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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tri bunal e Civil e di Pi acenza, riuni to in Cam era di Consiglio nell e persone dei M agist rati:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia G iudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tato i n dat a
15.5.2024 da
c.f. nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Carlo Alberto Caruso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pontenure (PC), Piazza Matteotti n.2, in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Sirosi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castell'Arquato (PC), Via Caneto n.46, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella. - INTERVENUTO -
All'udienza del 4.2.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.5.2024 deduceva che: dalla Parte_1 relazione sentimentale intrattenuta dal ricorrente con era nato, il Controparte_1
28.8.2023, il figlio minore che tra le parti erano insorti dissapori, tanto che il Per_1
ricorrente si vedeva negare il consenso al riconoscimento della paternità del bambino;
che esso ricorrente ha sempre provveduto al mantenimento del minore mediante il versamento di euro 150,00 mensili a mezzo ricarica poste pay intestata alla madre;
che la madre del bambino, negli ultimi mesi, aveva impedito al padre di mettersi in contatto con il minore bloccandolo sia telefonicamente sia tramite whatsapp;
che il ricorrente lavorava con contratto a tempo indeterminato come elettricista presso una ditta di Podenzano.
Il ricorrente chiedeva di sentire disporre i provvedimenti temporanei ed urgenti diretti ad instaurare la relazione genitoriale nonché pronunciare sentenza, posto il mancato consenso al riconoscimento da parte della madre, in ordine all'affidamento, al mantenimento e al cognome del minore.
Con decreto in data 20.5.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza dell'8.10.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria depositata in data 26.7.2024 si costituiva in giudizio la resistente, contestando la ricostruzione dei fatti del ricorrente, in ogni caso aderendo alla domanda formulata dal ricorrente in merito al riconoscimento del minore da parte del padre.
All'udienza dell'8.10.2024, comparivano le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori, le quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo come da foglio che depositavano in udienza e che veniva acquisito e allegato al verbale d'udienza. Venivano, in ogni caso, sentite liberamente le parti, che confermavano l'accordo raggiunto, di tal che i Procuratori delle parti chiedevano la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità all'accordo stesso, con rinvio ad altra udienza diretto a sperimentare il regolamento concordato ed eventualmente per precisare congiuntamente le conclusioni.
Il Presidente di sezione delegato, in via temporanea ed urgente, prendeva atto del regolamento concordato dalle parti e disponeva in conformità, rinviando ad altra udienza per consentire alle parti di sperimentare il regolamento concordato e precisare congiuntamente le conclusioni.
Nelle more del procedimento, il Procuratore di parte ricorrente in data 7.11.2024 depositava telematicamente documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento di paternità da parte del ricorrente nei confronti del minore con contestuale Persona_2 prestazione di consenso al riconoscimento da parte della madre Controparte_1
All'udienza del 4.2.2025, le parti davano atto della sperimentazione positiva del regolamento concordato chiedendo di poter precisare congiuntamente le conclusioni in conformità all'accordo già raggiunto alla precedente udienza, con integrazione al punto 2 che “il minore inizierà a pernottare presso la dimora paterna, a fine settimana Per_1
alternati, dal sabato mattina ore 10 alla domenica sera dopo cena, non oltre le ore 21, dal compimento dei tre anni o anche precedentemente sull'accordo tra le parti”.
A fronte delle conclusioni congiunte formulate dalle Parti, la causa veniva così trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le condizioni così come concordate dalle Parti
e riportate in dispositivo – in un quadro in cui il ricorrente ha provveduto al riconoscimento del figlio minore a fronte del consenso prestato anche dell'altro Per_1 genitore, mentre il regolamento concordato ha previsto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e la frequentazione dello stesso con il padre, con residenza abituale presso la madre, regolando di conseguenza anche gli aspetti relativi al mantenimento del minore, con il versamento ad opera del padre di un contributo che risulta congruo – rispondano all'interesse del figlio minore, pur ancora in tenera età, di tal che non si configurano attualmente ragioni per discostarsi dalla regolamentazione concordata dai genitori del minore.
Ne consegue che possono essere recepite le conclusioni precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 4.2.2025.
Quanto alle spese processuali, in conformità alle conformi conclusioni rassegnate dalle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide:
- in conformità al regolamento concordato dalle Parti, dato atto che la NO
si è impegnata, entro dieci giorni dall'udienza di comparizione delle Controparte_1 parti fissata per il giorno 8 Ottobre 2024, a recarsi presso il Comune di Piacenza per rilasciare il consenso al riconoscimento del figlio minore al padre Per_1 [...]
, nonché assumere il cognome del padre sostituendolo al proprio, Parte_1
quanto al regolamento relativo al minore:
•il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, ai sensi della L. 8.2.2006 Per_1
n. 54, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la di lui equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
•le decisioni relative all'educazione religiosa del minore dovranno essere Per_1
adottate di comune accordo da entrambe i genitori;
in caso di contrasto tra i genitori la questione sarà devoluta al Giudice;
•il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna Per_1
sita in Via Emilia Parmense, n° 67 a Roveleto di Cadeo (PC) ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
1)il padre preleverà, ogni settimana, dalla dimora materna, il figlio minore Per_1
il Martedì pomeriggio ed il Giovedì pomeriggio alle ore 18 per riportarlo a casa della madre alle ore 22;
2) pernotterà presso la dimora paterna, a fine settimana alternati, dal sabato Per_1
mattina ore 10 alla domenica sera dopo cena, non oltre le ore 21.00, dal compimento dei tre anni o anche precedentemente su accordo tra le parti;
3)i genitori si alterneranno nel trascorrere con il figlio le Festività Natalizie (giorno di Natale 2024 con la madre e la sera della Vigilia 2024 con il padre dalle ore 10 alle ore
22 e così alternandosi ogni anno), Pasquali (giorno di Pasqua 2025 con la madre e Lunedì dell'Angelo 2025 con il padre dalle ore 10 alle ore 22), e si alterneranno nel trascorrere con il minore tutte le Festività da calendario. trascorrerà la giornata del Per_1 Per_1
proprio compleanno con la madre ed il padre preleverà dalla dimora materna alle Per_1
ore 18 per riportarlo dalla madre alle ore 22;
4)durante le vacanze estive, a decorrere del compimento del sesto anno di Per_1
età, trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
5)al padre sarà consentito di vedere il figlio, al compimento del sesto anno di età, in tutte quelle occasioni in cui il minore ne manifesti eventualmente il desiderio al di fuori dei giorni ed orari stabiliti, per garantire una costante presenza di entrambi i genitori nella sua vita affettiva;
•il Signor corrisponderà (a mezzo bonifico bancario al seguente Parte_1
IBAN [...] 0000 30833847 entro il giorno 10 di ogni mese) alla Signor
una somma mensile per il mantenimento ordinario del figlio minore Controparte_1
pari ad € 250 (diconsi duecentocinquanta), assegno che sarà aggiornato Per_1
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, sino a quando anche se maggiorenne non sarà economicamente autosufficiente;
Per_1
•l'assegno unico universale verrà erogato integralmente a favore della NO
; Controparte_1
•le spese straordinarie nell'interesse del figlio, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6)le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7)le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono invece il preventivo consenso dell'altro genitore;
•le spese voluttuarie e di tempo libero rimarranno integralmente a carico del padre o della madre se, e nella misura in cui, ciascuno di essi intenderà soddisfare le singole richieste del figlio minore;
•i Signori e si concedono il consenso al Parte_1 Controparte_1
rilascio del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio e acconsentono che il figlio trascorra con essi anche all'estero le vacanze dal compimento del sesto anno di età;
•i genitori si impegnano reciprocamente alla tutela del benessere del minore ed a fare in modo che i nuovi partners vengano inseriti, a discrezione di ciascun genitore, nella vita di con gradualità e solo allorché si tratti di relazioni stabili, consolidate e Per_1
durature;
•i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le variazioni del rispettivo recapito, anche telefonico e degli eventuali spostamenti in altre città;
•spese legali integralmente compensate tra le parti. Piacenza, 1° aprile 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti