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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. 731/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 20/02/2025 nella causa n. 731/2024 RGL, promossa da:
, , ass. dagli avv.ti SECHI PAOLO e PIREDDA Parte_1 C.F._1
MAVI,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, parte ricorrente, dopo avere presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del procedimento Per_1 per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/84.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità CP_1 del ricorso per carenza di specificità dei motivi e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ritenuto che parte ricorrente abbia esposto compiutamente le ragioni per le quali considera che la valutazione effettuata dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico non corretta avendo, infatti, contestato la mancata valutazione della patologia psichiatrica dalla quale è affetta, l'eccezione di parte resistente non può essere accolta.
La causa è stata istruita attraverso il richiamo a chiarimenti del CTU nominato in sede di ATP, il quale, a conclusione di una nuova visita peritale, ha affermato che: “La valutazione clinica è stata effettuata da me in data 29 ottobre 2024, dalle ore 15.00 alle 15.30, l'incontro è avvenuto presso il DH di Oncologia della AOU di Sassari sito al primo sottopiano dell'Ospedale Civile di Sassari, la signora non era accompagnata da alcun di perito di parte.
Risulta dalla valutazione clinica da me effettuata in tale data che la signora
[...]
, nata a [...] il [...], è affetta da esiti di resezione del sigma e Parte_1 da disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso in trattamento farmacologico.
La patologia neoplastica del sigma di cui la paziente ha sofferto era in una fase di limitata estensione loco-regionale al momento della chirurgia e in questi casi l'utilizzo della chemioterapia di precauzione non è indicata in maniera certa se non nell'ambito di particolari soggettive condizioni di rischio, nel caso in questione la neoplasia a distanza di tredici anni non ha dato manifestazioni di recidiva e può pertanto essere considerata a buona prognosi.
Tenuto conto di quanto detto ritengo pertanto adeguata la valutazione di una riduzione della capacità lavorativa del 64%, la somma calcolata secondo il calcolo riduzionistico comprende la valutazione della neoplasia a prognosi favorevole ma in una condizione intermedia tra quella a modesta compromissione funzionale, tabellata al codice 9322 con 11%, e quella tabellata invece al codice 9323 con il 70%, ritengo infatti che la media di queste due percentuali sia quella congrua per definire il grado di compromissione funzionale derivante dagli esiti di resezione e relativa alle evacuazioni frequenti e impellenti, quindi un 40%, alla patologia neoplastica è poi da aggiungere quella relativa alla depressione endoreattiva grave tabellata al codice 2206 con il grado del 40%.
Per concludere ritengo quindi che la signora abbia diritto all'attribuzione di un Pt_1 grado d'invalidità del 64% e che non abbia diritto al riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa a meno di due terzi in attività confacenti secondo la legge 22 dell'anno 1984.”;
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa sede, con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, sono del tutto condivisibili in quanto coerenti con la documentazione medica in atti. Non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti delle parti.
La domanda deve, dunque, essere respinta.
Le spese di lite possono essere compensate alla luce delle gravi patologie comunque patite dalla ricorrente.
Non si fa luogo a nuova liquidazione delle spese di ctu posto che il perito è stato chiamato solo a chiarimenti rispetto a quando già valutato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese.
Sassari, 20/02/2025 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 20/02/2025 nella causa n. 731/2024 RGL, promossa da:
, , ass. dagli avv.ti SECHI PAOLO e PIREDDA Parte_1 C.F._1
MAVI,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, parte ricorrente, dopo avere presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del procedimento Per_1 per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/84.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità CP_1 del ricorso per carenza di specificità dei motivi e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ritenuto che parte ricorrente abbia esposto compiutamente le ragioni per le quali considera che la valutazione effettuata dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico non corretta avendo, infatti, contestato la mancata valutazione della patologia psichiatrica dalla quale è affetta, l'eccezione di parte resistente non può essere accolta.
La causa è stata istruita attraverso il richiamo a chiarimenti del CTU nominato in sede di ATP, il quale, a conclusione di una nuova visita peritale, ha affermato che: “La valutazione clinica è stata effettuata da me in data 29 ottobre 2024, dalle ore 15.00 alle 15.30, l'incontro è avvenuto presso il DH di Oncologia della AOU di Sassari sito al primo sottopiano dell'Ospedale Civile di Sassari, la signora non era accompagnata da alcun di perito di parte.
Risulta dalla valutazione clinica da me effettuata in tale data che la signora
[...]
, nata a [...] il [...], è affetta da esiti di resezione del sigma e Parte_1 da disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso in trattamento farmacologico.
La patologia neoplastica del sigma di cui la paziente ha sofferto era in una fase di limitata estensione loco-regionale al momento della chirurgia e in questi casi l'utilizzo della chemioterapia di precauzione non è indicata in maniera certa se non nell'ambito di particolari soggettive condizioni di rischio, nel caso in questione la neoplasia a distanza di tredici anni non ha dato manifestazioni di recidiva e può pertanto essere considerata a buona prognosi.
Tenuto conto di quanto detto ritengo pertanto adeguata la valutazione di una riduzione della capacità lavorativa del 64%, la somma calcolata secondo il calcolo riduzionistico comprende la valutazione della neoplasia a prognosi favorevole ma in una condizione intermedia tra quella a modesta compromissione funzionale, tabellata al codice 9322 con 11%, e quella tabellata invece al codice 9323 con il 70%, ritengo infatti che la media di queste due percentuali sia quella congrua per definire il grado di compromissione funzionale derivante dagli esiti di resezione e relativa alle evacuazioni frequenti e impellenti, quindi un 40%, alla patologia neoplastica è poi da aggiungere quella relativa alla depressione endoreattiva grave tabellata al codice 2206 con il grado del 40%.
Per concludere ritengo quindi che la signora abbia diritto all'attribuzione di un Pt_1 grado d'invalidità del 64% e che non abbia diritto al riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa a meno di due terzi in attività confacenti secondo la legge 22 dell'anno 1984.”;
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa sede, con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, sono del tutto condivisibili in quanto coerenti con la documentazione medica in atti. Non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti delle parti.
La domanda deve, dunque, essere respinta.
Le spese di lite possono essere compensate alla luce delle gravi patologie comunque patite dalla ricorrente.
Non si fa luogo a nuova liquidazione delle spese di ctu posto che il perito è stato chiamato solo a chiarimenti rispetto a quando già valutato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese.
Sassari, 20/02/2025 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso