Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 774/2022 R.G.L., vertente TRA
, nata a [...] il [...], CF , Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinata elettivamente domiciliata in Reggio Calabria sulla Via Cimino n. 61, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Marco Curatola, CF , dal quale è CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, pec Email_1 appellante CONTRO (Cod. Controparte_2
Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale P.IVA_1 in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del per la Calabria Controparte_3 dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 635 CP_4 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF ), che lo CodiceFiscale_3 rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar da Persona_1
Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta, fax 0965/363206 di fax, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Parte_1 chiedeva il riconoscimento della natura professionale della patologia “carcinoma della mammella” da cui risultava affetta, con conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 30% o nella maggiore o minore misura che sarebbe risultata in corso di causa, con relativa domanda di declaratoria del diritto a percepire la rendita o in subordine l'indennizzo in capitale da parte dell' . CP_2 Esponeva di essere infermiera presso l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria
“Bianchi-Melacrino-Morelli” e che in data 13.10.2014 le era stata diagnosticata la patologia per la quale in data 27.04.2017 aveva proposto domanda di riconoscimento di malattia professionale all' , domanda respinta con provvedimento del 05.08.2017 per assenza CP_2 del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata. Affermava che, invece, come da c.t.p., la patologia doveva ritenersi conseguenza dell'attività lavorativa svolta nel periodo da giugno 2000 a novembre 2014 presso il Reparto Contr di Chirurgia Vascolare del , nell'espletamento della quale aveva svolto tutte le
operazioni di pulizia, compreso lo svuotamento dei presidi igienici (pappagalli e padelle) e medicazione di numerosi pazienti dopo che questi erano stati sottoposti a esami diagnostici (come scintigrafie cardiache e polmonari, angiotac e angiografie). In ragione del contatto con detti pazienti era stata sottoposta a radiazioni ionizzanti. L' resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto. Evidenzia che la ricorrente era CP_2 stata riconosciuta invalida civile per la patologia oggetto di giudizio, circostanza rilevante sotto più aspetti: a) trattavasi di patologia comune ed extralavorativa, da ciò il riconoscimento dell'invalidità civile;
b) le prestazioni previdenziali non erano cumulabili per legge ai sensi dell'art. 1 comma 43 della legge 335 del 1995. Gli accertamenti compiuti in sede amministrativa dall' avevano escluso che la CP_2 ricorrente fosse affetta da malattia professionale. Dagli accertamenti medico-legali, confortati da una attenta anamnesi lavorativa e patologica, era infatti emerso che la ricorrente non era stata esposta a rischio morbigeno lavorativo e, non a caso, non rientrava tra i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria per radioesposti (legge 230/1995). La malattia denunciata era notoriamente multifattoriale e riconosceva, per la scienza medica, fattori etiopatogenetici ben diversi da quelli descritti in ricorso.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1538/2022, pubblicata il 13.09.2022, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio;
poneva a carico della ricorrente le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto. Per l'accertamento della presunta causa lavorativa della malattia era stato necessario disporre CTU medico legale sulla persona della ricorrente. Dalla consulenza tecnica d'Ufficio espletata dalla dott.ssa , le cui Persona_2 risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, venivano fatte proprie, era emerso che la patologia denunciata non era da configurarsi come malattia professionale. La relazione del CTU era motivata e della documentazione medica in atti, non suscettibile di censure, aveva esaurientemente risposto ai rilievi delle parte. Pertanto, il ricorso andava rigettato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da , la quale Parte_1 lamentava che la relazione peritale, acriticamente recepita dal primo giudicante, era errata non tenendo conto dell'effettivo rischio di etiopatologia che gravava sulla ricorrente, la cui patologia oncologica era derivata proprio dalle condizioni di lavoro svolto presso il reparto di Chirurgia Vascolare del G.O.M. di Reggio Calabria. Il c.t.u. ed il primo giudicante non avevano tenuto in considerazione tutti i rilievi posti da parte ricorrente, il quale non aveva valutato: 1) l'effettiva anamnesi della ricorrente, da cui emergeva che la stessa assisteva pazienti sottoposti a scintigrafia in assenza di qualsiasi dotazione di DPI;
