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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 716/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 716/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in Parte_1
calce al ricorso, dagli Avv.ti Nino Giordano Ruffini e Geminio Cesare Ruffini del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Reggio Emilia, Via Borsellino n. 22;
OPPONENTE
contro
C.F. , con sede legale in Parma, Via Paciotto Controparte_1 P.IVA_1
n. 8/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Domenico
Beraldi e Simone Vaccari del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Modena, Via Sabbatini n. 13;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 27.07.2023 e ritualmente notificato, l'istante ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, la società instando per l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
“- Contrariis reiectis;
- piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- in via principale:
DICHIARARE la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità e comunque l'invalidità e
l'infondatezza del licenziamento intimato da nei confronti della CP_1
SI.ra come da lettere di data 03/01/2023 allegate, per i Parte_1
motivi sopra esposti, dichiarando che non ricorrono gli estremi del licenziamento, perché intimato in forma orale, ovvero, in alternativa, perché discriminatorio e/o ritorsivo, e per l'effetto CONDANNARE la Controparte_2
C.F. e P. VA a reintegrare la dipendente SI.ra
[...] P.IVA_1 Parte_1
, CF , nella posizione e con le mansioni previste
[...] C.F._1
dalla lettera di assunzione e successivi scatti contrattuali, con il riconoscimento delle mensilità non percepite sino alla data di effettiva reintegra maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché del risarcimento del danno a favore della SI.ra pari a 24 mensilità Parte_1
commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto e, così, pari ad euro
46.286,40, dedotto quanto percepito in parziale liquidazione del TF (pari ad euro 5.218,32), oltre alla corresponsione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da legge e da contratto, a decorrere dal mese di gennaio
2023 e sino all'effettiva reintegra, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, ovvero in alternativa quella maggiore o minor somma che l'Ill.mo Giudice del
Lavoro dovesse ritenere di giustizia, in applicazione della norma di cui all'art. 18, commi 1° e 2°, L. 300/1970. Somme maggiorate da interessi e comunque rivalutate ex indici ISTAT.
- In via subordinata: DICHIARARE la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità e comunque l'invalidità e l'infondatezza del licenziamento intimato da CP_1
nei confronti della SI.ra come da lettere di data
[...] Parte_1
03/01/2023 allegate, per i motivi sopra esposti, dichiarando che non ricorrono gli estremi del licenziamento, perché intimato durante il periodo di comporto ovvero, in alternativa, perché intimato in assoluta assenza di motivazioni, e per
l'effetto CONDANNARE la Società C.F. e P. VA a CP_1 P.IVA_1
reintegrare la dipendente SI.ra CF Parte_1
, nella posizione e con le mansioni previste dalla lettera C.F._1
di assunzione e successivi scatti contrattuali, con il riconoscimento delle mensilità non percepite sino alla data di effettiva reintegra maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché del risarcimento del danno a favore della SI.ra pari a 24 mensilità Parte_1
commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto e, così, pari ad euro
46.286,40, dedotto quanto percepito in parziale liquidazione del TF (pari ad euro 5.218,32), oltre alla corresponsione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da legge e da contratto, a decorrere dal mese di gennaio
2023 e sino all'effettiva reintegra, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, ovvero in alternativa quella maggiore o minor somma che l'Ill.mo Giudice del
Lavoro dovesse ritenere di giustizia. Somme maggiorate da interessi e comunque rivalutate ex indici ISTAT.
- In via di ulteriore subordine: Nella non creduta e denegata ipotesi in cui il
Giudicante non ritenesse di disporre la tutela reale, ACCERTARE che alla
SI.ra , CF , spetti la massima tutela Parte_1 C.F._1
obbligatoria di legge, e per l'effetto CONDANNARE la ditta datrice CP_1
C.F. e P. VA , al pagamento a favore della ricorrente al
[...] P.IVA_1
risarcimento del danno pari a 24 mensilità, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto e, così, pari ad euro 46.286,40 oltre agli interessi dal dovuto al saldo, ovvero in alternativa quella maggiore o minor somma che l'Ill.mo
Giudice del Lavoro dovesse ritenere di giustizia.
- In via di ulteriore subordine:
Nella non creduta e denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse legittimo il licenziamento, ACCERTARE E DICHIARARE che la ditta ha posto CP_1
in essere illeciti cagione di danno risarcibile e per l'effetto CONDANNARE la ditta datrice C.F. e P. VA , al pagamento a favore CP_1 P.IVA_1
della ricorrente al risarcimento del danno pari a 24 mensilità, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto e, così, pari ad euro 46.286,40 oltre agli interessi dal dovuto al saldo, ovvero in alternativa quella maggiore o minor somma che l'Ill.mo Giudice del Lavoro dovesse ritenere di giustizia. In ogni modo, nella non creduta e denegata ipotesi che sia accertata la risoluzione del rapporto di lavoro, CONDANNARE la ditta datrice C.F. e P. VA CP_1
, al pagamento a favore della ricorrente delle somme a lei P.IVA_1
spettanti a titolo di TF, non ancora corrisposte, per un totale di euro 9.210,00, oltre al risarcimento di ogni maggior danno derivante dall'indebita trattenuta delle somme a lei spettanti a titolo di TF sino al dì del saldo, oltre interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso ma comunque con vittoria di tutte le spese e compensi di lite con iva e cpa”.
A fondamento della domanda, ha esposto, in fatto: a) di essere stata assunta dalla società in data 5.11.2013, con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato in qualità di impiegata amministrativa ed inquadramento economico al 3° livello – attuale categoria D2 – del CCNL Metalmeccanica
Industria (doc.ti 1, 2 e 3 fasc. parte ricorrente); b) che il Tribunale di Parma, in data 4.05.2020, ha disposto l'applicazione del sequestro preventivo dei cespiti della società convenuta, nominando amministratore giudiziario il dott.
[...]
(doc. 5 fasc. parte ricorrente); c) che, in data 28.07.2021, il Persona_1
consiglio d'amministrazione della società convenuta è decaduta ed è stato nominato quale amministratore unico, con poteri limitati agli atti di ordinaria amministrazione, l'ing. (doc. 5 fasc. parte ricorrente); d) che Persona_2
tale variazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Parma in data
11.08.2020 (doc. 5 fasc. parte ricorrente); e) che il Tribunale di Bologna, in data
11.01.2021, ha emesso decreto di sequestro delle quote della società convenuta, nominando amministratore giudiziario il dott. Giordano (doc. 6 fasc. parte ricorrente); f) che l'ing. a far data dal 02.05.2022, con variazione Per_2
iscritta presso il Registro delle imprese di Parma in data 09.05.2022, è cessato dalla carica di amministratore unico della società convenuta, venendo nominato in suo luogo, con i medesimi poteri, il dott. (doc. 5 fasc. parte Persona_3
ricorrente); g) che il dott. in data 07.12.2022, ha comunicato oralmente Per_3
alla ricorrente, in presenza del proprio collaboratore sig. il Parte_2
licenziamento disciplinare della stessa, adducendo come motivazione che quest'ultima aveva fotografato, con il proprio cellulare, la schermata video di un personal computer da cui emergeva un messaggio PEC indirizzato dal dott. alla società Piping System S.r.l.; h) che, nello specifico, trattandosi di Per_3
un messaggio con cui il dott. chiedeva alla Piping System indicazioni Per_3
circa il pagamento di fatture rimaste insolute, alla ricorrente è stato contestato di aver diffuso tra i propri contatti telefonici dati riservati della società (doc. 7 fasc. parte ricorrente); i) di avere contestato la fondatezza delle accuse a proprio carico, offrendo tempestivamente il proprio cellulare affinché il dott. Per_3
potesse verificare personalmente l'assenza delle predette fotografie;
l) che il dott. in tale circostanza, ha chiesto altresì alla ricorrente di sottoscrivere Per_3
la propria lettera di licenziamento, ma quest'ultima si è rifiutata, ribadendo fermamente l'infondatezza delle contestazioni a suo carico;
m) di aver ricevuto, in data 03.01.2023, due lettere raccomandate, spedite, rispettivamente, in data
16.12.2022 e in data 22.12.2022, a mezzo delle quali la società comunicava alla ricorrente la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal 31.12.2022, precisando che, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 159/20211, a seguito del sequestro non potevano essere iniziate o proseguite azioni esecutive per il pagamento di eventuali crediti (doc.ti 10 e 11 fasc. parte ricorrente); n) di avere, quindi, impugnato il predetto licenziamento in data 03.02.2023, al termine del periodo di malattia (doc. 14 fasc. parte ricorrente); o) che la società convenuta ha omesso di corrispondere alla ricorrente la retribuzione relativa alla mensilità di gennaio 2023 nonché parte del TF (doc.ti 18 e 19 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente, con riguardo al licenziamento comminato in data 7.12.2022, ha dedotto l'inefficacia del recesso in quanto intimato oralmente ovvero la nullità dello stesso in ragione del suo carattere ritorsivo.
Con riguardo al licenziamento comminato in data 3.01.2023, ha dedotto: a)
l'infondatezza dei motivi posti a fondamento del recesso;
b) la violazione dell'art. 2110 c.c., essendo stato il recesso intimato nella vigenza del periodo di malattia della lavoratrice.
Ha evidenziato – quanto alla domanda avente ad oggetto la corresponsione degli emolumenti retributivi non versati alla lavoratrice - che l'applicazione del sequestro ex D. Lgs. n. 159/2011, in ipotesi di continuità aziendale, non è in alcun modo ostativa al recupero dei crediti di lavoro.
1.2. Con memoria del 2.10.2023, si è costituita in giudizio la società convenuta, la quale - dopo aver ripercorso i fatti posti alla base della risoluzione del rapporto di lavoro – ha evidenziato la legittimità del proprio operato, instando per il rigetto del ricorso per le ragioni diffusamente riportate in memoria.
1.3. La causa è stata, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 25.03.2025, il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti – ha deciso dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
2.2. Prima si esaminare, partitamente, le doglianze sviluppate dal ricorrente in ordine al provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, sembra opportuno ricostruire i fatti rilevanti nella fattispecie in controversia, in quanto risultanti per tabulas o provati alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale.
A riguardo, risulta provato:
- che il Tribunale di Bologna - Sezione Misure di Prevenzione, con decreto emesso in data 11.01.2021, ha disposto il sequestro, ex art. 20 e ss. D. Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii., dei beni nella disponibilità diretta e indiretta del proposto confermando, con provvedimento del 17.02.2021, il Dott. Parte_3
già Amministratore Giudiziario nominato Persona_1
nell'ambito del sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., disposto dal Tribunale di Parma, quale Amministratore Giudiziario dei beni oggetto della misura di prevenzione;
- che, fra i beni sottoposti a sequestro, vi è, tra l'altro, il 100% del capitale sociale e i relativi beni costituiti in azienda afferenti alla società convenuta;
- che il predetto Tribunale, con decreto n. 12/2022, emesso in data 19.04.2022, ha disposto che il sequestro de quo fosse esteso, tra l'altro, alla quota di maggioranza (51%) della costituita il 19.10.2018; Controparte_3
- che, con le istanze n. 2/2021 e n. 28/2022, l'Amministratore Giudiziario ha richiesto al Tribunale di Bologna - Sezione Misure di Prevenzione di autorizzare, tra l'altro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti afferenti ad entrambe le aziende in sequestro, anche al fine di evitare un possibile danno grave alle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56, co. 3, CAM;
- che, successivamente, in data 2.12.2022, l'Amministratore Giudiziario, Dott.
con l'istanza n. 73/2022, ha richiesto Persona_1
l'autorizzazione giudiziale all'interruzione del rapporto di lavoro con l'odierna ricorrente, ivi rappresentando le ragioni poste a fondamento della richiesta (doc.
7 fasc. parte resistente – istanza AG autorizzazione giudice);
- che, a fondamento della predetta richiesta, sono state rappresentate, da un lato, ragioni - economiche - di riorganizzazione dell'assetto organizzativo -, e, dall'altro, la vicinanza della lavoratrice al proposto alle misure di prevenzione,
SI. (cfr. doc. n. 7 fasc. parte resistente cit.); Parte_3
- che il Giudice Delegato alla procedura di sequestro di prevenzione, dott.
Maurizio Atzori, alla luce dei rilievi e delle ragioni esposte dall'Amministratore
Giudiziario nell'istanza n. 73 del 2022, ha autorizzato la risoluzione del Par contratto di lavoro, così statuendo: “viste e condivise le ragioni dell' si autorizza tutto quanto richiesto” (doc. 7 fasc. parte resistente – autorizzazione
Tribunale delle misure di prevenzione);
- che, con missiva del 16.12.2022, l'allora legale rappresentante pro tempore ha comunicato alla lavoratrice la risoluzione del rapporto di lavoro, così espressamente prevedendo: “con la presente, pertanto, il sottoscritto Dr.
in qualità di Amministratore Unico nonché di legale Controparte_4
rappresentante della società in esecuzione del provvedimento Controparte_1
del G.D. emesso in data 06/12/2022, su istanza n. 73/2022 depositata in data
07/12/2022, comunica la risoluzione del Suo contratto di lavoro subordinato in corso con la Società, ai sensi e per gli effetti, di cui all'Art. n. 56 D.Lgs.
159/2011 con effetto dal giorno 31/12/2022 suo ultimo giorno di lavoro” (doc. 9 fasc. parte resistente).
2.3. Nel merito, occorre ribadire che il provvedimento risolutivo del 16.12.2022
è stato adottato in riferimento a specifico provvedimento del giudice del tribunale delle misure di prevenzione, che ha espressamente disposto il non subentro dell'amministrazione giudiziaria nel rapporto di lavoro con l'odierna ricorrente1.
Il carattere speciale della normativa citata e la finalità di ordine pubblico ad essa sottesa giustificano la portata onnicomprensiva della disposizione richiamata, la quale non può che comprendere tutti i contratti relativi al bene e all'azienda sequestrata nonché tutti i rapporti di collaborazione con le persone indicate;
di talché, non può che affermarsi l'applicabilità della normativa speciale anche ai rapporti di lavoro, per i quali, quindi, al di là di quanto previsto dalla normativa ordinaria - che resta applicabile “ove non espressamente disposto” - è prevista, tra l'altro, una risoluzione del rapporto con recesso da parte dell'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice, nelle ipotesi previste dall'art. 56.
Questa è la conclusione cui è approdata anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha, da sempre, ritenuto che la disciplina speciale di cui all'articolo 56 d.lgs. ult. cit., in materia di esecuzione dei contratti relativi all'azienda sequestrata, sia applicabile anche ai contratti di lavoro (cfr. Cass. 21666/2018).
In tal caso, esclusa, all'evidenza, la natura disciplinare del licenziamento de quo2 e, dunque, l'applicabilità delle garanzie che disciplinano l'esercizio del relativo potere, occorre evidenziare che è la stessa legge speciale a prevedere, in ragione della finalità di ordine pubblico, la giustificazione del recesso medesimo.
Ritiene, dunque, il Tribunale, per tutto quanto sopra precede, che il disposto di cui all'articolo 56 codice antimafia sia integralmente sostitutivo, ove si tratti di azienda sottoposta a misura di prevenzione, di tutto il complesso normativo predisposto in materia di licenziamenti, proprio in ragione della specialità della suddetta normativa.
Di talché, alcuna valutazione può essere ulteriormente formulata all'esito della statuizione del giudice della prevenzione, cui solo l'ordinamento demanda la valutazione di opportunità circa il subentro o la risoluzione del rapporto con l'amministrazione giudiziaria, anche in considerazione della componente fiduciaria che caratterizza questo tipo di rapporto e della valutazione inerente eventuali legami con il preposto.
