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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 349/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 349/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Segnalini, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Anna Legato, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO nonché nei confronti di
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 All'udienza del 3 aprile 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio ha chiesto accertarsi l'avvenuto acquisto, a titolo Parte_1 originario per usucapione, dell'appartamento sito in Fiumicino, Via A. Toscano, n. 24, posto al 1° piano, distinto al N.C.E.U. di Fiumicino censito al fg. 1062, p.lla 351, sub. 3, deducendo di essere nel possesso pacifico ed ininterrotto del predetto immobile da oltre 20 anni.
L'attrice evidenziava, in particolar modo, che dall'anno 1995 godeva dell'appartamento oggetto di causa senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, comportandosi nei confronti di chiunque come la sola e vera proprietaria possedendo, inoltre, le chiavi di accesso dell'appartamento e provvedendo personalmente, a proprie ed esclusive spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento stesso.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva di rigettarsi la domanda attorea Controparte_3 in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Rimaneva contumace Controparte_2
La causa istruita mediante acquisizioni documentali, all'udienza del 25 marzo 2025, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.- pervenuta al sottoscritto Giudice in via definitiva- era decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
Osserva preliminarmente il Tribunale che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della prova dei fatti costitutivi della domanda [art. 2697, c. I, c.c.] nelle cause di usucapione – ferma l'applicazione della regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile [sul punto, cfr. Cass.
3487/2019]– assume una connotazione di particolare rigore, atteso che “In tema di usucapione,
l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n.
1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale
l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento –anche sul piano probatorio– della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” [cfr.
Cass. 20539/2017].
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda giudiziale non è fondata e deve essere respinta, per i motivi di seguito precisati.
Come è noto, infatti, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione occorre che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.), non rileva pertanto, il possesso eventualmente pagina 2 di 6 conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né, tantomeno, rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto (pertanto non saltuario e occasionale).
La Suprema Corte di Cassazione (sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Tuttavia, ai fini dell'usucapione, non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: l'espressione "aver posseduto per oltre vent'anni" è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873). È, inoltre, orientamento consolidato della giurisprudenza che "il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione" e "chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus"
(cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
Nel caso sottoposto alla cognizione dell'intestato Tribunale parte attrice afferma di possedere l'immobile oggetto dell'odierno giudizio da oltre vent'anni, segnatamente, dall'anno 1995; tuttavia, sul piano probatorio, tale affermazione non trova riscontro, anzi, la medesima viene smentita dal convenuto il quale, invece, ha provato che l'immobile è stato da sempre occupato dalla famiglia erede della defunta sig.ra nei confronti della quale CP_4 Per_1 veniva iscritta procedura esecutiva immobiliare (recante r.g.e. 124/2007) e il sig. , CP_1 in data 26 aprile 2019, si aggiudicava, unitamente alla coniuge, l'immobile de quo (cfr. all. 1
pagina 3 di 6 atto di costituzione). Nell'ambito della predetta procedura, in particolar modo, veniva redatta apposita CTU (in atti cfr. all.7 atto di costituzione di parte convenuta) ed il professionista incaricato, dott. Arch. , rispondendo a quesiti del Giudice dell'esecuzione, Persona_2 segnatamente, al quesito n.
9 - con il quale si chiedeva di accertare se l'immobile fosse libero o occupato- dava atto che “alla data del sopralluogo del 09-10-2012 l'immobile ubicato all'interno 1 del piano terra risultava essere libero. L'immobile ubicato all'interno 3 del primo piano risultava occupato dai familiari della proprietaria signora ”. Parte_2 in data 12.07.2021, il OD Dr. con relazione al GE chiedeva l'autorizzazione CP_5 alla nomina di un fabbro e di un medico per la liberazione dell'immobile rilevando che:
“29/05/2019 rinvenendo presso l'immobile il sig. erede della debitrice Controparte_6 esecutata il quale ha dichiarato di risiedere presso l'immobile e che si trova in uno stato di
[...] presso tale bene – il OD concede 30 giorni per la liberazione dell'immobile dai beni CP_7 mobili e da eventuali vincoli derivante dallo stato di detenzione del sig. (si è richiesto di CP_4 trovare altra occupazione e di chiedere autorizzazione all'autorità giudiziaria); o 28/06/2019 rinvenuto presso l'immobile il sig. che non ha liberato l'immobile – il OD vista la Controparte_6 situazione giudiziaria del medesimo concede altri 45 giorni;
o 17/09/2019 – nessuno era presente nonostante gli accordi intercorsi – viene fissato giorno per liberazione nel 10/10/2019 – il sig. CP_4 viene informato per le vie brevi anche a mezzo del proprio legale di riferimento;
Il OD tenendo conto che
l'immobile non può essere liberato se non con l'intervento delle Forze dell'Ordine in via telefonica più di una volta e con plurime PEC ( in allegato PEC del 18 settembre 2019- 10 ottobre 2019- 28 novembre 2019-
20 dicembre 2019 – 16 gennaio 2020 – 28 gennaio 2020- 1 febbraio 2020) scrive e sollecita ripetutamente la locale stazione dei Carabinieri di Fiumicino a prendere provvedimenti affinchè gli stessi provvedano a spostare il pregiudicato in altro luogo;
o In data 13/02/2020 ore 9.30 come risulta dal verbale, assicuratosi della presenza di un fabbro in loco effettivamente intervenuto, della possibilità di chiamare una ambulanza, finalmente il OD si reca in Fiumicino alla presenza dei Carabinieri per la liberazione dell'immobile: nell'immobile vengono rinvenuti 2 cani di grossa taglia, sono presenti tutti gli eredi quali proprietari CP_4
e ovviamente la casa essendo abitata, risulta piena di mobilia e oggetti personali;
dopo scene di isteria collettiva ed in particolare di uno degli eredi , il più anziano, che minaccia di prendere un'arma e sparare mentre veniva redato il verbale da parte dello scrivente, tanto che i Carabinieri gli intimano il silenzio, i proprietari si impegnano a lasciare l'immobile volontariamente a verbale entro la data del successivo accesso che viene fissato al 5 marzo 2020; o In data 5 marzo, nonostante la gravità della situazione sanitaria in corso, dopo aver
pagina 4 di 6 trovato una associazione disponibile a portare via i cani, la disponibilità di una ambulanza, assicurata ancora una volta la presenza di un fabbro, il OD si reca in Fiumicino alla presenza di una degli eredi, si scaglia pesantemente contro lo scrivente con parolacce e minacce, viene “retta dai fratelli” e i Carabinieri le chiedono i documenti dicendole che l'avrebbero tratta in arresto in caso di reiterate scene del genere;
anche gli altri fratelli insultano lo scrivente ripetutamente rappresentando l'ingiustizia subita e che all'interno dell'appartamento il Sig. sarebbe affetto da gravi patologie cardiologiche certificate (il Controparte_8 certificato viene acquisito ed è in allegato congiuntamente al verbale) e quindi sarebbe non trasportabile;
quando la situazione viene riportata alla calma dai Carabinieri, il OD riesce a redigere il verbale controfirmato dai Carabinieri e dalle parti presenti, dove viene rappresentato che provvederà a richiedere al
G.E. la nomina di un medico specialista che dovrà certificare la trasportabilità dell'occupante; o La S.V. ill.ma provvedeva pertanto a nominare la dott.ssa come medico legale;
o Persona_3
Successivamente le vicende covid non hanno permesso di concludere la liberazione del bene o L'aggressività e la pericolosità di questi soggetti come descritto impone la presenza delle Forze dell'Ordine e tanta fermezza”.
Nei predetti accessi quindi mai si è rilevata la presenza dell'odierna attrice nell'immobile oggetto di causa, né può ritenersi che la medesima abbia avuto il possesso pacifico e indisturbato dell'immobile.
Alla luce dei motivi e dei principi testé riportati, atteso che la sig.ra peraltro, non ha Pt_1 chiarito chi fosse il proprietario originario e a quale titolo aveva la disponibilità dell'immobile, né tantomeno le modalità con cui era stata immessa nel possesso del medesimo, non consentendo, quindi, al Tribunale di accertare l'animus possidendi né di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1163 c.c., per cui il possesso rilevante ai fini dell'usucapione non deve essere violento né clandestino;
considerato, inoltre, che nell'anno 2012, annualità che deve necessariamente comprendersi nel ventennio utile al possesso ad usucapionem, veniva esperita CTU nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare ed il professionista incaricato non aveva rinvenuto la presenza della sig.ra nell'immobile per cui è lite, la Parte_1 domanda deve essere rigettata.
Peraltro soltanto all'esito della procedura di rilascio dell'immobile oggetto di causa con verbale del 30.11.2022 è emerso che l'attrice lungi dal possedere animo proprio l'immobile è la moglie di , erede della debitrice esecutata, la medesima quindi, in alcun Controparte_8 modo può ritenersi titolare del possesso qualificato dell'immobile, avendone avuto, eventualmente, la detenzione unitamente al marito destinatario del procedimento esecutivo.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'attrice e liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. nei valori medi, relativi allo scaglione indeterminabile-complessità bassa.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c. deve essere disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ove risulti eseguita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. 349/2022
R.G.A.C. ogni diversa domanda od eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda giudiziale;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ove risulti eseguita, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3 che liquida in complessivi € 7616,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore del convenuto dichiaratosi antistatario;
4) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti della convenuta contumace.
Così deciso in Civitavecchia, il 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 349/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Segnalini, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Anna Legato, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO nonché nei confronti di
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 All'udienza del 3 aprile 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio ha chiesto accertarsi l'avvenuto acquisto, a titolo Parte_1 originario per usucapione, dell'appartamento sito in Fiumicino, Via A. Toscano, n. 24, posto al 1° piano, distinto al N.C.E.U. di Fiumicino censito al fg. 1062, p.lla 351, sub. 3, deducendo di essere nel possesso pacifico ed ininterrotto del predetto immobile da oltre 20 anni.
L'attrice evidenziava, in particolar modo, che dall'anno 1995 godeva dell'appartamento oggetto di causa senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, comportandosi nei confronti di chiunque come la sola e vera proprietaria possedendo, inoltre, le chiavi di accesso dell'appartamento e provvedendo personalmente, a proprie ed esclusive spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento stesso.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva di rigettarsi la domanda attorea Controparte_3 in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Rimaneva contumace Controparte_2
La causa istruita mediante acquisizioni documentali, all'udienza del 25 marzo 2025, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.- pervenuta al sottoscritto Giudice in via definitiva- era decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
Osserva preliminarmente il Tribunale che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della prova dei fatti costitutivi della domanda [art. 2697, c. I, c.c.] nelle cause di usucapione – ferma l'applicazione della regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile [sul punto, cfr. Cass.
3487/2019]– assume una connotazione di particolare rigore, atteso che “In tema di usucapione,
l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n.
1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale
l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento –anche sul piano probatorio– della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” [cfr.
Cass. 20539/2017].
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda giudiziale non è fondata e deve essere respinta, per i motivi di seguito precisati.
Come è noto, infatti, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione occorre che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.), non rileva pertanto, il possesso eventualmente pagina 2 di 6 conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né, tantomeno, rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto (pertanto non saltuario e occasionale).
La Suprema Corte di Cassazione (sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Tuttavia, ai fini dell'usucapione, non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: l'espressione "aver posseduto per oltre vent'anni" è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873). È, inoltre, orientamento consolidato della giurisprudenza che "il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione" e "chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus"
(cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
Nel caso sottoposto alla cognizione dell'intestato Tribunale parte attrice afferma di possedere l'immobile oggetto dell'odierno giudizio da oltre vent'anni, segnatamente, dall'anno 1995; tuttavia, sul piano probatorio, tale affermazione non trova riscontro, anzi, la medesima viene smentita dal convenuto il quale, invece, ha provato che l'immobile è stato da sempre occupato dalla famiglia erede della defunta sig.ra nei confronti della quale CP_4 Per_1 veniva iscritta procedura esecutiva immobiliare (recante r.g.e. 124/2007) e il sig. , CP_1 in data 26 aprile 2019, si aggiudicava, unitamente alla coniuge, l'immobile de quo (cfr. all. 1
pagina 3 di 6 atto di costituzione). Nell'ambito della predetta procedura, in particolar modo, veniva redatta apposita CTU (in atti cfr. all.7 atto di costituzione di parte convenuta) ed il professionista incaricato, dott. Arch. , rispondendo a quesiti del Giudice dell'esecuzione, Persona_2 segnatamente, al quesito n.
9 - con il quale si chiedeva di accertare se l'immobile fosse libero o occupato- dava atto che “alla data del sopralluogo del 09-10-2012 l'immobile ubicato all'interno 1 del piano terra risultava essere libero. L'immobile ubicato all'interno 3 del primo piano risultava occupato dai familiari della proprietaria signora ”. Parte_2 in data 12.07.2021, il OD Dr. con relazione al GE chiedeva l'autorizzazione CP_5 alla nomina di un fabbro e di un medico per la liberazione dell'immobile rilevando che:
“29/05/2019 rinvenendo presso l'immobile il sig. erede della debitrice Controparte_6 esecutata il quale ha dichiarato di risiedere presso l'immobile e che si trova in uno stato di
[...] presso tale bene – il OD concede 30 giorni per la liberazione dell'immobile dai beni CP_7 mobili e da eventuali vincoli derivante dallo stato di detenzione del sig. (si è richiesto di CP_4 trovare altra occupazione e di chiedere autorizzazione all'autorità giudiziaria); o 28/06/2019 rinvenuto presso l'immobile il sig. che non ha liberato l'immobile – il OD vista la Controparte_6 situazione giudiziaria del medesimo concede altri 45 giorni;
