Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 02/02/2026, n. 11
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Istanza cautelare

    L'istanza cautelare è stata respinta in relazione all'apparente fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS.

  • Altro
    Accertamento illegittimità provvedimenti INPS

    La Corte dei Conti dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, Tribunale di Firenze, poiché la pensione è a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e non del bilancio statale.

  • Altro
    Dichiarazione di piena cumulabilità pensione e compensi

    La Corte dei Conti dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, Tribunale di Firenze, poiché la pensione è a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e non del bilancio statale.

  • Altro
    Incostituzionalità art. 14, comma 3, D.L. 4/2019

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale con sentenza n. 162/2025.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione della Corte dei Conti

    La Corte dei Conti accoglie l'eccezione di difetto di giurisdizione poiché la pensione del ricorrente è a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e non del bilancio statale.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica, è chiamata a decidere sul ricorso proposto dal Sig. AN MI avverso provvedimenti dell'INPS che accertavano somme indebitamente percepite sulla sua pensione "Quota 100". Il ricorrente chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e, nel merito, l'accertamento della piena cumulabilità della pensione con i compensi percepiti per attività sportiva dilettantistica, dichiarando l'insussistenza di un indebito pensionistico. In via subordinata, invocava la valutazione di incostituzionalità dell'art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019, per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e con l'art. 38 della Costituzione, o, in subordine estremo, la limitazione del recupero all'importo effettivamente percepito. L'INPS, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti a favore del Giudice ordinario, Tribunale di Firenze, e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.

La Corte dei Conti, dichiarando preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione, accoglie l'eccezione sollevata dall'INPS. Si rileva che la pensione in questione è a carico della Gestione AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e non grava direttamente sul bilancio statale, bensì sul bilancio dell'INPS, esulando pertanto dalla giurisdizione contabile esclusiva, la quale è limitata alle controversie relative a pensioni a carico totale o parziale dello Stato. Viene altresì incidentalmente rilevato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019, sollevata in via subordinata dal ricorrente, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162/2025. In virtù del carattere meramente processuale della decisione, le spese processuali vengono compensate per entrambe le fasi, cautelare e di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 02/02/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana
    Numero : 11
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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