2) la documentazione sanitaria da cui si evinceva, a seguito delle indagini genetiche, l'assenza di qualsiasi predisposizione individuale alla insorgenza della patologia oncologica;
3) la riconducibilità della tecnopatia tra quelle tabellate - nello specifico voce 133 - della specifica patologia oncologica dalla quale era affetta la sig.ra secondo Parte_1 la Lista I - gruppo 6 - codice 1.6.15 - C50;4) l'esposizione a rischio di malattia professionale. Il c.t.u. non aveva considerato la pubblicazione del Convegno Nazionale Airm - Ghiandola Mammaria e Radiazioni Ionizzanti presentato in data 19-20 Giugno 2014, in cui nell'epidemiologia del tumore mammario veniva evidenziata l'esposizione per attività lavorative a radiazioni ionizzanti, mentre il c.t.p. dott. aveva concluso Persona_3 esprimendo la valutazione della sussistenza di un danno biologico derivante dalla malattia professionale nella misura del 30%. 3
Avrebbe dovuto esser tenuto conto del lungo pregresso periodo di esposizione a rischio della ricorrente (quattordici anni) e dei i turni di lavoro che comportavano un'ingente esposizione a rischio di radiazioni ionizzanti. Chiedeva, dunque, la rinnovazione delle operazioni peritali con ammissione di c.t.u. medico - legale e prova per testi già richiesta in primo grado e, quindi, la riforma della sentenza con accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Costituitosi, l chiedeva il rigetto dell'appello, mancando i presupposti soggettivi CP_2 e oggettivi per il riconoscimento della malattia professionale in capo all'appellante in quanto non era emersa un'esposizione qualificata a rischio lavorativo in malattia a diversa eziopatogenesi, comune a origine multifattoriale. Gli elementi di prova afferenti all'esposizione a rischio erano totalmente assenti e gli stessi non potevano essere tratti dalle mere dichiarazioni della parte interessata. La patologia oggetto di giudizio era di natura comune e non era riconducibile all'attività lavorativa svolta dalla sig.ra che non era stata esposta a radiazioni Parte_1 ionizzanti o ad altri fattori di rischio, in ambiente lavorativo. Dagli accertamenti medico-legali, confortati da una attenta anamnesi lavorativa e patologica, era infatti emerso che la ricorrente non era stata esposta a rischio morbigeno lavorativo e, non a caso, non rientrava tra i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria per radioesposti (legge 230/1995). La ricorrente, assunta nel 1998, aveva sempre svolto attività lavorativa di infermiera professionale nel reparto di degenza di Chirurgia Vascolare e il c.t.u. aveva ribadito che gli organi bersaglio per i radioesposti (e tra questi non rientrava la ricorrente) erano la tiroide e il midollo osseo e non già la ghiandola mammaria, che non era radiosensibile. Non a caso la patologia sofferta aveva costituito oggetto di riconoscimento d'invalidità civile (cfr. verbale allegato al fascicolo di I grado dell' ), che confermava la natura CP_6 CP_2 comune della patologia sofferta dalla ricorrente. Tale circostanza era rilevante sotto più aspetti: trattavasi di patologia comune ed extralavorativa;
le prestazioni previdenziali non erano cumulabili;
trattavasi di patologia non tabellata. A ciò andava aggiunto che la multifattorialità nell'eziopatogenesi tumorale per cui è causa, costituiva la prima causa di tumore femminile. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello. Con ordinanza del 12.07.2024, la Corte disponeva la rinnovazione della c.t.u.. Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato e va rigettato. Anche la consulenza tecnica d'ufficio rinnovata in questo grado di giudizio ha escluso il nesso di causazione posto dalla ricorrente/appellante a fondamento delle proprie domande. Richiamato che la ricorrente, ai fini in esame, aveva attribuito particolare rilievo all'assistenza ai pazienti ricoverati presso il reparto di chirurgia vascolare sottoposti a scintigrafie cardiache, scintigrafie polmonari, angiotac e angiografie con contrasto, e che tali mansioni venivano svolte senza adeguati mezzi di protezione, il c.t.u., dott.ssa Persona_4
, riportava (cfr. pagg. 10 e ss.): “A seguito di richiesta dei legali della ricorrente e su
[...] disposizione della Direzione Generale, l
[...]
, in data 23.09.2015 e in data Controparte_7 05.04.2018, effettuò due sopralluoghi tecnici presso l . Dalla Parte_2 lettura delle relative relazioni è possibile desumere in modo inequivocabile quale fosse il rischio radiologico nel reparto e nei periodi che per cui è causa. Dalla “Relazione Tecnica di Radioprotezione. Verifiche radioprotezionistiche ambientali presso gli ambienti dell'U.O.C di 4
Chirurgia e stima delle dosi da esposizione esterna”, effettuata in data 11.09.2015 Parte_2 dall' Controparte_7 Controparte_7
, apprendiamo che le verifiche effettuate hanno fornito valori di rateo di esposizione
[...] non discernibili dal fondo ambientale. Cioè, una quantità di radiazioni assorbite in un determinato intervallo di tempo è risultata uguale a quella presente naturalmente nell'ambiente. Una volta accertato che non vi fossero nel reparto di dell'U.O.C di Chirurgia Vascolare fonti di radiazioni ionizzanti permanenti, la verifica valutò anche la possibile esposizione per la presenza di pazienti sottoposti ad indagini strumentali (scintigrafia) che prevedono la somministrazione di mezzi di contrasto radioattivi. Pertanto, la relazione approfondisce ulteriormente l'indagine e continua affermando:
“…per completezza di informazioni pur in assenza di fonti di rischio da radiazioni ionizzanti permanenti, si deve rilevare che presso il reparto di degenza della suddetta U.O.C occasionalmente si possono trovare pazienti che, su richiesta dello stesso reparto vengono sottoposti ad indagini medico-nucleari…”. La relazione a questo punto fornisce i dati numerici dai quali risulta che: 1) dal 2006 al 2012 l'U.O.C. di Medicina Nucleare non ha effettuato alcuna indagine scintigrafica in quanto l'attività del reparto era sospesa. 2) dal 2012 all'11/09/2015 sono stati sottoposti ad esami scintigrafici solo 13 pazienti che si trovavano in regime di ricovero ordinario presso l per un totale Parte_2 di 25 scintigrafie poiché le scintigrafie cardiache vengono svolte in due giorni consecutivi. La relazione precisa ancora che il radionuclide utilizzato per le indagini scintigrafiche è il Tc- 99m (Tecnenzio) che ha un'emivita molto bassa, infatti, il suo tempo di dimezzamento è di circa 6 h. (questa caratteristica è fondamentale perché è compatibile con la durata delle procedure diagnostiche e decade velocemente per non irradiare troppo il paziente). Nella relazione si precisa ancora che, in generale, dopo l'esame il paziente sosta nel reparto di Medicina Nucleare per circa tre ore e che in questo intervallo di tempo circa il 20- 30% della radioattività somministrata viene eliminata per via urinaria. Pertanto la relazione conclude facendo una stima delle radiazioni assorbibili da un operatore e, partendo dal numero di esami scintigrafici effettuati dall'U.O.C. di Medicina Nucleare nel periodo 2012/2015 su pazienti ricoverati in chirurgia vascolare (13 pazienti!), è stata effettuata una stima ampiamente cautelativa della dose potenzialmente assorbibile da un operatore che si fosse trovato in prossimità di tali pazienti: “… la stima di dose efficace assorbita da un unico lavoratore ha fornito un valore paria a 0,5 mGy/anno, corrispondente al 50% del limite di dose alla popolazione nel suo insieme (1 mGy/anno) stabilito dalla vigente legislazione”. Dai dati sopra accertati il c.t.u. faceva derivare che “è di tutta evidenza che i 13 pazienti sottoposti a scintigrafia tra il 2012 e il 2015 dopo l'esame sostavano nel reparto di Medicina Nucleare per circa tre ore e che dopo 6 ore (6 ore non 6 giorni!) la radioattività era già dimezzata. A questo bisogna aggiungere che il personale infermieristico nell'attività di assistenza al paziente (trasporto, somministrazione dei farmaci) non è a diretto contatto con il soggetto ma si trova a una ragionevole distanza, che va da 50 cm ad almeno un metro, circostanza che fa diminuire ulteriormente le possibilità di irradiazione. Risulta, pertanto, evidente che per la modalità di esecuzione degli esami, per le caratteristiche del radiofarmaco usato, per l'esiguo numero di pazienti trattati (13 in tre anni) e per il numero ridottissimo di ore in cui il paziente si trovava in reparto con una emissione di radioattività ormai in esaurimento, il rischio radiologico per gli operatori del reparto dell'U.O.C di Chirurgia Vascolare era inesistente e, come risulta chiaramente dai calcoli effettuati nelle suddette relazioni dagli specialisti di radioprotezione, le radiazioni emesse dall'esiguo numero di esami effettuati sono addirittura inferiori alle radiazioni ionizzanti assorbite dalla popolazione per la naturale esposizione ambientale”.
