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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
II Sezione civile
Verbale della causa n. 2613/2017 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 15.04.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte dall'avv. Mario Mancusi per nell'interesse di Controparte_1 [...]
- nato a [...] il [...] (CF: ) ed ivi residente in [...] C.F._1
Comunale 183 Camaro Superiore, n.q. di titolare e legale rappr.te p.t. della cessata Ditta individuale
AT (PI: - rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Di Bernardo P.IVA_1
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2613/2017 R.G.
TRA
- nato a [...] il [...] (CF: ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Comunale 183 Camaro Superiore, n.q. di titolare e legale rappr.te p.t. della cessata Ditta individuale AT (PI: ) - rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Di Bernardo, P.IVA_1
Opponente
Contro
in liquidazione (PI: , corrente in via Cairoli 8/F in Controparte_2 P.IVA_2
Bologna, e per essa la mandataria (già , codice Controparte_3 Controparte_4 fiscale e partita IVA e rappresentata e difesa dall'avv. Palma Catia Criasia P.IVA_3
Opposta
E contro
corrente in via San Prospero 4 in Milano, codice fiscale e partita IVA Controparte_5
, e per essa u.s., codice fiscale , a tanto P.IVA_4 Controparte_3 P.IVA_3 legittimata dalla prima mandataria in persona del direttore Controparte_6 generale dr. rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi, CP_7 intervenuta
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 18/04/2017, citava in giudizio Parte_1 [...]
in liquidazione proponendo opposizione al D.I. n. 577/16 emesso dal Tribunale di Messina il CP_2 20.04.2016 e depositato il 21.04.2016 con cui era stato ingiunto “alla , l'immediato Parte_1
1 pagamento, in favore di , della somma di € 8.780,42, oltre agli interessi di mora Controparte_8 dal deposito del ricorso al saldo, e delle spese relative alla presente procedura monitoria, complessivamente liquidate in € 695,50, di cui € 145,50 per spese vive, oltre accessori di legge.”. Lamentava l'opponente l'inefficacia del d.i. ai sensi dell'art. 644 c.p.c., la prescrizione del credito e nel merito l'infondatezza della pretesa di credito e la nullità del contratto di finanziamento;
chiedeva previa sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. impugnato, accertarsi la inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. del D.I. e per l'effetto dichiararne la nullità e/o inefficacia e ordinare la cancellazione della illegittima segnalazione in CRIF e, nel merito, ritenere e dichiarare infondata la pretesa di credito portata dalla richiesta di finanziamento per la quale era stata emessa l'ingiunzione di pagamento, contestando l'insufficienza probatoria della certificazione ai sensi dell'art. 50 del d.lgs n. 385/1993 degli estratti conto allegati al fascicolo monitorio, trattandosi di certificazione proveniente dalla stessa società creditrice e, quindi, di documentazione priva di rilevanza probatoria nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio , respingendo integralmente ogni avversa eccezione e deduzione, Controparte_2 perché inammissibile, infondata in fatto e diritto oltre che non provata. Nel merito, ribadiva la fondatezza della domanda azionata in via monitoria, essendo documentalmente provata la pretesa creditoria, originata dal contratto di finanziamento n. 306271 inerente la liquidazione di un finanziamento di € 5.702,40 da rimborsarsi mediante corresponsione di 48 rate 118,80 ciascuna, finalizzato all'acquisto di prodotti e servizi informatici che prevedeva il rimborso della suddetta somma oltre le spese di incasso per ciascuna rata, a titolo di imposta di bollo prevista per legge, TAN e TAEH 0,00 (doc. 2 fascicolo monitorio). L' odierno opponente, secondo la ricostruzione dei fatti sostenuta dalla opposta, non provvedeva al pagamento delle rate rendendosi totalmente inadempiente, così da costringere la a dichiarare in data 23/06/2010 la decadenza dal beneficio del CP_2 termine, in conformità all'art. 19 delle condizioni generali di contratto. Chiedeva pertanto, previa conferma della provvisoria esecutività del D.I. opposto ed il rigetto delle eccezioni preliminari, nel merito rigettare la svolta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 577/2016, in subordine, accertare e dichiarare che, è creditrice nei confronti AR del sig. della somma di € 8.780,42, oltre alle spese e compensi liquidati nella procedura Parte_1 monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di , della somma di € Parte_1 AR
8.780,42, o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, con atto depositato il 06/12/2022 è intervenuta volontariamente nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la cessionaria pro Controparte_1 soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli fra altri di AR
, giusta operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge n.
[...]
130/1999, 58 del D. Lgs. n. 385/1993, nonché 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, efficace e opponibile in virtù dell'allegato avviso in Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11 dicembre 2018. Chiedeva, aderendo alle difese della cedente, la sua estromissione e la rimessione in termini.
Concessa la rimessione in termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., le parti depositavano memorie.
Con la prima memoria istruttoria, l'opponente ribadiva, insieme alla richiesta di deposito degli originali di cui chiedeva l'esibizione, il disconoscimento delle firme a suo nome apposte sulla documentazione versata in atti da parte opposta.
Con la seconda memoria istruttoria, il procuratore di , pur contestando la genericità del CP_1 disconoscimento e chiedendone l'inammissibilità, ribadiva istanza di verificazione già richiesta nelle note d'udienza del 23.09.2021.
Il G.I. rilevato che il disconoscimento delle sottoscrizioni, genericamente formulato, non necessitasse della verificazione delle sottoscrizioni, ha disposto di non procedere alla verificazione e ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
2 Tanto premesso, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
L'opponente contesta innanzitutto in rito la domanda di pagamento azionata in sede monitoria, in quanto la notifica dell'ingiunzione è stata posta in essere dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 644 c.p.c., ciò che travolgerebbe l'ingiunzione stessa e non consentirebbe a controparte di coltivare in questa sede la domanda di pagamento.
L'eccezione non coglie nel segno.
E' infatti insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006).
Secondo la Suprema Corte, la notifica dell'ingiunzione, comunque effettuata, anche se tardivamente, e' indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cpc. In particolare, la Suprema Corte, richiamando i suoi precedenti, ha sostenuto che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, supera l'inefficacia dello stesso in quanto va a qualificarsi come domanda giudiziale;
su di essa si costituisce il rapporto processuale che avrà tutte le caratteristiche di un giudizio ordinario. ( Cass. Civ 13 giugno 2013, n. 14910)
Ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie con l'opposizione ad un decreto ingiuntivo tardivamente notificato, e pertanto questo giudice, adito in opposizione rispetto a tale ingiunzione monitoria, deve anche decidere sulla pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
E' infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata con il quarto motivo.
A tal fine, va individuata, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la data dalla quale è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.. Con riguardo al contratto di mutuo (cui va equiparato quello di finanziamento in esame), la costante giurisprudenza afferma che "il diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (Cass., n. 17798/2011; conforme, Cass., 2301/2004).
Nel caso in esame, dunque, deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. La circostanza che trattasi di un'obbligazione unica si riflette anche sul regime prescrizionale applicabile agli interessi che rimane decennale. Difatti, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente dal contratto e dall'utilizzazione della linea di credito non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti. Dunque, rispetto all'obbligazione di restituzione rateale di un finanziamento, trova applicazione la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. sia per il capitale che per gli interessi.
3 Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato nel 2006 con prima scadenza al 23/11/2006, si sarebbe dovuto concludere il 23/10/2010, come da piano di ammortamento in atti e pertanto, la data di decorrenza dalla prescrizione decennale, individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n.
19291/2010; Cass. n. 2301/2004), sarebbe incorsa ben dopo la notifica del d.i. opposto il 07.03.2017.