A riguardo, va, invero, rilevato che il provvedimento giudiziale di mancato subentro cristallizza la valutazione dell'autorità giudiziaria in ordine alla non opportunità della prosecuzione del rapporto di lavoro, anche in considerazione 2 Potendosi qualificare come ontologicamente disciplinare – indipendentemente dalla circostanza che, per il tipo di violazione commessa, sia o meno prevista tale sanzione - il licenziamento fondato sull'inosservanza, da parte del lavoratore, degli obblighi scaturenti dal rapporto.
Né, tantomeno, rileva – nel caso in controversia – la fattispecie di cui all'art. 2110 c.c., il cui richiamo, ad opera della parte ricorrente, rappresenta un vero e proprio “fuordopera”. di rapporti fiduciari del dipendente con il preposto, rispetto al quale alcuna valutazione ulteriore può essere compiuta.
Tanto premesso, occorre, infine, evidenziare che, pur applicandosi anche al recesso de quo l'obbligo di specificazione dei motivi del licenziamento - previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 2, (nel testo vigente) e costituente, comunque, principio generale in materia di licenziamenti -, nel caso in esame, il detto obbligo risulta osservato.
Con la lettera di recesso, invero, come si legge nel documento prodotto sub allegato 9 da parte resistente, il legale rappresentante ha comunicato alla
“la risoluzione del Suo contratto di lavoro subordinato in corso con Parte_1
la Società, ai sensi e per gli effetti, di cui all'Art. n. 56 D.Lgs. 159/2011 con effetto dal giorno 31/12/2022 suo ultimo giorno di lavoro”; provvedimento risolutivo, questo, adottato “in esecuzione del provvedimento del G.D. emesso in data 06/12/2022, su istanza n. 73/2022 depositata in data 07/12/2022”.
Orbene, ritiene il Tribunale che tale richiamo alla procedura e al decreto del
Tribunale nonché il rimando al disposto dell'art. 56, del citato D.Lgs., risulti senz'altro sufficiente ai fini della specificazione dei motivi del licenziamento, non essendo di certo tenuto l'Amministratore, né, conseguentemente, il legale rappresentante ad esporre analiticamente e dettagliatamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del recesso.
Conclusivamente, per tutto quanto sopra precede, il ricorso avverso il provvedimento espulsivo va integralmente rigettato.
2.4. Parimenti infondata è la domanda avente ad oggetto la corresponsione del
TF, che la ricorrente assume essere stato solo parzialmente versato a favore della lavoratrice.
Invero, come rilevato dalla società convenuta e non specificatamente contestato dalla lavoratrice, il TF è stato liquidato limitatamente al periodo successivo all'esecuzione del sequestro, ossia al periodo decorrente dal 4.5.2020 al
31.12.2022.
A riguardo, la società ha correttamente evidenziato che, per contro, i crediti di lavoro maturati prima dell'adozione della misura del sequestro (ossia nel periodo decorrente dal 5.11.2013 al 4.5.2020) debbono essere accertati secondo la particolare procedura descritta agli articoli 57, 58 e 59 d.lgs. 159/2011.
Il sequestro segna, invero, il limite temporale cui aversi riguardo per individuare i crediti che debbono essere accertati secondo la speciale procedura di cui ai suddetti articoli;
il successivo provvedimento di confisca rileva ai fini dell'avvio della procedura stessa attraverso il deposito delle istanze di accertamento dei creditori e l'udienza di verifica.
La ratio della scelta legislativa di individuare un apposito procedimento dinanzi al Giudice delegato del procedimento penale per la verificazione dei crediti vantati dai terzi nei confronti delle società i cui beni siano stati sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale è quella di subordinare il soddisfacimento del credito alla verifica della mancanza di un collegamento tra il credito stesso e l'attività illecita e alla verifica della sussistenza della buona fede del creditore, al fine di evitare che la precostituzione di creditori c.d. di comodo possa rendere vane le misure patrimoniali adottate per il contrasto alla criminalità organizzata.
In applicazione di questi principi, poiché il credito di lavoro riguarda il periodo precedente al sequestro, la domanda attorea deve essere rigettata.
2.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente. Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del
Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità minima): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in 4.629,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna a pagare, in favore della società Parte_1 [...]
le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.629,00 per CP_1
compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M.
55/2014.
Così deciso in Parma, il 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sotto tale profilo, occorre evidenziare che la tesi attorea secondo cui, in data antecedente alla comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro del 16.12.2022, e, precisamente, in data 7.12.2022, alla lavoratrice sarebbe stato comunicato oralmente un licenziamento di natura disciplinare, è rimasta del tutto sfornita di prova.
Per contro, è stato confermato, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, che, in data 7 dicembre 2022, il Dott. ha comunicato alla SI.ra che il Persona_3 Parte_1
Tribunale di Bologna aveva autorizzato la risoluzione del suo contratto di lavoro e che la medesima avrebbe potuto continuare a prestare l'attività lavorativa sino al 31.12.2022.
D'altro canto, la ricostruzione attorea risulta del tutto incompatibile con la circostanza per cui il rapporto di lavoro è, poi, effettivamente proseguito sino al 31.12.2022.
