TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2630/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2630/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. STANGHERLIN FRANCESCA per i ricorrenti, presente di persona il sig. LU ST
Nonché, per parte resistente l'avv. CARINCI Controparte_1
SUSANNA in sost. di . CP_2
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 15 N. R.G. 2630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2630/2024 promossa da:
(cf: ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; RI UC (c.f. ) C.F._2 C.F._3
Rappresentata e difesa dall'Avv. STANGHERLIN FRANCESCA, dall'Avv. MANGIONE STEFANIA e dall'Avv. FERRETTI FRANCESCA
PARTI RICORRENTI contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno agito in questa sede per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, jure proprio e jure hereditario subiti in conseguenza della illecita condotta del datore di lavoro (sub specie di danno pagina 2 di 15 differenziale, danno catastrofale, danno da perdita parentale), con accessori e vittoria di spese.
In particolare, deducevano che il loro dante causa (della sig.ra e Pt_1
congiunto (di tutti e tre i ricorrenti), sig. avrebbe svolto lavoro Persona_1
dipendente presso le Ferrovie dello Stato (confluite nell'odierna resistente) dal gennaio 1970 al dicembre 1994, in un ambiente che, soprattutto con riferimento ai primi quattro anni di rapporto, presentava un alto tasso di dispersione di polveri di amianto, in assenza di idonee misure da parte del datore, pur nella consapevolezza già all'epoca della pericolosità delle fibre di amianto per l'essere umano.
Riferivano che dall'inverno del 2020 si è manifestata l'insorgenza della patologia correlata, circostanza che lo avrebbe portato ad essere riconosciuto dagli istituti previdenziali e assicurativi soggetto portatore di invalidità totale e titolare di accompagnamento e che, dopo un peggioramento del giugno 2022, lo avrebbe condotto al decesso nell'agosto dello stesso anno.
Chiedevano perciò, previo accertamento delle responsabilità datoriali, di
«Condannare la convenuta , con sede in Piazza Controparte_3
della Croce Rossa 1, Roma (CF: , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti, quale danno jure proprio, delle somme loro dovute a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (esistenziale e/o morale), che qui si indicano nell'importo di euro 269.200,00 in favore della signora , di euro 90.594,40 in favore di Parte_1 [...]
e di euro 93.516,80 in favore di LU ST, ovvero le diverse somme che Parte_2
saranno ritenute di giustizia, nonché al pagamento in favore dell'erede
[...]
della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
(biologico e/o esistenziale e/o morale e/o tanatologico, con maggiorazione per danno terminale e\o c.d. catastrofale) patito in vita dal de cuius, commisurato alla percentuale di invalidità permanente e/o alla durata e intensità dell'invalidità temporanea come sarà accertata in corso di processo, e che qui si indica nell'importo di euro 999.657,25 ovvero, in subordine, nella somma complessiva di euro 802.160,00 (di cui euro
401.080,00 per danno biologico ed esistenziale ed euro 401.080,00 per danno morale pagina 3 di 15 e/o catastrofale) e/o del danno tanatologico in una somma che in via equitativa si indica in euro 401.080,00, o nelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia.
Eventualmente detratto quanto corrisposto dall' a titolo di indennizzo del danno CP_4
biologico permanente. Si chiede inoltre la condanna al pagamento della somma a titolo di rimborso spese di CT di parte per la redazione della consulenza (euro 802,00), e di euro 843,00 per rimborso delle spese per contributo unificato»
costituitasi, resisteva alla domanda, eccependo CP_1 Controparte_1
nel merito l'insussistenza di responsabilità a carico del datore, la mancata prova del nesso causale e la carenza di allegazioni per la quantificazione del danno e la loro erroneità.
Il ricorso può essere accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1. I ricorrenti, come anticipato, chiedono il risarcimento di una serie di voci di danno sulla base di una responsabilità ex art. 2087 c.c., nonché per lesione del rapporto parentale.
Sotto il profilo dell'art. 2087 c.c., trattandosi di malattia professionale verificatasi e denunciata successivamente alla normativa del D.Lgs. 38/2000, gli emolumenti indennitari versati da devono ritenersi comprensivi del danno non CP_4
patrimoniale complessivamente inteso alla luce delle recenti ricostruzioni unitarie (cfr.,
Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2010, n. 10834: «In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte cost.), riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni. Ne consegue che per le fattispecie sottratte, "ratione temporis", all'applicazione dell'art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 la suddetta pagina 4 di 15 limitazione riguarda solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e non si applica al danno non patrimoniale (ivi compreso quello alla salute o biologico) e morale per i quali continua a trovare applicazione la disciplina antecedente al d.lg. n. 38 del 2000 che escludeva la copertura assicurativa obbligatoria»).
Di conseguenza, perché vi sia la possibilità di riconoscere al lavoratore, o ai suoi eredi, un ulteriore risarcimento rispetto a quanto liquidato da ai sensi dell'art. CP_4
10 D.P.R. 1124/1965 (co. 3 «Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile» e co. 7 «Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti»), occorre sempre che sussista il requisita della rilevanza colposa (anche, ma non necessariamente sub specie di responsabilità penale dei preposti del datore alla sicurezza) delle condotte che hanno portato alla malattia, ma si darà ingresso solo al c.d. danno differenziale.
2. Per quanto concerne la domanda relativa (avanzata dall'erede sig.ra Parte_1
figlia del de cuius, si deve precisare quanto segue.
[...]
Trattandosi di responsabilità contrattuale, l'onere della prova risente della rigida disciplina prevista per la suddetta fattispecie giuridica, che impone, una volta che il danneggiato abbia provato il danno (malattia professionale), il titolo (contratto di lavoro e posizione di garanzia del datore) e il nesso causale tra la condotta e l'evento, che spetti poi al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee affinché l'evento non si verificasse (almeno in astratto, non vertendosi in un'ipotesi responsabilità oggettiva), unica prova che esclude la responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. (cfr., Cassazione civile sez. lav. 28 ottobre 2016 n. 21882: «La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma pagina 5 di 15 contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno»; in tema di concorso di colpa, Cassazione civile, sez. lav., 10 settembre 2009, n. 19494: «In tema di obblighi di sicurezza del datore di lavoro, l'eventuale colpa del lavoratore, dovuta a imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità. (Nella specie, la sciarpa di un operaio si era impigliata in un giunto cardanico di un carro agricolo, rimasto scoperto a causa della sua posizione non orizzontale, e il movimento del giunto aveva provocata il decesso del lavoratore)»; per il merito, Tribunale Monza, sez. lav., 12 maggio 2009, n. 241: «Si può affermare che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni;
da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, e del nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno»).
pagina 6 di 15 3. Nel caso di specie, risultano provati tanto il rapporto di lavoro tra Controparte_1
e il sig. quanto la malattia professionale a carico di
[...] Pt_1
quest'ultimo.
Risulta, altresì, dimostrata la natura della prestazione svolta, per quanto interessa, nei primi quattro anni di lavoro all'interno delle Parte_3
nel reparto tappezzeria (cfr., teste – ud. 27.11.2024: «ho lavorato presso le Tes_1
per tutti gli anni, da operaio qualificato, fino a Capo tecnico Parte_3
passando per la qualifica di tecnico. […]: conoscevo il sig. siamo stati colleghi Pt_1
di lavoro anche se operavamo in reparti diversi. […]. Il lavorava nel reparto Pt_1
tappezzeria»; teste – ud. 27.11.2024: «ho conosciuto il fin dal Tes_2 Pt_1
56/57 in una ditta privata, poi l'ho rivisto quando fu assunto in ferrovie nel 1970. Il era tappezziere, dunque fino al momento in cui mi sono spostato come capo Pt_1
tecnico, abbiamo lavorato nello stesso reparto») e le condizioni di lavoro, con la massiccia presenza di amianto nel sito industriale (cfr., teste «I tappezzieri Tes_3
avevano una abilitazione anche nella disinfestazione dei mei mezzi che entravano su binari particolari al fine di ricevere il ciclo di lavorazioni necessario, fatta la disinfestazione, il mezzo restava ad arieggiare per circa due giorni e dopo potevano entrare i vari lavoratori. Tappezzieri rientravano per smontare i sedili e le tende, per portarli nel reparto. Quanto il rotabile doveva fare la manutenzione riparazione generale i sedili e le tende erano sempre asportati. Preciso che in via tendenziale, i sedili venivano asportati per primi per quanto riguarda le operazioni all'interno, poi intervenivano i falegnami a smontare i pannelli, poi gli elettricisti e i tappezzieri ritornavo per le tende, che erano all'interno dei pannelli di amianto. Altro lavoro di pertinenza dei tappezzieri era quello di pulizia delle tute di tutti gli addetti all'impianto.
Dunque, le tute arrivavano dentro al cassone e gli addetti al reparto tappezzeria le prendevano, le scuotevano e poi le inserivano nella lavatrice per provvedere alla loro pulizia. Le lavatrici erano in un piccolo capannone di fronte al reparto tappezzeria, ovviamente quando le tute erano scosse per metterle nella lavatrice, rilasciavano tutte le sostanze, comprese le polveri di amianto che avevano trattenuto. Sia nel reparto tappezzeria, che delle lavatrici, ho sempre visto una gran polvere sollevarsi e permanere sui tavoli di lavoro. Inoltre, preciso che il reparto tappezzeria era a 5/6
pagina 7 di 15 metri dalla mensa, con la conseguenza che vi era un transito continuo di tutti i dipendenti provenienti da tutto l'impianto con conseguente conduzioni di tutte le sostanze che potevano essere state incontrate dai vari dipendenti. Preciso altresì che le strutture che contenevano le sedute avevano lastre di amianto perché era necessario per isolare la seduta dall'impianto di riscaldamento elettrico. Quando il tappezziere doveva provvedere alla sostituzione dell'imbottitura, tagliava direttamente lui il cartone di amianto con il conseguente spargimento di polveri»; teste cit.: «quando noi Tes_2
tappezzieri disfacevamo i sedili dei rotabili la parte sottostante era di materassini di amianto che tendevano a sbriciolarsi con il tempo sottoposti al calore del riscaldamento e dunque mentre li rimuovevamo producevano polveri che si accumulavano. […]. Oltretutto in quel periodo avevamo anche il problema della coibentazione effettuata di sabato da una ditta privata esterna, quando poi tornavamo noi il lunedì i luoghi di lavoro erano completamente ricoperti di amianto»).
Trattasi di testimonianze decisamente attendibili, in quanto non solo provenienti da colleghi di lavoro del senza alcun interesse per la causa oggetto di Pt_1
giudizio, ma anche specifica e pregnante attesa la continuità della loro prestazione insieme per l'intero arco delle giornate lavorative interessate.
4. Al tempo stesso è risultato che, nel corso del rapporto di lavoro, soltanto dalla metà degli anni Ottanta in poi la parte datoriale ha posto in essere misure massicce per limitare i rischi correlati all'esposizione alle polveri di amianto (cfr., teste Tes_4
– ud. 27.11.2024.: «Sono dipendente dal 1998 con mansioni di Controparte_5
dirigente responsabile linea manutenzione ciclica a cui fanno capo le Officine ex
[...]
[…]: per quanto so in passato i primi dispositivi già erano consegnati in Parte_3 azienda dagli anni '50, ho visto anche assegnazioni a vari lavoratori in base alle mansioni, vi erano guanti occhiali, mascherine. Gli impianti di aspirazioni, con i filtri io li trovai presenti al mio arrivo, sembrano piuttosto risalenti nel tempo, precedenti agli anni '80, almeno da quando fu istituito nell'impianto oggetto di ricorso il locale “A” ove si trattava specificatamente l'amianto, nei primi anni 80 furono realizzati detti locali in tutte le officine, dunque, la progettazione risale al periodo precedente agli anni '80,
pagina 8 di 15 dunque negli anni '70 non posso essere più preciso. […] non ricordo il periodo, ma almeno dagli anni '80 la decoibentazione veniva affidata a ditte esterne mentre il locale “A” veniva utilizzato per le attività residue»), mentre solo da periodi posteriori rispetto all'uscita del dal reparto, si presentano le prime divisioni strutturali Pt_1
per le lavorazioni di amianto (cfr., teste cit.: «Il reparto “amianto” consisteva Tes_2
in tre binari adibiti alla scoibentazione dei rotabili, detto reparto non era nel capannone dove era collocato il reparto tappezzeria. Questo reparto io l'ho diretto dal '78 all'81 e posso riferire che all'inizio non c'era, ma fu istituito mi pare intorno al 1974/1975, prima di questo le scoibentazioni si facevano per la maggior parte nel reparto falegnami, in quanto toglievano i pannelli delle pareti, i pavimenti e i soffitti») e, in ogni modo, manca la prova da parte della resistente di aver vigilato sull'utilizzo di dispositivi che la stessa allega aver reso disponibili ai dipendenti fin dal periodo dedotto in ricorso (cfr., Tribunale Taranto sez. lav., 27/10/2016, n.3488: «Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, provate dalla consulenza tecnica d'ufficio e in via testimoniale, dimostrano l'esposizione continuativa del lavoratore all'amianto, senza che i responsabili datoriali abbiano posto a sua disposizione i necessari presidi strumentali o, quanto meno, senza che essi abbiano congruamente verificato che tali presidi, laddove esistenti e disponibili, venissero effettivamente utilizzati. L'inosservanza degli obblighi di protezione espressamente previsti per la tutela del lavoratore dalla normativa antinfortunistica all'epoca vigente comporta responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 2043 c.c. Le acquisizioni istruttorie sono sufficienti a provare il nesso di causalità tra esposizione del lavoratore all'amianto e malattia contratta. Deve essere riconosciuto in via equitativa agli eredi il c.d. danno differenziale, detraendo dal credito risarcitorio il valore capitale degli emolumenti erogati alla vittima dall' ancorché il de cuius non abbia inoltrato istanza di CP_4
indennizzo all' . La prova del danno morale subiettivo può essere fornita per CP_6
presunzione. In considerazione della morte intervenuta in un apprezzabile lasso temporale a causa delle lesioni subite per esposizione ad amianto, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere disposta in via equitativa mediante aggiustamenti rispetto all'applicazione delle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano»).
pagina 9 di 15 Considerando i provvedimenti dell' in atti, così come la documentazione CP_4
prodotta (cfr., doc. 4, 5, 7, 8 e 9, fasc. ricorrenti) e le testimonianze circa le condizioni lavorative, allora, non vi possono essere dubbi che, almeno per i primi quattro anni di lavoro del quest'ultimo sia stato esposto a concentrazioni di amianto Pt_1
superiori alla soglia consentita, mentre una simile conclusione non può essere raggiunta per i periodi successivi, in cui, in effetti, ha prestato servizio in tutt'altra sede, recandosi in maniera discontinua sui luoghi interessati, oltretutto in momenti storici in cui si stava innalzando il livello di protezione dei lavoratori.
5. La CTU di carattere medico legale ha poi accertato l'influenza causale delle mansioni svolte dal (rilevando che «per quanto riguarda le patologie Pt_1
correlate al lavoro il signor è stato portatore di mesotelioma maligno Persona_1
della pleura destra. Il mesotelioma maligno pleurico, causa del decesso del signor
è riconducibile all'esposizione ad amianto subita dallo stesso negli anni dal Pt_1
1970 al 1974. La comparsa del mesotelioma e il conseguente decesso potrebbero essere stati favoriti dall'anomalia genetica presenta dal signor ma tale Pt_1
anomalia non può essere considerata causa o concausa dello sviluppo del mesotelioma maligno che ha comunque necessitato come momento eziologico fondamentale dell'esposizione ad amianto», così, relazione peritale) nel provocare la patologia che ha condotto all'esito fatale.
Il consulente ha anche ampiamente motivato circa la non incidenza di ulteriori fattori nella causazione della patologia, ai fini che interessano in questa sede (cfr., relazione peritale: «Nel caso del signor a fronte della mutazione BAP1 Pt_1
abbiamo però una esposizione certa e di entità rilevante ad amianto nel periodo dal
1970 al 1974. Quindi, abbiamo una esposizione di per sé sufficiente come fattore causale del mesotelioma maligno che ha colpito il sig. D'altra parte la Pt_1 mutazione genetica rilevata può avere favorito l'insorgenza del mesotelioma ma ad oggi non risulta possibile definirne con sufficiente attendibilità l'entità di questa suscettibilità, in presenza anche di una latenza di comparsa della patologia che rientra nella mediana della latenza del mesotelioma maligno, indipendentemente dalla pagina 10 di 15 presenza o meno di mutazioni genetiche»), in risposta alle osservazioni tecniche della parte resistente, così come ha congruamente motivato sulla misura delle conseguenze in tema di invalidità temporanea («Sulla base dei dati clinici agli atti ritengo che a febbraio 2021 il danno biologico temporaneo subito dal sig. fosse del'80% Pt_1
(Diagnosi mesotelioma pleurico avanzato) e a giugno 2022 il danno biologico risulta del 100% (Diagnosi Trombosi neoplastica della vena cava inferiore in mesotelioma pleurico in progressione)»).
La relazione peritale sotto ogni aspetto, sia per la congrua e lineare motivazione, sia per la condivisibile metodologia applicata, può essere posta alla base del presente accertamento, con conseguente dimostrazione della responsabilità della parte datoriale (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 17 febbraio 2009, n. 3786: «Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo
«tipico» ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento»).
In ordine alla quantificazione dei danni biologici temporanei, che ricadono nella richiesta jure hereditario, gli stessi, applicando le tabelle di Milano aggiornate, ammontano ad euro 52.992,00.
6. Sempre con riferimento ai danni iure hereditario, gli stessi che possono essere riconosciuti per intero, in quanto sicuramente il sig. è deceduto in seguito a Pt_1
pagina 11 di 15 patologia diagnosticata due anni prima e con la piena consapevolezza, almeno da giugno 2022, che la sua vita sarebbe terminata in maniera così tragica (cfr.,
Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2011, n. 1072: «va iure successionis riconosciuto il diritto al totale risarcimento del danno biologico terminale, per la cui quantificazione non rileva tanto il lasso temporale intercorso tra l'infortunio e la morte, quanto l'intensità della disperata sofferenza inferta alla vittima dalla sua lucida consapevolezza di trovarsi, senza alcuna possibilità di scampo, gravato da un danno letale certo e non lontano»).
Considerando, allora, proprio gli ultimi due mesi di vita (dal giugno 2022, al decesso dell'agosto 2022, in cui vi è stato un aggravamento serio delle condizioni del certificato anche dal CTU, tanto il danno morale catastrofale che il danno Pt_1
biologico terminale devono essere riconosciuti.
Potendo quantificare il numero di giornate utili in 60 (pari ai due mesi in cui vi
è stata una invalidità totale), il danno biologico terminale può essere quantificato, secondo le Tabelle di Milano, per i primi 3 giorni in euro 35.247,00 e dal 4° al 60° giorno con gli importi decrescenti per ciascun giorno, a partire da € 1.175,00 per il 4° giorno, per ulteriori 35.250 euro, considerando una media giornaliera di euro 587,50.
Ne deriva un danno risarcibile di euro 70.497,00.
Per il danno morale catastrofale, deve considerarsi la particolare natura della patologia a carico del la sua inevitabile conclusione, le sofferenze che Pt_1
genera nel soggetto e la consapevolezza dell'ineluttabile destino, capace di togliere ogni energia, ogni speranza e ogni voglia di combattere.
Risulta equo un danno pari al doppio di quello terminale, per un totale di euro
141.000,00.
In definitiva, alla figlia del la sig.ra deve essere Pt_1 Parte_1
risarcito, dalla resistente, il complessivo importo di euro 264.489,00 a titolo di danno ereditario.
pagina 12 di 15 7. Con riferimento alla domanda jure proprio (svolta anche dai nipoti del sig.
, può essere confermata la competenza funzionale del giudice del lavoro, Pt_1
considerando, da un lato, che si tratta meramente di un criterio di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio e, dall'altro, che, ferma la competenza per la causa di una ricorrente in qualità di erede, l'ulteriore domanda può dirsi connessa
(dipendendo dai medesimi fatti) e, dunque, trattabile con il rito speciale lavoro.
Circa la sussistenza dei danni da perdita parentale, i ricorrenti hanno allegato e dimostrato come il sig. fosse un padre e nonno estremamente presente in Pt_1
famiglia, attraverso un sostegno morale e di assistenza (cfr., teste – ud. Tes_5
12.12.2024: «ho avuto un bellissimo rapporto con mio zio, passavamo le vacanze insieme, con i figli, ricordo che viaggiavano anche insieme, anche le feste comandate le passavamo insieme. Per me era davvero un secondo padre e anche nei confronti della figlia aveva un rapporto di grande unione. Era presente con i nipoti, li portava spesso in viaggio con lui, devo dire che era sempre disponibile, tanto che ha tenuto più volte anche mia figlia, nell'ultimo periodo, dopo che già si era avvicinato a Bologna, è andato a convivere con la figlia. Il decorso della malattia è stato veloce per quello che ho visto, soprattutto dopo il peggioramento delle sue condizioni, l'ho visto vigile e consapevole di ciò che gli capitava»).
Dall'istruttoria testimoniale emerge una personalità dedita alla famiglia, che praticamente passava quasi tutti i momenti con i suoi cari, prendendosi cura in maniera particolare anche dei nipoti.
Sempre in applicazione delle tabelle di Milano, si giustifica l'attribuzione di euro
248.307,80 per la ricorrente in ragione dell'intensità massima del Parte_1
rapporto con il padre anche non considerando la convivenza, in quanto intervenuta solo ai fini di assistenza durante la malattia, così come, per le medesime ragioni, possono essere riconosciuti gli importi richiesti in ricorso di euro 78.904,80 e
81.827,20 in favore, rispettivamente, dei due nipoti e LU ST, Parte_2 somme capienti rispetto alla quantificazione tramite tabelle di Milano.
A tutte gli importi dovranno essere aggiunti gli interessi sulle somme rivalutate annualmente.
pagina 13 di 15 8. Come anticipato, occorrerebbe allora considerare quanto versato da per il CP_4
solo danno biologico, considerando che, sul punto, la Suprema Corte, anche di recente
(cfr., Cassazione civile sez. lav., 07/02/2023, n.3694), ha stabilito che «dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, CP_4
in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807-2016; cfr. anche, Cass. n. 13819-2017 nonché, in comparazione con il sistema previgente all'ambito temporale di applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13,Cass. n. 777 del
2015, n. 4025 del 2016, e, in riferimento alle modifiche introdotte dalla L. n. 145 del
2018, Cass. n. 8580 del 2019); ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in CP_4
ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall' anche CP_4
indipendentemente dalla effettiva erogazione (Cass. n. 22021-2022)».
Dunque, nel caso di specie, a prescindere dal fatto che manca in atti la prova di versamenti con riferimento al danno catastrofico e per perdita parentale, si CP_4
tratta di poste non indennizzabili.
Per il resto, la detrazione, fino alla capienza esclusivamente degli importi richiesti jure hereditario per danno biologico, di quanto versato (o capitalizzato) da può essere disposta in via generica. CP_4
9. In definitiva, le domande possono essere accolte, nei termini di cui in motivazione.
pagina 14 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
CTU liquidata a parte, a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di dell'importo di euro 248.307,80 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione; di dell'importo di euro 78.904,80 oltre interessi e Parte_4
rivalutazione; di LU RI dell'importo di euro 81.827,20 oltre interessi e rivalutazione;
B) condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente Parte_1
dell'importo di euro 264.489,00 oltre interessi e rivalutazione, detratto
[...]
quanto liquidato (o capitalizzato) da ma solo fino alla concorrenza di euro CP_4
123.489,00;
C) condanna parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese di lite, liquidate in euro 35.000,00 per onorari, euro 1.645,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP, da distrarre in favore delle procuratrici antistatarie. CTU liquidata a parte.
Bologna il 17/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2630/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. STANGHERLIN FRANCESCA per i ricorrenti, presente di persona il sig. LU ST
Nonché, per parte resistente l'avv. CARINCI Controparte_1
SUSANNA in sost. di . CP_2
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 15 N. R.G. 2630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2630/2024 promossa da:
(cf: ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; RI UC (c.f. ) C.F._2 C.F._3
Rappresentata e difesa dall'Avv. STANGHERLIN FRANCESCA, dall'Avv. MANGIONE STEFANIA e dall'Avv. FERRETTI FRANCESCA
PARTI RICORRENTI contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno agito in questa sede per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, jure proprio e jure hereditario subiti in conseguenza della illecita condotta del datore di lavoro (sub specie di danno pagina 2 di 15 differenziale, danno catastrofale, danno da perdita parentale), con accessori e vittoria di spese.
In particolare, deducevano che il loro dante causa (della sig.ra e Pt_1
congiunto (di tutti e tre i ricorrenti), sig. avrebbe svolto lavoro Persona_1
dipendente presso le Ferrovie dello Stato (confluite nell'odierna resistente) dal gennaio 1970 al dicembre 1994, in un ambiente che, soprattutto con riferimento ai primi quattro anni di rapporto, presentava un alto tasso di dispersione di polveri di amianto, in assenza di idonee misure da parte del datore, pur nella consapevolezza già all'epoca della pericolosità delle fibre di amianto per l'essere umano.
Riferivano che dall'inverno del 2020 si è manifestata l'insorgenza della patologia correlata, circostanza che lo avrebbe portato ad essere riconosciuto dagli istituti previdenziali e assicurativi soggetto portatore di invalidità totale e titolare di accompagnamento e che, dopo un peggioramento del giugno 2022, lo avrebbe condotto al decesso nell'agosto dello stesso anno.
Chiedevano perciò, previo accertamento delle responsabilità datoriali, di
«Condannare la convenuta , con sede in Piazza Controparte_3
della Croce Rossa 1, Roma (CF: , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti, quale danno jure proprio, delle somme loro dovute a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (esistenziale e/o morale), che qui si indicano nell'importo di euro 269.200,00 in favore della signora , di euro 90.594,40 in favore di Parte_1 [...]
e di euro 93.516,80 in favore di LU ST, ovvero le diverse somme che Parte_2
saranno ritenute di giustizia, nonché al pagamento in favore dell'erede
[...]
della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
(biologico e/o esistenziale e/o morale e/o tanatologico, con maggiorazione per danno terminale e\o c.d. catastrofale) patito in vita dal de cuius, commisurato alla percentuale di invalidità permanente e/o alla durata e intensità dell'invalidità temporanea come sarà accertata in corso di processo, e che qui si indica nell'importo di euro 999.657,25 ovvero, in subordine, nella somma complessiva di euro 802.160,00 (di cui euro
401.080,00 per danno biologico ed esistenziale ed euro 401.080,00 per danno morale pagina 3 di 15 e/o catastrofale) e/o del danno tanatologico in una somma che in via equitativa si indica in euro 401.080,00, o nelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia.
Eventualmente detratto quanto corrisposto dall' a titolo di indennizzo del danno CP_4
biologico permanente. Si chiede inoltre la condanna al pagamento della somma a titolo di rimborso spese di CT di parte per la redazione della consulenza (euro 802,00), e di euro 843,00 per rimborso delle spese per contributo unificato»
costituitasi, resisteva alla domanda, eccependo CP_1 Controparte_1
nel merito l'insussistenza di responsabilità a carico del datore, la mancata prova del nesso causale e la carenza di allegazioni per la quantificazione del danno e la loro erroneità.
Il ricorso può essere accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1. I ricorrenti, come anticipato, chiedono il risarcimento di una serie di voci di danno sulla base di una responsabilità ex art. 2087 c.c., nonché per lesione del rapporto parentale.
Sotto il profilo dell'art. 2087 c.c., trattandosi di malattia professionale verificatasi e denunciata successivamente alla normativa del D.Lgs. 38/2000, gli emolumenti indennitari versati da devono ritenersi comprensivi del danno non CP_4
patrimoniale complessivamente inteso alla luce delle recenti ricostruzioni unitarie (cfr.,
Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2010, n. 10834: «In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte cost.), riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni. Ne consegue che per le fattispecie sottratte, "ratione temporis", all'applicazione dell'art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 la suddetta pagina 4 di 15 limitazione riguarda solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e non si applica al danno non patrimoniale (ivi compreso quello alla salute o biologico) e morale per i quali continua a trovare applicazione la disciplina antecedente al d.lg. n. 38 del 2000 che escludeva la copertura assicurativa obbligatoria»).
Di conseguenza, perché vi sia la possibilità di riconoscere al lavoratore, o ai suoi eredi, un ulteriore risarcimento rispetto a quanto liquidato da ai sensi dell'art. CP_4
10 D.P.R. 1124/1965 (co. 3 «Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile» e co. 7 «Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti»), occorre sempre che sussista il requisita della rilevanza colposa (anche, ma non necessariamente sub specie di responsabilità penale dei preposti del datore alla sicurezza) delle condotte che hanno portato alla malattia, ma si darà ingresso solo al c.d. danno differenziale.
2. Per quanto concerne la domanda relativa (avanzata dall'erede sig.ra Parte_1
figlia del de cuius, si deve precisare quanto segue.
[...]
Trattandosi di responsabilità contrattuale, l'onere della prova risente della rigida disciplina prevista per la suddetta fattispecie giuridica, che impone, una volta che il danneggiato abbia provato il danno (malattia professionale), il titolo (contratto di lavoro e posizione di garanzia del datore) e il nesso causale tra la condotta e l'evento, che spetti poi al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee affinché l'evento non si verificasse (almeno in astratto, non vertendosi in un'ipotesi responsabilità oggettiva), unica prova che esclude la responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. (cfr., Cassazione civile sez. lav. 28 ottobre 2016 n. 21882: «La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma pagina 5 di 15 contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno»; in tema di concorso di colpa, Cassazione civile, sez. lav., 10 settembre 2009, n. 19494: «In tema di obblighi di sicurezza del datore di lavoro, l'eventuale colpa del lavoratore, dovuta a imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità. (Nella specie, la sciarpa di un operaio si era impigliata in un giunto cardanico di un carro agricolo, rimasto scoperto a causa della sua posizione non orizzontale, e il movimento del giunto aveva provocata il decesso del lavoratore)»; per il merito, Tribunale Monza, sez. lav., 12 maggio 2009, n. 241: «Si può affermare che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni;
da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, e del nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno»).
pagina 6 di 15 3. Nel caso di specie, risultano provati tanto il rapporto di lavoro tra Controparte_1
e il sig. quanto la malattia professionale a carico di
[...] Pt_1
quest'ultimo.
Risulta, altresì, dimostrata la natura della prestazione svolta, per quanto interessa, nei primi quattro anni di lavoro all'interno delle Parte_3
nel reparto tappezzeria (cfr., teste – ud. 27.11.2024: «ho lavorato presso le Tes_1
per tutti gli anni, da operaio qualificato, fino a Capo tecnico Parte_3
passando per la qualifica di tecnico. […]: conoscevo il sig. siamo stati colleghi Pt_1
di lavoro anche se operavamo in reparti diversi. […]. Il lavorava nel reparto Pt_1
tappezzeria»; teste – ud. 27.11.2024: «ho conosciuto il fin dal Tes_2 Pt_1
56/57 in una ditta privata, poi l'ho rivisto quando fu assunto in ferrovie nel 1970. Il era tappezziere, dunque fino al momento in cui mi sono spostato come capo Pt_1
tecnico, abbiamo lavorato nello stesso reparto») e le condizioni di lavoro, con la massiccia presenza di amianto nel sito industriale (cfr., teste «I tappezzieri Tes_3
avevano una abilitazione anche nella disinfestazione dei mei mezzi che entravano su binari particolari al fine di ricevere il ciclo di lavorazioni necessario, fatta la disinfestazione, il mezzo restava ad arieggiare per circa due giorni e dopo potevano entrare i vari lavoratori. Tappezzieri rientravano per smontare i sedili e le tende, per portarli nel reparto. Quanto il rotabile doveva fare la manutenzione riparazione generale i sedili e le tende erano sempre asportati. Preciso che in via tendenziale, i sedili venivano asportati per primi per quanto riguarda le operazioni all'interno, poi intervenivano i falegnami a smontare i pannelli, poi gli elettricisti e i tappezzieri ritornavo per le tende, che erano all'interno dei pannelli di amianto. Altro lavoro di pertinenza dei tappezzieri era quello di pulizia delle tute di tutti gli addetti all'impianto.
Dunque, le tute arrivavano dentro al cassone e gli addetti al reparto tappezzeria le prendevano, le scuotevano e poi le inserivano nella lavatrice per provvedere alla loro pulizia. Le lavatrici erano in un piccolo capannone di fronte al reparto tappezzeria, ovviamente quando le tute erano scosse per metterle nella lavatrice, rilasciavano tutte le sostanze, comprese le polveri di amianto che avevano trattenuto. Sia nel reparto tappezzeria, che delle lavatrici, ho sempre visto una gran polvere sollevarsi e permanere sui tavoli di lavoro. Inoltre, preciso che il reparto tappezzeria era a 5/6
pagina 7 di 15 metri dalla mensa, con la conseguenza che vi era un transito continuo di tutti i dipendenti provenienti da tutto l'impianto con conseguente conduzioni di tutte le sostanze che potevano essere state incontrate dai vari dipendenti. Preciso altresì che le strutture che contenevano le sedute avevano lastre di amianto perché era necessario per isolare la seduta dall'impianto di riscaldamento elettrico. Quando il tappezziere doveva provvedere alla sostituzione dell'imbottitura, tagliava direttamente lui il cartone di amianto con il conseguente spargimento di polveri»; teste cit.: «quando noi Tes_2
tappezzieri disfacevamo i sedili dei rotabili la parte sottostante era di materassini di amianto che tendevano a sbriciolarsi con il tempo sottoposti al calore del riscaldamento e dunque mentre li rimuovevamo producevano polveri che si accumulavano. […]. Oltretutto in quel periodo avevamo anche il problema della coibentazione effettuata di sabato da una ditta privata esterna, quando poi tornavamo noi il lunedì i luoghi di lavoro erano completamente ricoperti di amianto»).
Trattasi di testimonianze decisamente attendibili, in quanto non solo provenienti da colleghi di lavoro del senza alcun interesse per la causa oggetto di Pt_1
giudizio, ma anche specifica e pregnante attesa la continuità della loro prestazione insieme per l'intero arco delle giornate lavorative interessate.
4. Al tempo stesso è risultato che, nel corso del rapporto di lavoro, soltanto dalla metà degli anni Ottanta in poi la parte datoriale ha posto in essere misure massicce per limitare i rischi correlati all'esposizione alle polveri di amianto (cfr., teste Tes_4
– ud. 27.11.2024.: «Sono dipendente dal 1998 con mansioni di Controparte_5
dirigente responsabile linea manutenzione ciclica a cui fanno capo le Officine ex
[...]
[…]: per quanto so in passato i primi dispositivi già erano consegnati in Parte_3 azienda dagli anni '50, ho visto anche assegnazioni a vari lavoratori in base alle mansioni, vi erano guanti occhiali, mascherine. Gli impianti di aspirazioni, con i filtri io li trovai presenti al mio arrivo, sembrano piuttosto risalenti nel tempo, precedenti agli anni '80, almeno da quando fu istituito nell'impianto oggetto di ricorso il locale “A” ove si trattava specificatamente l'amianto, nei primi anni 80 furono realizzati detti locali in tutte le officine, dunque, la progettazione risale al periodo precedente agli anni '80,
pagina 8 di 15 dunque negli anni '70 non posso essere più preciso. […] non ricordo il periodo, ma almeno dagli anni '80 la decoibentazione veniva affidata a ditte esterne mentre il locale “A” veniva utilizzato per le attività residue»), mentre solo da periodi posteriori rispetto all'uscita del dal reparto, si presentano le prime divisioni strutturali Pt_1
per le lavorazioni di amianto (cfr., teste cit.: «Il reparto “amianto” consisteva Tes_2
in tre binari adibiti alla scoibentazione dei rotabili, detto reparto non era nel capannone dove era collocato il reparto tappezzeria. Questo reparto io l'ho diretto dal '78 all'81 e posso riferire che all'inizio non c'era, ma fu istituito mi pare intorno al 1974/1975, prima di questo le scoibentazioni si facevano per la maggior parte nel reparto falegnami, in quanto toglievano i pannelli delle pareti, i pavimenti e i soffitti») e, in ogni modo, manca la prova da parte della resistente di aver vigilato sull'utilizzo di dispositivi che la stessa allega aver reso disponibili ai dipendenti fin dal periodo dedotto in ricorso (cfr., Tribunale Taranto sez. lav., 27/10/2016, n.3488: «Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, provate dalla consulenza tecnica d'ufficio e in via testimoniale, dimostrano l'esposizione continuativa del lavoratore all'amianto, senza che i responsabili datoriali abbiano posto a sua disposizione i necessari presidi strumentali o, quanto meno, senza che essi abbiano congruamente verificato che tali presidi, laddove esistenti e disponibili, venissero effettivamente utilizzati. L'inosservanza degli obblighi di protezione espressamente previsti per la tutela del lavoratore dalla normativa antinfortunistica all'epoca vigente comporta responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 2043 c.c. Le acquisizioni istruttorie sono sufficienti a provare il nesso di causalità tra esposizione del lavoratore all'amianto e malattia contratta. Deve essere riconosciuto in via equitativa agli eredi il c.d. danno differenziale, detraendo dal credito risarcitorio il valore capitale degli emolumenti erogati alla vittima dall' ancorché il de cuius non abbia inoltrato istanza di CP_4
indennizzo all' . La prova del danno morale subiettivo può essere fornita per CP_6
presunzione. In considerazione della morte intervenuta in un apprezzabile lasso temporale a causa delle lesioni subite per esposizione ad amianto, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere disposta in via equitativa mediante aggiustamenti rispetto all'applicazione delle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano»).
pagina 9 di 15 Considerando i provvedimenti dell' in atti, così come la documentazione CP_4
prodotta (cfr., doc. 4, 5, 7, 8 e 9, fasc. ricorrenti) e le testimonianze circa le condizioni lavorative, allora, non vi possono essere dubbi che, almeno per i primi quattro anni di lavoro del quest'ultimo sia stato esposto a concentrazioni di amianto Pt_1
superiori alla soglia consentita, mentre una simile conclusione non può essere raggiunta per i periodi successivi, in cui, in effetti, ha prestato servizio in tutt'altra sede, recandosi in maniera discontinua sui luoghi interessati, oltretutto in momenti storici in cui si stava innalzando il livello di protezione dei lavoratori.
5. La CTU di carattere medico legale ha poi accertato l'influenza causale delle mansioni svolte dal (rilevando che «per quanto riguarda le patologie Pt_1
correlate al lavoro il signor è stato portatore di mesotelioma maligno Persona_1
della pleura destra. Il mesotelioma maligno pleurico, causa del decesso del signor
è riconducibile all'esposizione ad amianto subita dallo stesso negli anni dal Pt_1
1970 al 1974. La comparsa del mesotelioma e il conseguente decesso potrebbero essere stati favoriti dall'anomalia genetica presenta dal signor ma tale Pt_1
anomalia non può essere considerata causa o concausa dello sviluppo del mesotelioma maligno che ha comunque necessitato come momento eziologico fondamentale dell'esposizione ad amianto», così, relazione peritale) nel provocare la patologia che ha condotto all'esito fatale.
Il consulente ha anche ampiamente motivato circa la non incidenza di ulteriori fattori nella causazione della patologia, ai fini che interessano in questa sede (cfr., relazione peritale: «Nel caso del signor a fronte della mutazione BAP1 Pt_1
abbiamo però una esposizione certa e di entità rilevante ad amianto nel periodo dal
1970 al 1974. Quindi, abbiamo una esposizione di per sé sufficiente come fattore causale del mesotelioma maligno che ha colpito il sig. D'altra parte la Pt_1 mutazione genetica rilevata può avere favorito l'insorgenza del mesotelioma ma ad oggi non risulta possibile definirne con sufficiente attendibilità l'entità di questa suscettibilità, in presenza anche di una latenza di comparsa della patologia che rientra nella mediana della latenza del mesotelioma maligno, indipendentemente dalla pagina 10 di 15 presenza o meno di mutazioni genetiche»), in risposta alle osservazioni tecniche della parte resistente, così come ha congruamente motivato sulla misura delle conseguenze in tema di invalidità temporanea («Sulla base dei dati clinici agli atti ritengo che a febbraio 2021 il danno biologico temporaneo subito dal sig. fosse del'80% Pt_1
(Diagnosi mesotelioma pleurico avanzato) e a giugno 2022 il danno biologico risulta del 100% (Diagnosi Trombosi neoplastica della vena cava inferiore in mesotelioma pleurico in progressione)»).
La relazione peritale sotto ogni aspetto, sia per la congrua e lineare motivazione, sia per la condivisibile metodologia applicata, può essere posta alla base del presente accertamento, con conseguente dimostrazione della responsabilità della parte datoriale (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 17 febbraio 2009, n. 3786: «Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo
«tipico» ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento»).
In ordine alla quantificazione dei danni biologici temporanei, che ricadono nella richiesta jure hereditario, gli stessi, applicando le tabelle di Milano aggiornate, ammontano ad euro 52.992,00.
6. Sempre con riferimento ai danni iure hereditario, gli stessi che possono essere riconosciuti per intero, in quanto sicuramente il sig. è deceduto in seguito a Pt_1
pagina 11 di 15 patologia diagnosticata due anni prima e con la piena consapevolezza, almeno da giugno 2022, che la sua vita sarebbe terminata in maniera così tragica (cfr.,
Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2011, n. 1072: «va iure successionis riconosciuto il diritto al totale risarcimento del danno biologico terminale, per la cui quantificazione non rileva tanto il lasso temporale intercorso tra l'infortunio e la morte, quanto l'intensità della disperata sofferenza inferta alla vittima dalla sua lucida consapevolezza di trovarsi, senza alcuna possibilità di scampo, gravato da un danno letale certo e non lontano»).
Considerando, allora, proprio gli ultimi due mesi di vita (dal giugno 2022, al decesso dell'agosto 2022, in cui vi è stato un aggravamento serio delle condizioni del certificato anche dal CTU, tanto il danno morale catastrofale che il danno Pt_1
biologico terminale devono essere riconosciuti.
Potendo quantificare il numero di giornate utili in 60 (pari ai due mesi in cui vi
è stata una invalidità totale), il danno biologico terminale può essere quantificato, secondo le Tabelle di Milano, per i primi 3 giorni in euro 35.247,00 e dal 4° al 60° giorno con gli importi decrescenti per ciascun giorno, a partire da € 1.175,00 per il 4° giorno, per ulteriori 35.250 euro, considerando una media giornaliera di euro 587,50.
Ne deriva un danno risarcibile di euro 70.497,00.
Per il danno morale catastrofale, deve considerarsi la particolare natura della patologia a carico del la sua inevitabile conclusione, le sofferenze che Pt_1
genera nel soggetto e la consapevolezza dell'ineluttabile destino, capace di togliere ogni energia, ogni speranza e ogni voglia di combattere.
Risulta equo un danno pari al doppio di quello terminale, per un totale di euro
141.000,00.
In definitiva, alla figlia del la sig.ra deve essere Pt_1 Parte_1
risarcito, dalla resistente, il complessivo importo di euro 264.489,00 a titolo di danno ereditario.
pagina 12 di 15 7. Con riferimento alla domanda jure proprio (svolta anche dai nipoti del sig.
, può essere confermata la competenza funzionale del giudice del lavoro, Pt_1
considerando, da un lato, che si tratta meramente di un criterio di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio e, dall'altro, che, ferma la competenza per la causa di una ricorrente in qualità di erede, l'ulteriore domanda può dirsi connessa
(dipendendo dai medesimi fatti) e, dunque, trattabile con il rito speciale lavoro.
Circa la sussistenza dei danni da perdita parentale, i ricorrenti hanno allegato e dimostrato come il sig. fosse un padre e nonno estremamente presente in Pt_1
famiglia, attraverso un sostegno morale e di assistenza (cfr., teste – ud. Tes_5
12.12.2024: «ho avuto un bellissimo rapporto con mio zio, passavamo le vacanze insieme, con i figli, ricordo che viaggiavano anche insieme, anche le feste comandate le passavamo insieme. Per me era davvero un secondo padre e anche nei confronti della figlia aveva un rapporto di grande unione. Era presente con i nipoti, li portava spesso in viaggio con lui, devo dire che era sempre disponibile, tanto che ha tenuto più volte anche mia figlia, nell'ultimo periodo, dopo che già si era avvicinato a Bologna, è andato a convivere con la figlia. Il decorso della malattia è stato veloce per quello che ho visto, soprattutto dopo il peggioramento delle sue condizioni, l'ho visto vigile e consapevole di ciò che gli capitava»).
Dall'istruttoria testimoniale emerge una personalità dedita alla famiglia, che praticamente passava quasi tutti i momenti con i suoi cari, prendendosi cura in maniera particolare anche dei nipoti.
Sempre in applicazione delle tabelle di Milano, si giustifica l'attribuzione di euro
248.307,80 per la ricorrente in ragione dell'intensità massima del Parte_1
rapporto con il padre anche non considerando la convivenza, in quanto intervenuta solo ai fini di assistenza durante la malattia, così come, per le medesime ragioni, possono essere riconosciuti gli importi richiesti in ricorso di euro 78.904,80 e
81.827,20 in favore, rispettivamente, dei due nipoti e LU ST, Parte_2 somme capienti rispetto alla quantificazione tramite tabelle di Milano.
A tutte gli importi dovranno essere aggiunti gli interessi sulle somme rivalutate annualmente.
pagina 13 di 15 8. Come anticipato, occorrerebbe allora considerare quanto versato da per il CP_4
solo danno biologico, considerando che, sul punto, la Suprema Corte, anche di recente
(cfr., Cassazione civile sez. lav., 07/02/2023, n.3694), ha stabilito che «dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, CP_4
in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807-2016; cfr. anche, Cass. n. 13819-2017 nonché, in comparazione con il sistema previgente all'ambito temporale di applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13,Cass. n. 777 del
2015, n. 4025 del 2016, e, in riferimento alle modifiche introdotte dalla L. n. 145 del
2018, Cass. n. 8580 del 2019); ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in CP_4
ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall' anche CP_4
indipendentemente dalla effettiva erogazione (Cass. n. 22021-2022)».
Dunque, nel caso di specie, a prescindere dal fatto che manca in atti la prova di versamenti con riferimento al danno catastrofico e per perdita parentale, si CP_4
tratta di poste non indennizzabili.
Per il resto, la detrazione, fino alla capienza esclusivamente degli importi richiesti jure hereditario per danno biologico, di quanto versato (o capitalizzato) da può essere disposta in via generica. CP_4
9. In definitiva, le domande possono essere accolte, nei termini di cui in motivazione.
pagina 14 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
CTU liquidata a parte, a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di dell'importo di euro 248.307,80 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione; di dell'importo di euro 78.904,80 oltre interessi e Parte_4
rivalutazione; di LU RI dell'importo di euro 81.827,20 oltre interessi e rivalutazione;
B) condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente Parte_1
dell'importo di euro 264.489,00 oltre interessi e rivalutazione, detratto
[...]
quanto liquidato (o capitalizzato) da ma solo fino alla concorrenza di euro CP_4
123.489,00;
C) condanna parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese di lite, liquidate in euro 35.000,00 per onorari, euro 1.645,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP, da distrarre in favore delle procuratrici antistatarie. CTU liquidata a parte.
Bologna il 17/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 15 di 15