“Dalla lettura degli atti processuali è stato possibile accertare che la sig.ra Parte_1
prestava servizio come infermiera presso il “Grande Ospedale Metropolitano” BMM
[...] 5
di Reggio Calabria e che dal 2000 al 2014 ha prestato servizio presso il reparto di Chirurgia Vascolare dove veniva regolarmente sottoposta a sorveglianza sanitaria ex t.u.81/2000 e, giustamente, non veniva sottoposta a sorveglianza sanitaria autorizzata per radioesposti, in quanto la mansione NON prevedeva i requisiti previsti dalle norme sulla radioprotezione (D.L.vo 230/95). Dall'esame della documentazione sanitaria in atti risulta chiaramente che presso il suddetto reparto, ove “occasionalmente” sostavano pazienti sottoposti ad indagini medico nucleari con radiofarmaci, NON esisteva alcun rischio ambientale da radiazioni ionizzanti. Pertanto, la patologia “carcinoma mammario” denunciata dalla ricorrente all' e per cui è causa NON è in nesso etiologico con l'attività lavorativa CP_2 espletata”. Rassegnava, quindi, la seguente conclusione: “Esaminati gli atti di causa, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, delle evidenze cliniche, della letteratura medica specialistica, è possibile affermare con ragionevole certezza medico-legale che le patologie denunciate dalla sig.ra all NON sono in nesso Parte_1 CP_2 etiologico e non sono conseguenza dell'attività lavorativa espletata e, pertanto, non sono da considerare come malattia professionale”. Il c.t.u. procedeva all'esame delle osservazioni a firma del dott. , Persona_5
c.t.p. di parte appellante, e in relazione ad esse esponeva: “Il consulente di parte ricorrente ripropone nelle sue note alcune considerazioni che sono state già ampiamente analizzate dalla scrivente nell'elaborato peritale inviato in bozza nel quale è già stato chiarito che Contr presso il reparto di Chirurgia Vascolare del di Reggio Calabria, dove la ricorrente prestava servizio e dove “occasionalmente” sostavano pazienti sottoposti ad indagini medico nucleari con radiofarmaci, NON esisteva alcun rischio ambientale da da radiazioni ionizzanti, dato ampiamente dimostrato dai sopralluoghi tecnici effettuati dall' Controparte_7
, in data 23.09.2015 e in data 05.04.2018.
[...] La scrivente, inoltre, nelle conclusioni del presente elaborato, ha provveduto a chiarire ulteriormente tale aspetto precisando che, per la modalità di esecuzione degli esami radiologici effettuati, per le caratteristiche del radiofarmaco usato, per l'esiguo numero di pazienti (13 in tre anni) e per il numero ridottissimo di ore in cui il paziente si trovava in reparto con una emissione di radioattività ormai in esaurimento, il rischio radiologico per gli operatori del reparto dell'U.O.C di Chirurgia Vascolare era inesistente. Fatte tali precisazioni, la scrivente provvederà a dare risposta, di seguito, analiticamente alle considerazioni formulate da parte resistente. Il consulente di parte ripropone nelle sue note alcune dichiarazioni della sig.ra
che vengono di seguito riportate sinteticamente con la relativa risposta. Parte_1
1) la ricorrente ha dichiarato: “Il reparto di chirurgia vascolare, nel quale ha prestato le mansioni lavorative, è stato interessato da diversi casi di patologie oncologiche che hanno riguardato il personale medico e paramedico …”. Risposta Le presunte patologie neoplastiche, a cui si fa riferimento senza menzionare il numero, l'origine la storia clinica e la natura istologica, sono con altissima probabilità dovute a cause diverse dalle radiazioni ionizzanti poiché è stato dimostrato che nell'U.O.C di Chirurgia Vascolare il rischio radiologico era inesistente. Pertanto, tale affermazione, del tutto generica, priva di qualsiasi significato statistico ed epidemiologico, non ha alcun valore scientifico né documentale.
2) seguono altre dichiarazioni in merito a presunte carenze nella radioprotezione riscontrate dalla ricorrente nel reparto di Chirurgia Vascolare: “Il personale paramedico non utilizzava i mezzi di protezione da radio - esposizioni … non indossava i dosimetri per valutare il rischio del radiofarmaco…”. “Nel reparto peraltro mancava una stanza piombata 6
di isolamento per evitare il contatto per i pazienti trattati con radio farmaci…” “… non vi è evidenza di attività formative inerenti l'applicazione di corrette procedure al fine di minimizzare tutti i rischi connessi con le radiazioni ionizzanti …”. Risposta Le precauzioni e prescrizioni a cui fa riferimento la ricorrente sono previste dalle norme sulla radioprotezione (D.L.vo 230/95). Si ribadisce che tali norme non venivano adottate nel reparto di “Chirurgia Vascolare” del GOM poiché, come già ampiamente dimostrato, le radiazioni ionizzanti misurate all'interno del reparto erano addirittura inferiori alle radiazioni ionizzanti assorbite dalla popolazione per la naturale esposizione ambientale. Pertanto, tali norme non venivano applicate e la ricorrente non veniva sottoposta alla sorveglianza sanitaria autorizzata per radioesposti in quanto le mansioni svolte dalla ricorrente NON prevedevano i requisiti previsti dalle norme sulla radioprotezione (D.L.vo 230/95) e il rischio radiologico per gli operatori del reparto dell'U.O.C di Chirurgia Vascolare era inesistente. Alla luce di quanto sopra esposto, attese le considerazioni cliniche e le argomentazioni medico-legali espresse, si conferma quanto già argomentato nella relazione peritale inviata in bozza alle parti. Esaminati gli atti di causa, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, delle evidenze cliniche, della letteratura medica specialistica, è possibile affermare con ragionevole certezza medico-legale che le patologie denunciate dalla sig.ra Parte_1
all' NON sono in nesso etiologico e non sono conseguenza dell'attività
[...] CP_2 lavorativa espletata e, pertanto, non sono da considerare come malattia professionale”. Orbene, in esito a quanto sopra esposto, privi di pregio sono i rilievi di criticità, rassegnati nelle note scritte depositate il 16.05.2025, con i quali l'appellante ha avversato l'elaborato peritale, posto che sono state riproposte le medesime argomentazioni già oggetto del giudizio di primo grado e già esaminate e disattese da entrambi i consulenti tecnici d'ufficio, fra cui l'esposizione a rischio di malattia professionale, tenendo conto delle specifiche mansioni cui la sig.ra era addetta. Parte_1 Siffatta mera reiterazione omette qualsivoglia confutazione di uno dei dati decisivi considerati nell'attività peritale svolta in questo grado di giudizio, vale a dire che dalle relazioni redatte a seguito dei sopralluoghi tecnici disposti dalla Direzione Generale, l
[...]
