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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte così composta dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA ConIGliere
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO ConIGliere relatore dott. Alessandra PALATTELLA ConIGliere onorario dott. Sandro MONTANARI ConIGliere onorario ritiratasi in camera di conIGlio il giorno 21 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 50711 V.G. dell'anno 2023 vertente
TRA
nato in [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...] ( ), entrambi Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Roma, Largo Messico 7, presso lo studio del procuratore, avv.
MIKAELA KATARINA MARIA HILLERSTROM, che li rappresenta e difende per delega in calce all'atto di appello
-APPELLANTI-
E
AVV. quale curatore speciale del minore Controparte_1 Persona_1
nato a [...] il [...], nominato con decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma
[...]
del 2 dicembre 2020, depositato il 14 dicembre 2020, elettivamente domiciliata in Roma, via G.
Pisanelli 2, presso il proprio studio, in giudizio di persona ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
-APPELLATA-
1 NONCHÉ
quale Tutore del minore Controparte_2 [...]
(nato a [...], [...]), nominato con decreto del Tribunale per i Persona_1
Minorenni di Roma del 2 dicembre 2020, depositato il 14 dicembre 2020, non rappresentato né difeso
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
E
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento ha a oggetto l'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
, genitori di avverso la sentenza n. 67/2023 emessa del Tribunale
[...] Persona_1
per i Minorenni di Roma il 24 ottobre 2022, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità del suddetto minore.
Osserva questo Collegio che, prima di procedere alla trattazione del gravame è opportuno ricostruire la lunga vicenda processuale che ha interessato il nucleo familiare anzidetto.
Con ricorso del 26 ottobre 2020 il PMM chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Roma l'apertura di un procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono di alla luce Persona_1
della segnalazione - inviata dal Policlinico Gemelli di Roma l'8 settembre 2020 in occasione della nascita del minore - nella quale veniva descritta una condizione psicologica della madre tale da far presumere la sussistenza di una situazione di potenziale pregiudizio per il neonato. , Persona_1 all'epoca, risultava riconosciuto dalla sola madre, in quanto il presunto padre biologico, Parte_1
non aveva potuto effettuare il riconoscimento per positività al Covid-19. La segnalazione
[...]
riportava inoltre che il presidio ospedaliero, presi contatti con il Servizio Sociale territoriale, aveva appreso della pendenza dinanzi al Tribunale per i Minorenni di altro procedimento relativo al figlio primogenito della , nato da una sua precedente relazione, collocato Pt_2 Persona_2 all'epoca in Casa Famiglia (proc. n. 116/19 A.B.).
Il Tribunale per i Minorenni con decreto del 2 dicembre 2020, previa chiusura del procedimento di
V.G. n. 1709/20 – inizialmente aperto a tutela del minore – e allegazione degli atti al procedimento n. 109/20 AB, di cui veniva disposta la contestuale apertura, sospendeva la responsabilità genitoriale della nominando quale Tutore provvisorio del minore il Sindaco del Comune di Ladispoli Pt_2
2 (il all'epoca presunto padre di , aveva riferito al Servizio Sociale del Policlinico _1 Persona_1
Gemelli di vivere con la a Ladispoli, nonostante la donna risultasse formalmente residente Pt_2
in via Modesta Valenti); disponeva, inoltre, il collocamento del minore in Casa Famiglia, con divieto di prelievo e facoltà di visite per la madre alla presenza di un operatore una volta alla settimana e per la durata di un'ora; nominava Curatore Speciale di l'Avv. e Persona_1 Controparte_1 difensore d'ufficio della l'Avv. Menicucci, fissando l'udienza del 22 febbraio 2021 per la Pt_2
comparizione della madre, del Tutore, del Curatore Speciale, del Servizio Sociale di Ladispoli e della responsabile della Casa Famiglia. Seguiva il provvedimento provvisorio del 22 dicembre 2020 con il quale il Tribunale per i Minorenni autorizzava il Tutore, che ne aveva fatto richiesta, ad avvalersi delle Forze dell'Ordine, per effettuare le opportune ricerche del minore che la madre, che nel frattempo si era resa irreperibile, aveva portato con sé.
Il Servizio Sociale con nota del 30 dicembre 2020 riferiva al Tribunale per i Minorenni di non essere riuscito a rintracciare il nucleo familiare né all'indirizzo di Ladispoli, fornito dal né, _1 inizialmente, tramite telefono, fino a quando l'uomo non aveva chiamato la Polizia locale, affermando, in risposta a specifica domanda, di domiciliare con la in Marina di Cerveteri, Pt_2
alla via Azalee n. 18.
Il Tribunale per i Minorenni, quindi, con ulteriore provvedimento provvisorio del 30 dicembre 2020, disponeva il rintraccio del minore a cura dei Nuclei operativi delle Forze dell'Ordine, estendendo le ricerche a tutto il territorio nazionale, ribadendo che il minore doveva essere collocato in idonea Casa
Famiglia.
Con successiva relazione del 26 gennaio 2021 il Servizio Sociale di Ladispoli e la Polizia locale riferivano di non aver rinvenuto presso l'indirizzo fornito dal in Marina di Parte_2 _1
Cerveteri; di aver appreso dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro del che il nucleo _1 familiare di quest'ultimo viveva in un'altra via di Marina di Cerveteri - ove il Servizio Sociale e la
Polizia Locale si recavano, senza tuttavia trovare nessuno – e di aver infine ricevuto una telefonata del il quale riferiva che la insieme al bambino, si trovava in Romania da dove avrebbe _1 Pt_2
fatto rientro dopo 15 giorni. Tuttavia, dalla successiva istruttoria emergeva che la Pt_2 contattando in quei giorni la Casa Famiglia “Il Grembo” ove era collocato il suo primogenito, aveva dichiarato di essere sul territorio romano.