Di talché, risultando infondate le doglianze relative all'inefficacia nonché all'asserita ritorsività del predetto recesso.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 716/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in Parte_1
calce al ricorso, dagli Avv.ti Nino Giordano Ruffini e Geminio Cesare Ruffini del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Reggio Emilia, Via Borsellino n. 22;
OPPONENTE
contro
C.F. , con sede legale in Parma, Via Paciotto Controparte_1 P.IVA_1
n. 8/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Domenico
Beraldi e Simone Vaccari del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Modena, Via Sabbatini n. 13;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 27.07.2023 e ritualmente notificato, l'istante ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, la società instando per l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
“- Contrariis reiectis;
- piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- in via principale:
DICHIARARE la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità e comunque l'invalidità e
l'infondatezza del licenziamento intimato da nei confronti della CP_1
SI.ra come da lettere di data 03/01/2023 allegate, per i Parte_1
motivi sopra esposti, dichiarando che non ricorrono gli estremi del licenziamento, perché intimato in forma orale, ovvero, in alternativa, perché discriminatorio e/o ritorsivo, e per l'effetto CONDANNARE la Controparte_2
C.F. e P. VA a reintegrare la dipendente SI.ra
[...] P.IVA_1 Parte_1
, CF , nella posizione e con le mansioni previste
[...] C.F._1
dalla lettera di assunzione e successivi scatti contrattuali, con il riconoscimento delle mensilità non percepite sino alla data di effettiva reintegra maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché del risarcimento del danno a favore della SI.ra pari a 24 mensilità Parte_1
commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto e, così, pari ad euro
46.286,40, dedotto quanto percepito in parziale liquidazione del TF (pari ad euro 5.218,32), oltre alla corresponsione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da legge e da contratto, a decorrere dal mese di gennaio
2023 e sino all'effettiva reintegra, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, ovvero in alternativa quella maggiore o minor somma che l'Ill.mo Giudice del
Lavoro dovesse ritenere di giustizia, in applicazione della norma di cui all'art. 18, commi 1° e 2°, L. 300/1970. Somme maggiorate da interessi e comunque rivalutate ex indici ISTAT.
- In via subordinata: DICHIARARE la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità e comunque l'invalidità e l'infondatezza del licenziamento intimato da CP_1
nei confronti della SI.ra come da lettere di data
[...] Parte_1
03/01/2023 allegate, per i motivi sopra esposti, dichiarando che non ricorrono gli estremi del licenziamento, perché intimato durante il periodo di comporto ovvero, in alternativa, perché intimato in assoluta assenza di motivazioni, e per
l'effetto CONDANNARE la Società C.F. e P. VA a CP_1 P.IVA_1
reintegrare la dipendente SI.ra CF Parte_1
, nella posizione e con le mansioni previste dalla lettera C.F._1
di assunzione e successivi scatti contrattuali, con il riconoscimento delle mensilità non percepite sino alla data di effettiva reintegra maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché del risarcimento del danno a favore della SI.ra pari a 24 mensilità Parte_1
commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto e, così, pari ad euro
46.286,40, dedotto quanto percepito in parziale liquidazione del TF (pari ad euro 5.218,32), oltre alla corresponsione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da legge e da contratto, a decorrere dal mese di gennaio
2023 e sino all'effettiva reintegra, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, ovvero in alternativa quella maggiore o minor somma che l'Ill.mo Giudice del
Lavoro dovesse ritenere di giustizia. Somme maggiorate da interessi e comunque rivalutate ex indici ISTAT.
- In via di ulteriore subordine: Nella non creduta e denegata ipotesi in cui il
Giudicante non ritenesse di disporre la tutela reale, ACCERTARE che alla
SI.ra , CF , spetti la massima tutela Parte_1 C.F._1
obbligatoria di legge, e per l'effetto CONDANNARE la ditta datrice CP_1
C.F. e P. VA , al pagamento a favore della ricorrente al
[...] P.IVA_1
risarcimento del danno pari a 24 mensilità, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto e, così, pari ad euro 46.286,40 oltre agli interessi dal dovuto al saldo, ovvero in alternativa quella maggiore o minor somma che l'Ill.mo
Giudice del Lavoro dovesse ritenere di giustizia.
- In via di ulteriore subordine:
Nella non creduta e denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse legittimo il licenziamento, ACCERTARE E DICHIARARE che la ditta ha posto CP_1
in essere illeciti cagione di danno risarcibile e per l'effetto CONDANNARE la ditta datrice C.F. e P. VA , al pagamento a favore CP_1 P.IVA_1
della ricorrente al risarcimento del danno pari a 24 mensilità, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto e, così, pari ad euro 46.286,40 oltre agli interessi dal dovuto al saldo, ovvero in alternativa quella maggiore o minor somma che l'Ill.mo Giudice del Lavoro dovesse ritenere di giustizia. In ogni modo, nella non creduta e denegata ipotesi che sia accertata la risoluzione del rapporto di lavoro, CONDANNARE la ditta datrice C.F. e P. VA CP_1
, al pagamento a favore della ricorrente delle somme a lei P.IVA_1
spettanti a titolo di TF, non ancora corrisposte, per un totale di euro 9.210,00, oltre al risarcimento di ogni maggior danno derivante dall'indebita trattenuta delle somme a lei spettanti a titolo di TF sino al dì del saldo, oltre interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso ma comunque con vittoria di tutte le spese e compensi di lite con iva e cpa”.
A fondamento della domanda, ha esposto, in fatto: a) di essere stata assunta dalla società in data 5.11.2013, con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato in qualità di impiegata amministrativa ed inquadramento economico al 3° livello – attuale categoria D2 – del CCNL Metalmeccanica
Industria (doc.ti 1, 2 e 3 fasc. parte ricorrente); b) che il Tribunale di Parma, in data 4.05.2020, ha disposto l'applicazione del sequestro preventivo dei cespiti della società convenuta, nominando amministratore giudiziario il dott.
[...]
(doc. 5 fasc. parte ricorrente); c) che, in data 28.07.2021, il Persona_1
consiglio d'amministrazione della società convenuta è decaduta ed è stato nominato quale amministratore unico, con poteri limitati agli atti di ordinaria amministrazione, l'ing. (doc. 5 fasc. parte ricorrente); d) che Persona_2
tale variazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Parma in data
11.08.2020 (doc. 5 fasc. parte ricorrente); e) che il Tribunale di Bologna, in data
11.01.2021, ha emesso decreto di sequestro delle quote della società convenuta, nominando amministratore giudiziario il dott. Giordano (doc. 6 fasc. parte ricorrente); f) che l'ing. a far data dal 02.05.2022, con variazione Per_2
iscritta presso il Registro delle imprese di Parma in data 09.05.2022, è cessato dalla carica di amministratore unico della società convenuta, venendo nominato in suo luogo, con i medesimi poteri, il dott. (doc. 5 fasc. parte Persona_3
ricorrente); g) che il dott. in data 07.12.2022, ha comunicato oralmente Per_3
alla ricorrente, in presenza del proprio collaboratore sig. il Parte_2
licenziamento disciplinare della stessa, adducendo come motivazione che quest'ultima aveva fotografato, con il proprio cellulare, la schermata video di un personal computer da cui emergeva un messaggio PEC indirizzato dal dott. alla società Piping System S.r.l.; h) che, nello specifico, trattandosi di Per_3
un messaggio con cui il dott. chiedeva alla Piping System indicazioni Per_3
circa il pagamento di fatture rimaste insolute, alla ricorrente è stato contestato di aver diffuso tra i propri contatti telefonici dati riservati della società (doc. 7 fasc. parte ricorrente); i) di avere contestato la fondatezza delle accuse a proprio carico, offrendo tempestivamente il proprio cellulare affinché il dott. Per_3
potesse verificare personalmente l'assenza delle predette fotografie;
l) che il dott. in tale circostanza, ha chiesto altresì alla ricorrente di sottoscrivere Per_3
la propria lettera di licenziamento, ma quest'ultima si è rifiutata, ribadendo fermamente l'infondatezza delle contestazioni a suo carico;
m) di aver ricevuto, in data 03.01.2023, due lettere raccomandate, spedite, rispettivamente, in data
16.12.2022 e in data 22.12.2022, a mezzo delle quali la società comunicava alla ricorrente la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal 31.12.2022, precisando che, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 159/20211, a seguito del sequestro non potevano essere iniziate o proseguite azioni esecutive per il pagamento di eventuali crediti (doc.ti 10 e 11 fasc. parte ricorrente); n) di avere, quindi, impugnato il predetto licenziamento in data 03.02.2023, al termine del periodo di malattia (doc. 14 fasc. parte ricorrente); o) che la società convenuta ha omesso di corrispondere alla ricorrente la retribuzione relativa alla mensilità di gennaio 2023 nonché parte del TF (doc.ti 18 e 19 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente, con riguardo al licenziamento comminato in data 7.12.2022, ha dedotto l'inefficacia del recesso in quanto intimato oralmente ovvero la nullità dello stesso in ragione del suo carattere ritorsivo.
Con riguardo al licenziamento comminato in data 3.01.2023, ha dedotto: a)
l'infondatezza dei motivi posti a fondamento del recesso;
b) la violazione dell'art. 2110 c.c., essendo stato il recesso intimato nella vigenza del periodo di malattia della lavoratrice.
Ha evidenziato – quanto alla domanda avente ad oggetto la corresponsione degli emolumenti retributivi non versati alla lavoratrice - che l'applicazione del sequestro ex D. Lgs. n. 159/2011, in ipotesi di continuità aziendale, non è in alcun modo ostativa al recupero dei crediti di lavoro.
1.2. Con memoria del 2.10.2023, si è costituita in giudizio la società convenuta, la quale - dopo aver ripercorso i fatti posti alla base della risoluzione del rapporto di lavoro – ha evidenziato la legittimità del proprio operato, instando per il rigetto del ricorso per le ragioni diffusamente riportate in memoria.
1.3. La causa è stata, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 25.03.2025, il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti – ha deciso dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
2.2. Prima si esaminare, partitamente, le doglianze sviluppate dal ricorrente in ordine al provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, sembra opportuno ricostruire i fatti rilevanti nella fattispecie in controversia, in quanto risultanti per tabulas o provati alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale.
