Articolo 76 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 51 terArticolo 77
Versione
24 agosto 1975
Art. 76. Attivita' del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto

Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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