Ordinanza cautelare 6 luglio 2023
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 29/05/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01215/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00917/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno- U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Palermo ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materi esplodenti;
- per quanto possa occorrere della nota -OMISSIS-, con la quale la Compagnia dei Carabinieri di Carini (Pa), Legione Carabinieri“Sicilia”, ha proposto il divieto di detenzione delle armi;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della determinazione -OMISSIS-, con cui la Questura di Palermo ha disposto la revoca del porto di fucile per uso tiro al volo-OMISSIS-rilasciato in data 25 gennaio 2021;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento;
Visti il ricorso principale, quello per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso principale il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe individuati; in particolare, del provvedimento -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Palermo ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Il predetto provvedimento scaturisce da una lite intercorsa tra il ricorrente e la di lui moglie, avvenuta in data 6 settembre 2021, per la quale è stato chiesto, da entrambi i coniugi, l’intervento dei Carabinieri, all’esito del quale è sorto d’ufficio un procedimento penale a carico del ricorrente.
2. Il predetto provvedimento è stato impugnato col ricorso principale in epigrafe, con il quale si denunciano i seguenti vizi che, in quanto affini, possono essere sintetizzati e scrutinati unitariamente, come di seguito rappresentato:
A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e ss T.U.L.P.S. e 39 T.U.L.P.S.
B) Violazione di legge (art. 3 l. 241/90, art. 39 TULPS), contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, illogicità, travisamento e errore di fatto, nonché difetto di istruttoria.
C) Violazione di legge (art. 3 l. 241/90, art. 39 TULPS) contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione al denunciato vizio di eccesso di potere per difetto di presupposti.
D) Violazione di legge (art. 3 l. 241/90, art. 39 TULPS), Contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato sotto ulteriore profilo, nonché travisamento e errore di fatto.
In sintesi il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e ss T.U.L.P.S. e 39 T.U.L.P.S.; violazione di legge con riferimento all’art. 3 L. 241/90, per la contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, travisamento ed errore di fatto, nonché difetto di istruttoria in quanto il giudizio di pericolosità sociale, nel caso di specie, sarebbe stato effettuato sulla base esclusivamente di un singolo elemento, ossia l’esser stato il predetto trovato coinvolto in una lite accesa con la moglie ed in asserito stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche e/o psicofarmaci. Tale isolato episodio non sarebbe indicativo di una personalità socialmente irresponsabile o pericolosa in quanto il ricorrente, nel corso della lite con la moglie, non avrebbe posto mano alle armi, né le avrebbe arrecato alcun tipo di lesione fisica. Nel caso di specie, mancherebbero del tutto quelle circostanze di fatto in ragione delle quali il ricorrente possa essere ritenuto pericoloso o capace di abusi. Mancherebbe del tutto, inoltre, un giudizio prognostico sulla propria sopravvenuta inaffidabilità o su elementi in grado di denotare una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo.
3. L’Amministrazione intimata si è costituta in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso rappresentando come il giudizio prognostico espresso abbia preso a riferimento una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità delle persone interessate e in generale per la pubblica sicurezza: segnatamente, una possibile degenerazione della conflittualità dei rapporti interpersonali.
4. Con motivi aggiunti il ricorrente ha chiesto l’annullamento:
- della determinazione -OMISSIS- con cui la Questura di Palermo ha disposto la revoca del porto di fucile per uso tiro al volo, lamentandone l’invalidità derivata dall’atto pregresso impugnato con ricorso principale e per gli stessi motivi ivi dedotti.
5. Sul punto l’amministrazione rappresenta come il provvedimento di revoca sopra rappresentato sia atto vincolato rispetto a quanto in precedenza statuito.
6. Con ordinanza -OMISSIS- questa Sezione ha respinto l‘istanza cautelare ritenendo pacifici e significativi i fatti posti a base dell’atto prefettizio.
7. In vista dell’udienza le parti hanno depositato ulteriori memorie.
8. All’udienza pubblica del .52 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
9. In via preliminare il Collegio rileva l’inammissibilità dell’impugnazione della nota del 9 agosto 2022 con cui è stato proposto il divieto di detenzione delle armi, per la propria natura di atto a carattere endoprocedimentale.
10. Passando al merito, il Collegio ritiene i ricorsi, principale e per motivi aggiunti, infondati per i seguenti motivi.
Con riferimento al ricorso principale, il Collegio rappresenta come, in materia, sia la giurisprudenza amministrativa che quella della Corte Costituzionale hanno ribadito come la detenzione e il porto d'armi non costituiscano un diritto assoluto; le valutazioni dell'Autorità in questo ambito sono caratterizzate da ampia discrezionalità, come evidenziato dagli artt. 11, 39 (e 43) del R.D. n. 773/1931, dei quali il ricorrente lamenta la violazione.
L’art. 43 del R.D, in particolare, consente di ritirare o di negare il rilascio o il rinnovo dei titoli abilitativi sulla base di una valutazione relativa alla buona condotta e alla capacità di abuso delle armi da parte del richiedente.