A riguardo, risulta provato:
- che il Tribunale di Bologna - Sezione Misure di Prevenzione, con decreto emesso in data 11.01.2021, ha disposto il sequestro, ex art. 20 e ss. D. Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii., dei beni nella disponibilità diretta e indiretta del proposto confermando, con provvedimento del 17.02.2021, il Dott. Parte_3
già Amministratore Giudiziario nominato Persona_1
nell'ambito del sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., disposto dal Tribunale di Parma, quale Amministratore Giudiziario dei beni oggetto della misura di prevenzione;
- che, fra i beni sottoposti a sequestro, vi è, tra l'altro, il 100% del capitale sociale e i relativi beni costituiti in azienda afferenti alla società convenuta;
- che il predetto Tribunale, con decreto n. 12/2022, emesso in data 19.04.2022, ha disposto che il sequestro de quo fosse esteso, tra l'altro, alla quota di maggioranza (51%) della costituita il 19.10.2018; Controparte_3
- che, con le istanze n. 2/2021 e n. 28/2022, l'Amministratore Giudiziario ha richiesto al Tribunale di Bologna - Sezione Misure di Prevenzione di autorizzare, tra l'altro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti afferenti ad entrambe le aziende in sequestro, anche al fine di evitare un possibile danno grave alle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56, co. 3, CAM;
- che, successivamente, in data 2.12.2022, l'Amministratore Giudiziario, Dott.
con l'istanza n. 73/2022, ha richiesto Persona_1
l'autorizzazione giudiziale all'interruzione del rapporto di lavoro con l'odierna ricorrente, ivi rappresentando le ragioni poste a fondamento della richiesta (doc.
7 fasc. parte resistente – istanza AG autorizzazione giudice);
- che, a fondamento della predetta richiesta, sono state rappresentate, da un lato, ragioni - economiche - di riorganizzazione dell'assetto organizzativo -, e, dall'altro, la vicinanza della lavoratrice al proposto alle misure di prevenzione,
SI. (cfr. doc. n. 7 fasc. parte resistente cit.); Parte_3
- che il Giudice Delegato alla procedura di sequestro di prevenzione, dott.
Maurizio Atzori, alla luce dei rilievi e delle ragioni esposte dall'Amministratore
Giudiziario nell'istanza n. 73 del 2022, ha autorizzato la risoluzione del Par contratto di lavoro, così statuendo: “viste e condivise le ragioni dell' si autorizza tutto quanto richiesto” (doc. 7 fasc. parte resistente – autorizzazione
Tribunale delle misure di prevenzione);
- che, con missiva del 16.12.2022, l'allora legale rappresentante pro tempore ha comunicato alla lavoratrice la risoluzione del rapporto di lavoro, così espressamente prevedendo: “con la presente, pertanto, il sottoscritto Dr.
in qualità di Amministratore Unico nonché di legale Controparte_4
rappresentante della società in esecuzione del provvedimento Controparte_1
del G.D. emesso in data 06/12/2022, su istanza n. 73/2022 depositata in data
07/12/2022, comunica la risoluzione del Suo contratto di lavoro subordinato in corso con la Società, ai sensi e per gli effetti, di cui all'Art. n. 56 D.Lgs.
159/2011 con effetto dal giorno 31/12/2022 suo ultimo giorno di lavoro” (doc. 9 fasc. parte resistente).
2.3. Nel merito, occorre ribadire che il provvedimento risolutivo del 16.12.2022
è stato adottato in riferimento a specifico provvedimento del giudice del tribunale delle misure di prevenzione, che ha espressamente disposto il non subentro dell'amministrazione giudiziaria nel rapporto di lavoro con l'odierna ricorrente1.
Il carattere speciale della normativa citata e la finalità di ordine pubblico ad essa sottesa giustificano la portata onnicomprensiva della disposizione richiamata, la quale non può che comprendere tutti i contratti relativi al bene e all'azienda sequestrata nonché tutti i rapporti di collaborazione con le persone indicate;
di talché, non può che affermarsi l'applicabilità della normativa speciale anche ai rapporti di lavoro, per i quali, quindi, al di là di quanto previsto dalla normativa ordinaria - che resta applicabile “ove non espressamente disposto” - è prevista, tra l'altro, una risoluzione del rapporto con recesso da parte dell'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice, nelle ipotesi previste dall'art. 56.
Questa è la conclusione cui è approdata anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha, da sempre, ritenuto che la disciplina speciale di cui all'articolo 56 d.lgs. ult. cit., in materia di esecuzione dei contratti relativi all'azienda sequestrata, sia applicabile anche ai contratti di lavoro (cfr. Cass. 21666/2018).
In tal caso, esclusa, all'evidenza, la natura disciplinare del licenziamento de quo2 e, dunque, l'applicabilità delle garanzie che disciplinano l'esercizio del relativo potere, occorre evidenziare che è la stessa legge speciale a prevedere, in ragione della finalità di ordine pubblico, la giustificazione del recesso medesimo.
Ritiene, dunque, il Tribunale, per tutto quanto sopra precede, che il disposto di cui all'articolo 56 codice antimafia sia integralmente sostitutivo, ove si tratti di azienda sottoposta a misura di prevenzione, di tutto il complesso normativo predisposto in materia di licenziamenti, proprio in ragione della specialità della suddetta normativa.
Di talché, alcuna valutazione può essere ulteriormente formulata all'esito della statuizione del giudice della prevenzione, cui solo l'ordinamento demanda la valutazione di opportunità circa il subentro o la risoluzione del rapporto con l'amministrazione giudiziaria, anche in considerazione della componente fiduciaria che caratterizza questo tipo di rapporto e della valutazione inerente eventuali legami con il preposto.