, Controparte_7 in data 23.09.2015 e in data 05.04.2018, presso l , era risultato Parte_2 in modo inequivocabile che le verifiche effettuate avevano fornito valori di rateo di esposizione non discernibili dal fondo ambientale, vale a dire una quantità di radiazioni assorbite in un determinato intervallo di tempo uguale a quella presente naturalmente nell'ambiente. Tali accertamenti, non contestati dall'appellante, offrono un risultato accertativo basato su risultati strumentalmente rilevati, che sopravanzano la richiesta di prova testimoniale articolata dalla ricorrente e reiterata in questo grado di giudizio, volta a dimostrare l'esposizione a rischio, circostanza che, peraltro, trattandosi di valutazione su basi squisitamente scientifiche e tecniche, non avrebbe potuto e non può esser demandata a testimoni. Ancora, quanto all'assistenza prestata a pazienti sottoposti a scintigrafia, il c.t.u. ha escluso ogni possibile nesso di causalità esclusivo o concorrente con la patologia dalla ricorrente, segnalando, in primo luogo, l'immediata evidenza del dato di esiguità numerica dei pazienti sottoposti a scintigrafia tra il 2012 e il 2015: appena 13 pazienti. Ha aggiunto, al fine di dimostrare ulteriormente l'insussistenza di nesso causale, che i 13 pazienti dopo l'esame avevano sostato nel reparto di Medicina Nucleare per circa tre ore e che dopo 6 ore la radioattività era dimezzata. 7
A questo dato andava ulteriormente aggiunto che il personale infermieristico nell'attività di assistenza al paziente (trasporto, somministrazione dei farmaci) non era a diretto contatto con il paziente medesimo, ma si trovava a una ragionevole distanza, da 50 cm ad almeno un metro, circostanza che faceva diminuire ulteriormente le possibilità di irradiazione. Appaiono, pertanto, corrette e congruenti le conclusioni rassegnate dal c.t.u., secondo cui:
• per la modalità di esecuzione degli esami,
• per le caratteristiche del radiofarmaco usato, vale a dire radionuclide Tc-99m (Tecnenzio) che ha un'emivita molto bassa, con tempo di dimezzamento di circa 6 h. e decade velocemente,
• per l'esiguo numero di pazienti trattati (13 in tre anni),
• per il numero ridottissimo di ore in cui il paziente si trovava in reparto con una emissione di radioattività ormai in esaurimento,
il rischio radiologico per gli operatori del reparto dell'U.O.C di Chirurgia Vascolare era inesistente e risultava chiaramente dai calcoli effettuati nelle relazioni dagli specialisti di radioprotezione, che le radiazioni emesse dall'esiguo numero di esami effettuati erano addirittura inferiori alle radiazioni ionizzanti assorbite dalla popolazione per la naturale esposizione ambientale. Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in questo grado di giudizio sono state rassegnate a seguito di un compiuto accertamento delle condizioni dell'ambiente di lavoro e dei contatti con i pazienti sottoposti a scintigrafie. Esse sono corrette, esaustive ed immuni di vizi, sì che vengono integralmente recepite e poste a base della decisione. Peraltro, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado aveva rassegnato conclusioni esattamente analoghe: “Nel reparto di degenza di Chirurgia vascolare l'esposizione verso il personale infermieristico, a radiazioni gamma emesse da pazienti sottoposti ad indagini scintigrafiche con mezzi di contrasto, non è inquadrabile come fattore di rischio rilevante per l'occasionalità ed il numero esiguo di pazienti trattati. Infatti, dopo aver valutato la storia lavorativa dell'assicurata, la durata della esposizione al rischio (diluizione della causa nel tempo), si ritiene che il rischio lavorativo a cui è stata sottoposta sia insufficiente e non univoco a provocare la specifica malattia”. L'esclusione del nesso di causalità esclude la fondatezza delle domande proposte dalla ricorrente ed impone il rigetto dell'appello. In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante va condannata alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore dichiarato € 70.000,00, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 7.160,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. In applicazione del medesimo principio, le spese della c.t.u. svolta in questo grado di giudizio, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona Parte_1 CP_2 del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1538/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 13.09.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 1. Rigetta l'appello. 8
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € € 7.160,00, oltre accessori come per legge.
3. Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della c.t.u. svolta in questo grado di giudizio, già liquidate con separato decreto.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti