Sentenza 5 ottobre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/10/2004, n. 19911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19911 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LÌ CC, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANTONIO MARIO LABATE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 350/02 del Tribunale di PALMI, depositata il 21/02/02 - R.G.N. 1268/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/07/04 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 dicembre 1996, CO AL conveniva davanti al Pretore di Palmi l'INPS al fine di sentire dichiarare, nei confronti di quest'ultimo, la sussistenza dei requisiti fisio- psichici per ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità dall'1 giugno 1990, con condanna dell'Istituto al pagamento di detta prestazione previdenziale comprensiva di ratei arretrati. Il ricorrente assumeva, infatti, nell'atto introduttivo, di aver percepito detta pensione di invalidità dal 1969 fino all'1 giugno 1990, data nella quale l'INPS aveva proceduto alla revoca del suddetto beneficio.
Avverso tale provvedimento di revoca, asseritamente illegittimo ed immotivato, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo (14 giugno 1990) con esito negativo (rigetto del 9 marzo 1991), ricorrendo così successivamente alla tutela giurisdizionale.
L'INPS resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto, con le statuizioni consequenziali.
Ammessa ed espletata C.T.U., il Pretore, con sentenza del 18 ottobre 1996, riconosceva il diritto dell'istante all'assegno temporaneo di invalidità dall'1 giugno 1990.
Avverso tale decisione proponeva appello l'INPS con ricorso del 18 dicembre 1996, contestando le conclusioni cui era pervenuto il consulente nominato in primo grado ed al cui elaborato peritale il primo Giudice avrebbe aderito acriticamente. L'appellante chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento, da parte dell'adito Tribunale di Palmi, della insussistenza, in capo all'appellato, dei requisiti psicofisici richiesti dalla legge per l'erogazione della prestazione previdenziale de qua. Instauratosi il contraddittorio, il AL proponeva, a sua volta, appello incidentale, chiedendo l'erogazione della pensione di invalidità ai sensi dell'art. 12 legge n. 222/84. Ammessa nuova consulenza medico-legale, il Tribunale, sulla base della stessa, dichiarava il diritto del AL all'assegno di invalidità con decorrenza 1 febbraio
2000, rigettando l'appello incidentale.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il AL con due motivi. L'INPS si è limitato a depositare procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, CO AL, denunciando omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) deduce che il Tribunale avrebbe recepito senza riserve il giudizio del C.T.U. di secondo grado, malgrado agli atti fosse depositata una consulenza di primo grado esaustiva in tutti i suoi aspetti e che esprimeva valutazioni opposte;
in particolare il Giudice a quo avrebbe aderito acriticamente al giudizio del nominato perito, secondo il quale, la decorrenza dell'insorgere del complesso invalidante era da individuare nel gennaio 2000.
Il Tribunale, inoltre, - come denunciato col secondo motivo - sarebbe anche incorso in violazione dell'art. 12 legge 12 giugno 1984 n. 222, in quanto non avrebbe considerato che, nella specie, trattandosi di una revoca di un beneficio già accordato e risalente al 1969, occorreva valutare la situazione sulla base della preesistente normativa.
Più precisamente, il ricorrente osserva che, come già illustrato nella comparsa di costituzione con appello incidentale e nelle successive note difensive, il Giudice di primo grado gli aveva erroneamente attribuito il diritto all'assegno ordinario d'invalidità, con decorrenza dalla data di revoca della pensione, anziché il ripristino della pensione stessa;
in ciò violando l'art. 12 L. 222/84, in forza del quale deve riconoscersi il diritto alla vecchia pensione d'invalidità all'assicurato la cui capacità di guadagno, si sia ridotta a meno di un terzo del normale al 1 luglio 1984.
Alla luce della norma invocata, pertanto, gli competeva la pensione d'invalidità, poiché la sua capacità, di guadagno si era ridotta a meno di un terzo del normale già nel lontano 1969, epoca a partire dalla quale aveva sempre goduto della suddetta pensione fino al momento della revoca (1990).
Il Giudice d'appello avendo recepito acriticamente le conclusioni del nominato consulente aveva fatto propria l'errata valutazione espressa dallo stesso, integrando con tale comportamento violazione di legge in quanto aveva omesso di applicare nella valutazione della patologia i parametri legali previsti dalla legge per il riconoscimento della pensione d'invalidità.
I due motivi di censura, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, sono privi di fondamento.
