Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo - presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Maria Teresa Laurito – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello numero 3011 del ruolo generale dell'anno 2020 tra
rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Sardo Parte_1
- appellante
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Crivellari Controparte_1
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 21806 dell'anno 2019 oggetto pegno di titoli conclusioni come in atti
1
conveniva avanti al Tribunale di Roma per sentire Parte_1 CP_1
dichiarare la nullità della clausola inserita nell'art.
1.3. dell'atto costitutivo di pegno di titoli, sottoscritto in data 10 luglio 2015, con la conseguente condanna della al CP_2
pagamento della somma di euro 9.321,32.
Deduceva la che la aveva concesso alla società Pt_1 CP_1 CP_3
una linea di credito di euro 10.000,00 garantita dalla costituzione in pegno di
[...]
strumenti finanziari, da parte della per il valore, all'epoca, di euro 27.297,35. Pt_1
La aveva provveduto ad escutere il pegno trattenendo dal ricavato della CP_2
vendita dei titoli, pari a euro 27.941,12, la somma dovuta dalla società debitrice in relazione alla menzionata linea di credito. Controparte_3
La società veniva poi dichiarata fallita con sentenza in data 24 marzo CP_3
2016 per cui la (oltre a trattenere la somma relativa agli importi utilizzati dalla CP_2
in forza della menzionata linea di credito), tratteneva anche la somma CP_3
complessiva delle operazioni attive, cioè le rimesse sul conto corrente della società successive alla dichiarazione di fallimento, per un totale di euro 9.323,60, al CP_3
fine di restituirla alla Curatela del fallimento in quanto inefficaci ex art. 44 L.F..
L'importo che veniva restituito alla era quindi di euro 11.611,92, pari alla Pt_1
differenza tra quanto ricavato dalla vendita dei titoli e la somma dell'importo maturato a debito a fronte del fido erogato e delle rimesse inefficaci ai sensi della legge fallimentare.
Si costituiva per resistere la CP_2
Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava la domanda condannando l'attrice alle spese.
Avverso la detta sentenza insorgeva la Pt_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024 con i termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il primo motivo la deduce la violazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. dato Pt_1
che il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda della di accertamento della Pt_1
nullità del contratto accessorio di pegno come conseguenza della nullità del contratto principale collegato alla apertura di credito per difetto di forma scritta;
questo perché tale domanda doveva considerarsi nuova - in quanto prospettata solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. - rispetto a quella originaria di accertamento della nullità del solo pegno omnibus (punto n.
1.3. dell'atto costituivo di pegno).
Il motivo è infondato.
In effetti, condivisibilmente, il Tribunale ha ritenuto tale domanda nuova perché introduce l'elemento, del tutto nuovo, della nullità di altro contratto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità derivata del pegno per essere nullo il contratto “a monte” di apertura di credito.
Il motivo è assorbito dal rigetto di quello precedente: trattandosi di domanda nuova il Tribunale l'ha dichiarata inammissibile e quindi non l'ha potuta esaminare.
Peraltro, il rilievo è infondato posto che la ha versato in atti il contratto CP_2
scritto di conto corrente e di apertura di credito.
La contestazione della conformità delle copie prodotte rispetto agli originali è priva di pregio perché la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume che esso differisca dall'originale (v. Cass. 20 dicembre
2021, n. 40750).
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la nullità del pegno omnibus per indeterminatezza del credito futuro da garantire
Il Tribunale aveva rilevato che “il comportamento tenuto dalla la quale si CP_2
è attenuta al contratto sottoscritto dalle parti ed alla vigente normativa, appare legittimo.
Nel detto contratto è indicato all'art. 1 che i titoli sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore della Banca, a garanzia dei crediti della stessa e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni dei crediti concessi.
3 All'articolo 1.3 che “il pegno garantisce anche gli eventuali utilizzi che la CP_2
consentisse oltre i limiti del credito accordato o dopo la sua scadenza o la comunicazione del recesso, nonché quanto fosse stato incassato dalla in pagamento di CP_2
obbligazioni garantite e che dovesse essere restituito in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”. Nel contratto è determinata in modo specifico la linea di credito per € 10.000,00 nonché il valore dei titoli costituiti in pegno per € 27.297,35. Pertanto la garanzia prestata dalla Sig.ra Pt_1
è determinata con riferimento all'eventuale futuro credito della Banca derivante dal mancato rientro dell'affidamento per € 10.000,00 nonché a garanzia di eventuali crediti che dovessero derivare da obbligazioni poi rivelatesi inefficaci, nulle o revocate sino all'importo massimo del valore dei titoli indicati in € 27.297,35. Il contratto appare pertanto rispettoso del principio della determinatezza “agli effetti dell'art. 2787 c.c. la sufficiente indicazione del credito garantito, può essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa (Cass. n. 20699 del 02.10.2007)”.
L'appellante, in proposito, deduce l'indeterminatezza del credito laddove il contratto stabilisce che “il pegno garantisce anche gli eventuali utilizzi che la CP_2
consentisse oltre i limiti del credito accordato o dopo la sua scadenza o la comunicazione del recesso, nonché quanto fosse stato incassato dalla in pagamento di CP_2
obbligazioni garantite e che dovesse essere restituito in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”.
Il motivo è infondato.
Va qui ricordato che, secondo la Suprema Corte, “In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c.,
l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente;
in
4 quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte;
ferma restando la validità e
l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, comma 3, c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito” (Cass. 5 dicembre 2016, n. 24790).
Ora, nel caso di specie, è vero che i criteri di collegamento con fonti esterne per determinare il credito sono piuttosto ampi e forse discutibili ma non sono tali da impedire la concreta determinazione dell'entità del credito.
In questo quadro, quindi, la conseguenza non sarebbe la nullità del pegno (che si verifica quando il credito non esiste o è assolutamente indeterminabile perché mancano i criteri di collegamento alle fonti esterne) ma sarebbe l'inopponibilità del pegno agli altri creditori. In altri termini, la in questo caso, dovrebbe concorrere con gli altri CP_2
creditori (della senza potersi avvalere della suddetta prelazione (ma ciò non è di Pt_1
alcun interesse per l'appellante dato che la questione è del tutto estranea alla presente controversia)
Con il quarto motivo l'appellante lamenta la decisione del Tribunale laddove afferma che “le rimesse sul conto corrente sono state trattenute poiché volte a ripianare il debito della derivante dalla inefficacia dei pagamenti eseguiti dal conto CP_3
corrente post fallimento”.
Secondo l'appellante l'art. 44 L.F. non si applica automaticamente, nel senso che la non può procedere d'ufficio a incassare le rimesse sul conto corrente della CP_2
società fallita e quindi devolvere le dette somme alla Curatela del fallimento.
L'appellante afferma infatti che la Banca ha trattenuto l'importo in base ad una sua propria unilaterale qualificazione delle operazioni come “pagamenti inefficaci ex art. 44
L.F. senza che vi fosse alcun accertamento giudiziale di detta inefficacia e senza che vi fosse una richiesta da parte del Curatore o un'autorizzazione da parte del Giudice
Delegato”.
5 In ogni caso, l'appellante deduce l'illegittimità di tale operazione.
Il motivo è fondato.
La Cassazione, in proposito, afferma che “secondo la giurisprudenza di questa
Corte, l'inefficacia dei pagamenti, se effettuati dopo la dichiarazione del fallimento, "è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes e senza rilevanza dello stato soggettivo" di buona o mala fede di chi il pagamento esegue o riceve (cfr. Cass. n. 19165 del 2007). … Tuttavia, l'inefficacia è, appunto, solo relativa, cioè può essere invocata esclusivamente dalla procedura concorsuale, anche se opera erga omnes, nel senso che il curatore fallimentare può farla valere nei confronti di chiunque sia destinatario o esecutore del pagamento e per il solo fatto che il pagamento sia sopravvenuto alla dichiarazione del fallimento” (Cass. 12 ottobre 2018,
n. 25558).
In primo luogo, dunque, era solo il curatore del fallimento che avrebbe potuto far valere l'inefficacia di tali rimesse e non la CP_2
In secondo luogo, anche se il curatore del fallimento della avesse CP_3
chiesto alla banca gli importi versati sul conto corrente della società fallita, la CP_2
avrebbe dovuto rimetterli alla curatela ma senza poter utilizzare il pegno.
In effetti, laddove il contratto prevede che “il pegno garantisce … nonché quanto fosse stato incassato dalla in pagamento di obbligazioni garantite e che dovesse CP_2
essere restituito in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” non si può certo riferire alle rimesse post fallimento da parte dei clienti sul conto corrente della società perché non si tratta di CP_3
obbligazioni (cioè di debiti della società verso la garantite dalla prelazione CP_2
pignoratizia o da altra garanzia ma di crediti incassati della società.
In terzo luogo, ragionando come ha fatto la l'escussione del pegno e la sua CP_2
misura verrebbero a dipendere dalla condotta di terzi, cioè dai debitori della società
dato che tante più rimesse vengono effettuate sul conto corrente della società CP_3
tanto più la andrebbe a utilizzare la somma oggetto del pegno;
il che non è CP_2
ammissibile.
6 Ne deriva che la è tenuta a restituire alla la somma di euro 9.321,32 - CP_2 Pt_1
importo nel quantum non contestato – con gli interessi dalla data della domanda come indicato in atto di citazione.
Con il quinto motivo l'appellante afferma che “la sentenza impugnata deve essere annullata” per avere ritenuto assorbite – e avere quindi su di esse omesso ogni motivazione - le altre questioni proposte dalla Pt_1
Il motivo è inammissibile perché denuncia un vizio puramente rescindente.
Vale infatti osservare che i vizi che infirmano la validità della sentenza sotto il profilo motivazionale possono essere fatti utilmente valere nei giudizi di carattere rescindente;
nel caso di specie, trattandosi di giudizio rescissorio, la mancanza della motivazione - per se stessa considerata - non può legittimamente formare oggetto di appello dovendo l'appellante, per rispettare l'obbligo della specificità dei motivi, argomentare la diversa soluzione proposta, rispetto al decisum del Tribunale, e non limitarsi a dolersi di vizi della motivazione o della sua assenza.
In effetti, il vizio di motivazione della sentenza impugnata non rientra fra quelli tassativamente indicati dalla legge come suscettibili di far insorgere i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente ma comporta soltanto che il giudice d'appello, una volta accertato il vizio, deve decidere la causa nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (in terminis, Cass. 12 dicembre 2018, n. 32126).
Con il sesto motivo l'appellante denuncia la “nullità della clausola di pegno omnibus per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 e provvedimento Banca d'Italia n. 55 del
2/5/2005”, e cioè la violazione del divieto di intese finalizzate a restringere il gioco della concorrenza.
Il motivo è infondato per due ordini di ragioni.
In primo luogo la questione della violazione delle norme sulla concorrenza riguarda la fideiussione come trasfusa dal modello ABI, e non il pegno di titoli.
In secondo luogo, l'appellante non indica quale siano le specifiche clausole del pegno che rifletterebbero un'intesa tra banche restrittiva della concorrenza, come, ad esempio, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. ovvero l'impermeabilità della
7 garanzia agli eventuali vizi del contratto base che caratterizzavano lo schema di fideiussione predisposto dall'associazione di categoria delle aziende di credito (perché solo le clausole restrittive della concorrenza sono nulle e non l'intero regolamento contrattuale per cui è processualmente necessario specificare le clausole asseritamente nulle).
