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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI AO RE, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1220 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in C.F._1 atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indebito su prestazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 04/04/2018 , adiva codesto Controparte_1
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola/o, e di aver svolto attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Qualiter, per 102 giornate lavorative annue nel 2019 e nel 2020.
Lamentava che l' , con diverse note del 14.2.2025, lo aveva informato della indebita CP_2 erogazione di svariate somme a titolo di indennità di malattia 2020 e 2021, chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando e chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza. agisce per l' accertamento negativo del diritto Controparte_1 dell' a ripetere l'indennità di malattia agricola relativa a vari periodi del 2020 e 2021. CP_2
Nel merito, occorre osservare che l' è parte solo formalmente resistente nel presente CP_2 giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l' chiede la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa. CP_2
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento della somma oggi richiesta dall' a titolo di indennità di malattia agricola. CP_2
L' , dal canto suo, non ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato CP_2 il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento dell'impugnato provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione CP_2 del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso Controparte_1 CP_2 depositato il 22/04/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato, ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di CP_2 detto provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_2 liquida in euro 1.685,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 18/12/2025 .
Il Giudice
PI AO RE