Conseguentemente, il Tribunale per i Minorenni con decreto del 2 febbraio 2021 ribadiva l'ordine di rintraccio del minore a cura delle Forze dell'Ordine su tutto il territorio nazionale, incaricando il
Servizio Sociale di Velletri, in raccordo con quello di Ladispoli, di eseguire il collocamento del minore in struttura, e disponeva la trasmissione degli atti al PMM, per quanto di competenza ai fini
3 dell'esecuzione del provvedimento (avverso questo decreto e proponevano reclamo, Pt_2 _1
dichiarato inammissibile da questa Corte di Appello in diversa composizione con pronuncia del 13 luglio 2021 emessa nell'ambito del procedimento n. 50800/21 VG).
All'udienza del 22 febbraio 2021, fissata per la contestazione dello stato di abbandono, comparivano unicamente il difensore d'ufficio della e il Curatore Speciale. Il Primo Giudice, quindi, Pt_2 rinviava all'udienza del 24 maggio 2021, sollecitando la Questura di Roma – Ufficio Minori di provvedere al rintraccio di . Persona_1
In data 20 aprile 2021, il minore veniva rinvenuto insieme alla madre e al dal Commissariato _1
di P.S. San Lorenzo presso una struttura alberghiera di Roma, Hotel Felice, alla via Tiburtina n. 30; ivi prelevato, veniva inserito presso la Casa Famiglia “Le Conchiglie”, sita in Persona_1
Nettuno.
Con successiva nota del 4 maggio 2021 il Servizio Sociale di Ladispoli e il Tutore delegato riferivano che il l'8 ottobre 2020 aveva provveduto a riconoscere il minore, precisando, tuttavia, che _1 dall'atto di nascita in possesso del Servizio, rilasciato cinque giorni dopo, risultava Persona_1
ancora riconosciuto dalla sola madre.
Alla luce delle emergenze istruttorie e nelle more dei necessari approfondimenti, con decreto del 10 maggio 2021 il Tribunale per i Minorenni - a integrazione delle precedenti disposizioni - sospendeva la responsabilità genitoriale di sul minore e fissava l'udienza del Parte_1 Persona_1
24 maggio 2021 ai sensi dell'art. 12 l. n. 184/83 anche per la sua comparizione, nominando quale difensore d'ufficio del padre l'Avv. Menicucci (anche tale decreto veniva reclamato dagli odierni appellanti: questa Corte di Appello, in diversa composizione, rigettava il gravame con provvedimento del 13 luglio 2021 emesso nell'ambito del procedimento n. 50941/2021 VG).
All'udienza del 24 maggio 2021 comparivano i genitori del minore, i quali si costituivano con propri difensori di fiducia. La dopo aver dichiarato di risiedere a Roma in Via Modesta Valenti, Pt_2
precisava di domiciliare in un albergo di Roma, alla Via Giolitti n. 208, insieme a quattro ragazze, non potendo vivere con il resso l'abitazione di Cerveteri, ove lo stesso lavorava come badante. _1
Nel corso dell'audizione, il Collegio dava atto degli evidenti problemi cognitivi della e i suoi Pt_2
difensori chiedevano che la stessa fosse ascoltata alla presenza di un interprete di lingua romena. Il
Collegio, rilevando che le difficoltà della IGnora non erano da attribuirsi alla mancata comprensione della lingua italiana, decideva comunque di rinviare il suo ascolto.
Il sentito in quella stessa occasione, riferiva al Tribunale per i Minorenni di essere a _1 conoscenza sia delle difficoltà di salute della donna (la quale aveva interrotto anche l'assunzione di farmaci senza controllo medico) sia della intervenuta dichiarazione di adottabilità del primogenito
4 della ma affermava di non ritenere che la compagna avesse dei problemi reali, ritenendola Pt_2 al contrario all'altezza di fare la madre e di crescere un figlio.
All'esito dell'udienza, ascoltati anche il Servizio Sociale e la responsabile della Casa Famiglia – la quale precisava che il minore al momento dell'inserimento in struttura risultava privo delle vaccinazioni obbligatore, non iscritto al SSN, né sottoposto mai a visite pediatriche – il Tribunale per i Minorenni si riservava.
Con provvedimento del 24 maggio 2021, il Primo Giudice disponeva l'espletamento del test del
DNA, volto ad accertare l'effettiva paternità del sul minore, nominava quale Tutore di _1 _1
il Sindaco del Comune di Roma in sostituzione di quello di Ladispoli, fissava l'udienza
[...] collegiale al 27 settembre 2021 per la comparizione della madre, richiedendo l'individuazione di un interprete di lingua rumena.
All'udienza del 27 settembre 2021 il dichiarava di non aver effettuato il test del DNA perché _1
troppo costoso, ma affermava di stare cercando un aiuto economico per sottoporvisi. Alla luce della ennesima richiesta della di essere ascoltata con l'ausilio di un interprete di lunga rumena, il Pt_2
Tribunale per i Minorenni, dando atto che dalla istruttoria svolta era emerso che senza alcun dubbio ella comprendeva l'italiano, incaricava il NT GO di aggiornare la valutazione sulla IGnora con riferimento ad (la aveva già fatto accesso al NT in occasione del Persona_1 Pt_2
procedimento di adottabilità del primogenito) e disponeva procedersi con il test del DNA, così accogliendo le istanze istruttorie avanzate dal Curatore Speciale, e rinviava all'udienza del 22 novembre 2021, convocando per quella data anche la e il NT GO (rappresentava CP_3 inoltre alla che il minore era stato riconosciuto dal padre, nell'ottica di procedere CP_3 all'iscrizione al SSN e alla somministrazione delle vaccinazioni al bambino).
All'udienza del 22 novembre 2021 il NT GO si riportava alla relazione depositata con riferimento alla il Servizio Sociale segnalava che il padre del minore non si era presentato Pt_2 per ricevere il contributo economico necessario all'esecuzione del Test del DNA e che la madre si era presentata, ma con documento scaduto. Il Primo Giudice, quindi, riservava ogni decisione, assegnando termine fino al 31 dicembre 2021 al per il deposito del Test del DNA. _1
Con successivo decreto del 24 gennaio 2022, il Tribunale per i Minorenni, preso atto del deposito del test richiesto e dell'accertamento della paternità del incaricava il NT GO di estendere _1
la valutazione sul profilo di personalità e sulle competenze genitoriali anche al padre del minore, con richiesta di effettuare colloqui di osservazione della relazione tra il e , anche al _1 Persona_1
fine di ponderare la possibilità di proseguire gli incontri e detta osservazione in altro contesto,
5 riservando all'esito ogni statuizione in merito alla richiesta di autorizzare gli incontri protetti padre- figlio;
fissava quindi l'udienza del 2 maggio 2022 per la prosecuzione del giudizio.
Dalle successive udienze istruttorie emergeva che viveva a Bracciano con un altro ragazzo e _1
non con la e che la donna aveva interrotto gli incontri con il figlio da aprile 2022. La Casa Pt_2
Famiglia riferiva inoltre che stava bene, pur con il sospetto di un leggero ritardo nel Persona_1
linguaggio, motivo per il quale era stata richiesta una valutazione da parte del Pt_3
Invitati a concludere, il difensore dei genitori chiedeva l'espletamento di una CTU sui genitori e di dichiararsi non luogo a provvedere sullo stato di abbandono;
il Curatore Speciale e il Tutore insistevano per la declaratoria dello stato di adottabilità di . Persona_1
Interveniva quindi la sentenza n° 67/23 resa ai sensi degli artt. 8, 12 e 15 l. n. 184/83, oggi appellata, con la quale il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore
, ora , vietando ogni contatto con i genitori e parenti Persona_3 Persona_1
entro il quarto grado;
ha confermato la nomina del Tutore nella persona del Sindaco del Comune di
Roma, con collocamento provvisorio del minore a scopo adottivo, previa individuazione di una coppia idonea.
Con ricorso del 12 aprile 2023, depositato il medesimo 12 aprile 2023, hanno proposto appello
[...]
e , formulando i seguenti motivi di gravame: Parte_1 Parte_2
“I- Error in procedendo. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8, 10 e 12 CP_4
e 15 L. 184/1983. Difetto di motivazione. Motivazione illogica e contraddittoria. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Insussistenza dello stato di abbandono del minore sulla base del diritto interno, eurounitario e internazionale. Violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a
New York il 20 novembre 1989, in particolare dell'art. 3 e dell'art.
8. Violazione dell'art. 8 CEDU, diritto al rispetto della vita familiare. Violazione dell'art. 7 Carta dei Diritti fondamentali dell'Ue.
Violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione e dell'art. 6 CEDU. Violazione del diritto di difesa. Falsa applicazione dell'art. 122 c.p.c.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 122 c.p.c. Violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione e dell'art. 6 CEDU. Violazione del diritto di difesa e di partecipare al procedimento. Violazione del principio del giusto procedimento. Non è stato consentito alla madre del minore di essere ascoltata con l'ausilio di un interprete di lingua rumena e, infine, non è mai stata ascoltata.
2) Violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. n.
184/1983. Violazione del contraddittorio e mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della madre Sig.ra e del padre Sig. Mancata nomina di un CTU per valutare le Pt_2 _1
competenze genitoriali dei ricorrenti, richiesta dai genitori e anche dal Curatore speciale.
6 3) Errore di fatto macroscopico. Carenza dei requisiti per l'accertamento dello stato di abbandono del minore ai sensi dell'art. 8 L. n. 184/1983”.
Gli appellanti hanno quindi concluso chiedendo:
in via cautelare, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato;
in via preliminare, di dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.
24 e 111 Costituzione e dell'art. 6 CEDU per violazione del contraddittorio (i genitori avrebbero avuto conoscenza del procedimento soltanto in data 20 aprile 2021);
nel merito e in via principale, di revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore e dichiararsi non luogo a provvedere per mancanza dei necessari presupposti, disponendo l'affidamento del minore ai genitori;
nel merito, ma in via subordinata, di disporre l'affidamento del minore al padre;
in ogni caso, di revocare ogni altra statuizione, così come il divieto di ogni contatto con i genitori e con i parenti entro il quarto grado, favorendo la ripresa dei rapporti;
in via istruttoria, di disporre una CTU volta all'accertamento della capacità genitoriale di entrambi gli appellanti.
Con decreto presidenziale del 24 maggio 2023 è stato individuato il ConIGliere relatore della causa, sono stati assegnati i termini per l'instaurazione del contraddittorio (30 luglio 2023 per la notifica dell'appello e del decreto presidenziale alle controparti;
15 ottobre 2023 per la costituzione degli appellati;
30 novembre 2023 per il deposito di una relazione di aggiornamento sulla condizione del nucleo familiare da parte del SS territorialmente competente;
30 dicembre 2023 per il deposito di repliche) ed è stata disposta la convocazione delle parti per l'udienza del 16 gennaio 2024.
Si è costituita in data 15 ottobre 2023 la Curatrice Speciale, eccependo:
- quanto al primo motivo di gravame, che la in Italia da oltre 8 anni, ha fornito nel Pt_2 corso dell'intero giudizio ampia dimostrazione di comprendere la lingua italiana – elemento, questo, rilevato dallo stesso Tribunale per i Minorenni, alla luce degli atti istruttori;
- che la e il hanno ricevuto “formale” notizia in merito alla pendenza del Pt_2 _1 procedimento dall'aprile 2021, sono comparsi alle udienze fissate, hanno svolto le loro difese
- costituendosi all'udienza del 24 maggio 2021 - e si sono sottoposti alle valutazioni disposte dal Tribunale (estese anche nei confronti del non appena si è avuto certezza della sua _1
paternità mediante esame del DNA);
- che, pur non essendo stata disposta CTU sulle competenze genitoriali, il Tribunale per i
Minorenni si è determinato sulla base delle relazioni del Servizio Sociale, della Casa Famiglia
e del NT GO.
7 La Curatrice ha concluso quindi, in via principale per il rigetto dell'appello e della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e in subordine non si è opposta all'espletamento di una CTU.
In data 8 gennaio 2024 il Servizio Sociale del Comune di Roma – ha depositato una CP_5
relazione di aggiornamento sulla condizione del minore, nella quale si è dato atto che: l'AS incaricata ha avuto l'ultimo colloquio con la coppia genitoriale – che nel frattempo si era resa irreperibile - nel mese di settembre 2021 e che li ha incontrati l'ultima volta in occasione dell'udienza tenutasi presso il Tribunale per i Minorenni nel maggio 2022; la Casa Famiglia “Il Girotondo” presso cui era collocato ha comunicato che l'ultima visita della mamma al bambino ha avuto luogo il 20 _1
aprile 2022.
