Art. 6. Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9
della legge 10 aprile 1951, n. 287 1. La lettera c) dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , si interpreta nel senso che il requisito dell'eta' non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.
Note all'art. 6:
- Si riportano gli articoli 9 e 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise):
«Art. 9 (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise). - I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.».
«Art. 25 (Giudici popolari della sessione). - 1.
Quindici giorni prima della conclusione della sessione della Corte di assise o della Corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgera' la sessione, con l'assistenza dell'ausiliario, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla meta' di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta.
2. Dell'ordine di estrazione e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dell'ausiliario.
3. Il presidente fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a se' in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il quinto giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
4. Nel giorno fissato il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Successivamente il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.
5. Se uno o piu' dei giudici convocati per la seduta pubblica di cui al comma 4 non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello di inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero di giudici specificato nel comma 1 e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti commi.».
della legge 10 aprile 1951, n. 287 1. La lettera c) dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , si interpreta nel senso che il requisito dell'eta' non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.
Note all'art. 6:
- Si riportano gli articoli 9 e 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise):
«Art. 9 (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise). - I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.».
«Art. 25 (Giudici popolari della sessione). - 1.
Quindici giorni prima della conclusione della sessione della Corte di assise o della Corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgera' la sessione, con l'assistenza dell'ausiliario, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla meta' di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta.
2. Dell'ordine di estrazione e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dell'ausiliario.
3. Il presidente fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a se' in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il quinto giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
4. Nel giorno fissato il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Successivamente il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.
5. Se uno o piu' dei giudici convocati per la seduta pubblica di cui al comma 4 non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello di inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero di giudici specificato nel comma 1 e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti commi.».