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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 3253/2024 di R.G. promossa da
C.F. ), con il patrocinio di Parte_1 C.F._1
ME BE e domicilio eletto in Indirizzo Telematico
-ricorrente-
contro
) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TOMMASELLI CLARA e con domicilio eletto in Monza via Morandi 1,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 proponeva Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione nr. OI-001259577 relativa all'accertamento dell nr. 4901.21/08/2018.0137955 del 21.8.2018, notificata in data 26.11.2024 e , CP_2 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 7.148,93 a titolo di sanzione amministrativa. Esponeva che l'ordinanza si riferiva all'atto di accertamento indicato, con il quale veniva contestato il mancato pagamento dele ritenute previdenziali e assistenziali, ed eccepiva l'intervenuta prescrizione, atteso che gli anni di riferimento delle sanzioni erano il 2017 e il 2018, sicchè era interamente decorso alla data di notifica dell'ordinanza il termine quinquennale di prescrizione. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
si costituiva con memoria, Controparte_1 nella quale rappresentava l'avvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione, in forza di provvedimento adottato in sede di autotutela il 21.7.2025.
1 La presente decisione, alla luce di quanto precede, si risolve in una declaratoria di cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesta dalle parti in sede di discussione all'odierna udienza. Per effetto del disposto annullamento dell'ordinanza da parte di , è infatti venuto meno l'oggetto della contesa, sicchè residua la sola questione CP_2 inerente alla liquidazione delle spese. L'attribuzione deve essere orientata secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, e, tenuto conto dell'iniziativa dell'Ente previdenziale di annullamento dell'ordinanza impugnata in conformità con quanto eccepito da parte ricorrente, assunta successivamente alla proposizione del ricorso, le spese devono essere poste a carico dell'Ente medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
-
- Condanna alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 700,00, oltre rimborso CU, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Monza 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 3253/2024 di R.G. promossa da
C.F. ), con il patrocinio di Parte_1 C.F._1
ME BE e domicilio eletto in Indirizzo Telematico
-ricorrente-
contro
) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TOMMASELLI CLARA e con domicilio eletto in Monza via Morandi 1,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 proponeva Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione nr. OI-001259577 relativa all'accertamento dell nr. 4901.21/08/2018.0137955 del 21.8.2018, notificata in data 26.11.2024 e , CP_2 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 7.148,93 a titolo di sanzione amministrativa. Esponeva che l'ordinanza si riferiva all'atto di accertamento indicato, con il quale veniva contestato il mancato pagamento dele ritenute previdenziali e assistenziali, ed eccepiva l'intervenuta prescrizione, atteso che gli anni di riferimento delle sanzioni erano il 2017 e il 2018, sicchè era interamente decorso alla data di notifica dell'ordinanza il termine quinquennale di prescrizione. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
si costituiva con memoria, Controparte_1 nella quale rappresentava l'avvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione, in forza di provvedimento adottato in sede di autotutela il 21.7.2025.
1 La presente decisione, alla luce di quanto precede, si risolve in una declaratoria di cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesta dalle parti in sede di discussione all'odierna udienza. Per effetto del disposto annullamento dell'ordinanza da parte di , è infatti venuto meno l'oggetto della contesa, sicchè residua la sola questione CP_2 inerente alla liquidazione delle spese. L'attribuzione deve essere orientata secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, e, tenuto conto dell'iniziativa dell'Ente previdenziale di annullamento dell'ordinanza impugnata in conformità con quanto eccepito da parte ricorrente, assunta successivamente alla proposizione del ricorso, le spese devono essere poste a carico dell'Ente medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
-
- Condanna alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 700,00, oltre rimborso CU, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Monza 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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