Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 02/02/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 11/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, con istanza di misura cautelare, iscritto al n. 63258 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 26 giugno 2025 e proposto dal Sig. AN MI (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Aloigi del Foro di Firenze (C.F. [...]– indirizzo PEC per le comunicazioni giacomo.aloigi@firenze.pecavvocati.it), presso il cui Studio in Firenze, Viale Gramsci n. 42, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
contro
- INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37875/7313 del 22 marzo 2024 del notaio Roberto Fantini di Roma, dagli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025 - celebrata con l’assistenza del Segretario Dott. NI IL – l’Avv. Giacomo Aloigi per il ricorrente e l’Avv. Daniela Benucci, per delega degli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Micheli, per INPS.
PREMESSO IN FATTO
I. Con ricorso depositato in data 26 giugno 2025 il Sig. SE adiva questo Giudice delle pensioni, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via cautelare:
Sospendere, per i motivi sopra esposti, l’efficacia esecutiva dei provvedimenti INPS prot. 24PROCG0020601 del 10 dicembre 2024 e della successiva richiesta di pagamento del 3 gennaio 2025, e di ogni atto ad essi connesso e consequenziale, nelle more della definizione del presente giudizio, compreso il provvedimento del 8 maggio 2025 (delibera n.257451) di rigetto del ricorso amministrativo presentato dal sig. SE.
In via principale e nel merito:
1. Accertare e dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o annullare i provvedimenti INPS prot. 24PROCG0020601 del 10 dicembre 2024 e la successiva comunicazione di "Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. SE AN cat. VOCOM n.36046392" ricevuta con raccomandata del 3 gennaio 2025, per i motivi esposti in narrativa.
2. Per l’effetto, accertare e dichiarare la piena cumulabilità della pensione "Quota 100" n. 021-300036046392 percepita dal Sig. SE con i compensi di €1.000,00 ricevuti nell'anno 2023 dalla Società Audace Legnaia, e conseguentemente dichiarare l’insussistenza di alcun indebito pensionistico a carico del ricorrente e il suo diritto a continuare a percepire integralmente il trattamento pensionistico.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, Voglia l’Ecc.ma Corte adita, valutare gli eventuali profili di incostituzionalità dell’art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019 nella parte in cui prevede la sanzione della perdita dell’intera annualità del trattamento pensionistico, quale conseguenza della percezione di un reddito inferiore ai 5.000,00 euro annui a fronte di prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico, per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e con l’art. 38 della Costituzione.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, se dovute.”
II. In data 5 settembre 2025 INPS si costituiva in giudizio per la fase cautelare, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. Dichinare il difetto di giurisdizione della Corte di Conti in favore del Giudice ordinario, Tribunale di Firenze,
2. Rigettare l’istanza cautelare stante l’assenza dei necessari presupposti di legge;
2. Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte e comunque non provato.
Il tutto con il favore delle spese di giudizio”.
III. In data 16 ottobre 2025 il ricorrente depositava la memoria di replica, in cui riformulava le conclusioni come segue:
“In via preliminare: Rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS e confermare la giurisdizione della Corte dei Conti.
In via cautelare: Sospendere l’efficacia esecutiva dei provvedimenti INPS prot. 24PROCG0020601 del 10 dicembre 2024 e della successiva comunicazione di "Accertamento somme indebitamente percepite" del 3 gennaio 2025, nonché di ogni atto ad essi connesso e consequenziale, nelle more della definizione del presente giudizio, compreso il provvedimento del 8 maggio 2025 (delibera n.257451) di rigetto del ricorso amministrativo presentato dal sig. SE.
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o annullare i provvedimenti INPS impugnati.
Per l’effetto, dichiarare la piena cumulabilità della pensione "Quota 100" del Sig. SE con i compensi di €1.000,00 ricevuti nell’anno 2023 per l'attività di lavoro sportivo dilettantistico, stante l’assimilazione ai redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di €5.000,00 annui e conseguentemente, dichiarare l’insussistenza di alcun indebito pensionistico e il diritto del ricorrente a percepire integralmente il trattamento pensionistico.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, Voglia l’Ecc.ma Corte non applicare il divieto di cumulo con la sanzione della sospensione dell'intera annualità, limitando il recupero all'importo del reddito effettivamente percepito (€1.000,00), in applicazione del principio di proporzionalità.
