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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 490/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 490/2025, in materia di interdizione, promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
con l'Avv. STRAFACE GIUSEPPE
- attore -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
- convenuto contumace -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi l'interdizione del fratello
1 , esigenza in particolare occasionata dal decesso della madre Controparte_1 Per_1
che di lui si occupava, con recente trasferimento di presso il domicilio
[...] Controparte_1
di . Parte_1
In data 27 marzo 2025 veniva sentito ed all'esito dell'audizione veniva nominata Controparte_1
tutore provvisorio la sorella onde fornire pronta protezione. Parte ricorrente Parte_1
insisteva nella pronuncia di interdizione con parere favorevole della Procura.
Nel merito, risulta sicuramente nell'impossibilità di provvedere autonomamente Controparte_1
ai propri interessi, in ragione di disabilità intellettiva di grado medio, con innesto di psicosi cronica;
lo stesso si esprime con fatica e nondimeno riusciva a veicolare dei contenuti in sede di audizione, denotanti il buon rapporto con le sorelle (indicava che cucinava meglio, indice di Pt_1
gradimento anche rispetto al recente trasferimento) e rispondeva che perdeva a carte. In generale appariva a suo agio con le sorelle, evidenti punti di riferimento nonostante la distanza geografica delle previe residenze (spiegavano che comunque c'erano visite anche prolungate, con salita anche di a Valenza, che non gli risultava quindi sconosciuta). Controparte_1
Nondimeno, ai sensi dell'art. 418 co. 3 c.c., il giudice è tenuto a valutare l'opportunità, invece dell'interdizione, della apertura di una amministrazione di sostegno.
Invero, a seguito delle modifiche introdotte con la L. 6/2004, ai fini della pronuncia di interdizione l'art. 414 c.c. postula non solo l'abituale infermità di mente dell'interdicendo, ma anche l'inadeguatezza di altri strumenti idonei ad assicurare un'adeguata protezione della persona. Ciò che rileva, quindi, ai fini della pronuncia di interdizione, non è unicamente il grado, più o meno intenso,
d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, bensì la ritenuta inadeguatezza degli altri strumenti di tutela dovendosi. La scelta tra i diversi istituti previsti dal legislatore a tutela della persona (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) deve, quindi, essere effettuata tenendo in considerazione il fatto che l'interdizione, in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano ha, comunque, carattere residuale, e deve essere riservata a quelle fattispecie in cui nessun'altra misura sarebbe idonea a conseguire l'effetto protettivo. La legge n. 6/2004 ha, infatti, introdotto il principio per cui, a fronte di una persona non in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi, è necessario ricorrere a strumenti di tutela che ne sacrifichino il meno possibile la capacità di agire.
Va ricordato l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “la misura dell'amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia, in considerazione della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario;
solo quando essa non sia sufficiente alla adeguata protezione del
2 soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell'interdizione”; in tale ottica, “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 26/10/2011; Sez. 1, Sentenza n. del
26/07/2013; etc.).
Dunque, la valutazione da compiersi deve seguire un criterio funzionale, guardare cioè alla natura e al tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé, in relazione all'idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare all'incapace la protezione più adeguata col suo minore sacrificio.
Orbene, le attività da compiere per che egli non è in grado di compiere, sono in Controparte_1
particolare le scelte sanitarie, nonché le pratiche burocratiche anche connesse (es. invalidità) e la gestione patrimoniale. All'amministratore di sostegno (avuto riguardo al disposto dell'art. 3, comma
4, seconda parte L. 219/2017) può e deve, in un simil caso, essere deferito il potere di rappresentanza esclusiva nel prestare il consenso e/o il dissenso ad intraprendere i suddetti accertamenti, trattamenti sanitari, in considerazione dell'impossibilità del beneficiario a prestare tale consenso;
tanto oltre a poteri sostitutivi rispetto all'ambito patrimoniale.
Considerato che
l'amministrazione di sostegno fornisce una protezione adeguata rispetto alle esigenze dell'interdicendo, detta misura di protezione va preferita.
Onde non incorrente in vuoti di tutela, va nominato un amministratore provvisorio a favore di mandando al GT per la nomina definitiva ai sensi dell'art. 418 co. 3 c.c. Controparte_1
Spese irripetibili stante la contumacia e la non opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso per interdizione di per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1
2) revoca per l'effetto la nomina di tutore provvisorio in capo a;
Parte_1
3) provvede a nominare un a.d.s. provvisorio a favore di ai sensi dell'art. 418 co. Controparte_1
3 c.c. come da separata ordinanza;
4) manda al GT presso il Tribunale di Alessandria per la nomina di a.d.s. ai sensi dell'art. 418 co. 3
3 c.c.
5) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al GT di cui alla tutela provvisoria ai fini di chiusura.
Così deciso in Alessandria, 1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 490/2025, in materia di interdizione, promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
con l'Avv. STRAFACE GIUSEPPE
- attore -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
- convenuto contumace -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi l'interdizione del fratello
1 , esigenza in particolare occasionata dal decesso della madre Controparte_1 Per_1
che di lui si occupava, con recente trasferimento di presso il domicilio
[...] Controparte_1
di . Parte_1
In data 27 marzo 2025 veniva sentito ed all'esito dell'audizione veniva nominata Controparte_1
tutore provvisorio la sorella onde fornire pronta protezione. Parte ricorrente Parte_1
insisteva nella pronuncia di interdizione con parere favorevole della Procura.
Nel merito, risulta sicuramente nell'impossibilità di provvedere autonomamente Controparte_1
ai propri interessi, in ragione di disabilità intellettiva di grado medio, con innesto di psicosi cronica;
lo stesso si esprime con fatica e nondimeno riusciva a veicolare dei contenuti in sede di audizione, denotanti il buon rapporto con le sorelle (indicava che cucinava meglio, indice di Pt_1
gradimento anche rispetto al recente trasferimento) e rispondeva che perdeva a carte. In generale appariva a suo agio con le sorelle, evidenti punti di riferimento nonostante la distanza geografica delle previe residenze (spiegavano che comunque c'erano visite anche prolungate, con salita anche di a Valenza, che non gli risultava quindi sconosciuta). Controparte_1
Nondimeno, ai sensi dell'art. 418 co. 3 c.c., il giudice è tenuto a valutare l'opportunità, invece dell'interdizione, della apertura di una amministrazione di sostegno.
Invero, a seguito delle modifiche introdotte con la L. 6/2004, ai fini della pronuncia di interdizione l'art. 414 c.c. postula non solo l'abituale infermità di mente dell'interdicendo, ma anche l'inadeguatezza di altri strumenti idonei ad assicurare un'adeguata protezione della persona. Ciò che rileva, quindi, ai fini della pronuncia di interdizione, non è unicamente il grado, più o meno intenso,
d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, bensì la ritenuta inadeguatezza degli altri strumenti di tutela dovendosi. La scelta tra i diversi istituti previsti dal legislatore a tutela della persona (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) deve, quindi, essere effettuata tenendo in considerazione il fatto che l'interdizione, in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano ha, comunque, carattere residuale, e deve essere riservata a quelle fattispecie in cui nessun'altra misura sarebbe idonea a conseguire l'effetto protettivo. La legge n. 6/2004 ha, infatti, introdotto il principio per cui, a fronte di una persona non in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi, è necessario ricorrere a strumenti di tutela che ne sacrifichino il meno possibile la capacità di agire.
Va ricordato l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “la misura dell'amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia, in considerazione della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario;
solo quando essa non sia sufficiente alla adeguata protezione del
2 soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell'interdizione”; in tale ottica, “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 26/10/2011; Sez. 1, Sentenza n. del
26/07/2013; etc.).
Dunque, la valutazione da compiersi deve seguire un criterio funzionale, guardare cioè alla natura e al tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé, in relazione all'idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare all'incapace la protezione più adeguata col suo minore sacrificio.
Orbene, le attività da compiere per che egli non è in grado di compiere, sono in Controparte_1
particolare le scelte sanitarie, nonché le pratiche burocratiche anche connesse (es. invalidità) e la gestione patrimoniale. All'amministratore di sostegno (avuto riguardo al disposto dell'art. 3, comma
4, seconda parte L. 219/2017) può e deve, in un simil caso, essere deferito il potere di rappresentanza esclusiva nel prestare il consenso e/o il dissenso ad intraprendere i suddetti accertamenti, trattamenti sanitari, in considerazione dell'impossibilità del beneficiario a prestare tale consenso;
tanto oltre a poteri sostitutivi rispetto all'ambito patrimoniale.
Considerato che
l'amministrazione di sostegno fornisce una protezione adeguata rispetto alle esigenze dell'interdicendo, detta misura di protezione va preferita.
Onde non incorrente in vuoti di tutela, va nominato un amministratore provvisorio a favore di mandando al GT per la nomina definitiva ai sensi dell'art. 418 co. 3 c.c. Controparte_1
Spese irripetibili stante la contumacia e la non opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso per interdizione di per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1
2) revoca per l'effetto la nomina di tutore provvisorio in capo a;
Parte_1
3) provvede a nominare un a.d.s. provvisorio a favore di ai sensi dell'art. 418 co. Controparte_1
3 c.c. come da separata ordinanza;
4) manda al GT presso il Tribunale di Alessandria per la nomina di a.d.s. ai sensi dell'art. 418 co. 3
3 c.c.
5) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al GT di cui alla tutela provvisoria ai fini di chiusura.
Così deciso in Alessandria, 1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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