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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG. n. 7071/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a CONEGLIANO Parte_1 C.F._1 (TV), il 30/07/1974,
e
(c.f. , nato/a a TREVISO Parte_2 C.F._2 (TV), il 25/08/1974,
entrambi con l'avv. CRISTINA ZEZZA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 2/12/2025, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli Parte_2 effetti civili del loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero – pur notiziato del procedimento – non è intervenuto, manifestando per ciò solo l'assenza di un fattivo interesse ad intervenire in giudizio.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto n. cronol. 22207/2015 del Tribunale di Treviso del 10/11/2015);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/09/2002 tra Parte_1 e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) dell'anno 2002, al n. 15, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento del figlio minorenne appaiono rispondenti all'interesse dello stesso e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07/09/2002 da
, nato/a a CONEGLIANO (TV), il 30/07/1974 Parte_1
e
, nato/a a TREVISO (TV), il 25/08/1974, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) dell'anno 2002, al n. 15, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Maserada Sul Piave il 07.09.2002 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
, come da certificato anagrafico di matrimonio in allegato;
Parte_2
- Nulla disporre in punto assegno divorzile, essendo entrambi i ricorrenti economicamente autosufficienti e rispettivamente autonomi;
- Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ciascuno di Per_1 essi con poteri disgiunti, e con collocamento prevalente presso la madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, oramai diciassettenne, almeno un giorno infrasettimanale e due week end al mese, compatibilmente con gli impegni scolastici, sociali e sportivi del ragazzo e comunque ogni qualvolta il figlio ne faccia richiesta, mantenendo la medesima flessibilità che attualmente sta caratterizzando la gestione del minore;
- durante il periodo estivo, ciascuno dei genitori potrà tenere il figlio con sé per due settimane anche continuative;
potranno inoltre tenerlo con sé per sette giorni ciascuno durante le festività natalizie e per tre giorni ciascuno durante quelle pasquali fino al raggiungimento della maggiore età, il tutto compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali del ragazzo e tenendo in considerazione anche le richieste che perverranno dallo stesso;
- il padre continuerà a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di Euro 300,00, oltre adeguamento
ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
- i genitori concorreranno alle spese di natura straordinaria per il figlio Per_1 nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso. Per “spese straordinarie” debbono intendersi: quelle mediche (compresi medicinali da banco non mutuabili, spese oculistiche, odontoiatriche, ecc.), scolastiche (tasse di iscrizione, assicurazione, libri di testo, gite e corsi di studio)
3 e ricreative (iscrizione in palestra e/o al altri corsi, abbigliamento e accessori connessi, quote di partecipazione a manifestazioni e/o competizioni, centri estivi) sostenute a favore del figlio, in ogni caso secondo il protocollo stabilito dal
Tribunale di Treviso;
- spese del presente procedimento a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%;
- ordinare al competente Ufficiale dello stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e dell'atto di nascita.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG. n. 7071/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a CONEGLIANO Parte_1 C.F._1 (TV), il 30/07/1974,
e
(c.f. , nato/a a TREVISO Parte_2 C.F._2 (TV), il 25/08/1974,
entrambi con l'avv. CRISTINA ZEZZA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 2/12/2025, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli Parte_2 effetti civili del loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero – pur notiziato del procedimento – non è intervenuto, manifestando per ciò solo l'assenza di un fattivo interesse ad intervenire in giudizio.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto n. cronol. 22207/2015 del Tribunale di Treviso del 10/11/2015);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/09/2002 tra Parte_1 e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) dell'anno 2002, al n. 15, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento del figlio minorenne appaiono rispondenti all'interesse dello stesso e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07/09/2002 da
, nato/a a CONEGLIANO (TV), il 30/07/1974 Parte_1
e
, nato/a a TREVISO (TV), il 25/08/1974, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) dell'anno 2002, al n. 15, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Maserada Sul Piave il 07.09.2002 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
, come da certificato anagrafico di matrimonio in allegato;
Parte_2
- Nulla disporre in punto assegno divorzile, essendo entrambi i ricorrenti economicamente autosufficienti e rispettivamente autonomi;
- Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ciascuno di Per_1 essi con poteri disgiunti, e con collocamento prevalente presso la madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, oramai diciassettenne, almeno un giorno infrasettimanale e due week end al mese, compatibilmente con gli impegni scolastici, sociali e sportivi del ragazzo e comunque ogni qualvolta il figlio ne faccia richiesta, mantenendo la medesima flessibilità che attualmente sta caratterizzando la gestione del minore;
- durante il periodo estivo, ciascuno dei genitori potrà tenere il figlio con sé per due settimane anche continuative;
potranno inoltre tenerlo con sé per sette giorni ciascuno durante le festività natalizie e per tre giorni ciascuno durante quelle pasquali fino al raggiungimento della maggiore età, il tutto compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali del ragazzo e tenendo in considerazione anche le richieste che perverranno dallo stesso;
- il padre continuerà a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di Euro 300,00, oltre adeguamento
ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
- i genitori concorreranno alle spese di natura straordinaria per il figlio Per_1 nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso. Per “spese straordinarie” debbono intendersi: quelle mediche (compresi medicinali da banco non mutuabili, spese oculistiche, odontoiatriche, ecc.), scolastiche (tasse di iscrizione, assicurazione, libri di testo, gite e corsi di studio)
3 e ricreative (iscrizione in palestra e/o al altri corsi, abbigliamento e accessori connessi, quote di partecipazione a manifestazioni e/o competizioni, centri estivi) sostenute a favore del figlio, in ogni caso secondo il protocollo stabilito dal
Tribunale di Treviso;
- spese del presente procedimento a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%;
- ordinare al competente Ufficiale dello stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e dell'atto di nascita.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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