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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 645/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 04/06/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Castellanza presso lo studio dell'avv. Elena Puddu, che Parte_1
lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Legnano CP_1 presso lo studio dell'avv. Georgia Donadeo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia l'Ill.mo Giudice nel merito:
In via principale
pagina 1 di 4 - accertare e dichiarare l'intervenuta modifica in melius delle condizioni economiche/reddituali della sig. , la quale, allo stato, ha la possibilità di poter usufruire/o già usufruisce, di un reddito CP_1 proprio che le garantisce un'autonomia economica riducendo così, il gap reddituale dall'ex marito e, per l'effetto, disporre la revoca dell'assegno divorzile previsto a favore della stessa con sentenza n.
630/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, allora quantificato nell'importo di €. 500,00 mensili;
In via subordinata
- accertare e dichiarare l'intervenuta modifica in melius delle condizioni economiche/reddituali della sig. , la quale, allo stato, ha la possibilità di porter usufruire/o già usufruisce di un reddito CP_1 proprio che le garantisce un'autonomia economica riducendo così, il gap reddituale dall'ex marito e, per l'effetto, disporre la riduzione dell'assegno divorzile previsto a favore della stessa con sentenza n.
630/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, allora quantificato nell'importo di €. 500,00 mensili, nella misura ridotta di €. 200,00 o quella somma diversa ritenuta di giustizia;
- rigettare tutte le richieste avverse, poiché infondate in fatto e diritto.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni avversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
Nel merito: in via principale e riconvenzionale, accertata l'intervenuta modifica in melius delle condizioni economico/reddituali del SI , il quale ha, allo stato, redditi mensili superiori di euro 500,00 Pt_1
circa rispetto a quelli goduti al momento della sentenza di divorzio, ove non venisse accolta la domanda della SIa del trattamento pensionistico a proprio favore, disporre un aumento CP_1 dell'assegno divorzile stabilito nella sentenza n.630/2019 emessa dalla Corte di Appello di Milano, allora quantificato nella misura di euro 500,00, nel maggior importo di euro 850,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. in subordine, accertata l'intervenuta modifica in melius delle condizioni economico/reddituali del SI , il quale ha, allo stato, redditi mensili superiori di euro 500,00 circa rispetto a quelli goduti Pt_1
al momento della sentenza di divorzio e valutata la situazione economica complessiva della SIa all'esito della procedura relativa alla domanda di pensione INPS, rigettare la domanda del SI CP_1
di revoca dell'assegno divorzile, confermando l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla Pt_1 SIa l'assegno divorzile nella misura stabilita nella sentenza n.630/2029 della Corte di CP_1
Appello di Milano di euro 500,00 mensili, attualmente dell'importo di euro 543,23, da rivalutarsi pagina 2 di 4 annualmente secondo gli indici Istat. in ulteriore subordine, accertata l'intervenuta modifica in melius delle condizioni economico/reddituali del SI , il quale ha, allo stato, redditi mensili superiori di euro 500,00 circa rispetto a quelli Pt_1
goduti al momento della sentenza di divorzio e valutata la situazione economica complessiva della SIa all'esito della procedura relativa alla domanda di pensione INPS, disporre una riduzione CP_1 dell'assegno divorzile stabilito dalla Corte di Appello di Milano, che si chiede venga determinato in misura comunque non inferiore ad euro 400,00 mensili e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat.
In ogni caso, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese e competenze professionali del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21/02/2025 chiedeva la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di Parte_1
divorzio n. 444/2017 emessa da questo Tribunale l 17/03/2017 (pubblicata in data 22/03/2017) come modificata dalla Corte di Appello con sentenza n. 630/2019 emanata a seguito dell'intervenuto accordo tra le parti, con la quale, a parziale riforma della pronuncia di primo grado, veniva posto a carico del ricorrente un assegno divorzile di €. 500 mensili (ora € 543) in favore della ex moglie , di cui CP_1 egli chiedeva la revoca.
A sostegno delle sue istanze il ricorrente faceva presente che la convenuta, avendo superato i 67 anni di età, avrebbe potuto usufruire della pensione sociale, il cui ammontare dell'assegno per l'anno 2024 risultava parti ad €. 534,41 per 13 mensilità; in subordine, egli chiedeva la riduzione dell'assegno a €.
200 o in quella somma diversa ritenuta di giustizia;
Si costituiva in giudizio la opponendosi alle avverse domande in quanto rispetto all'anno 2018 il CP_1
aveva usufruito di un aumento della pensione media mensile da € 1.367 a € 1.825, cui si Pt_1
aggiungevano i redditi derivanti dall'attività lavorativa autonoma da cui traeva proventi mensili medi di circa € 490, con la conseguenza che le attuali entrate mensili del ricorrente ammontavano all'importo medio di € 2.300 circa;
al contrario, la convenuta viveva solo dell'assegno divorzile versato dall'ex coniuge, oltre all'aiuto economico dei figli, atteso che ella non percepiva alcun sussidio o beneficio statale, né era attualmente titolare di alcuna prestazione pensionistica, che comunque, quand'anche le fosse stato riconosciuto, non avrebbe superato la somma di € 402 come da prospetto predisposto dal
Patronato cui si era rivolta.
In via riconvenzionale, pertanto, la chiedeva che il Tribunale, accertata l'intervenuta modifica in CP_1 melius delle condizioni del per circa € 500 mensili circa rispetto a quelli goduti al momento della Pt_1
pagina 3 di 4 sentenza di divorzio, ove non venisse accolta la sua domanda di concessione del trattamento pensionistico, disponesse un aumento dell'assegno divorzile a € 850 mensili.
In estremo subordine la resistente chiedeva che il Tribunale disponesse una riduzione dell'assegno divorzile stabilito dalla Corte di Appello di Milano in misura non inferiore a € 400 mensili.
Il Giudice delegato suggeriva alle parti di chiudere bonariamente la vertenza mediante la riduzione dell'assegno divorzile all'importo pari alla differenza tra quanto la avrebbe percepito a titolo di CP_1 pensione e l'attuale contributo ricevuto attualmente dall'ex marito, a condizione della percezione della pensione, ma solo il ricorrente dichiarava di aderire, mentre la convenuta offriva una rideterminazione in un minor importo di € 750 rispetto alla richiesta iniziale.
In corso di causa la resistente allegava la ricevuta della domanda di pensione di vecchiaia inoltrata all' CP_2
in data 14.05.2025 (prot. 8700.14/05/2025.025246), poi respinta. CP_2
Deve respingersi la domanda avanzata dal ricorrente in via principale, atteso che allo stato non è riscontrabile né un peggioramento delle sue condiziono reddituali (al contrario, la pensione risulta incrementata rispetto all'epoca del divorzio), anche tenuto conto che non vi è prova della cessazione della sua attività lavorativa autonoma.
Nel contempo, l'aumento di cui il ricorrente ha usufruito non è di importo tale da giustificare l'aumento richiesto dalla convenuta, anche tenuto conto che rispetto all'epoca del divorzio ella ha ammesso di beneficiare di aiuti economici del figlio pari a almeno € 200 mensili, senza contare l'intervenuta rivalutazione.
Pertanto, a parere del Collegio appare congruo confermare l'attuale misura dell'assegno divorzile così come rivalutatosi.
Stante la soccombenza di entrambe le parti, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Respinge le domande del ricorrente;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 645/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 04/06/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Castellanza presso lo studio dell'avv. Elena Puddu, che Parte_1
lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Legnano CP_1 presso lo studio dell'avv. Georgia Donadeo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia l'Ill.mo Giudice nel merito:
In via principale
pagina 1 di 4 - accertare e dichiarare l'intervenuta modifica in melius delle condizioni economiche/reddituali della sig. , la quale, allo stato, ha la possibilità di poter usufruire/o già usufruisce, di un reddito CP_1 proprio che le garantisce un'autonomia economica riducendo così, il gap reddituale dall'ex marito e, per l'effetto, disporre la revoca dell'assegno divorzile previsto a favore della stessa con sentenza n.
630/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, allora quantificato nell'importo di €. 500,00 mensili;
In via subordinata
- accertare e dichiarare l'intervenuta modifica in melius delle condizioni economiche/reddituali della sig. , la quale, allo stato, ha la possibilità di porter usufruire/o già usufruisce di un reddito CP_1 proprio che le garantisce un'autonomia economica riducendo così, il gap reddituale dall'ex marito e, per l'effetto, disporre la riduzione dell'assegno divorzile previsto a favore della stessa con sentenza n.
630/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, allora quantificato nell'importo di €. 500,00 mensili, nella misura ridotta di €. 200,00 o quella somma diversa ritenuta di giustizia;
- rigettare tutte le richieste avverse, poiché infondate in fatto e diritto.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni avversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
Nel merito: in via principale e riconvenzionale, accertata l'intervenuta modifica in melius delle condizioni economico/reddituali del SI , il quale ha, allo stato, redditi mensili superiori di euro 500,00 Pt_1
circa rispetto a quelli goduti al momento della sentenza di divorzio, ove non venisse accolta la domanda della SIa del trattamento pensionistico a proprio favore, disporre un aumento CP_1 dell'assegno divorzile stabilito nella sentenza n.630/2019 emessa dalla Corte di Appello di Milano, allora quantificato nella misura di euro 500,00, nel maggior importo di euro 850,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. in subordine, accertata l'intervenuta modifica in melius delle condizioni economico/reddituali del SI , il quale ha, allo stato, redditi mensili superiori di euro 500,00 circa rispetto a quelli goduti Pt_1
al momento della sentenza di divorzio e valutata la situazione economica complessiva della SIa all'esito della procedura relativa alla domanda di pensione INPS, rigettare la domanda del SI CP_1
di revoca dell'assegno divorzile, confermando l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla Pt_1 SIa l'assegno divorzile nella misura stabilita nella sentenza n.630/2029 della Corte di CP_1
Appello di Milano di euro 500,00 mensili, attualmente dell'importo di euro 543,23, da rivalutarsi pagina 2 di 4 annualmente secondo gli indici Istat. in ulteriore subordine, accertata l'intervenuta modifica in melius delle condizioni economico/reddituali del SI , il quale ha, allo stato, redditi mensili superiori di euro 500,00 circa rispetto a quelli Pt_1
goduti al momento della sentenza di divorzio e valutata la situazione economica complessiva della SIa all'esito della procedura relativa alla domanda di pensione INPS, disporre una riduzione CP_1 dell'assegno divorzile stabilito dalla Corte di Appello di Milano, che si chiede venga determinato in misura comunque non inferiore ad euro 400,00 mensili e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat.
In ogni caso, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese e competenze professionali del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21/02/2025 chiedeva la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di Parte_1
divorzio n. 444/2017 emessa da questo Tribunale l 17/03/2017 (pubblicata in data 22/03/2017) come modificata dalla Corte di Appello con sentenza n. 630/2019 emanata a seguito dell'intervenuto accordo tra le parti, con la quale, a parziale riforma della pronuncia di primo grado, veniva posto a carico del ricorrente un assegno divorzile di €. 500 mensili (ora € 543) in favore della ex moglie , di cui CP_1 egli chiedeva la revoca.
A sostegno delle sue istanze il ricorrente faceva presente che la convenuta, avendo superato i 67 anni di età, avrebbe potuto usufruire della pensione sociale, il cui ammontare dell'assegno per l'anno 2024 risultava parti ad €. 534,41 per 13 mensilità; in subordine, egli chiedeva la riduzione dell'assegno a €.
200 o in quella somma diversa ritenuta di giustizia;
Si costituiva in giudizio la opponendosi alle avverse domande in quanto rispetto all'anno 2018 il CP_1
aveva usufruito di un aumento della pensione media mensile da € 1.367 a € 1.825, cui si Pt_1
aggiungevano i redditi derivanti dall'attività lavorativa autonoma da cui traeva proventi mensili medi di circa € 490, con la conseguenza che le attuali entrate mensili del ricorrente ammontavano all'importo medio di € 2.300 circa;
al contrario, la convenuta viveva solo dell'assegno divorzile versato dall'ex coniuge, oltre all'aiuto economico dei figli, atteso che ella non percepiva alcun sussidio o beneficio statale, né era attualmente titolare di alcuna prestazione pensionistica, che comunque, quand'anche le fosse stato riconosciuto, non avrebbe superato la somma di € 402 come da prospetto predisposto dal
Patronato cui si era rivolta.
In via riconvenzionale, pertanto, la chiedeva che il Tribunale, accertata l'intervenuta modifica in CP_1 melius delle condizioni del per circa € 500 mensili circa rispetto a quelli goduti al momento della Pt_1
pagina 3 di 4 sentenza di divorzio, ove non venisse accolta la sua domanda di concessione del trattamento pensionistico, disponesse un aumento dell'assegno divorzile a € 850 mensili.
In estremo subordine la resistente chiedeva che il Tribunale disponesse una riduzione dell'assegno divorzile stabilito dalla Corte di Appello di Milano in misura non inferiore a € 400 mensili.
Il Giudice delegato suggeriva alle parti di chiudere bonariamente la vertenza mediante la riduzione dell'assegno divorzile all'importo pari alla differenza tra quanto la avrebbe percepito a titolo di CP_1 pensione e l'attuale contributo ricevuto attualmente dall'ex marito, a condizione della percezione della pensione, ma solo il ricorrente dichiarava di aderire, mentre la convenuta offriva una rideterminazione in un minor importo di € 750 rispetto alla richiesta iniziale.
In corso di causa la resistente allegava la ricevuta della domanda di pensione di vecchiaia inoltrata all' CP_2
in data 14.05.2025 (prot. 8700.14/05/2025.025246), poi respinta. CP_2
Deve respingersi la domanda avanzata dal ricorrente in via principale, atteso che allo stato non è riscontrabile né un peggioramento delle sue condiziono reddituali (al contrario, la pensione risulta incrementata rispetto all'epoca del divorzio), anche tenuto conto che non vi è prova della cessazione della sua attività lavorativa autonoma.
Nel contempo, l'aumento di cui il ricorrente ha usufruito non è di importo tale da giustificare l'aumento richiesto dalla convenuta, anche tenuto conto che rispetto all'epoca del divorzio ella ha ammesso di beneficiare di aiuti economici del figlio pari a almeno € 200 mensili, senza contare l'intervenuta rivalutazione.
Pertanto, a parere del Collegio appare congruo confermare l'attuale misura dell'assegno divorzile così come rivalutatosi.
Stante la soccombenza di entrambe le parti, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Respinge le domande del ricorrente;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Presidente Estensore
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