Articolo 1 della Legge 2 dicembre 1948, n. 1450
Articolo 2
Versione
11 gennaio 1949
Art. 1.
In deroga alle disposizioni di cui all' art. 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583 , i Provveditori alle opere pubbliche per i lavori che rientrano nei limiti di competenza di cui all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 , sono autorizzati a stipulare le convenzioni con i tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti, della direzione ed assistenza ai lavori ed a corrispondere i compensi relativi.
I fondi all'uopo occorrenti saranno iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1949