Va in primo luogo osservato che alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità, quando il giudice del merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è soddisfatto dal richiamo alle argomentazioni accolte, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. tra le tante Cass. 9 marzo 2001 n. 3519; Cass. n. 7806 del 1998; Cass. n. 12630 del 1995). In base allo stesso principio, è stato ripetutamente affermato che in caso di contrasto fra consulenze tecniche di ufficio disposte in gradi diversi del giudizio di merito, l'accoglimento da parte del giudice dell'appello delle conclusioni formulate dal secondo consulente presuppone solo il controllo della correttezza metodologica della consulenza redatta dal secondo ausiliare e non richiede alcun processo motivazionale in ordine alla scelta di tali conclusioni, essendo il diverso risultato della seconda consulenza un naturale effetto del giudizio di appello, che - in quanto "revisio prioris instantiae" - è proprio diretto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado in relazione ai medesimi fatti (ex plurimis, Cass. 4 dicembre 2001 n. 15318). Va anche soggiunto, per completezza, che, sempre alla stregua della giurisprudenza di legittimità, allorché, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, la sentenza si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciarle in Cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 7798 del 1998). Nel caso in esame, non solo nessuna censura risulta mossa sotto quest'ultimo profilo, ma la sentenza risulta anche adeguatamente motivata. Invero, il Tribunale ha chiarito che il consulente nominato in grado di appello aveva evidenziato, con motivazioni da condividersi in quanto esenti da vizi sotto il profilo tecnico- giuridico e motivazionale, la sussistenza in capo al AL dei requisiti di legge per la corresponsione dell'assegno temporaneo di invalidità con decorrenza 1.2.2000. Quest'ultimo risultava, infatti, affetto da "epatopatia cronica con segni di ipertensione portale;
spondilartrosi diffusa del rachide a media incidenza funzionale;
sindrome depressiva".
Ha aggiunto il Giudice d'appello che la valutazione del perito circa l'esistenza dei requisiti per la concessione della prestazione previdenziale faceva riferimento ad un complessivo aggravamento del quadro clinico dell'appellato, da doversi considerare fonte di riduzione della sua capacità lavorativa al disotto di un terzo, ma che tale riduzione, tuttavia, stanti le caratteristiche peculiari delle patologie da cui era affetto il Cali, doveva considerarsi operativa solo a partire dalla data indicata dal perito (gennaio 2000). Con particolare riferimento al quadro cirrotico, infatti, occorreva osservare come la semplice emersione di tale patologia non potesse costituire di per sè evento invalidante, essendo invece necessario individuare, a tale scopo, il momento in cui si fossero verificate quelle alterazioni funzionali (prima tra tutte, l'ipertensione portale e le relative sequele) che ne erano la conseguenza.
Nel caso di specie l'ipertensione portale era emersa, allo stato della documentazione allegata agli atti, solo dal gennaio del 2000, epoca dalla quale far decorrere dunque il diritto all'assegno di invalidità con le modalità di legge. Tanto la sindrome ansioso- depressiva, quanto la spondilartrosi, infatti, non apparivano idonee, pur nella loro obiettiva rilevanza patologica, a retrodatare ulteriormente la decorrenza della prestazione previdenziale richiesta. Siffatte argomentazioni e conclusioni, di per sè coerenti e conformi a diritto, devono, tuttavia, essere ricontrollate alla luce del secondo motivo di ricorso, come sopra riportato. Va in proposito chiarito che - come correttamente rimarcato dal ricorrente - ai fini del ripristino di una pensione di invalidità concessa prima della entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, e successivamente revocata, per stabilire se debba essere ripristinata la prestazione revocata ovvero debbano essere concesse le diverse prestazioni previste dalla citata legge n. 222 del 1984, è necessario fare riferimento alla data di decorrenza delle prestazioni stesse, tenendo presente la data (posteriore o anteriore al 1 luglio 1984) di verificazione dell'evento biologico protetto, cui la legge ricollega il sorgere del diritto alle prestazioni assicurative (ex plurimis, Cass. 9 settembre 2003 n. 13183). Pertanto, non vi è dubbio che, sotto questo profilo, essendo stata la pensione di invalidità, riconosciuta al AL anteriormente al 1 luglio 1984, la normativa applicabile era quella antecedente a tale data, per la quale lo stato di invalidità andava verificato sulla base del criterio della riduzione della capacità non di lavoro ma di guadagno, con conseguente valutazione anche dei fattori socioeconomici. Sennonché, il Tribunale, in un passo della motivazione, nel richiamare la valutazione del perito circa i requisiti per la concessione della prestazione previdenziale, pur avendo affermato che il complessivo riscontrato aggravamento del quadro clinico dell'appellato doveva considerarsi fonte di riduzione della sua "capacità lavorativa" al di sotto di un terzo, mostra in realtà, in forza dell'adesione operata alle argomentazioni e conclusioni del CTU, di fare riferimento alla "capacità di guadagno", così come specificato da quest'ultimo nella sua relazione ("...Il complesso delle suddette infermità determina in atto una riduzione della capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle attitudini del periziando a meno di un terzo;
egli conseguentemente ha titolo per l'assegno di invalidità"). Non essendo, dunque, incorso il Giudice d'appello nella denunciata violazione di legge, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, non avendo l'INPS svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004