TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9356 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Pertile Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 24910/2025 promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR RI
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/2011
Conclusioni: come precisate all'udienza del 03.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha chiesto al tribunale di ordinare la rettificazione dei propri dati Parte_1 anagrafici, disponendo che all'indicazione del sesso “maschile” venga sostituita l'indicazione del sesso “femminile” e che all'indicazione del nome venga sostituita l'indicazione del nome Pt_1 Per_
“ , e di dichiarare il suo diritto a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario per
1 adeguare i propri caratteri e organi sessuali da maschili a femminili.
La ricorrente, premesso di essere nata in [...] il [...], di non essere sposata e di non ave- re figli, ha dichiarato di aver manifestato, sin dall'infanzia, preferenze per attività, giochi e interes- si tipicamente femminili e di aver provato disagio per il genere biologico assegnatole alla nascita, disagio accresciutosi in fase puberale.
Trasferitasi in Italia nel 2008, nel 2012 ha iniziato ad assumere terapia femminilizzate con risultati soddisfacenti e nel 2015 si è recata in Brasile per sottoporsi a interventi chirurgici di rinoplastica, rimozione del pomo d'MO e mastoplastica additiva.
Maturando una sempre maggiore consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, nel no- vembre 2024 la ricorrente ha deciso di affrontare un percorso di psicoterapia, con un focus mirato all'esplorazione e all'affermazione del genere esperito, proseguendo il percorso medico di ade- guamento di genere (c.d. terapia ormonale).
All'esito dell'anamnesi psicologica, di colloqui clinici, test e questionari, la psicologa dott.ssa
[...]
ha formulato nei suoi confronti diagnosi di disforia di genere, con esclusione di condizioni Per_2 ostative alla prosecuzione della terapia ormonale e di quadri psicopatologici idonei a costituire una controindicazione al percorso medico di transizione.
Dal novembre 2024 la ricorrente prosegue dunque la terapia ormonale femminilizzante sotto il controllo e il monitoraggio della dott.ssa endocrinologa operante presso il Persona_3
Centro Auxologico di Milano.
La ricorrente afferma di vivere ormai da diverso tempo come donna, di presentarsi, di essere ri- conosciuta e di essere considerata come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione, in ogni ambiente della via quotidiana e dimostrando un ottimo adattamento psicologico. Per_ Da tempo ella viene inoltre identificata con il prenome “ .
Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle legate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi pre- sentare al mondo con documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati ma- schili del proprio corpo.
Da qui la richiesta di correzione anagrafica del genere e di riconoscimento del proprio diritto a sottoporsi agli interventi chirurgici necessari al raggiungimento di un migliore equilibrio psico- fisico.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 03.12.2025, sentita la ricorrente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisio-
2 ne.
2. – Ritiene il Collegio che le domande proposte da debbano essere Parte_1 accolte.
La relazione della psicologa dott.ssa del 19.03.2025 (all. 3 al ricorso) evidenzia Testimone_1 una “marcata incongruenza tra genere espresso e genere biologico” e la presenza nella ricorrente “di un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie per sviluppare le caratteristiche ses- suali primarie e secondarie del genere femminile”, “di appartenere al genere femminile e di comportarsi e vivere come una persona di genere femminile” e di essere trattata e riconosciuta come tale. Queste caratteristiche, associate ad un “profondo disagio, senso di infelicità e mortificazione quando è costretta a esprimere o a mostrare il genere anagrafico” (col conseguente affiorare di una “sofferenza clinicamente significativa”), legittimano una diagnosi di disforia di genere (pag. 3).
La relazione nega poi la presenza di elementi ostativi, sul piano psicologico, all'avanzamento del percorso dell'affermazione di genere così come alla sottoposizione a “eventuali interventi chirurgici di femminilizzazione a seguito delle evidenti modificazioni intervenute dei caratteri sessuali”, rimarcando come “il procedimento intrapreso [sia] da considerarsi serio, definitivo, verosimilmente irreversibile” e in grado di “mi- glior[are] il benessere psicofisico e relazionale della persona” (pag. 4 della relazione).