In subordine estrema, sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’Art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019, nella parte in cui prevede la sanzione della perdita dell’intera annualità del trattamento pensionistico a fronte di redditi di modesta entità, per contrasto con gli Artt. 3 e 38 della Costituzione, analogamente a quanto disposto dal Tribunale di Ravenna, Ordinanza n. 30/2025.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
IV. All’esito della camera di consiglio cautelare del 22 ottobre 2025, con l’ordinanza n. 44 del 27 ottobre 2025 l’istanza cautelare del Sig. SE veniva respinta in relazione all’apparente fondatezza – nei limiti della sommaria delibazione della vicenda ed impregiudicata ogni diversa valutazione all’esito della fase di merito – dell’eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente.
V. In data 3 novembre 2025 INPS si costituiva in giudizio per la fase di merito, insistendo per la dichiarazione del difetto di giurisdizione della Corte di conti in favore del Giudice ordinario, Tribunale di Firenze, e, comunque, per il rigetto del ricorso, con la vittoria delle spese.
VI. All’udienza del 3 dicembre 2025 questo Giudice rilevava, incidentalmente, che la sentenza n. 162/2025 della Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative al divieto di cumulo della pensione "Quota 100" con i redditi da lavoro.
L’Avv. Giacomo Aloigi per il ricorrente insisteva, in via principale, per l’accoglimento della domanda proposta con il ricorso e, in subordine, per la concessione di un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice ordinario.
L’Avv. Daniela Benucci, in sostituzione degli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Micheli, insisteva per la dichiarazione il difetto di giurisdizione della Corte di Conti in favore del Giudice ordinario, Tribunale di Firenze, e, comunque, per il rigetto del ricorso nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Assume rilievo preliminare ed assorbente ai fini della decisione l’accoglimento dell’eccezione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del Giudice ordinario territorialmente competente, sollevata dall’Amministrazione resistente.
Sul punto deve essere confermato, anche in questa fase di trattazione del merito del ricorso, quanto già rilevato nella fase cautelare del presente giudizio.
Risulta, infatti, pacifica tra le parti la circostanza che il Sig. SE è titolare di pensione a carico della Gestione AGO, assicurazione Generale dei Lavoratori privati, non già di una prestazione erogata da una gestione pubblica.
Come è noto, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R. D. n. 1214/1934 e dell’art. 18, comma 1, lettera c), c.g.c., rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti le controversie in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, ovverosia quelle che gravano direttamente sul bilancio statale, mentre vi esulano quelle aventi ad oggetto i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, posto a carico del bilancio di INPS e non dello Stato (Cass., SS.UU., ord. n. 4854/2021; Sez. Giur. Umbria, sent. n. 54/C/2019), il cui regime è stato armonizzato a quello dell’AGO (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 486/2020).
Da ultimo, Cass., SS.UU., con ordinanza n. 22801 del 7 agosto 2025, ha ribadito che “i trattamenti in relazione ai quali sussiste la giurisdizione contabile sono quelli posti direttamente a carico del bilancio statale e che erano erogati, prima che le relative funzioni venissero trasferite all’DA (art. 4 del d.lgs. n. 479/1994 e art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995), dalle Direzioni provinciali del Tesoro (per i dipendenti dello Stato) o dalle quattro Casse pensioni (per i dipendenti degli enti locali; per gli insegnanti; per i sanitari e per gli ufficiali giudiziari) amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro”.
Pertanto, non rientrando il trattamento nella titolarità del Sig. SE affatto fra quelli a carico del bilancio statale, già erogati dagli enti di cui sopra, per essere piuttosto a carico esclusivo, come pacifico in causa, del bilancio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, questo Giudice non può ritenere sussistente la propria giurisdizione ai fini del presente giudizio cautelare.
2. In via incidentale, deve essere rilevato che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019, nella parte in cui prevede la sanzione della perdita dell’intera annualità del trattamento pensionistico a fronte di redditi di modesta entità, sollevata dal Tribunale di Ravenna con ordinanza n. 30 del 27 gennaio 2025, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 4 novembre 2025.
3. Il carattere meramente processuale della presente decisione giustifica la compensazione delle spese ex art. 31, comma 3, c.g.c., anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. AN MI, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, Tribunale di Firenze.
Spese compensate, anche per la fase cautelare.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Khelena Nikifarava
f.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 02/02/2026 Il Funzionario
NI IL
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