Rigettate le eccezioni preliminari, va in primo luogo rilevata l'infondatezza della peraltro generica contestazione da parte dell'opponente dell'efficacia probatoria, nel presente giudizio di opposizione, della documentazione versata in atti dal creditore opposto e, in particolare, dell'estratto conto ex 50 TUB., in quanto proveniente dallo stesso creditore e inidoneo a dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo. Difatti, per i finanziamenti personali come quelli azionati da parte opposta (similmente ai mutui e, più in generale, ai finanziamenti a rimborso prestabilito) non è necessaria la produzione in giudizio dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub, in quanto il piano di rimborso del prestito risulta già concordato nel contratto sottoscritto dal mutuatario e non dipende – come nei rapporti di c/c e nelle aperture di credito in c/c – dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post con gli estratti conto.
Il creditore, dunque, ha l'onere di provare, quali fatti costitutivi del diritto al rimborso del finanziamento concesso, soltanto il contratto sottoscritto dal debitore e l'effettiva erogazione della somma mutuata.
Peraltro, parte opposta ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo anche il riepilogo contabile del rapporto contenente l'integrale e analitica annotazione delle rate del finanziamento e, di quelle rimaste insolute, delle spese e degli interessi applicati, con l'esplicita indicazione delle modalità con cui si è formato il debito;
tale estratto conto non è stato specificamente contestato dal debitore opponente.
Pertanto, rispetto al contratto di finanziamento, la creditrice opposta ha fornito la prova documentale della fonte negoziale e dell'ammontare del credito da mancato rimborso (art. 2697, primo comma, c.c.), depositando documenti sottoscritti dall'opponente circa la fornitura di prodotti e servizi informatici, piani di ammortamento e prova della avvenuta erogazione del credito e della spedizione di lettera di messa in mora.
Mentre il debitore opponente non ha fornito la prova di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo (art. 2697, secondo comma, c.c.) limitandosi a generiche e meramente assertive contestazioni relative alla presunta vessatorietà di clausole contrattuali e di violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
Senza sottacere il fatto che l'opponente nei propri scritti difensivi ha confusamente dapprima solo eccepito di non avere richiesto alcun finanziamento, successivamente ha genericamente addotto un disconoscimento della scrittura prodotta dall'opposta ed infine ha, nelle note d'udienza depositate il 05.12.2022, affermato di avere in effetti sottoscritto la documentazione: “Si oppone alla richiesta di verificazione di firma formulata da controparte, atteso che l'odierno opponente ha dichiarato di non Contr avere effettuato richiesta di finanziamento e soprattutto di non avere hiesto né ricevuto alcun servizio informatico da parte della la quale, per mezzo di incaricati, ha Controparte_11 fraudolentemente estorto al la firma apposta sul documento in contestazione, nel quale sono Pt_1 peraltro contenute informazioni personali non rispondenti al vero” non dando prova però di quanto lamentato.
Per tutti i superiori motivi, si ritiene che il credito dell'opposta sia stato sufficientemente provato anche nello specifico ammontare richiesto con il D. I. opposto e che l'opponente non ha con contestazioni specifiche richiesto di calcolare.
Pertanto, va condannato il al pagamento, in favore di controparte, della somma di € Parte_1
8.780,42 oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo.
4 Le spese processuali della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori prossimi ai minimi previsti dalle tariffe forensi per ciascuna fase processuale svolta (non vi è stata fase istruttoria), tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché della bassa complessità delle questioni trattate.
Ritiene il presente Giudice che sussistano, invece, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra l'opponente e .s., corrente in via San Prospero 4 in Milano, codice fiscale e partita IVA Controparte_1
, e per essa u.s., non avendo quest'ultima proposto diverse questioni P.IVA_4 Controparte_3 in merito alle domande avanzate dall'opponente, limitandosi a far proprie le difese della società cedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2613/2017 R.G., così provvede:
1) Revoca il D. I. opposto n. 577/16 emesso dal Tribunale di Messina il 20.04.2016;
2) condanna al pagamento, in favore di controparte, della somma di € 8.780,42 oltre Parte_1 interessi di mora dalla domanda al soddisfo.
3) condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore di Parte_1 [...]
in liquidazione, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese CP_2 generali iva e cpa come per legge
4) dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra l'opponente e la intervenuta CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
.
5
II Sezione civile
Verbale della causa n. 2613/2017 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 15.04.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte dall'avv. Mario Mancusi per nell'interesse di Controparte_1 [...]
- nato a [...] il [...] (CF: ) ed ivi residente in [...] C.F._1
Comunale 183 Camaro Superiore, n.q. di titolare e legale rappr.te p.t. della cessata Ditta individuale
AT (PI: - rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Di Bernardo P.IVA_1
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2613/2017 R.G.
TRA
- nato a [...] il [...] (CF: ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Comunale 183 Camaro Superiore, n.q. di titolare e legale rappr.te p.t. della cessata Ditta individuale AT (PI: ) - rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Di Bernardo, P.IVA_1
Opponente
Contro
in liquidazione (PI: , corrente in via Cairoli 8/F in Controparte_2 P.IVA_2
Bologna, e per essa la mandataria (già , codice Controparte_3 Controparte_4 fiscale e partita IVA e rappresentata e difesa dall'avv. Palma Catia Criasia P.IVA_3
Opposta
E contro
corrente in via San Prospero 4 in Milano, codice fiscale e partita IVA Controparte_5
, e per essa u.s., codice fiscale , a tanto P.IVA_4 Controparte_3 P.IVA_3 legittimata dalla prima mandataria in persona del direttore Controparte_6 generale dr. rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi, CP_7 intervenuta
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 18/04/2017, citava in giudizio Parte_1 [...]
in liquidazione proponendo opposizione al D.I. n. 577/16 emesso dal Tribunale di Messina il CP_2 20.04.2016 e depositato il 21.04.2016 con cui era stato ingiunto “alla , l'immediato Parte_1
1 pagamento, in favore di , della somma di € 8.780,42, oltre agli interessi di mora Controparte_8 dal deposito del ricorso al saldo, e delle spese relative alla presente procedura monitoria, complessivamente liquidate in € 695,50, di cui € 145,50 per spese vive, oltre accessori di legge.”. Lamentava l'opponente l'inefficacia del d.i. ai sensi dell'art. 644 c.p.c., la prescrizione del credito e nel merito l'infondatezza della pretesa di credito e la nullità del contratto di finanziamento;
chiedeva previa sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. impugnato, accertarsi la inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. del D.I. e per l'effetto dichiararne la nullità e/o inefficacia e ordinare la cancellazione della illegittima segnalazione in CRIF e, nel merito, ritenere e dichiarare infondata la pretesa di credito portata dalla richiesta di finanziamento per la quale era stata emessa l'ingiunzione di pagamento, contestando l'insufficienza probatoria della certificazione ai sensi dell'art. 50 del d.lgs n. 385/1993 degli estratti conto allegati al fascicolo monitorio, trattandosi di certificazione proveniente dalla stessa società creditrice e, quindi, di documentazione priva di rilevanza probatoria nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio , respingendo integralmente ogni avversa eccezione e deduzione, Controparte_2 perché inammissibile, infondata in fatto e diritto oltre che non provata. Nel merito, ribadiva la fondatezza della domanda azionata in via monitoria, essendo documentalmente provata la pretesa creditoria, originata dal contratto di finanziamento n. 306271 inerente la liquidazione di un finanziamento di € 5.702,40 da rimborsarsi mediante corresponsione di 48 rate 118,80 ciascuna, finalizzato all'acquisto di prodotti e servizi informatici che prevedeva il rimborso della suddetta somma oltre le spese di incasso per ciascuna rata, a titolo di imposta di bollo prevista per legge, TAN e TAEH 0,00 (doc. 2 fascicolo monitorio). L' odierno opponente, secondo la ricostruzione dei fatti sostenuta dalla opposta, non provvedeva al pagamento delle rate rendendosi totalmente inadempiente, così da costringere la a dichiarare in data 23/06/2010 la decadenza dal beneficio del CP_2 termine, in conformità all'art. 19 delle condizioni generali di contratto. Chiedeva pertanto, previa conferma della provvisoria esecutività del D.I. opposto ed il rigetto delle eccezioni preliminari, nel merito rigettare la svolta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 577/2016, in subordine, accertare e dichiarare che, è creditrice nei confronti AR del sig. della somma di € 8.780,42, oltre alle spese e compensi liquidati nella procedura Parte_1 monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di , della somma di € Parte_1 AR
8.780,42, o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, con atto depositato il 06/12/2022 è intervenuta volontariamente nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la cessionaria pro Controparte_1 soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli fra altri di AR
, giusta operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge n.