Anche l'endocrinologa che ha seguito e tuttora segue la ricorrente sottolinea come quest'ultima non solo sia “assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali sono verosimilmente gli effetti del trattamento sulla spermatogenesi (sterilità)”, ma sia anche conscia della irreversibilità del percorso intrapreso, rispetto al quale non ha mai ma- nifestato alcun ripensamento e che ha comportato un progressivo miglioramento del suo stato psico-fisico (pag. 3 della relazione della dott.ssa in data 19.03.2025, prodotta sub all. 4 Per_3 al ricorso).
Le relazioni, sostanzialmente conformi tra loro, confermano dunque che la ricorrente è consape- vole delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
Le circostanze sopra riportate trovano pieno riscontro nelle dichiarazioni che Parte_2 ha reso nel corso dell'udienza del 03.12.2025, dalle quali emerge il disagio vissuto e il
[...] successivo benessere sperimentato nella progressiva affermazione del genere di elezione, nonché la consapevolezza dell'irreversibilità del percorso affermativo intrapreso (“Sono sempre stata effemi- nata, fin da quattro anni a scuola avevo problemi a giocare con i ragazzi. Preferivo frequentare ragazze o adulti.
Soffrivo perché non riuscivo a nascondere la mia natura femminile. La mia vita è stata normale, non ho mai subito violenze né ho avuto esperienze traumatiche. Nel 2016 ho rifatto il seno, il naso, ho tolto il pomo di MO e ho
3 fatto un intervento per la riduzione capillare. Sono stata seguita prima da una endocrinologa di Torino di nome
oggi sono seguita dalla dott.ssa Ho iniziato a prendere gli ormoni nel 2017, ormai da nove Per_4 Per_3 anni. Ho seguito anche un percorso con uno psicologo, precisamente con la dott.ssa . Sono consapevole Tes_1 della irreversibilità del percorso che ho intrapreso, sono felice di averlo intrapreso. In futuro vorrei sottopormi a in- terventi per migliorare il mio viso e per l'adeguamento dei caratteri sessuali”).
Gli elementi raccolti evidenziano pertanto una diagnosi di transessualità, l'assenza di disturbi psi- copatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
3. – Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015) che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta e la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stes- so sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispon- denza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Corte di cassazione, nella sentenza n. 15138/2015 sopra citata, ha affermato che le disposizio- ni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del dirit- to all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della di- gnità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto, alla luce delle risultanze docu- mentali e degli elementi emersi dall'audizione della parte, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, sia della serietà, verosimile definitività e irrever-
4 sibilità della decisione di cambiar genere e sesso da maschio a femmina.
Tali elementi consentono dunque di affermare che la parte ricorrente, all'esito di un serio e con- sapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L. n. 164/1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. Per_ In conformità con quanto richiesto, al prenome “Rena” va sostituito il prenome “ .
4. – Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che, in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare alla ricorrente una con- dizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica maschile e la sua identità psicologi- ca femminile, garantire alla parte una vita più serena e favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Va tuttavia rammentato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 luglio 2024, ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le mo- dificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurispru- denziale sopra richiamato che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgi- co di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta ogget- tiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Pertanto, poiché la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis, la di- sposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione non è più suscettibile di applicazione.
Nel caso qui considerato, è stato accertato il compimento di un percorso irreversibile di transi- zione tale da giustificare l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Ne deriva che, ferma restando la non necessarietà di un'autorizzazione del tribunale ai trattamenti chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ritenuti necessari e auspicati, va riconosciuto il di- ritto di parte ricorrente a sottoporvisi.