La Casa Famiglia ha fatto pervenire il 10 gennaio 2024 una nota di aggiornamento sulla frequentazione fra e la coppia individuata per l'affidamento preadottivo. _1
La Procura Generale ha depositato telematicamente in data 13 gennaio 2024 parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, in occasione della quale le parti si sono riportate ciascuna ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, questa Corte, con ordinanza depositata il 3 aprile 2024, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza, mantenendo il divieto di contatti del minore con gli appellanti e i familiari entro il quarto grado, ha dichiarato la contumacia del Tutore del minore e ha disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo la Dott.ssa con l'incarico di approfondire: Testimone_1
“la personalità di e di , il loro legame affettivo con il figlio Parte_1 Parte_2
la loro capacità di accudimento, di protezione e di percepire e soddisfare i Persona_1
bisogni evolutivi del figlio, nonché, anche in relazione alla complessità delle rispettive situazioni familiari, la capacità degli stessi genitori di elaborare una progettualità per sé medesimi e per il figlio e la concreta volontà e capacità di prendersene adeguata cura;
la presenza o meno nei genitori di psicopatologie in atto;
nel caso di accertate limitazioni, riferisca il CTU se vi siano concrete possibilità di un recupero da parte di entrambi i genitori, o di uno di essi, tenendo conto della loro storia personale e delle loro attuali condizioni di vita e, in caso affermativo, quali siano i tempi e gli interventi necessari ai fini del recupero di tale capacità e per il ripristino di un'adeguata relazione con il figlio minore;
verifichi, altresì, nell'ipotesi di esito positivo dell'accertamento, le attuali condizioni psicofisiche del minore, valutando le conseguenze che potrebbero derivare dal rispristino degli incontri con i genitori
o con uno soltanto degli stessi, individuando le più adeguate modalità e la compatibilità delle
8 eIGenze evolutive del minore con i tempi necessari ai genitori per il recupero delle capacità di cui sopra;
verifichi in particolare se si è creato allo stato un legame di attaccamento, e in caso positivo in quale misura, del minore con la coppia collocataria, curando di preservare le generalità dell'eventuale coppia collocataria e autorizzandosi il CTU a omettere ogni riferimento che ne consenta la individuazione;
verifichi infine il CTU la compatibilità, nell'interesse del minore e con un sano sviluppo evolutivo di quest'ultimo, tra il legame di attaccamento eventualmente creatosi con la coppia collocataria e il ripristino della relazione con genitori naturali o con uno di essi”.
La Corte ha quindi fissato l'udienza dell'8 ottobre 2024, assegnando al CTU e alle parti termini per l'instaurazione del contraddittorio sulla consulenza.
Con successive ordinanze del 16-18 aprile, prima, e del 14-27 maggio 2024, poi, il Collegio ha sostituito la dott.ssa con la dott.ssa e poi quest'ultima con la dott.ssa Tes_1 Persona_4
stante l'impossibilità per le prime due professioniste di accettare l'incarico Persona_5 peritale assegnato. L'udienza, dapprima fissata per l'8 ottobre 2024, è stata quindi rinviata d'ufficio al 10 dicembre 2024 per consentire l'espletamento della disposta perizia, ed è stato incaricato il
Servizio Sociale territorialmente competente di inviare una relazione di aggiornamento sul minore entro il 20 settembre 2024.
La Curatrice Speciale ha quindi nominato un proprio consulente di parte, la dott.ssa Persona_6
[...]
Il Servizio Sociale del Comune di Roma – Municipio IX ha fatto pervenire in data 24 aprile 2024 nota di aggiornamento, con la quale ha dichiarato di non sapere, allo stato, dove fosse collocato il minore.
La dott.ssa ha depositato la consulenza tecnica in data 23 ottobre 2024, unitamente a istanza Per_5
di liquidazione dei propri onorari.
Con decreto presidenziale, l'originaria udienza del 10 dicembre 2024 è stata rinviata al 21 gennaio
2025, stante l'assenza in quella data del conIGliere relatore per congedo ordinario.
All'udienza del 21 gennaio 2025 sono comparsi il difensore degli appellanti (il quale ha rappresentato di non aver più rapporti con i propri assistiti) e la;
le parti si sono riportate ai Parte_4
rispettivi scritti difensivi, insistendo per le conclusioni ivi formulate.
La Corte si è quindi riservata e all'esito della camera di conIGlio ha deciso la causa come da dispositivo.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e da , genitori del minore Parte_1 Parte_2 _1
, è infondato e va rigettato.
[...]
Osserva in proposito questa Corte che il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato lo stato di abbandono di sulla base del contegno tenuto dal e dalla nel corso del Persona_1 _1 Pt_2
procedimento di primo grado, ma anche e soprattutto delle emergenze della disposta istruttoria, e in particolare della valutazione del NT GO.
Gli approfondimenti e le valutazioni si sono svolti conformemente al disposto di cui all'art. 10, comma 2 l. n. 184/1983, ovverosia nel contraddittorio delle parti e con il loro doveroso coinvolgimento. Laddove si è ritenuto opportuno disporre una più approfondita indagine, questa
Corte ha provveduto in tal senso, con i risultati di cui si parlerà funditus.
Tuttavia, gli appellanti nel loro gravame invocano la declaratoria di nullità della sentenza del
Tribunale per i Minorenni per violazione del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost. e art. 10 l. n.
184/1983) per aver i genitori avuto conoscenza della pendenza del relativo procedimento soltanto in data 20 aprile 2021, e non alla sua apertura.
Quanto affermato è solo parzialmente corretto.
È sì vero che il e la sono stati raggiunti dagli operanti della Questura di Roma solo in _1 Pt_2
quella data per la notifica del decreto del Tribunale per i Minorenni del febbraio 2021; tuttavia, deve rilevarsi come il suddetto provvedimento disponesse unicamente il rintraccio del minore e il suo collocamento in Casa Famiglia, disposizioni adottate dal Primo Giudice in via provvisoria e urgente nelle more degli accertamenti istruttori disposti. La valutazione della idoneità genitoriale,
l'osservazione della relazione genitore-figli, l'approfondimento del quadro psicologico e della situazione abitativa del e della sono tutti atti che sono stati effettuati solo _1 Pt_2
successivamente con il doveroso e necessario coinvolgimento delle parti.
In ogni caso non sfugge a questa Corte il comportamento adottato dai genitori del piccolo _1
prima del 20 aprile 2021: entrambi hanno concorso a rendere irrintracciabile il minore per
[...] quasi 5 mesi, impedendo che l'originario decreto depositato il 4 dicembre 2020 potesse essere portato a esecuzione. A suffragio di tale ricostruzione si citano le relazioni del Servizio Sociale del 30 dicembre 2020 (dal quale emerge che i Servizi avevano ripetutamente provato “a contattare telefonicamente entrambi i genitori senza ricevere risposta e risultando irraggiungibili”; solo verso le ore 11:00 dello stesso giorno, il aveva contattato la Polizia locale ed aveva riferito che la _1
propria abitazione si trovava a Marina di Cerveteri, via delle Azalee, 18, presso la famiglia Per_7
10 e del 26 gennaio 2021 (nella quale si rappresentava che presso la dimora del non veniva Per_7
rintracciato il nucleo attenzionato e che il contattato telefonicamente, aveva riferito che la _1
si trovava in Romania per regolarizzare i propri documenti e che avrebbe fatto rientro in Pt_2
Italia dopo due settimane – circostanza poi smentita dalla comunicazione fatta pervenire il 27 gennaio
2021 dalla Casa Famiglia “Il Girotondo” ove era collocato , primogenito della donna). D'altra Per_2
parte i genitori del minore sono stati rinvenuti dalla Questura in una stanza di albergo e non presso la loro abitazione, il che suggerisce la transitorietà di un simile spostamento, il quale non è stato neanche motivato dalle parti.
Come detto, l'istruttoria svolta in primo grado si compone delle relazioni del Servizio Sociale (di
Ladispoli, di Velletri e del , della Casa Famiglia e del NT GO. CP_2
Scendendo più nel dettaglio, se le relazioni della Casa Famiglia hanno fornito riscontro del progressivo allontanamento della dal minore (la donna, dopo essersi presentata più volte agli Pt_2
incontri in considerevole ritardo, ha smesso di andare a trovare il figlio in struttura in maniera definitiva a partire dal 20 aprile 2022), il NT GO ha valutato entrambe le figure genitoriali e ha così concluso (cfr. relazione del 28 aprile 2022):
- quanto al emergono diversi fattori di rischio per l'assunzione di un'adeguata funzione _1
genitoriale, sia di carattere individuale che ambientale. […] il IG. sembra aver _1
colmato le proprie fragilità identitarie attraverso conferme esterne circa la propria importanza e il proprio valore. Ciò sembra determinare una difficoltà nel cogliere in modo profondo i bisogni degli altri come separati dai propri, e di accoglierli, ivi compresi quelli dei figli [n.d.r.: dalla istruttoria svolta è emerso che il ha avuto da una precedente _1 relazione un'altra figlia, con la quale non intrattiene alcun rapporto]. La relazione Per_8
con la IG.ra , lungi dal costituire un progetto sentimentale condiviso e profondo Pt_2
caratterizzato da una comunione di intenti, sembra aver assunto da un lato una valenza riparatoria dopo una fase estremamente critica e fallimentare, restituendo al IG. _1 un'immagine salvifica e di persona moralmente superiore;
dall'altra la nascita del figlio
sembra assumere una funzione risarcitoria rispetto alle perdite, non Persona_1
elaborate, subite, come quelle dei genitori e della figlia , ormai lontana. Accanto a Per_8
questi fragili presupposti rispetto alla funzione genitoriale, si delineano una instabilità abitativa e lavorativa che, ad oggi, non sembrano garantire al figlio un contesto adeguato di crescita. Infine, non è chiara la progettualità futura del IG. ia per quanto concerne la _1 relazione con la IG.ra , sia per quanto riguarda il luogo dove stabilirsi per vivere”; Pt_2
- con precipuo riferimento alla invece, ha rilevato che “Rispetto alla gravidanza di Pt_2
il racconto della IGnora è sconnesso e frammentato confermando ciò che era già _1
11 emerso nella valutazione delle competenze genitoriali del primo figlio [n.d.r.: , già Per_2
dichiarato adottabile] nel corso del quale era emerso un racconto confuso rispetto alla dimensione temporale. […] sostiene di non essere mai stata contattata dagli assistenti sociali per l'indagine domiciliare , elemento che contrasta con ciò che emerge dalle relazioni Per_9
che evidenziano che la coppia era sfuggente. In tutti i colloqui la IG.ra ha negato Pt_2
fermamente qualsiasi contatto con i servizi sociali nel periodo della nascita di fino al _1
suo allontanamento […]. Questa discrepanza con il dato di realtà potrebbe essere dovuta ad un tentativo di negare le disfunzionalità proprie e del compagno, nello specifico la mancata collaborazione, ma potrebbe anche essere un indicatore di una più grave sintomatologia dissociativa […]. La IG.ra più e più volte durante i colloqui ha esternato il fatto di Pt_2
non comprendere il motivo dell'allontanamento in quanto secondo lei, con il compagno sono una “famiglia perfetta”; vive la situazione odierna come un'ingiustizia dovuta ai suoi “errori del passato”, riferendosi alla relazione disfunzionale con il compagno del figlio primogenito
e ritiene che poiché il suo attuale compagno le vuole bene, non ci sono motivi perché non possa prendersi cura del figlio. La permanenza dell'assenza di consapevolezza delle proprie fragilità ed il locus of control esterno che la porta ad attribuire alle istituzioni la responsabilità della situazione, in modo estremamente rigido e senza mettersi in discussione, costituisce un grave fattore di rischio rispetto alle competenze genitoriali della IGnora in quanto pregiudica quella capacità di metamonitoraggio che dovrebbe consentire al genitore di accertare che il proprio comportamento risponda ai bisogni del figlio […] il percorso valutativo ha confermato la persistenza di fragilità personali della IG.ra Parte_2
che costituiscono un pregiudizio rispetto alle sue competenze genitoriali. In particolare, dal racconto della IGnora, sconnesso e privo di una dimensione temporale coerente, è emersa una gravidanza inaspettata della quale peraltro lei si è accorta solo a quattro mesi e mezzo, sottoponendo involontariamente il feto ai possibili effetti della sua assunzione di Depakin.
