CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 851/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Filippo Labellarte presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
- dr. M. Angela Marchesiello consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 851/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.1490/2023 pubblicata il 30 maggio 2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ALTOMANO LEONARDO Parte_1
contro con il patrocinio dell'avv. CARDINALE VINCENZO CP_1
All'udienza del 24.10.2025, sentito il Consigliere istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio la società , al fine di ottenere la revoca del CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1486/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 2.8.2021, con cui gli era stata ingiunta la consegna della macchina operatrice tipo Caterpillar escavatore cingolato Caterpillar 303 E
CR, avente numero identificativo CAT0303EKSGE0160, oltre interessi e spese.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo sottoscritto il contratto di leasing posto a base della pretesa monitoria e contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa non avendo alcuna disponibilità del mezzo alla luce della denuncia di furto presentata, nei confronti di ignoti, ai Carabinieri della Stazione di San Ferdinando di Puglia in data
23.3.2021.
pagina 1 di 4 Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il Parte_1
rigetto.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n.1490/2023 pubblicata il 30 maggio 2023, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Argomentava che la parte opposta non aveva offerto la prova dell'effettiva titolarità, in capo allo CP_1 del rapporto controverso avendo agito nei confronti non già dell'“utilizzatore”, in virtù di specifica clausola contrattuale (non essendo parte del contratto di leasing) o del “terzo CP_1 responsabile” (non essendo responsabile del furto denunciato), ma nei confronti del mero CP_1
detentore/possessore del bene, privo di qualunque titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio.
Richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nell'ipotesi di furto di autoveicolo, oggetto di contratto di noleggio/locazione, il noleggiante/conduttore è terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., del danno patito dal noleggiatore/locatore per la sottrazione del bene (sinistro specificamente dedotto in assicurazione) qualora egli sia inadempiente all'obbligo contrattuale di custodia dell'automezzo per essersi verificato il furto in assenza della predisposizione delle cautele necessarie ad evitarlo” (Cass., Sez. III, n. 20481 del 29.9.2014).
Aggiungeva che la compagnia assicurativa non aveva agito al fine di recuperare l'indennizzo pagato all'assicurato (€32.000) ma al fine di ottenere la consegna del bene, assicurato per un valore superiore
(€40.000) a quanto pagato, sul presupposto di esserne divenuta proprietaria a seguito del pagamento dell'indennizzo effettuato ai sensi della polizza n. 390790591, stipulata tra con Parte_1
BNP Paribas Lease Group SA e collegata al contratto di locazione finanziaria sottoscritto tra quest'ultima e non prodotta in giudizio. CP_2
Segnalava, infine, la necessità per la parte opposta della produzione della polizza ovvero di altro documento idoneo a dimostrare il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato (Cass. Sez. 3, n. 6315 del
05/03/2019; Cass. Sez. 3, n. 20901 del 12/09/2013; Cass. n. 919 del 3.2.1999) o la produzione dello
“stralcio di polizza” dal quale non è dato comprendere “i termini, le condizioni e il rischio assicurato”, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente ritenuto che:
- lo non era l'effettivo titolare del rapporto giuridico controverso;
Controparte_1
- l'azione di surroga era sfornita di prova;
- la documentazione prodotta era carente dal punto di vista probatorio.
Instava per la riforma della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado.
pagina 2 di 4 Si è costituito contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto. CP_1
L'appello è fondato ed i motivi possono essere esaminati congiuntamente..
Emerge dagli atti che, con contratto di locazione finanziaria n. A1B84268 del 20.02.2020, la
[...]
concedeva a (coniuge di , in qualità di utilizzatore, l'escavatore CP_3 CP_2 CP_1
oggetto di causa. CP_4
Il contratto prevedeva, altresì, una polizza strumentale stipulata da con CP_3 Parte_1
[...]
Il veniva rubato da parte di ignoti in data 2.3.2020 e ritrovato in data 29.8.2020 dagli agenti CP_4
di Polizia Stradale di Caserta che lo affidavano, come custode, a e poi nuovamente CP_1
sottratto a (titolare del contratto di leasing con la società di locazione BNP Paribas) in data CP_2
23.3.2021.
A seguito del primo furto, la pagava, in favore della l'indennizzo di € Parte_1 CP_3
32.000,00 e succedeva nel diritto di credito dell'assicurata.
La denuncia di furto del è stata presentata da coniuge di CP_4 CP_1 CP_2
contraente nel contratto di leasing.
In sede di denuncia, lo ha riferito di possedere il predetto mezzo intestato alla moglie, di averlo CP_1
lasciato in campagna per pochi minuti ed al ritorno di non averlo più ritrovato (vd. denuncia in atti).
La hanno agito nei confronti di in qualità di terzo responsabile. Parte_1 CP_1
Ciò posto, la Corte di Cassazione, in motivazione della Sentenza 20 luglio – 14 ottobre 2016, n. 20740 ha chiarito che i "terzi responsabili" di cui all'art. 1916 c.c., legittimati passivamente rispetto all'azione di surrogazione dell'assicuratore, non si identificano in tutti coloro che a qualsiasi titolo siano debitori del danneggiato. "Terzi responsabili" saranno invece soltanto coloro che per contratto, per fatto illecito
"o per altra legittima causa di obbligazione sono tenuti a rispondere dell'evento concretante il rischio assicurato (vd. sentenza cit.).
Orbene, nel caso di specie, , pur non essendo parte del contratto di locazione finanziaria è CP_1
colui che aveva nella propria disponibilità il mezzo allorquando è stato sottratto.
E' stato proprio lo a presentare la denuncia di furto dichiarando espressamente di avere il CP_1
possesso del bene e di averlo lasciato in campagna per pochi minuti e di non averlo più ritrovato.
Peraltro, a fronte della predetta denuncia di furto, allorquando il è stato ritrovato- in epoca CP_4 successiva al pagamento dell'indennizzo- è stato consegnato dalla Polizia di Stato allo (vd. CP_1
verbale di consegna del 21 settembre 2020 della Polizia di Stato a della macchina agricola CP_1
operatrice tipo Caterpillar escavatore cingolato Caterpillar 303 E CR avente numero identificato
CAT030EKSGE016).
pagina 3 di 4 Nessun dubbio, infine, sulla prova del diritto della ad agire in surroga come si Parte_1 evince dalla documentazione in atti attestante il pagamento dell'indennizzo in favore dell'assicurata ed il contratto di leasing collegato con la polizza CP_3 Pt_1
La presente decisione assorbe ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore della causa indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.1490/2023 pubblicata il 30 maggio Parte_1
2023, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta l'opposizione presentata da avverso il decreto ingiuntivo n. 1486/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data CP_1
2.8.2021;
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in € 6.713,00 CP_1 per il primo grado ed in € 8.469,00 per l'appello, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di Appello di Bari del
24.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Alessandra Piliego dott. Filippo Labellarte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Filippo Labellarte presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
- dr. M. Angela Marchesiello consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 851/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.1490/2023 pubblicata il 30 maggio 2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ALTOMANO LEONARDO Parte_1
contro con il patrocinio dell'avv. CARDINALE VINCENZO CP_1
All'udienza del 24.10.2025, sentito il Consigliere istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio la società , al fine di ottenere la revoca del CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1486/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 2.8.2021, con cui gli era stata ingiunta la consegna della macchina operatrice tipo Caterpillar escavatore cingolato Caterpillar 303 E
CR, avente numero identificativo CAT0303EKSGE0160, oltre interessi e spese.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo sottoscritto il contratto di leasing posto a base della pretesa monitoria e contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa non avendo alcuna disponibilità del mezzo alla luce della denuncia di furto presentata, nei confronti di ignoti, ai Carabinieri della Stazione di San Ferdinando di Puglia in data
23.3.2021.
pagina 1 di 4 Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il Parte_1
rigetto.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n.1490/2023 pubblicata il 30 maggio 2023, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Argomentava che la parte opposta non aveva offerto la prova dell'effettiva titolarità, in capo allo CP_1 del rapporto controverso avendo agito nei confronti non già dell'“utilizzatore”, in virtù di specifica clausola contrattuale (non essendo parte del contratto di leasing) o del “terzo CP_1 responsabile” (non essendo responsabile del furto denunciato), ma nei confronti del mero CP_1
detentore/possessore del bene, privo di qualunque titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio.
Richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nell'ipotesi di furto di autoveicolo, oggetto di contratto di noleggio/locazione, il noleggiante/conduttore è terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., del danno patito dal noleggiatore/locatore per la sottrazione del bene (sinistro specificamente dedotto in assicurazione) qualora egli sia inadempiente all'obbligo contrattuale di custodia dell'automezzo per essersi verificato il furto in assenza della predisposizione delle cautele necessarie ad evitarlo” (Cass., Sez. III, n. 20481 del 29.9.2014).
Aggiungeva che la compagnia assicurativa non aveva agito al fine di recuperare l'indennizzo pagato all'assicurato (€32.000) ma al fine di ottenere la consegna del bene, assicurato per un valore superiore
(€40.000) a quanto pagato, sul presupposto di esserne divenuta proprietaria a seguito del pagamento dell'indennizzo effettuato ai sensi della polizza n. 390790591, stipulata tra con Parte_1
BNP Paribas Lease Group SA e collegata al contratto di locazione finanziaria sottoscritto tra quest'ultima e non prodotta in giudizio. CP_2
Segnalava, infine, la necessità per la parte opposta della produzione della polizza ovvero di altro documento idoneo a dimostrare il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato (Cass. Sez. 3, n. 6315 del
05/03/2019; Cass. Sez. 3, n. 20901 del 12/09/2013; Cass. n. 919 del 3.2.1999) o la produzione dello
“stralcio di polizza” dal quale non è dato comprendere “i termini, le condizioni e il rischio assicurato”, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente ritenuto che:
- lo non era l'effettivo titolare del rapporto giuridico controverso;
Controparte_1
- l'azione di surroga era sfornita di prova;
- la documentazione prodotta era carente dal punto di vista probatorio.
Instava per la riforma della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado.
pagina 2 di 4 Si è costituito contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto. CP_1
L'appello è fondato ed i motivi possono essere esaminati congiuntamente..
Emerge dagli atti che, con contratto di locazione finanziaria n. A1B84268 del 20.02.2020, la
[...]
concedeva a (coniuge di , in qualità di utilizzatore, l'escavatore CP_3 CP_2 CP_1
oggetto di causa. CP_4
Il contratto prevedeva, altresì, una polizza strumentale stipulata da con CP_3 Parte_1
[...]
Il veniva rubato da parte di ignoti in data 2.3.2020 e ritrovato in data 29.8.2020 dagli agenti CP_4
di Polizia Stradale di Caserta che lo affidavano, come custode, a e poi nuovamente CP_1
sottratto a (titolare del contratto di leasing con la società di locazione BNP Paribas) in data CP_2
23.3.2021.
A seguito del primo furto, la pagava, in favore della l'indennizzo di € Parte_1 CP_3
32.000,00 e succedeva nel diritto di credito dell'assicurata.
La denuncia di furto del è stata presentata da coniuge di CP_4 CP_1 CP_2
contraente nel contratto di leasing.
In sede di denuncia, lo ha riferito di possedere il predetto mezzo intestato alla moglie, di averlo CP_1
lasciato in campagna per pochi minuti ed al ritorno di non averlo più ritrovato (vd. denuncia in atti).
La hanno agito nei confronti di in qualità di terzo responsabile. Parte_1 CP_1
Ciò posto, la Corte di Cassazione, in motivazione della Sentenza 20 luglio – 14 ottobre 2016, n. 20740 ha chiarito che i "terzi responsabili" di cui all'art. 1916 c.c., legittimati passivamente rispetto all'azione di surrogazione dell'assicuratore, non si identificano in tutti coloro che a qualsiasi titolo siano debitori del danneggiato. "Terzi responsabili" saranno invece soltanto coloro che per contratto, per fatto illecito
"o per altra legittima causa di obbligazione sono tenuti a rispondere dell'evento concretante il rischio assicurato (vd. sentenza cit.).
Orbene, nel caso di specie, , pur non essendo parte del contratto di locazione finanziaria è CP_1
colui che aveva nella propria disponibilità il mezzo allorquando è stato sottratto.
E' stato proprio lo a presentare la denuncia di furto dichiarando espressamente di avere il CP_1
possesso del bene e di averlo lasciato in campagna per pochi minuti e di non averlo più ritrovato.
Peraltro, a fronte della predetta denuncia di furto, allorquando il è stato ritrovato- in epoca CP_4 successiva al pagamento dell'indennizzo- è stato consegnato dalla Polizia di Stato allo (vd. CP_1
verbale di consegna del 21 settembre 2020 della Polizia di Stato a della macchina agricola CP_1
operatrice tipo Caterpillar escavatore cingolato Caterpillar 303 E CR avente numero identificato
CAT030EKSGE016).
pagina 3 di 4 Nessun dubbio, infine, sulla prova del diritto della ad agire in surroga come si Parte_1 evince dalla documentazione in atti attestante il pagamento dell'indennizzo in favore dell'assicurata ed il contratto di leasing collegato con la polizza CP_3 Pt_1
La presente decisione assorbe ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore della causa indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.1490/2023 pubblicata il 30 maggio Parte_1
2023, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta l'opposizione presentata da avverso il decreto ingiuntivo n. 1486/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data CP_1
2.8.2021;
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in € 6.713,00 CP_1 per il primo grado ed in € 8.469,00 per l'appello, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di Appello di Bari del
24.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Alessandra Piliego dott. Filippo Labellarte
pagina 4 di 4