A riguardo, va, invero, rilevato che il provvedimento giudiziale di mancato subentro cristallizza la valutazione dell'autorità giudiziaria in ordine alla non opportunità della prosecuzione del rapporto di lavoro, anche in considerazione 2 Potendosi qualificare come ontologicamente disciplinare – indipendentemente dalla circostanza che, per il tipo di violazione commessa, sia o meno prevista tale sanzione - il licenziamento fondato sull'inosservanza, da parte del lavoratore, degli obblighi scaturenti dal rapporto.
Né, tantomeno, rileva – nel caso in controversia – la fattispecie di cui all'art. 2110 c.c., il cui richiamo, ad opera della parte ricorrente, rappresenta un vero e proprio “fuordopera”. di rapporti fiduciari del dipendente con il preposto, rispetto al quale alcuna valutazione ulteriore può essere compiuta.
Tanto premesso, occorre, infine, evidenziare che, pur applicandosi anche al recesso de quo l'obbligo di specificazione dei motivi del licenziamento - previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 2, (nel testo vigente) e costituente, comunque, principio generale in materia di licenziamenti -, nel caso in esame, il detto obbligo risulta osservato.
Con la lettera di recesso, invero, come si legge nel documento prodotto sub allegato 9 da parte resistente, il legale rappresentante ha comunicato alla
“la risoluzione del Suo contratto di lavoro subordinato in corso con Parte_1
la Società, ai sensi e per gli effetti, di cui all'Art. n. 56 D.Lgs. 159/2011 con effetto dal giorno 31/12/2022 suo ultimo giorno di lavoro”; provvedimento risolutivo, questo, adottato “in esecuzione del provvedimento del G.D. emesso in data 06/12/2022, su istanza n. 73/2022 depositata in data 07/12/2022”.
Orbene, ritiene il Tribunale che tale richiamo alla procedura e al decreto del
Tribunale nonché il rimando al disposto dell'art. 56, del citato D.Lgs., risulti senz'altro sufficiente ai fini della specificazione dei motivi del licenziamento, non essendo di certo tenuto l'Amministratore, né, conseguentemente, il legale rappresentante ad esporre analiticamente e dettagliatamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del recesso.
Conclusivamente, per tutto quanto sopra precede, il ricorso avverso il provvedimento espulsivo va integralmente rigettato.
2.4. Parimenti infondata è la domanda avente ad oggetto la corresponsione del
TF, che la ricorrente assume essere stato solo parzialmente versato a favore della lavoratrice.
Invero, come rilevato dalla società convenuta e non specificatamente contestato dalla lavoratrice, il TF è stato liquidato limitatamente al periodo successivo all'esecuzione del sequestro, ossia al periodo decorrente dal 4.5.2020 al
31.12.2022.
A riguardo, la società ha correttamente evidenziato che, per contro, i crediti di lavoro maturati prima dell'adozione della misura del sequestro (ossia nel periodo decorrente dal 5.11.2013 al 4.5.2020) debbono essere accertati secondo la particolare procedura descritta agli articoli 57, 58 e 59 d.lgs. 159/2011.
Il sequestro segna, invero, il limite temporale cui aversi riguardo per individuare i crediti che debbono essere accertati secondo la speciale procedura di cui ai suddetti articoli;
il successivo provvedimento di confisca rileva ai fini dell'avvio della procedura stessa attraverso il deposito delle istanze di accertamento dei creditori e l'udienza di verifica.
La ratio della scelta legislativa di individuare un apposito procedimento dinanzi al Giudice delegato del procedimento penale per la verificazione dei crediti vantati dai terzi nei confronti delle società i cui beni siano stati sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale è quella di subordinare il soddisfacimento del credito alla verifica della mancanza di un collegamento tra il credito stesso e l'attività illecita e alla verifica della sussistenza della buona fede del creditore, al fine di evitare che la precostituzione di creditori c.d. di comodo possa rendere vane le misure patrimoniali adottate per il contrasto alla criminalità organizzata.
In applicazione di questi principi, poiché il credito di lavoro riguarda il periodo precedente al sequestro, la domanda attorea deve essere rigettata.
2.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente. Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del
Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità minima): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in 4.629,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna a pagare, in favore della società Parte_1 [...]
le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.629,00 per CP_1
compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M.
55/2014.
Così deciso in Parma, il 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sotto tale profilo, occorre evidenziare che la tesi attorea secondo cui, in data antecedente alla comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro del 16.12.2022, e, precisamente, in data 7.12.2022, alla lavoratrice sarebbe stato comunicato oralmente un licenziamento di natura disciplinare, è rimasta del tutto sfornita di prova.
Per contro, è stato confermato, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, che, in data 7 dicembre 2022, il Dott. ha comunicato alla SI.ra che il Persona_3 Parte_1
Tribunale di Bologna aveva autorizzato la risoluzione del suo contratto di lavoro e che la medesima avrebbe potuto continuare a prestare l'attività lavorativa sino al 31.12.2022.
D'altro canto, la ricostruzione attorea risulta del tutto incompatibile con la circostanza per cui il rapporto di lavoro è, poi, effettivamente proseguito sino al 31.12.2022.
Di talché, risultando infondate le doglianze relative all'inefficacia nonché all'asserita ritorsività del predetto recesso.