o 17/09/2019 – nessuno era presente nonostante gli accordi intercorsi – viene fissato giorno per liberazione nel 10/10/2019 – il sig. CP_4 viene informato per le vie brevi anche a mezzo del proprio legale di riferimento;
Il OD tenendo conto che
l'immobile non può essere liberato se non con l'intervento delle Forze dell'Ordine in via telefonica più di una volta e con plurime PEC ( in allegato PEC del 18 settembre 2019- 10 ottobre 2019- 28 novembre 2019-
20 dicembre 2019 – 16 gennaio 2020 – 28 gennaio 2020- 1 febbraio 2020) scrive e sollecita ripetutamente la locale stazione dei Carabinieri di Fiumicino a prendere provvedimenti affinchè gli stessi provvedano a spostare il pregiudicato in altro luogo;
o In data 13/02/2020 ore 9.30 come risulta dal verbale, assicuratosi della presenza di un fabbro in loco effettivamente intervenuto, della possibilità di chiamare una ambulanza, finalmente il OD si reca in Fiumicino alla presenza dei Carabinieri per la liberazione dell'immobile: nell'immobile vengono rinvenuti 2 cani di grossa taglia, sono presenti tutti gli eredi quali proprietari CP_4
e ovviamente la casa essendo abitata, risulta piena di mobilia e oggetti personali;
dopo scene di isteria collettiva ed in particolare di uno degli eredi , il più anziano, che minaccia di prendere un'arma e sparare mentre veniva redato il verbale da parte dello scrivente, tanto che i Carabinieri gli intimano il silenzio, i proprietari si impegnano a lasciare l'immobile volontariamente a verbale entro la data del successivo accesso che viene fissato al 5 marzo 2020; o In data 5 marzo, nonostante la gravità della situazione sanitaria in corso, dopo aver
pagina 4 di 6 trovato una associazione disponibile a portare via i cani, la disponibilità di una ambulanza, assicurata ancora una volta la presenza di un fabbro, il OD si reca in Fiumicino alla presenza di una degli eredi, si scaglia pesantemente contro lo scrivente con parolacce e minacce, viene “retta dai fratelli” e i Carabinieri le chiedono i documenti dicendole che l'avrebbero tratta in arresto in caso di reiterate scene del genere;
anche gli altri fratelli insultano lo scrivente ripetutamente rappresentando l'ingiustizia subita e che all'interno dell'appartamento il Sig. sarebbe affetto da gravi patologie cardiologiche certificate (il Controparte_8 certificato viene acquisito ed è in allegato congiuntamente al verbale) e quindi sarebbe non trasportabile;
quando la situazione viene riportata alla calma dai Carabinieri, il OD riesce a redigere il verbale controfirmato dai Carabinieri e dalle parti presenti, dove viene rappresentato che provvederà a richiedere al
G.E. la nomina di un medico specialista che dovrà certificare la trasportabilità dell'occupante; o La S.V. ill.ma provvedeva pertanto a nominare la dott.ssa come medico legale;
o Persona_3
Successivamente le vicende covid non hanno permesso di concludere la liberazione del bene o L'aggressività e la pericolosità di questi soggetti come descritto impone la presenza delle Forze dell'Ordine e tanta fermezza”.
Nei predetti accessi quindi mai si è rilevata la presenza dell'odierna attrice nell'immobile oggetto di causa, né può ritenersi che la medesima abbia avuto il possesso pacifico e indisturbato dell'immobile.
Alla luce dei motivi e dei principi testé riportati, atteso che la sig.ra peraltro, non ha Pt_1 chiarito chi fosse il proprietario originario e a quale titolo aveva la disponibilità dell'immobile, né tantomeno le modalità con cui era stata immessa nel possesso del medesimo, non consentendo, quindi, al Tribunale di accertare l'animus possidendi né di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1163 c.c., per cui il possesso rilevante ai fini dell'usucapione non deve essere violento né clandestino;
considerato, inoltre, che nell'anno 2012, annualità che deve necessariamente comprendersi nel ventennio utile al possesso ad usucapionem, veniva esperita CTU nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare ed il professionista incaricato non aveva rinvenuto la presenza della sig.ra nell'immobile per cui è lite, la Parte_1 domanda deve essere rigettata.
Peraltro soltanto all'esito della procedura di rilascio dell'immobile oggetto di causa con verbale del 30.11.2022 è emerso che l'attrice lungi dal possedere animo proprio l'immobile è la moglie di , erede della debitrice esecutata, la medesima quindi, in alcun Controparte_8 modo può ritenersi titolare del possesso qualificato dell'immobile, avendone avuto, eventualmente, la detenzione unitamente al marito destinatario del procedimento esecutivo.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'attrice e liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. nei valori medi, relativi allo scaglione indeterminabile-complessità bassa.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c. deve essere disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ove risulti eseguita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. 349/2022
R.G.A.C. ogni diversa domanda od eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda giudiziale;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ove risulti eseguita, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3 che liquida in complessivi € 7616,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore del convenuto dichiaratosi antistatario;
4) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti della convenuta contumace.
Così deciso in Civitavecchia, il 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 6 di 6