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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1398/20234 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Trovato, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, TE
C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._2
Avv.ti Francesco Paolo Di Maria e Marco Ruggieri
PEC: e Email_2 Email_3
appellato
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 Conclusioni per l'appellante:
Che l'eccellentissima Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale voglia in accoglimento dei su esposti motivi, riformare la sentenza del
Tribunale di Palermo n. 1097/2024 emessa in data 22 febbraio 2024 nell'ambito del procedimento rg. 1474/2021, e specificatamente:
- porre a carico del SI. , l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge CP_1
SI.ra a titolo di assegno e in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese Parte_1
l'importo di euro 250,00, importo da rivalutare ex indici ISTAT;
- rideterminare la percentuale relativa alle spese straordinarie, ripartendole nella misura del
70% a carico del SI. e nella misura del 30% a carico della SI.ra ; CP_1 Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore dello scrivente procuratore.”
Conclusioni per l'appellato:
- Ritenere e dichiarare inammissibile ex lege oppure, interamente, rigettare - per le ragioni disquisite e articolate in narrativa - l'impugnazione promossa dalla SI.ra Parte_1
avverso la sentenza n. 1097/2024 - emessa, inter partes, i giorni 21.22/02/2024, dal Tribunale di Palermo (Sez. I Civile), in composizione collegiale - confermandola, per l'effetto, in toto e in ogni capo.
- Condannare - consequenzialmente - controparte alla rifusione delle spese e compensi di lite, oltre rimb. forf. ex D.M. 37/2018 - nella misura del 15% - I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1097/2024, pubblicata il 22 febbraio 2024, pronunciando sul ricorso depositato da (nata a [...] il [...]) nei confronti di Parte_1
(nato a [...] il [...]), il Tribunale di Palermo ha TE
definitivamente pronunciato la separazione personale dei coniugi, i quali avevano contratto matrimonio a Palermo in data 28/06/2003; ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il [...]), con collocamento prevalente presso la madre Per_1
2 e con facoltà per il padre di incontrarla secondo accordi liberamente stabiliti con la figlia;
ha assegnato la casa familiare a;
ha rigettato la domanda della Parte_1
ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore;
ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente un TE
assegno mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
ha dichiarato le parti tenute al Per_1
pagamento delle spese straordinarie in favore delle figlia nella misura del 50% ciascuno;
ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 31 luglio 2024, lamentando in due motivi l'erroneità della sentenza per non avere riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento, in violazione dei doveri di assistenza;
per avere stabilito la ripartizione delle spese straordinarie in favore della figlia nella misura del 50% per ciascun coniuge, omettendo di prendere in considerazione la circostanza della mancanza di risorse economiche della stessa.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata in data 10 gennaio 2025, si è costituito l'appellato concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 14 febbraio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello.
Infatti, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass.
S.U. n. 27199/2017; Cass. S.U. n. 35481/2022), “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,
3 il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
E poiché, nella specie, l'appello riporta in modo chiaro e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, il gravame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
7. Nel merito, l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti delle motivazioni che seguono.
8. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto in suo favore l'assegno di mantenimento, in violazione dei doveri di assistenza coniugale, persistenti anche durante il regime della separazione.
L'appellante ha dedotto la sussistenza di una sperequazione economica tra le parti e, in particolare, di non disporre di redditi propri, stante la percezione del solo reddito di cittadinanza (oggi Assegno di inclusione), diversamente dall'appellato che dispone di un reddito elevato, come desumibile dalla documentazione contabile dallo stesso depositata.
L'appellante ha, altresì, dedotto che, in considerazione della sua età, risulta difficile reperire un'occupazione che le consenta di mantenersi autonomamente e, in futuro, anche di corrispondere un canone di locazione, considerato che l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà dell'appellato, ha carattere di temporaneità e che la figlia è prossima alla Per_1
maggiore età.
8. Il motivo è fondato nei limiti e per le motivazioni che seguono.
In merito al contributo per il mantenimento del coniuge separato, occorre premettere che chiara e univoca è la lettera dell'art. 156, primo comma, c.c., il quale dispone testualmente che "il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri".
Ebbene, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di
4 assistenza, anche di tipo materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (v. ex multis Cass. civ. n. 4327/2022; n.
16809/2019; n. 12196/2017).