[...]
130/1999, 58 del D. Lgs. n. 385/1993, nonché 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, efficace e opponibile in virtù dell'allegato avviso in Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11 dicembre 2018. Chiedeva, aderendo alle difese della cedente, la sua estromissione e la rimessione in termini.
Concessa la rimessione in termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., le parti depositavano memorie.
Con la prima memoria istruttoria, l'opponente ribadiva, insieme alla richiesta di deposito degli originali di cui chiedeva l'esibizione, il disconoscimento delle firme a suo nome apposte sulla documentazione versata in atti da parte opposta.
Con la seconda memoria istruttoria, il procuratore di , pur contestando la genericità del CP_1 disconoscimento e chiedendone l'inammissibilità, ribadiva istanza di verificazione già richiesta nelle note d'udienza del 23.09.2021.
Il G.I. rilevato che il disconoscimento delle sottoscrizioni, genericamente formulato, non necessitasse della verificazione delle sottoscrizioni, ha disposto di non procedere alla verificazione e ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
2 Tanto premesso, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
L'opponente contesta innanzitutto in rito la domanda di pagamento azionata in sede monitoria, in quanto la notifica dell'ingiunzione è stata posta in essere dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 644 c.p.c., ciò che travolgerebbe l'ingiunzione stessa e non consentirebbe a controparte di coltivare in questa sede la domanda di pagamento.
L'eccezione non coglie nel segno.
E' infatti insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006).
Secondo la Suprema Corte, la notifica dell'ingiunzione, comunque effettuata, anche se tardivamente, e' indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cpc. In particolare, la Suprema Corte, richiamando i suoi precedenti, ha sostenuto che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, supera l'inefficacia dello stesso in quanto va a qualificarsi come domanda giudiziale;
su di essa si costituisce il rapporto processuale che avrà tutte le caratteristiche di un giudizio ordinario. ( Cass. Civ 13 giugno 2013, n. 14910)
Ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie con l'opposizione ad un decreto ingiuntivo tardivamente notificato, e pertanto questo giudice, adito in opposizione rispetto a tale ingiunzione monitoria, deve anche decidere sulla pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
E' infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata con il quarto motivo.
A tal fine, va individuata, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la data dalla quale è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.. Con riguardo al contratto di mutuo (cui va equiparato quello di finanziamento in esame), la costante giurisprudenza afferma che "il diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (Cass., n. 17798/2011; conforme, Cass., 2301/2004).
Nel caso in esame, dunque, deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. La circostanza che trattasi di un'obbligazione unica si riflette anche sul regime prescrizionale applicabile agli interessi che rimane decennale. Difatti, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente dal contratto e dall'utilizzazione della linea di credito non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti. Dunque, rispetto all'obbligazione di restituzione rateale di un finanziamento, trova applicazione la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. sia per il capitale che per gli interessi.
3 Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato nel 2006 con prima scadenza al 23/11/2006, si sarebbe dovuto concludere il 23/10/2010, come da piano di ammortamento in atti e pertanto, la data di decorrenza dalla prescrizione decennale, individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n.
19291/2010; Cass. n. 2301/2004), sarebbe incorsa ben dopo la notifica del d.i. opposto il 07.03.2017.
Rigettate le eccezioni preliminari, va in primo luogo rilevata l'infondatezza della peraltro generica contestazione da parte dell'opponente dell'efficacia probatoria, nel presente giudizio di opposizione, della documentazione versata in atti dal creditore opposto e, in particolare, dell'estratto conto ex 50 TUB., in quanto proveniente dallo stesso creditore e inidoneo a dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo. Difatti, per i finanziamenti personali come quelli azionati da parte opposta (similmente ai mutui e, più in generale, ai finanziamenti a rimborso prestabilito) non è necessaria la produzione in giudizio dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub, in quanto il piano di rimborso del prestito risulta già concordato nel contratto sottoscritto dal mutuatario e non dipende – come nei rapporti di c/c e nelle aperture di credito in c/c – dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post con gli estratti conto.
Il creditore, dunque, ha l'onere di provare, quali fatti costitutivi del diritto al rimborso del finanziamento concesso, soltanto il contratto sottoscritto dal debitore e l'effettiva erogazione della somma mutuata.
Peraltro, parte opposta ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo anche il riepilogo contabile del rapporto contenente l'integrale e analitica annotazione delle rate del finanziamento e, di quelle rimaste insolute, delle spese e degli interessi applicati, con l'esplicita indicazione delle modalità con cui si è formato il debito;
tale estratto conto non è stato specificamente contestato dal debitore opponente.
Pertanto, rispetto al contratto di finanziamento, la creditrice opposta ha fornito la prova documentale della fonte negoziale e dell'ammontare del credito da mancato rimborso (art. 2697, primo comma, c.c.), depositando documenti sottoscritti dall'opponente circa la fornitura di prodotti e servizi informatici, piani di ammortamento e prova della avvenuta erogazione del credito e della spedizione di lettera di messa in mora.
Mentre il debitore opponente non ha fornito la prova di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo (art. 2697, secondo comma, c.c.) limitandosi a generiche e meramente assertive contestazioni relative alla presunta vessatorietà di clausole contrattuali e di violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
Senza sottacere il fatto che l'opponente nei propri scritti difensivi ha confusamente dapprima solo eccepito di non avere richiesto alcun finanziamento, successivamente ha genericamente addotto un disconoscimento della scrittura prodotta dall'opposta ed infine ha, nelle note d'udienza depositate il 05.12.2022, affermato di avere in effetti sottoscritto la documentazione: “Si oppone alla richiesta di verificazione di firma formulata da controparte, atteso che l'odierno opponente ha dichiarato di non Contr avere effettuato richiesta di finanziamento e soprattutto di non avere hiesto né ricevuto alcun servizio informatico da parte della la quale, per mezzo di incaricati, ha Controparte_11 fraudolentemente estorto al la firma apposta sul documento in contestazione, nel quale sono Pt_1 peraltro contenute informazioni personali non rispondenti al vero” non dando prova però di quanto lamentato.
Per tutti i superiori motivi, si ritiene che il credito dell'opposta sia stato sufficientemente provato anche nello specifico ammontare richiesto con il D. I. opposto e che l'opponente non ha con contestazioni specifiche richiesto di calcolare.
Pertanto, va condannato il al pagamento, in favore di controparte, della somma di € Parte_1
8.780,42 oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo.
4 Le spese processuali della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori prossimi ai minimi previsti dalle tariffe forensi per ciascuna fase processuale svolta (non vi è stata fase istruttoria), tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché della bassa complessità delle questioni trattate.
Ritiene il presente Giudice che sussistano, invece, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra l'opponente e .s., corrente in via San Prospero 4 in Milano, codice fiscale e partita IVA Controparte_1
, e per essa u.s., non avendo quest'ultima proposto diverse questioni P.IVA_4 Controparte_3 in merito alle domande avanzate dall'opponente, limitandosi a far proprie le difese della società cedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2613/2017 R.G., così provvede:
1) Revoca il D. I. opposto n. 577/16 emesso dal Tribunale di Messina il 20.04.2016;
2) condanna al pagamento, in favore di controparte, della somma di € 8.780,42 oltre Parte_1 interessi di mora dalla domanda al soddisfo.
3) condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore di Parte_1 [...]
in liquidazione, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese CP_2 generali iva e cpa come per legge
4) dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra l'opponente e la intervenuta CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
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