5 5. – Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibi- li.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, vista la L. 164/1982, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Parte_1 Pt_1
(nome), nato a [...] – Espirito Santo (Brasile) il 09.10.1986, nel senso che laddo- ve è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile”
e laddove è indicato il prenome “ debba invece intendersi scritto e leggersi il pre- Pt_1
Per_ nome “ ;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Donà di Piave (VE) di provvede- re ai conseguenti adempimenti di legge;
3) accerta il diritto di parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di ade- guamento dei propri caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Roberto Pertile
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Pertile Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 24910/2025 promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR RI
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/2011
Conclusioni: come precisate all'udienza del 03.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha chiesto al tribunale di ordinare la rettificazione dei propri dati Parte_1 anagrafici, disponendo che all'indicazione del sesso “maschile” venga sostituita l'indicazione del sesso “femminile” e che all'indicazione del nome venga sostituita l'indicazione del nome Pt_1 Per_
“ , e di dichiarare il suo diritto a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario per
1 adeguare i propri caratteri e organi sessuali da maschili a femminili.
La ricorrente, premesso di essere nata in [...] il [...], di non essere sposata e di non ave- re figli, ha dichiarato di aver manifestato, sin dall'infanzia, preferenze per attività, giochi e interes- si tipicamente femminili e di aver provato disagio per il genere biologico assegnatole alla nascita, disagio accresciutosi in fase puberale.
Trasferitasi in Italia nel 2008, nel 2012 ha iniziato ad assumere terapia femminilizzate con risultati soddisfacenti e nel 2015 si è recata in Brasile per sottoporsi a interventi chirurgici di rinoplastica, rimozione del pomo d'MO e mastoplastica additiva.
Maturando una sempre maggiore consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, nel no- vembre 2024 la ricorrente ha deciso di affrontare un percorso di psicoterapia, con un focus mirato all'esplorazione e all'affermazione del genere esperito, proseguendo il percorso medico di ade- guamento di genere (c.d. terapia ormonale).
All'esito dell'anamnesi psicologica, di colloqui clinici, test e questionari, la psicologa dott.ssa
[...]
ha formulato nei suoi confronti diagnosi di disforia di genere, con esclusione di condizioni Per_2 ostative alla prosecuzione della terapia ormonale e di quadri psicopatologici idonei a costituire una controindicazione al percorso medico di transizione.
Dal novembre 2024 la ricorrente prosegue dunque la terapia ormonale femminilizzante sotto il controllo e il monitoraggio della dott.ssa endocrinologa operante presso il Persona_3
Centro Auxologico di Milano.
La ricorrente afferma di vivere ormai da diverso tempo come donna, di presentarsi, di essere ri- conosciuta e di essere considerata come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione, in ogni ambiente della via quotidiana e dimostrando un ottimo adattamento psicologico. Per_ Da tempo ella viene inoltre identificata con il prenome “ .
Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle legate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi pre- sentare al mondo con documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati ma- schili del proprio corpo.
Da qui la richiesta di correzione anagrafica del genere e di riconoscimento del proprio diritto a sottoporsi agli interventi chirurgici necessari al raggiungimento di un migliore equilibrio psico- fisico.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 03.12.2025, sentita la ricorrente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisio-
2 ne.
2. – Ritiene il Collegio che le domande proposte da debbano essere Parte_1 accolte.
La relazione della psicologa dott.ssa del 19.03.2025 (all. 3 al ricorso) evidenzia Testimone_1 una “marcata incongruenza tra genere espresso e genere biologico” e la presenza nella ricorrente “di un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie per sviluppare le caratteristiche ses- suali primarie e secondarie del genere femminile”, “di appartenere al genere femminile e di comportarsi e vivere come una persona di genere femminile” e di essere trattata e riconosciuta come tale. Queste caratteristiche, associate ad un “profondo disagio, senso di infelicità e mortificazione quando è costretta a esprimere o a mostrare il genere anagrafico” (col conseguente affiorare di una “sofferenza clinicamente significativa”), legittimano una diagnosi di disforia di genere (pag. 3).
La relazione nega poi la presenza di elementi ostativi, sul piano psicologico, all'avanzamento del percorso dell'affermazione di genere così come alla sottoposizione a “eventuali interventi chirurgici di femminilizzazione a seguito delle evidenti modificazioni intervenute dei caratteri sessuali”, rimarcando come “il procedimento intrapreso [sia] da considerarsi serio, definitivo, verosimilmente irreversibile” e in grado di “mi- glior[are] il benessere psicofisico e relazionale della persona” (pag. 4 della relazione).
