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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 29/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 353/2024 tra le parti:
(cf , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. DI MARTINO PASQUALE (cf ) C.F._1
ATTRICE OPPONENTE
(cf Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. Con atto di citazione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ha Parte_1 impugnato il d.i. n. 1408/2017 emesso in suo danno dall'intestato Tribunale in data 5.12.2017 e in favore di per Controparte_1
l'importo di euro 92.176,21 oltre interessi e spese di procedura a titolo di Contr preteso saldo debitore del rapporto di c/c n. 5081 aperto con la stessa
Parte opponente denuncia in primis la mancata notifica del d.i. in questione, asserendo di esserne venuta a conoscenza in data 23.1.2024 a seguito di accesso al fascicolo inerente il procedimento di liquidazione giudiziale azionato da Cherry Bank s.p.a., assunta cessionaria del credito consacrato nel d.i. n.
1408/2017 cit., nei confronti della stessa odierna parte attrice;
la quale, in secondo luogo, contesta nel merito la fondatezza della creditoria di cui trattasi, denunciando la mancanza di prova della stessa nonché illegittimità inerenti il rapporto di c/c (in particolare, applicazione di interessi usurari e ultralegali e anatocismo indebito) per chiedere conclusivamente di:
“1) accertare e dichiarare la tempestività dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1408/2017 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 5 dicembre 2017, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
2) accertare e dichiarare che il contratto di conto corrente, quelli di presentazioni sbf e di anticipi sbf predisposti dalla banca opposta recano tassi di interesse originariamente usurari e per l'effetto ai sensi dell'art. 1815 c.c. dichiarare non dovuto alcun interesse e revocare il decreto ingiuntivo n. 1408/2017 emesso dal
Tribunale di Pistoia in data 5 dicembre 2017, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
3) accertare e dichiarare che la banca ha sempre illegittimamente capitalizzato solo gli interessi a debito e mai quelli a credito e che ha continuato a capitalizzare interessi anche dopo il 1° gennaio 2014 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1408/2017 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 5 dicembre 2017, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
4) accertare e dichiarare che la banca ha indicato tassi di interesse, TAN e
TAEG, diversi da quelli effettivamente praticati, con applicazione dell'art. 117 comma VII Tub e revocare il decreto ingiuntivo n. 1408/2017 emesso dal
Tribunale di Pistoia in data 5 dicembre 2017, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
5) accertare e dichiarare usuraria la CMS pretesa e applicata, condannando la banca alla restituzione delle relative somme indebitamente incassate e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1408/2017 emesso dal Tribunale di
Pistoia in data 5 dicembre 2017, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
6) accertare e dichiarare che la banca ha sempre applicato ai rapporti in esame commissioni (a vario titolo denominate), prezzi e spese non pattuite e che, rientrando tali costi nel calcolo del taeg, hanno contribuito a far lievitare il tasso ai fini dell'usura e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1408/2017 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 5 dicembre 2017, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
7) di conseguenza, accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dalla banca, essendo frutto di illecite convenzioni usurarie e anatocistiche, all'uopo procedendo nel ricalcolo di tutte le competenze, senza capitalizzazione, senza interessi e senza spese varie;
8) accertare e dichiarare che la banca ha sempre antergato le valute debitorie e postergato quelle creditorie e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
1408/2017 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 5 dicembre 2017, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
9) vittoria di spese e competenze, con attribuzione”. I.2. Nessuno si è mai costituito per la parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in opposizione nei suoi riguardi Contr (notifica eseguita via pec all'indirizzo del legale costituito per nel procedimento monitorio), talché deve esserne dichiarata la contumacia.
I.3. Applicandosi ratione temporis la disciplina processuale anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e, sulla richiesta attorea di fissazione di udienza di p.c. o di discussione ex art. 281sexies c.p.c., vista l'assenza di istanze istruttorie da delibare è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
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II. L'opposizione merita accoglimento.
Al di là dell'ampiezza delle domande formalizzate da parte opponente nelle conclusioni dell'atto di citazione, come precisate in mem. 183 co. 1 c.p.c. cui l'attrice ha operato rinvio in sede conclusiva, la contesa deve essere risolta sulla base di due profili dirimenti che rendono superfluo, in questa sede, ogni altro accertamento in applicazione del principio (corrispondente a esigenze di economia procedimentale e decisionale) del cd. primato della ragione più liquida:
(i) per un verso, a fronte della specifica eccezione attorea versata in atto di citazione in opposizione, parte convenuta non ha fornito prova di aver tempestivamente e regolarmente notificato il d.i. n. 1408/2017 all'odierna opponente. Evidente che, nonostante la contumacia nel presente giudizio,
l'onere della prova sul punto grava comunque sulla parte ricorrente in monitorio che tale onere non ha adempiuto: del resto, a conforto dell'eccezione attorea è da dire che dall'esame del fascicolo monitorio R.G. n. 3814/2017 non si rinviene neppure in questo alcun deposito documentale afferente l'avvenuta notifica del d.i. n. 1408/2017 nei confronti dell'ingiunta né Parte_1 risultano essere state proposte istanze ai sensi dell'art. 647 c.p.c..
Ciò rende ragione anche della valutazione circa la tempestività della presente opposizione, avendo parte attrice documentato di essere venuta a conoscenza del provvedimento monitorio in quanto posto a fondamento dell'istanza di liquidazione giudiziale proposta da Cherry Bank s.p.a., asserita cessionaria del credito in contesa, e al cui fascicolo parte attrice ha avuto accesso in data
18.1.2024 (cfr. doc. 3 fasc. attoreo), mentre l'accesso al fascicolo monitorio è avvenuto in data 5.2.2024 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo), talché l'opposizione a d.i. notificata alla controparte in data 10.2.2024 (cfr. allegati all'atto di citazione in opposizione) è rispettosa del termine di cui all'art. 641 co. 1 c.p.c. nella ricorrenza del presupposto di cui all'art. 650 co. 1 c.p.c., avendo l'opponente dato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del d.i. in assenza di prova contraria a opera di controparte.
Da quanto sopra discende altresì che il d.i. opposto va dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. per mancata tempestiva notifica alla parte ingiunta;
(ii) per altro verso, e per mera completezza stante la sufficienza delle ragioni sub (i) per l'accoglimento dell'opposizione, deve pure darsi conto del fatto che anche quanto al merito della pretesa azionata in via monitoria parte convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio stante la relativa qualifica di attrice in senso sostanziale.
Il provvedimento monitorio è stato infatti emesso sulla base del contratto di c/c n. 5081,39 sottoscritto in data 11.1.2001 (doc. 2 fasc. monitorio) e di un
“estratto conto” riportante i movimenti di conto dal 31.5.2015 al 6.6.2016
(doc. 3 fasc. monitorio), documentazione sufficiente ai fini dell'emissione del d.i. ma non nel giudizio di merito aperto con l'opposizione ove, specie a fronte delle contestazioni di controparte circa il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e la carenza probatoria della documentazione de quibus, è necessaria a opera della asserita creditrice la produzione in giudizio della serie integrale degli estratti conto (o, comunque, della gran parte di essi, ove si ritenga in ipotesi - e salve le specifiche valutazioni del caso concreto - di poter sopperire a una loro carenza parziale tramite la ricostruzione contabile di una c.t.u.): anche da questo punto di vista, pertanto, l'opposizione merita accoglimento con revoca del titolo opposto, superflua ogni altra indagine sulle censure mosse da parte attrice (usura, anatocismo, ecc.) che restano assorbite dalle superiori considerazioni.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati compensi minimi dello scaglione di riferimento sia per la fase di trattazione limitata al deposito di due brevi memorie 183 co. 6 c.p.c. sia per la fase decisionale celebrata in forma semplificata ex art. 281sexies c.p.c. tramite deposito di una brevissima nota scritta 127ter c.p.c. sostitutiva della discussione orale d'udienza, nonché tenuto conto della natura contumaciale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra questione e domanda assorbita così provvede:
1) dichiara inefficace ex art. 644 c.p.c. e comunque revoca il d.i. n. 1408/2017 emesso dall'intestato Tribunale in data 5.12.2017;
2) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice opponente, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro 406,50 per esborsi, con distrazione del pagamento ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Pistoia, 29/05/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini