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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/09/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1260 dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Parte_1
Marzano, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 22.09.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2025 la ricorrente, dopo aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza in proprio favore del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
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In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla parte ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del CP_1 possesso in capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
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La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988). Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in fase di a.t.p. e qui chiamato a rendere chiarimenti, al termine della prima fase del giudizio, ha riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 67%, escludendo così la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta. Rispetto a tali conclusioni, parte ricorrente ha eccepito che il Consulente non avrebbe correttamente valutato le patologie da cui risulta affetta, né la loro incidenza funzionale. In particolare, ha argomentato che il CTU, dopo aver riqualificato la patologia psichiatrica come
“ritardo mentale di media gravità”, avrebbe ad essa assegnato una percentuale del 67%, senza chiarire sulla base di quali elementi valutativi. Ha inoltre evidenziato che il Consulente non ha ricompreso l'obesità nel calcolo della invalidità. Rispetto a tali osservazioni, il CTU ha così argomentato: “[…] In ordine generale: a. Nel caso in questione della Sig.ra la valutazione è stata effettuata: sulla Parte_1 infermità della periziata, vale a dire “l'idrocefalo corretto con la derivazione ventricolo peritoneale” intesa quale malattia che ha determinato come menomazione (o minorazione sec. La L 118/71) il ritardo intellettivo, condizione che determina la invalidità. Part Pertanto non si è condivisa la scelta della che aveva valutato come evento principale l'“idrocefalo derivato” corretto chirurgicamente, valutandola come “malattia” dalla quale è derivata il ritardo mentale, che costituisce la menomazione. b. Relativamente al grado del ritardo, i 2 certificati attestano il primo, “Ritardo mentale medio- lieve grado”, il secondo di “medio grado”, senza tuttavia che nessuno dei due documenti riporti il dato numerico del QI (Quoziente Intellettivo) , a dimostrazione della affermazione fatta. Il funzionamento intellettivo generale, infatti, è definito dal Quoziente di Intelligenza (QI o equivalenti del QI) ottenuto tramite la valutazione con uno o più test di intelligenza standardizzati, somministrati individualmente (per es.: WAIS, Scala di Intelligenza Wechsler per i Bambini ecc.). Tale dato, anche come semplice “citazione”, manca in ambedue i certificati! La mancanza di questo elemento ha inciso, ad avviso dello scrivente CTU, sulla idoneità medico legale delle 2 certificazioni a sostegno delle istanze avanzate, in quanto enunciano e non dimostrano quanto attestato.
[…] Premesso tutto quanto riportato in ordine alla idoneità medico legale delle certificazioni agli atti, dando seguito alla richiesta dell'Avv. Marzano di chiarire sulla scorta di quali elementi sia stata ottenuta la percentuale del 67%, tenendo presenti le considerazioni esposte già in perizia e innanzi riportate integralmente, si risponde: a. La valutazione del 67% rinviene dal riferimento alla voce tabellata di “Ritardo mentale di media gravità”, con valori che vanno dal 61 all'80%, espressione della diversa gravità della menomazione.
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Essendo la condizione del ritardo mentale della sig.ra vicina al grado lieve, Parte_1 come ampiamente dimostrato in perizia, si è ritenuta corretta una valutazione del 67%. b. Si è assegnata una invalidità del 67%, a tutela della paz., “anche” per consentire l'inserimento nelle liste speciali di collocamento, ai sensi della legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili. […] OBESITA: OSSERVAZIONE:
“Tale patologia, per quanto documentata (referto Asl Bat del 11.03.2021, referto Asl Bat del 20.12.2023), non è stata ricompresa nel calcolo percentuale”. DOCUMENTO AGLI ATTI:
-Il primo documento del 11/05/21 riportato agli atti cita semplicemente “obessità di I grado” con richiesta di esami di approfondimento.
-Il secondo riporta la voce “obesità” in maniera incidentale, senza ulteriori specificazioni, durante un raccordo anamnestico di un referto di visita cardiologica. CHIARIMENTI:
Il documento citato dell'11/05/2021 non riporta Altezza e Peso corporeo della paz. dai quali poter ricavare con certezza la diagnosi effettuata di “Obestà di I grado”. Ancora una volta il certificato agli atti “enuncia” ed esprime una valutazione soggettiva del medico refertante senza dimostrare la esattezza della diagnosi.
Il secondo documento riporta la “obesità” come annotazione incidentale, senza alcun approfondimento.
Per questi motivi
, non avendo elementi sufficienti di certezza da un punto di vista medicolegale, non si è proceduto alla valutazione.” (cfr. chiarimenti del CTU in atti a cui si rinvia). Ebbene, i chiarimenti resi dal CTU nel presente giudizio appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere posti a base della presente decisione, in quanto coerenti e adeguatamente motivati. In primo luogo, il Consulente ha in questa sede concordemente ribadito le valutazioni già rassegnate in sede di prima fase, dimostrando di non essere incorso in alcuna contraddizione rispetto alla valutazione delle patologie. In secondo luogo, lo stesso ha esposto i criteri osservati nella redazione del calcolo percentuale. Nello specifico, il Consulente ha esposto che la ragione della percentuale di invalidità riscontrata deve essere rinvenuta nella circostanza per cui la documentazione attestante il ritardo mentale attribuito alla ricorrente non riportava i dati numerici del QI a supporto della diagnosi. Inoltre, ha dato conto del fatto che l'esame neuropsichico eseguito in sede di perizia ha fornito riscontri positivi in ordine alla capacità della di interloquire e relazionarsi con l'esterno. Parte_1
Quanto alla mancata valutazione dell'obesità, ha poi evidenziato di non aver potuto includere la patologia nel calcolo a causa dell'assenza di evidenze a supporto della diagnosi. Di conseguenza, non residua alcun dubbio in ordine alla correttezza della valutazione peritale. Pertanto, avendo il CTU ribadito che la ricorrente risulta invalida al 67% sin dalla data della domanda amministrativa e che tale percentuale è inidonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere la provvidenza richiesta, la domanda deve essere rigettata. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno della ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
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il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12.02.2025 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 22.09.2025. Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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