Lungi dall'aver acquisito una dimensione di autonomia, pochissimo tempo dopo essere uscita dalla casa-famiglia nella quale era collocata con il figlio primogenito la IGnora ha conosciuto l'attuale compagno, ha intrapreso una convivenza con lui ed è rimasta incinta.
Tali avvenimenti confermano i tratti di dipendenza materiale ed affettiva della IG.ra Pt_2
nonché un certo livello di impulsività relazionale, rischiosa anche per se stessa. Ma segnalano anche le modalità di regolare le sue emozioni e soddisfare i suoi bisogni emotivi tramite la messa in campo di azioni immediate e irriflessive. La IGnora non si è riconosciuta alcuna fragilità personale e ha mostrato un pensiero povero, rigido e persecutorio, mostrando di essere più focalizzata sui propri vissuti dolorosi che non sui bisogni del figlio al quale peraltro
12 nei primi mesi di vita ha fatto mancare cure primarie come le vaccinazioni. Dai colloqui è emersa una scarsa collaborazione con il servizio sociale della quale peraltro la IGnora nega ogni richiesta di contatto per effettuare l'indagine ambientale sul contesto di vita di ”. _1
L'osservazione delle interazioni madre – figlio, poi, ha evidenziato uno scarso livello di familiarità e reciprocità diadica: “in generale, si osserva un basso livello di reciprocità e condivisione affettiva, specie da parte del bambino che non riesce ad ingaggiarsi pienamente nello scambio con la madre, la quale tende ad assumere una modalità interattiva incalzante e poco sintonizzata sui tempi e i bisogni del bambino, impossibilitando la possibilità di una maggiore condivisione ludico-affettiva.
Nel momento del saluto che ha preceduto la separazione dalla madre, il bambino non ha mostrato alcun segnale di protesta o ricerca della vicinanza, mostrandosi indifferente a tale separazione. […] il bambino, che ha un anno e due mesi al momento dell'osservazione, sembra non riconoscere la madre come figura di riferimento, non mostrando alcun segnale di ricerca di vicinanza nel momento del saluto iniziale, né segnali di protesta nel momento della separazione;
[…] la madre attiva una modalità interattiva incalzante ed intrusiva, risultando scarsamente sintonizzata e responsiva rispetto ai bisogni e ai tempi del figlio”.
Per quanto riguarda il livello di sviluppo del minore, all'epoca della valutazione, si è osservato “che il bambino ha acquisito un'adeguata capacità di deambulazione, come atteso dall'età, ma è totalmente assente la presenza di ecolalie e vocalizzazione, evidenziando, allo stato attuale, un ritardo rispetto alla produzione linguistica. Il bambino, che si trova nella struttura dal mese di aprile
c.a., non ha ancora individuato una figura adulta di riferimento e sembra non aver interiorizzato la paura dell'estraneo, elementi che indicano la selezione di una figura affettiva preferenziale cui rivolgersi;
inoltre, sembra ravvisarsi una certa inibizione e coartazione emotiva ed esplorativa, ipoteticamente legata alla scarsa stimolazione ricevuta precedentemente all'ingresso in Casa
Famiglia. […] Tali aspetti potrebbero essere legati ad una condizione di ipostimolazione che ha coinvolto il bambino prima dell'inserimento in Casa Famiglia”.
Nel complesso, il NT GO ha concluso all'epoca riconoscendo che “Oltre alla forte instabilità socio-abitativa della coppia emersa dai colloqui, che è un fattore di rischio rispetto alla possibilità per di crescere in un ambiente quanto più possibile stabile ed adeguato, è emersa una _1 leggerezza della coppia rispetto all'organizzazione”.
Incidentalmente preme rilevare – in relazione al primo motivo di gravame formulato dalla difesa appellante – che il NT GO ha dichiarato che “La IGnora è apparsa in grado di comprendere adeguatamente la lingua italiana sia in forma parlata che in forma scritta ma quando le è stato chiesto di sottoscriverlo in calce al consenso informato, la IGnora ha titubato riferendo che durante
13 l'udienza in Tribunale aveva chiesto un interprete. Le è stato fatto notare che era più di mezz'ora che discuteva con la psicologa in lingua italiana, che aveva letto ad alta voce il modulo di consenso informato e aveva dichiarato di averlo compreso e di avere compreso le spiegazioni fornitele dalla psicologa pertanto quando le è stato detto che era suo diritto scegliere se sottoscrivere la sua comprensione della lingua italiana e iniziare il colloquio oppure sospenderlo in attesa di un interprete, la IGnora ha scelto di sottoscriverlo”. Si ritiene quindi di poter condividere la valutazione fatta dal Primo Giudice anche in merito alla insussistenza dei presupposti per la nomina di un interprete di lingua rumena per la il che porta al rigetto anche del correlato motivo di Pt_2
gravame.
Non paghi delle risultanze degli approfondimenti istruttori effettuati nel corso del giudizio di primo grado, il e la hanno proposto appello avverso la sentenza di adottabilità di _1 Pt_2 _1
insistendo per una valutazione delle proprie capacità genitoriali mediante consulenza tecnica.
[...]
Questa Corte, come sopra ricostruito, ha disposto ad aprile 2024 gli accertamenti richiesti. Ciò anche e soprattutto alla luce del granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale la dichiarazione di adottabilità, concepita nel nostro ordinamento quale extrema ratio, può intervenire unicamente quando sia emerso nel corso del procedimento ex artt. 8 ss. L. n. 184/1983 una inadeguatezza genitoriale irreversibile (quindi una situazione di attuale e perdurante pregiudizio per l'armonico sviluppo psicofisico del minore) mediante non solo e non tanto l'osservazione di organi amministrativi (quali, ad esempio, i Servizi Sociali) ma anche e soprattutto tramite consulenza tecnica d'ufficio, atto di indagine che permette una dialettica con i consulenti di parte (eventualmente nominati), quindi il rispetto del diritto al contraddittorio.
Tuttavia, nonostante avessero avanzato apposita richiesta istruttoria, gli appellanti si sono inspiegabilmente e immotivatamente sottratti alla valutazione del CTU nominato da questa Corte.
Con la conseguenza che la Dott.ssa non è stata in grado di rispondere ai Persona_5
quesiti nn. 1, 2, 3 e 4: non è stato quindi possibile approfondire la personalità del e della _1
il loro legame affettivo con il figlio , la loro capacità di accudimento, di Pt_2 Persona_1
protezione e di percepire e soddisfare i bisogni evolutivi del figlio, nonché, anche in relazione alla complessità delle rispettive situazioni familiari, la capacità degli stessi genitori di elaborare una progettualità per sé medesimi e per il figlio e la concreta volontà e capacità di prendersene adeguata cura;
né è stato possibile accertare la eventuale presenza di psicopatologie in atto, nonché di indagare se vi fossero concrete possibilità di un recupero da parte di entrambi o di uno di essi e, nel caso, quali fossero i tempi di recupero ipotizzabili e gli interventi all'uopo necessari.
14 Alla luce di tutto quanto sin qui illustrato, rileva questa Corte che il materiale raccolto (le relazioni del Servizio Sociale e della Casa Famiglia, il comportamento concludente degli appellanti), nonché le conclusioni della CTU (ovverosia il comportamento degli appellanti che ha determinato la loro mancata valutazione) restituisce, in continuità con gli esiti della osservazione del NT GO, una situazione pregiudizievole per il minore che impedisce a questa Corte di tenere in considerazione la possibilità di collocare presso la propria famiglia di origine. Persona_1
È infatti evidente, soprattutto alla luce della irreperibilità di fatto di entrambi i genitori, che il minore versi in quella condizione di abbandono non solo materiale ma anche e soprattutto morale, presupposto della declaratoria dello stato di adottabilità.
La giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ribadire che il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 della l. n. 184/1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. Quel diritto può essere perciò limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio – a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevare e curare il loro figlio a causa della loro totale inadeguatezza. In particolare, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio (si vedano in tal senso, ex multis: Cass. civ., sent. n. 6536/2022, n. 782/2017 e n. 13435/2016).
A fronte dell'inequivocabile quadro negativo emergente dal complesso degli elementi acquisiti agli atti di causa, ritiene questa Corte che i motivi di appello con i quali i genitori lamentano l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono siano del tutto privi di fondamento: le inadeguatezze genitoriali sono compiutamente emerse da molteplici e concordanti elementi, quali l'originaria scelta del padre di non procedere al riconoscimento di (anche dopo aver Persona_1
superato la sua positività al Covid 19); le successive relazioni dei Servizi Sociali coinvolti e della
Casa Famiglia presso cui è stato collocato;
il contegno complessivo tenuto dal e dalla _1 _1 negli anni in cui il nucleo è stato oggetto di attenzione da parte dell'Autorità Giudiziaria;
Pt_2
l'esito della valutazione compiuta dal NT GO e la mancata valutazione da parte del CTU nominato da questo Collegio.
15 A questo proposito, non può non evidenziarsi come la perizia sulle capacità genitoriali, nonostante fosse stata richiesta strenuamente dagli odierni appellanti con il precipuo obiettivo di ribaltare la declaratoria di adottabilità, non sia mai stata accettata da questi, tanto da non aver ritenuto necessario sottoporvisi e da rendersi irreperibili a partire dal 2022 non solo al consulente ma altresì al loro difensore (si legge nella consulenza tecnica, a pag. 19 “Il padre, il IG. sembrerebbe vivere in _1
un paese fuori Roma, mentre la madre, la IG.ra , non si sa dove si trovi in questo momento, Pt_2 se in Italia o in Romania”). Un comportamento, questo, che costituisce la riprova di un atteggiamento abbandonico e pregiudizievole per , il quale ha diritto – una volta passata in giudicato Persona_1
la pronuncia di adottabilità - a vedersi finalmente riconosciuto giuridicamente come parte integrante di una famiglia che sia in grado di amarlo, di accudirlo e di crescerlo in un contesto sano ed equilibrato.
In sostanza, la esauriente istruttoria svolta consente di escludere in maniera assoluta la capacità del e della di rispondere adeguatamente alle eIGenze primarie di;
di offrire a _1 Pt_2 _1 quest'ultimo un ambiente di vita adeguato negli spazi e sufficientemente protettivo;
di comprendere le sue necessità e i suoi stati emotivi;
di rispondere adeguatamente ai suoi bisogni, in relazione all'età, al livello di maturazione e all'esperienza vissuta dal minore.
L'insussistenza di un rapporto IGnificativo fra i genitori biologici e il minore da salvaguardare nel suo esclusivo interesse non permette di prendere in considerazione il ricorso all'istituto dell'adozione c.d. “mite”; ciò, a maggior ragione, alla luce del fatto che il e la si sono resi di fatto _1 Pt_2
irreperibili, dimostrando essi stessi disinteresse nel coltivare il rapporto affettivo con il figlio, così come avvenuto per entrambi con i rispettivi primogeniti.
Si versa, inoltre, nella impossibilità di ipotizzare un inserimento di nel contesto Persona_1
familiare di origine posto che nessun parente del o della si è costituito nel presente _1 Pt_2
procedimento né ha fatto pervenire in alcun modo la propria disponibilità a prendersi cura del bambino. In particolare, dall'istruttoria svolta è emerso che la madre della è deceduta (anche Pt_2
se non si comprende quando, visto che dalla prima valutazione del GO ciò sembra essere avvenuto molto tempo fa – cfr. pag. 3 prot. n. 91/19 – anche se il a riferito alla coordinatrice della Casa _1
Famiglia che questa sarebbe venuta a mancare nell'agosto 2022 – cfr. relazione de “Il Girotondo” del
24 novembre 2022), mentre il di lei padre si è tolto la vita molti anni orsono (v. relazione del NT
GO pro. N. 91/19, pag. 3); i genitori del sono invece entrambi morti tragicamente in un _1
incidente stradale nel maggio del 2009 (cfr. valutazione del NT GO prot. n. 109/22, pag. 7).
A proposito delle attuali condizioni di , come emerge dalla relazione de “Il Girotondo Persona_1
Onlus” del 16 maggio 2023, il minore ha incontrato per la prima volta il 27 marzo 2023 la coppia
16 affidataria ed è stato collocato ai sensi dell'art. 10, comma 3 l. n. 184/1983 presso questi tre giorni dopo, come da disposizioni del Tribunale per i Minorenni. La famiglia individuata risulta essere quella adottiva del primogenito della (5 febbraio 2016): una simile circostanza non Pt_2 Per_2
è affatto trascurabile, dal momento che consente ad di preservare un legame IGnificativo _1 come quello con il fratello uterino, anch'esso abbandonato dalla propria madre.
A tal proposito il Consulente nominato dalla Corte di Appello ha proceduto a incontrare la coppia collocataria, al fine di indagare l'andamento dell'affidamento preadottivo e la qualità dei rapporti instaurati da non solo con i due adulti ma anche con il fratello maggiore. In tal senso, il _1 rapporto fra fratelli uterini è apparso profondo e IGnificativo (“I due fratelli tra loro vanno
d'accordo, mostrano interesse reciproco e si ricercano costantemente […] I genitori hanno riferito che è la prima persona che al suo risveglio […] Non va sottostimato neppure Per_2 Parte_5
il legame che si è creato con il fratello maggiore, i bambini sono infatti molto affiatati, e per Pt_6
è certamente un punto di riferimento affettivo importante.”), così come quello fra i collocatari
[...]
e il minore (conclude la consulente tecnica affermando che: “Il bambino ha sviluppato un forte legame di attaccamento con la famiglia affidataria, è perfettamente adattato alla nuova realtà e non avendo alcuna memoria dei genitori biologici, questo nuovo legame rappresenta un elemento riparatorio del trauma abbandonico che il bambino ha subito. è attualmente inserito in una _1 dimensione familiare prossima all'ideale a cui si dovrebbe mirare. La coppia affidataria è solida, stabile e affidabile. Consapevole dell'importanza di costruire organizzazione, regole e routine per rispondere ai bisogni pratici del bambino, esibendo al contempo ottime capacità di riconoscimento empatico dei bisogni emotivi del minore. Sono apparsi altresì consapevoli della difficoltà del loro ruolo e spontaneamente si sono rivolti ad un professionista per essere guidati al meglio attraverso un percorso di sostegno alla genitorialità. […] manifesta una IGnificativa appartenenza _1 verso il nucleo familiare in cui è inserito ed una modifica dell'attuale assetto rappresenterebbe un'ingiustificata fonte di destabilizzazione per il minore, pertanto, a tutela dei suoi interessi, si suggerisce che il minore resti collocato presso i genitori affidatari). L'inserimento di _1 _1
nella famiglia collocataria ha permesso inoltre a quest'ultimo di colmare le lacune e i ritardi
[...]
nella crescita dipendenti dalla ipostimolazione a cui è stato sottoposto nei primi mesi della sua vita
(dalla istruttoria svolta è emerso, ad esempio, come sia riuscito rapidamente ad ampliare il suo vocabolario e a migliorare la dimensione linguistica del linguaggio in generale).
Si ritiene, a questo proposito, superfluo procedere alla audizione diretta della famiglia collocataria:
l'andamento dell'affidamento preadottivo è stato positivamente riscontrato dal consulente tecnico;
l'insussistenza di legami fra e i propri parenti biologici che, lo si ribadisce, si sono Persona_1 resi irreperibili, non permette di ipotizzare, come detto, una adozione c.d. “mite”, indi per cui non è
17 necessario coinvolgere i collocatari per verificare una loro disponibilità in tal senso. In sostanza, dal momento che la declaratoria di abbandono di deve essere da questa Corte confermata, Persona_1 un ipotetico rinvio per disporre l'audizione in forma protetta della coppia non solo nulla aggiungerebbe alla cognizione di questo Giudice, ma, allungando i tempi della decisione, ritarderebbe ancora una volta la conclusione della procedura, con conseguente pregiudizio per il minore _1
.
[...]
In definitiva, tenuto conto delle persistenti carenze genitoriali del e della nonché _1 Pt_2 dell'assenza di altre valide e disponibili figure familiari di riferimento, e considerato anche l'attuale inserimento del minore presso la coppia collocataria, risulta pienamente delineato lo stato di abbandono morale e materiale di . Persona_1
I menzionati numerosi e convergenti elementi dimostrano, conclusivamente e riassuntivamente, non soltanto l'inadeguatezza genitoriale e l'insussistenza di valide risorse familiari, ma anche il concreto rischio per il minore nel caso di rientro presso gli appellanti. è in una condizione di Persona_1
abbandono morale e materiale né transitoria né dovuta a forza maggiore, e ha bisogno di essere seguito individualmente, amato e accudito all'interno di una famiglia. L'assenza di costruzione di un pregresso legame IGnificativo tra i genitori biologici e il minore da salvaguardare nell'interesse di quest'ultimo e la preponderante rilevanza della necessità per di costruire un legame Persona_1
di attaccamento esclusivo nel contesto familiare che lo ha accolto (ove è stato collocato in via definitiva anche il fratello uterino) inducono a escludere il ricorso all'istituto dell'adozione mite.
Per tali ragioni, nell'interesse primario del minore, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU, devono essere compensate per intero tra tutte le parti, in ragione della particolare delicatezza della materia trattata e degli interessi sottesi alla domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con gravame depositato il 12 aprile 2023, avverso la sentenza n. 67/2023
[...] Parte_2
(n. 2233/2023 Reg. Cron.) emessa del Tribunale per i Minorenni di Roma il 24 ottobre 2022, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente grado, ivi comprese quelle di CTU.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di ConIGlio del 21 gennaio 2025
18 IL CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Anna Chiara Giammusso
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Maria Pagliari
19