In considerazione della finalità preventivo-cautelare a tutela della incolumità dei consociati nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai fini dell’adozione dei citati provvedimenti è sufficiente che sussistano fatti e circostanze che, pur privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, siano tuttavia idonei indici di una non specchiata condotta e del venir meno della assoluta affidabilità; non è necessario al riguardo un giudizio di inaffidabilità sociale, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi.
Tali valutazioni devono essere comunque fondate su elementi seri, oggettivamente apprezzabili, attuali e concreti, condotte secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza, improntate all’apprezzamento delle circostanze rilevanti e delle specificità del caso concreto.
È stato affermato infatti che “ La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono cioè essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi. Conseguentemente la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza caratterizzata – come detto – da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta ” (Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4334).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato trae origine da un fatto incontestato, ovvero una lite accesa avvenuta tra il ricorrente e la di lui la moglie, al punto da necessitare l’intervento di conoscenti (nella specie, il cugino del ricorrente ed una amica della moglie) e delle forze dell’ordine. Ciò che viene in sostanza contestato nel ricorso, piuttosto, è il fatto che l’amministrazione, nel disporre i provvedimenti impugnati, abbia travisato i fatti, essendosi trattato di un singolo episodio, isolato, non espressivo di alcuna pericolosità o aggressività del ricorrente.
Da quanto sopra riportato l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha motivato ragionevolmente il provvedimento ritenendo che dalla vicenda sorgano dubbi sull’affidabilità del ricorrente. L’amministrazione, infatti, ha fatto applicazione dei principi consolidati in materia, richiedendo che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sul punto, non è dato scorgere nell’istruttoria svolta l’accertamento di risultanze tali da rendere irragionevole e sproporzionato il necessario giudizio di inaffidabilità formulato. In particolare, il Collegio non può che convenire con l’amministrazione circa il fatto che il comportamento tenuto dal ricorrente il 6.09.2021, quale rilevato dalle forze dell’ordine nei verbali agli atti, fosse ragionevolmente idoneo a fondare il giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi e indicativo di un non adeguato autogoverno delle reazioni emotive e comportamentali del ricorrente, tenuto conto anche dello stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche e/o psicofarmaci. Sul punto inconferente è il rilievo del ricorrente che lamenta il fatto che le forze dell’ordine non abbiano effettuato specifici test per accertare per il predetto stato in quanto è stato attestato che il citato “ appariva palesemente sotto effetto di sostanze alcoliche, tanto da non reggersi in piedi ”. Irrilevante è, sul punto, il test effettuato ex post il 23 settembre 2021, per la distanza temporale (17 giorni dall’episodio litigioso) in cui è stato espletato.
Dal contesto generale, pertanto, si rileva la presenza di un clima psicologicamente non disteso tra il ricorrente e la moglie e una non adeguata capacità di autocontrollo in capo all’interessato, favorita dall’assunzione di sostanze (alcool e psicofarmaci) idonee ad alterare la percezione della realtà e la valutazione delle proprie azioni o reazioni; circostanze queste, di certo in grado di rendere plausibile il giudizio di inaffidabilità posto a base dei provvedimenti impugnati.
Pertanto, il provvedimento prefettizio oggetto di gravame risulta motivato in modo adeguato, e non sproporzionato, frutto di una ragionevole valutazione delle circostanze di fatto da cui è possibile inferire un giudizio in termini di potenziale pericolo per l’incolumità delle persone interessate e in generale per la pubblica sicurezza. Il rischio, non manifestamente infondato, evidenziato dall’amministrazione, è stato ravvisato nella possibile degenerazione della conflittualità dei rapporti interpersonali.
La disponibilità dell’arma richiede il concorso di condizioni di perfetta e completa sicurezza circa l’uso; il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, emesso a carico dell’odierno ricorrente, è, quindi, ragionevolmente istruito e motivato e si basa sulla riscontrata conflittualità nei rapporti di coniugio, aggravata dall’uso di sostanze, confluita nella richiesta di intervento oltre che dei predetti conoscenti, delle forze dell’ordine.
Deve pertanto concludersi che ragionevolmente i provvedimenti in contestazione siano stati adottati dall’amministrazione per neutralizzare il rischio che il ricorrente, in un contesto di litigiosità tra le mura di casa, potesse fare abuso delle armi detenute in danno della moglie convivente.
11. Da quanto sopra esposto ne deriva anche l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, tenuto conto del carattere doveroso e vincolato del provvedimento ivi impugnato, non potendosi ovviamente consentire il porto d’armi a soggetto a cui è stata inibita in radice la detenzione delle armi stesse. In definitiva, alla luce dell’esigenza prioritaria di tutela dei beni dell’ordine e della sicurezza pubblica, la valutazione dell’amministrazione di inaffidabilità del ricorrente non risulta manifestamente incongrua o illogica, e come tale, è insindacabile in sede di legittimità.
12. Il ricorso va pertanto rigettato.
13.0. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.