Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 21271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati dott. Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21271/2024 R.G. promosso da
) (avv. BRUSCHI ANDREA) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) (avv. BRUSCHI ANDREA) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 27/3/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2- si trasferirà dalla casa coniugale con i figli DR e , lasciando la casa coniugale (di Parte_1 Per_1 proprietà dei genitori del marito) nella disponibilità del IG. . CP_1
[3- Affidamento congiunto del figlio minore nato il [...] a [...] (C.F. Persona_2
) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e possibilità per il C.F._3 padre di vederlo secondo il desiderio di DR compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso. DR se lo desidera, potrà rimanere presso il padre: - a weekend alternati, dal sabato alla domenica;
- quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori entro il mese di maggio]1.
4- contributo al mantenimento del figlio [minore] (studente non economicamente indipendente) e Persona_2 del primogenito (studente non economicamente indipendente) nato il [...] in [...]_3
1
5- Attribuzione al marito del diritto di percepire irrevocabilmente il 100% dell'assegno unico/universale o ogni altro equipollente erogabile da PS (o da altri enti) erogato a favore del figlio DR e di beneficiare delle detrazioni fiscali previste per legge;
in caso di necessità la IG.ra si impegna a collaborare con il marito affinché Parte_1 la medesima possa provvedere all'incombente burocratico-amministrativo.
6- Tutti i risparmi intestati alla IG.ra rimarranno nella disponibilità della stessa ad esclusione della Parte_1 somma di € 6.500,00 che già è stata versata dalla moglie al marito prima della sottoscrizione del presente riscorso.
7- Il cane NG rimarrà affidato alla moglie.
8- Rinuncia espressa, di entrambi i coniugi, al mantenimento in proprio favore, dandosi reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti.
9- Autorizzazione reciproca di entrambi i genitori al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente, valido per l'espatrio [con l'inserimento del nominativo del figlio].
10- Con il presente accordo sono state soddisfatte tutte le reciproche pretese, che sono già stati regolati tutti i rapporti patrimoniali nascenti o meno dal rapporto di coniugio e che, pertanto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 31/01/1998, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Gavardo (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 1998) con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli (n. 28/8/2000) e DR (n. 23/9/2006), oggi entrambi maggiorenni ma Per_1 non economicamente indipendenti.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
2 Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti DR Marchesi
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Condizione superata dal sopravvenuto raggiungimento della maggiore età di DR.