Con il settimo motivo l'appellante lamenta la sproporzione genetica della garanzia prestata dalla Sig. Pt_1
Secondo l'appellante “non poteva né può sottrarsi ad una valutazione negativa la condotta della la quale, a fronte di un'apertura di credito pari ad € 10.000,00 in CP_2
conto corrente da utilizzarsi sul conto della avrebbe preteso dall'odierna CP_3
attrice la costituzione di un vincolo pignoratizio del valore sproporzionato, che secondo
l'errata ipotesi del Tribunale, doveva essere esteso – sia alla data di costituzione del pegno, sia alla data di realizzo dei titoli a garanzia – ad un ammontare pari a circa €
28.000,00, cioè di valore ben superiore a tre volte circa il valore della linea di credito concessa (€ 10.000) alla società garantita”.
Il motivo è inammissibile.
In effetti, l'appellante non ha più interesse a ottenere lo svincolo dei titoli che deriverebbe dalla asserita nullità del pegno per violazione del principio di proporzionalità delle garanzie creditorie in quanto i titoli sono stati alienati e il supero (euro 11.611,92)
– rispetto a quanto occorreva – è stato restituito all'attuale appellante.
Il motivo è comunque anche infondato.
Per valutare la dedotta sproporzione sarebbe stato infatti necessario – da parte della
- affrontare la questione della tipologia dei titoli dati in pegno perché, in tesi, gli Pt_1
stessi (con un giudizio ex ante) avrebbero potuto, nel tempo, perdere di valore di talchè la pretesa di un pegno di titoli del valore di circa il triplo rispetto al quantum della apertura di credito garantita avrebbe potuto essere anche giustificata dal rischio dell'andamento dei titoli stessi.
Con l'ottavo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla nullità del pegno per violazioni degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 58/1998 per non avere valutato come
8 illecita la condotta della Banca che avrebbe operato in conflitto di interessi in quanto, da un lato, custodiva i titoli e, dall'altro lato, era il soggetto garantito dai titoli stessi.
Il motivo è infondato.
Il fatto che i titoli fossero custoditi dalla Banca non è una circostanza tale da ingenerare di per sè sola un conflitto di interessi: un conflitto di interesse tra banca e cliente postula infatti che, nell'ambito della prestazione di un certo servizio, la banca abbia un interesse proprio in contrasto con quello del cliente che sia tale da pregiudicare l'obbiettività, la qualità o il costo del servizio stesso.
Questo si verifica, ad es., quando la banca induce il cliente ad acquistare un certo strumento finanziario non perché sia il migliore o il più idoneo per il cliente ma perché genera in favore della banca commissioni o guadagni – tipico il caso della vendita di uno strumento finanziario emesso o posseduto dalla banca – più elevati rispetto a quelli che deriverebbero dall'osservanza dell'obbligo di best execution.
Viceversa, la pretesa di un pegno di titoli che il cliente detiene in deposito presso la anche se di valore sproporzionato rispetto al credito garantito, è condotta che CP_2
appartiene alla legittima tutela di un proprio e trasparente interesse della al fine di CP_2
evitare una perdita (e non al fine di conseguire un maggior guadagno cui corrisponde un pregiudizio per il cliente); interesse che, nel caso di specie, è invece fisiologicamente contrapposto a quello del cliente stesso.
Il nono motivo – che si riferisce alla errata applicazione dell'art. 44 L.F.– è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo.
Conclusivamente, l'appello deve esser accolto per quanto di ragione con la condanna della a pagare la somma di euro 9.321,32 con gli interessi nella misura CP_2
legale dalla data della domanda.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione del quantum accolto.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Roma n. 21806 dell'anno 2019 così decide in riforma della stessa:
9 a) condanna alla restituzione, in favore di , della CP_1 Parte_1
somma di euro 9.321,32, con gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali del doppio grado CP_1
del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 5.077,00, e, per il presente grado, in euro 3.066,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfetario 15%, al rimborso del contributo unificato e agli oneri accessori di legge se dovuti.
Roma, li 14 maggio 2025
Il presidente estensore
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