9. Nel caso di specie, come già rilevato dal Tribunale, l'appellante, a seguito della chiusura del negozio di articoli da regalo che gestiva da più di vent'anni, per effetto della crisi ingenerata dalla pandemia da Covid- 19, non ha più disposto di redditi propri, riuscendo a provvedere alle sue esigenze grazie alla sola misura di sostegno del Reddito di Cittadinanza
(oggi Assegno di inclusione), che ha iniziato a percepire da agosto 2022.
La debolezza della condizione economica dell'appellante risulta comprovata, in parte, dalle
Dichiarazioni dei redditi agli atti relative agli anni di imposta 2018 e 2019, che attestano la percezione di un reddito annuo netto pari, rispettivamente, ad euro 15.651,00 e ad euro
3.278,00 ed, in parte, dalla Dichiarazione della Agenzia delle Entrate da cui risulta che la stessa non abbia prodotto alcun reddito nel 2020 e abbia percepito un reddito netto annuo pari ad 765,00 per il 2021, ad euro 5.350,00 per il 2022 e ad euro 7.470,00 per il 2023.
L'esame della documentazione agli atti consente, pertanto, di corroborare quanto affermato dall'appellante nella memoria del 24/01/2025 in ordine alla percezione del solo sussidio dell'assegno di inclusione per un valore pari ad euro 570,00 mensili, a cui si sommano l'assegno unico universale percepito per la figlia nella misura di euro 75,00 mensili e l'assegno corrispostole dall'appellante a titolo di mantenimento per la figlia pari ad Per_1
euro 400,00 mensili.
Per quanto concerne l'appellato, che ha affermato di lavorare come rappresentante di commercio, dalle dichiarazioni reddituali prodotte, risulta lo stesso abbia percepito un reddito netto annuo pari a 23.684,00 nel 2018, ad euro 27.349,00 nel 2019, ad euro 23.400,00 nel
2020, ad euro 26.509,00 nel 2021ed, infine, pari ad euro 23.526,00 nel 2023.
Ebbene, sulla scorta di tali risultanze appare inverosimile quanto dichiarato dall'appellante in ordine alla percezione di un reddito provvigionale mensile in media pari ad euro 1650,00, in quanto dalla suddivisione del reddito netto annuo per le 12 mensilità risulta un reddito mensile netto che si attesta, in media, intorno ai 2.000 euro mensili, cui vanno sottratte le spese sostenute per il pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale
5 abitata dalla moglie e dalla figlia, per un ammontare pari ad euro 466,00 (come risultante da estratti conto versati in atti) e quelle per la corresponsione dell'assegno a titolo di mantenimento della figlia, pari ad euro 400,00.
Ebbene, tenuto conto che, anche al netto delle spese sostenute dal sig. , appare CP_1
evidente la sussistenza di un divario reddituale tra le parti, stante che la SI. Pt_1
non produce redditi propri e, considerata l'età, incontrerebbe difficoltà nel reperire un'occupazione che le consenta di sostentarsi autonomamente, che a seguito della separazione ha subìto un ulteriore peggioramento del tenore di vita, e che persiste anche in questa fase il dovere di assistenza anche materiale in favore del coniuge, si ritiene di accogliere la domanda di parte appellante volta ad ottenere un assegno a titolo di mantenimento per sé, che si reputa congruo quantificare in euro 150,00 mensili, considerato che la stessa beneficia attualmente dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà dell'appellato di cui, quest'ultimo, è onerato di pagare il mutuo.
10. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ripartito le spese straordinarie in favore della figlia Per_1
nella misura del 50% per ciascun coniuge, omettendo di valutare adeguatamente le condizioni economiche delle parti e, in particolare, la mancanza di risorse economiche dell'appellata stessa.
11. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.” (v. ex multis Cass. civ. n. 11139/2024; n.
14813/2022).
12. Nel caso di specie, le considerazioni sin qui svolte in ordine alle limitate risorse economiche dell'appellante, a dispetto delle maggiori dell'appellato, inducono a ritenere necessaria una rimodulazione nella ripartizione delle spese straordinarie in favore della figlia delle parti nella misura del 70% a carico di e nel 30% a carico di TE
, in accoglimento del secondo motivo di gravame. Parte_1
6 13. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellato e liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 1097/2024, emessa dal
Tribunale di Palermo il 21 febbraio 2024, appellata da nei confronti Parte_1
di ; TE pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_2
la somma di euro 150,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT;
dichiara le parti tenute al pagamento delle spese straordinarie da sostenere in favore della figlia, nella misura del 70% a carico di , e del 30% a carico di TE
; Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di euro TE
3.473,00, oltre IVA e CPA, da distrare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, in data 28 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1398/20234 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Trovato, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, TE
C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._2
Avv.ti Francesco Paolo Di Maria e Marco Ruggieri
PEC: e Email_2 Email_3
appellato
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 Conclusioni per l'appellante:
Che l'eccellentissima Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale voglia in accoglimento dei su esposti motivi, riformare la sentenza del
Tribunale di Palermo n. 1097/2024 emessa in data 22 febbraio 2024 nell'ambito del procedimento rg. 1474/2021, e specificatamente:
- porre a carico del SI. , l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge CP_1
SI.ra a titolo di assegno e in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese Parte_1
l'importo di euro 250,00, importo da rivalutare ex indici ISTAT;
- rideterminare la percentuale relativa alle spese straordinarie, ripartendole nella misura del
70% a carico del SI. e nella misura del 30% a carico della SI.ra ; CP_1 Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore dello scrivente procuratore.”
Conclusioni per l'appellato:
- Ritenere e dichiarare inammissibile ex lege oppure, interamente, rigettare - per le ragioni disquisite e articolate in narrativa - l'impugnazione promossa dalla SI.ra Parte_1
avverso la sentenza n. 1097/2024 - emessa, inter partes, i giorni 21.22/02/2024, dal Tribunale di Palermo (Sez. I Civile), in composizione collegiale - confermandola, per l'effetto, in toto e in ogni capo.
- Condannare - consequenzialmente - controparte alla rifusione delle spese e compensi di lite, oltre rimb. forf. ex D.M. 37/2018 - nella misura del 15% - I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1097/2024, pubblicata il 22 febbraio 2024, pronunciando sul ricorso depositato da (nata a [...] il [...]) nei confronti di Parte_1
(nato a [...] il [...]), il Tribunale di Palermo ha TE
definitivamente pronunciato la separazione personale dei coniugi, i quali avevano contratto matrimonio a Palermo in data 28/06/2003; ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il [...]), con collocamento prevalente presso la madre Per_1
2 e con facoltà per il padre di incontrarla secondo accordi liberamente stabiliti con la figlia;
ha assegnato la casa familiare a;
ha rigettato la domanda della Parte_1
ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore;
ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente un TE
assegno mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
ha dichiarato le parti tenute al Per_1
pagamento delle spese straordinarie in favore delle figlia nella misura del 50% ciascuno;
ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 31 luglio 2024, lamentando in due motivi l'erroneità della sentenza per non avere riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento, in violazione dei doveri di assistenza;
per avere stabilito la ripartizione delle spese straordinarie in favore della figlia nella misura del 50% per ciascun coniuge, omettendo di prendere in considerazione la circostanza della mancanza di risorse economiche della stessa.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata in data 10 gennaio 2025, si è costituito l'appellato concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 14 febbraio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello.
Infatti, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass.
S.U. n. 27199/2017; Cass. S.U. n. 35481/2022), “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,
3 il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
E poiché, nella specie, l'appello riporta in modo chiaro e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, il gravame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
7. Nel merito, l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti delle motivazioni che seguono.
8. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto in suo favore l'assegno di mantenimento, in violazione dei doveri di assistenza coniugale, persistenti anche durante il regime della separazione.
L'appellante ha dedotto la sussistenza di una sperequazione economica tra le parti e, in particolare, di non disporre di redditi propri, stante la percezione del solo reddito di cittadinanza (oggi Assegno di inclusione), diversamente dall'appellato che dispone di un reddito elevato, come desumibile dalla documentazione contabile dallo stesso depositata.
L'appellante ha, altresì, dedotto che, in considerazione della sua età, risulta difficile reperire un'occupazione che le consenta di mantenersi autonomamente e, in futuro, anche di corrispondere un canone di locazione, considerato che l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà dell'appellato, ha carattere di temporaneità e che la figlia è prossima alla Per_1
maggiore età.
8. Il motivo è fondato nei limiti e per le motivazioni che seguono.
In merito al contributo per il mantenimento del coniuge separato, occorre premettere che chiara e univoca è la lettera dell'art. 156, primo comma, c.c., il quale dispone testualmente che "il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri".
Ebbene, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di
4 assistenza, anche di tipo materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (v. ex multis Cass. civ. n. 4327/2022; n.
16809/2019; n. 12196/2017).
9. Nel caso di specie, come già rilevato dal Tribunale, l'appellante, a seguito della chiusura del negozio di articoli da regalo che gestiva da più di vent'anni, per effetto della crisi ingenerata dalla pandemia da Covid- 19, non ha più disposto di redditi propri, riuscendo a provvedere alle sue esigenze grazie alla sola misura di sostegno del Reddito di Cittadinanza
(oggi Assegno di inclusione), che ha iniziato a percepire da agosto 2022.
La debolezza della condizione economica dell'appellante risulta comprovata, in parte, dalle
Dichiarazioni dei redditi agli atti relative agli anni di imposta 2018 e 2019, che attestano la percezione di un reddito annuo netto pari, rispettivamente, ad euro 15.651,00 e ad euro
3.278,00 ed, in parte, dalla Dichiarazione della Agenzia delle Entrate da cui risulta che la stessa non abbia prodotto alcun reddito nel 2020 e abbia percepito un reddito netto annuo pari ad 765,00 per il 2021, ad euro 5.350,00 per il 2022 e ad euro 7.470,00 per il 2023.
L'esame della documentazione agli atti consente, pertanto, di corroborare quanto affermato dall'appellante nella memoria del 24/01/2025 in ordine alla percezione del solo sussidio dell'assegno di inclusione per un valore pari ad euro 570,00 mensili, a cui si sommano l'assegno unico universale percepito per la figlia nella misura di euro 75,00 mensili e l'assegno corrispostole dall'appellante a titolo di mantenimento per la figlia pari ad Per_1
euro 400,00 mensili.
Per quanto concerne l'appellato, che ha affermato di lavorare come rappresentante di commercio, dalle dichiarazioni reddituali prodotte, risulta lo stesso abbia percepito un reddito netto annuo pari a 23.684,00 nel 2018, ad euro 27.349,00 nel 2019, ad euro 23.400,00 nel
2020, ad euro 26.509,00 nel 2021ed, infine, pari ad euro 23.526,00 nel 2023.
Ebbene, sulla scorta di tali risultanze appare inverosimile quanto dichiarato dall'appellante in ordine alla percezione di un reddito provvigionale mensile in media pari ad euro 1650,00, in quanto dalla suddivisione del reddito netto annuo per le 12 mensilità risulta un reddito mensile netto che si attesta, in media, intorno ai 2.000 euro mensili, cui vanno sottratte le spese sostenute per il pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale
5 abitata dalla moglie e dalla figlia, per un ammontare pari ad euro 466,00 (come risultante da estratti conto versati in atti) e quelle per la corresponsione dell'assegno a titolo di mantenimento della figlia, pari ad euro 400,00.
Ebbene, tenuto conto che, anche al netto delle spese sostenute dal sig. , appare CP_1
evidente la sussistenza di un divario reddituale tra le parti, stante che la SI. Pt_1
non produce redditi propri e, considerata l'età, incontrerebbe difficoltà nel reperire un'occupazione che le consenta di sostentarsi autonomamente, che a seguito della separazione ha subìto un ulteriore peggioramento del tenore di vita, e che persiste anche in questa fase il dovere di assistenza anche materiale in favore del coniuge, si ritiene di accogliere la domanda di parte appellante volta ad ottenere un assegno a titolo di mantenimento per sé, che si reputa congruo quantificare in euro 150,00 mensili, considerato che la stessa beneficia attualmente dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà dell'appellato di cui, quest'ultimo, è onerato di pagare il mutuo.
10. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ripartito le spese straordinarie in favore della figlia Per_1
nella misura del 50% per ciascun coniuge, omettendo di valutare adeguatamente le condizioni economiche delle parti e, in particolare, la mancanza di risorse economiche dell'appellata stessa.
11. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.” (v. ex multis Cass. civ. n. 11139/2024; n.
14813/2022).
12. Nel caso di specie, le considerazioni sin qui svolte in ordine alle limitate risorse economiche dell'appellante, a dispetto delle maggiori dell'appellato, inducono a ritenere necessaria una rimodulazione nella ripartizione delle spese straordinarie in favore della figlia delle parti nella misura del 70% a carico di e nel 30% a carico di TE
, in accoglimento del secondo motivo di gravame. Parte_1
6 13. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellato e liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 1097/2024, emessa dal
Tribunale di Palermo il 21 febbraio 2024, appellata da nei confronti Parte_1
di ; TE pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_2
la somma di euro 150,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT;
dichiara le parti tenute al pagamento delle spese straordinarie da sostenere in favore della figlia, nella misura del 70% a carico di , e del 30% a carico di TE
; Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di euro TE
3.473,00, oltre IVA e CPA, da distrare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, in data 28 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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