Sentenza 14 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 14/02/2023, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2023
N. 02602/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13692/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13692 del 2022, proposto da avv. Gennaro Terracciano, costituito in proprio e rappresentato e difeso altresì dall’avv. Romina Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Rausei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione del giudicato
di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 3094 del 10 febbraio 2020, r.g. 5225/2020 (all.1), con il quale sono stati liquidati in favore del Prof. avv. Gennaro Terracciano i compensi professionali per l'attività espletata in favore della Regione Calabria, nella sola parte rimasta inattuata relativa al pagamento degli interessi di mora e come meglio si esporrà nel presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con atto notificato in data 14 novembre 2022 e depositato in data 16 novembre 2022 parte ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, recante l’ingiunzione alla Regione Calabria del pagamento, in favore del prof. avv. Gennaro Terracciano, della somma di € 89.361,79, oltre agli interessi come da domanda, nonché alle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 1630,00 per compenso, 406,50 per esborsi, oltre Iva c.a. e rimborso spese generali come per legge.
Il ricorrente espone che la Regione in data 20 dicembre 2020 ha provveduto al pagamento della somma di euro 61.243,62, oltre spese generali pari a € 9.186,54 e al pagamento di una parte degli interessi moratori per € 7.448,72, oltre a tutte le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo; e che la Regione, invece, si è rifiutata di versare il saldo degli interessi di mora nonostante i solleciti e le diffide inviate.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato per la parte rimasta ineseguita con il pagamento della residua somma ancora dovuta per gli interessi di mora (che ad oggi ha quantificato in € 48.688,00 come da prospetto allegato al ricorso); e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta; vinte le spese.
1.2. La Regione Calabria, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio con una breve memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che “Il ricorrente aveva formulato una domanda di pagamento della sorte capitale, e quanto agli accessori del credito aveva formulato una domanda principale ed una domanda subordinata. Il Tribunale di Roma ingiungeva il pagamento degli accessori “come in domanda”, senza specificare se si riferisse alla domanda principale o piuttosto a quella subordinata”.
Ne inferisce, la resistente, che in base al principio del favor debitoris “…nel dubbio deve ritenersi che sia stata accolta tra le due domande quella meno onerosa per il debitore, e quindi la domanda subordinata (interpretazione a favore dell’obbligato).
Con la conseguenza che avendo asseritamente soddisfatto il titolo esecutivo, sia quanto alla sorte, sia quanto agli accessori come richiesti dal ricorrente nella domanda subordinata, il ricorso dovrebbe essere respinto.
1.3. Alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023, su conforme richiesta del difensore di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
2. Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del ricorso per l’esecuzione del giudicato civile, atteso che “Nel processo amministrativo il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'art. 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza previsto dagli artt. 37, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 ed ora dell'art. 112 comma 2 lett. c), c.p.a.; ma condizione essenziale perché il ricorso per l'ottemperanza possa essere proposto anche per l'esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.” ( ex multis Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2015. n. 1609).
3. Il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, integrale accoglimento.
3.1. Quanto alla debenza delle residue somme reclamate dal ricorrente, il Collegio rileva che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 3094/2020 per cui è causa ingiunge alla Regione Calabria:
“di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 89361,79;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1630,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.a. e rimborso delle spese generali come per legge;”
È pertanto pacifico, ad avviso del Collegio, che con il decreto posto in esecuzione il Tribunale di Roma abbia ingiunto alla Regione debitrice di pagare gli interessi come richiesti con la domanda principale (con la quale il ricorrente ha chiesto la sorte “… oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal 20.03.2013 e sino al saldo” ) perché diversamente il giudice avrebbe dovuto respingere la domanda principale ed accogliere specificamente quella formulata in via subordinata.
Con riferimento, invece, alla quantificazione degli interessi moratori in tal modo operata dal ricorrente, la Regione nessuna contestazione ha mosso, nemmeno in via subordinata.
Pertanto il ricorso è fondato e va accolto con riferimento all’obbligo del pagamento delle somme residue ancora dovute a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal 20 marzo 2013 e sino al soddisfo.
3.2. Risulta infatti dalla documentazione di causa quanto segue:
- il decreto ingiuntivo n.3094/2020 emesso dal Tribunale di Roma, per la cui esatta esecuzione è causa, è stato dichiarato definitivamente esecutivo, per mancata opposizione, il 16 febbraio 2022 e in tale forma è stato notificato alla Regione Calabria in data 28 febbraio 2022;
- dalla data di perfezionamento della notificazione alla Regione Calabria del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, alla data di instaurazione del presente giudizio (con la notifica ed il deposito del ricorso in epigrafe) è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i..
4. Ritenuto, in conclusione che:
- va dichiarato l’obbligo della Regione Calabria di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente della somma residua ancora dovuta a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal 20 marzo 2013 e sino al soddisfo, così come liquidati in decreto ingiuntivo, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa - o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;
- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad un funzionario della Prefettura, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte -provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti al ricorrente, con oneri a carico della resistente Regione Calabria;
- le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta):
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Regione Calabria, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, di dare esecuzione al giudicato nella stessa epigrafe indicato, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- per l’ipotesi di perdurante inottemperanza della Regione Calabria alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, dispone l’intervento sostitutivo nominando fin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, o un funzionario da questi delegato, il quale provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente sentenza nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
- condanna la Regione Calabria in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano nel complessivo importo di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO