzia personale che di una reale per lo stesso credito (cfr. Cass. 15406\2004; Cass. 2540\2016; Tribunale di Vicenza Sent.2021/2020);
-in forza del rapporto di mutuo, ha instaurato avanti al Tribunale di Padova la CP_1
procedura esecutiva immobiliare n. RGE 42/2022 avente ad oggetto i beni immobili di proprietà dei ricorrenti quali terzi datori di ipoteca di cui all'ipoteca volontaria del 28.8.2009,
per un credito vantato, calcolato, alla data del 19.11.2018, pari ad euro 965.841,93, oltre interessi successivi dal dovuto al saldo, oneri e accessori, come indicato in atto di precetto notificato in data 22.11.2021 (docc. 10 parte resistente). I beni staggiti sono stati aggiudicati all'asta del 12.03.2024 per un prezzo di euro 387.000,00 (doc. 16 parte resistente). In data
8.1.2025, la resistente ha incassato l'ulteriore importo di euro 57.392,38 quale riparto finale provvisorio (doc. 18 resistente). Il riparto finale definitivo prevede l'assegnazione ad CP_1
di un'ulteriore somma pari ad euro 10.749,49;
- è pacifico pertanto che il credito vantato da nei confronti della società fallita, CP_1
garantito dai ricorrenti come terzi datori di ipoteca e fideiussori, in relazione al rapporto di mutuo fondiario oggetto della presente vertenza è stato soddisfatto solo in misura parziale
(benchè vi sia contestazione sulle somme ancora dovute);
- sebbene l'art. 1203 c.c. n.3 preveda la surrogazione legale a favore di colui, che essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo, l'art. 1205
c.c. stabilisce espressamente che “se il pagamento è parziale, il terzo surrogato ed il creditore pagina 5 di 7 concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario”;
-all'art. 6 del contratto di mutuo le parti hanno convenuto che “… la fidejussione è regolata secondo quanto previsto dal presente contratto e dall'allegato “Capitolato delle Condizioni
Generali…”, le cui clausole sono state espressamente approvate dai ricorrenti ex art 1342,
comma 2, e 1342 c.c. In particolare, la lettera J) sub lettera D (disciplina delle garanzie-
fidejussione) del Capitolato prevede che “…il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetta nei confronti della Parte Finanziata, di coobligati e di garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente estinta”.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, in diverse pronunce ha stabilito che “Il coobbligato
(nella specie fideiussore) del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 61, c.2, l.fall., deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens” (Cassazione 26003/2018,
conforme Cassazione 30198/2019)
In conclusione, rivestendo i ricorrenti la qualifica sia di terzi datori di ipoteca sia di fideiussori, considerato che non è stato integralmente soddisfatto il credito, deve essere rigettata la loro domanda.
Stante la soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del procedimento indeterminabile, come indicato dalla ricorrente, dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché minimi per la fase decisionale, in assenza di memorie, devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione monocratica, ogni diversa domanda,
deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
rigetta le domande del ricorso condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite a favore del convenuto che si liquidano in € 2547, oltre Iva CPA e spese generali come per legge.
Così deciso il 9.6.2025
Il Giudice
Dott. Alina Rossato
pagina 7 di 7