Anche l'endocrinologa che ha seguito e tuttora segue la ricorrente sottolinea come quest'ultima non solo sia “assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali sono verosimilmente gli effetti del trattamento sulla spermatogenesi (sterilità)”, ma sia anche conscia della irreversibilità del percorso intrapreso, rispetto al quale non ha mai ma- nifestato alcun ripensamento e che ha comportato un progressivo miglioramento del suo stato psico-fisico (pag. 3 della relazione della dott.ssa in data 19.03.2025, prodotta sub all. 4 Per_3 al ricorso).
Le relazioni, sostanzialmente conformi tra loro, confermano dunque che la ricorrente è consape- vole delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
Le circostanze sopra riportate trovano pieno riscontro nelle dichiarazioni che Parte_2 ha reso nel corso dell'udienza del 03.12.2025, dalle quali emerge il disagio vissuto e il
[...] successivo benessere sperimentato nella progressiva affermazione del genere di elezione, nonché la consapevolezza dell'irreversibilità del percorso affermativo intrapreso (“Sono sempre stata effemi- nata, fin da quattro anni a scuola avevo problemi a giocare con i ragazzi. Preferivo frequentare ragazze o adulti.
Soffrivo perché non riuscivo a nascondere la mia natura femminile. La mia vita è stata normale, non ho mai subito violenze né ho avuto esperienze traumatiche. Nel 2016 ho rifatto il seno, il naso, ho tolto il pomo di MO e ho
3 fatto un intervento per la riduzione capillare. Sono stata seguita prima da una endocrinologa di Torino di nome
oggi sono seguita dalla dott.ssa Ho iniziato a prendere gli ormoni nel 2017, ormai da nove Per_4 Per_3 anni. Ho seguito anche un percorso con uno psicologo, precisamente con la dott.ssa . Sono consapevole Tes_1 della irreversibilità del percorso che ho intrapreso, sono felice di averlo intrapreso. In futuro vorrei sottopormi a in- terventi per migliorare il mio viso e per l'adeguamento dei caratteri sessuali”).
Gli elementi raccolti evidenziano pertanto una diagnosi di transessualità, l'assenza di disturbi psi- copatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
3. – Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015) che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta e la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stes- so sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispon- denza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Corte di cassazione, nella sentenza n. 15138/2015 sopra citata, ha affermato che le disposizio- ni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del dirit- to all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della di- gnità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto, alla luce delle risultanze docu- mentali e degli elementi emersi dall'audizione della parte, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, sia della serietà, verosimile definitività e irrever-
4 sibilità della decisione di cambiar genere e sesso da maschio a femmina.
Tali elementi consentono dunque di affermare che la parte ricorrente, all'esito di un serio e con- sapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L. n. 164/1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. Per_ In conformità con quanto richiesto, al prenome “Rena” va sostituito il prenome “ .
4. – Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che, in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare alla ricorrente una con- dizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica maschile e la sua identità psicologi- ca femminile, garantire alla parte una vita più serena e favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Va tuttavia rammentato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 luglio 2024, ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le mo- dificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurispru- denziale sopra richiamato che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgi- co di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta ogget- tiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Pertanto, poiché la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis, la di- sposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione non è più suscettibile di applicazione.
Nel caso qui considerato, è stato accertato il compimento di un percorso irreversibile di transi- zione tale da giustificare l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Ne deriva che, ferma restando la non necessarietà di un'autorizzazione del tribunale ai trattamenti chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ritenuti necessari e auspicati, va riconosciuto il di- ritto di parte ricorrente a sottoporvisi.
5 5. – Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibi- li.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, vista la L. 164/1982, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Parte_1 Pt_1
(nome), nato a [...] – Espirito Santo (Brasile) il 09.10.1986, nel senso che laddo- ve è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile”
e laddove è indicato il prenome “ debba invece intendersi scritto e leggersi il pre- Pt_1
Per_ nome “ ;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Donà di Piave (VE) di provvede- re ai conseguenti adempimenti di legge;
3) accerta il diritto di parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di ade- guamento dei propri caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Roberto Pertile
6