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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZ. I CIVILE composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2330/2021 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Riccio n. 7, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Katia Guarini del Foro di Parma e dell'Abogado Pierfrancesco Guido del Foro di
Roma, che lo rappresentano e difendono, giusta delega agli atti
- Ricorrente -
nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Parma, Via Goito n. 16, presso lo studio Controparte_1
degli Avv.ti Claudio Bianchini e Giovanna Pellegrini, che la rappresentano e difendono, giusta delega agli atti
- Resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: “Scioglimento del matrimonio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 dicembre 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione della presente sentenza, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 326/2022 pronunciata da questo
Tribunale in data 10 marzo 2022, pubblicata il successivo 18 marzo 2022, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
1 Con ricorso depositato in data 15 giugno 2021, adiva il Tribunale di Parma per Parte_1
ivi sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto in Calestano (PR) il 7 maggio
2005 con (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
Calestano n. 2, P. I, Reg. Uff. Anno 2005), dalla cui unione erano nati due figli, e , Per_1 Parte_1
ancora minori di età.
A sostegno del ricorso esponeva che il Tribunale di Parma con sentenza n. 38/2020 del 9 gennaio
2020, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, lo stato di separazione tra i coniugi si era protratto ininterrottamente, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i medesimi. Il chiedeva, oltre alla pronunzia sul vincolo, l'affidamento condiviso dei figli Pt_1
minori, con collocazione prevalente presso la madre e con specifica regolamentazione del diritto di visita in suo favore. Quanto alle statuizioni di carattere economico, instava per una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli posto a suo carico con la sentenza di separazione, chiedendo che fosse ridotto da euro 700,00 ad euro 500,00 mensili. Domandava, inoltre, che anche la partecipazione alle spese straordinarie fosse fissata nella misura del 50% rispetto al 60% previsto nella sentenza di separazione.
Si opponeva, infine, al riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie, allegando che la stessa, oltre a godere di adeguati redditi propri, aveva instaurato una stabile convivenza con il suo nuovo compagno.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, ma contestando le richieste economiche avversarie.
Quanto ai provvedimenti nell'interesse della prole, la resistente domandava che fossero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione in merito all'affidamento condiviso dei figli, alla collocazione prevalente presso di sé e alla determinazione dei periodi e delle modalità di frequentazione dei minori con il padre, trasferitosi ormai da anni in Spagna. Chiedeva che fosse comunque posto l'obbligo a carico del di vedere e tenere con sé i ragazzi almeno un fine Pt_1
settimana al mese.
Sul fronte economico, la lamentava l'inadeguatezza della misura del contributo di CP_1
mantenimento per i figli previsto in sede di separazione, a fronte del sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche, conseguente sia alla perdita del lavoro sia alla vendita della casa coniugale, che in precedenza era stata concessa in locazione, così garantendole un gettito mensile di euro 450,00. Sulla base delle predette circostanze sopravvenute, la resistente chiedeva l'aumento ad euro 1.200,00 complessivi, rivalutabili ISTAT, del contributo mensile per il mantenimento dei figli dovuto dal ricorrente, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie.
2 All'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione personale.
Nominato il Giudice Istruttore Dott.ssa Vena, all'udienza del 2 marzo 2022 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 326/2022 pronunciata in data 10 marzo 2022 e pubblicata il successivo 18 marzo 2022, dichiarava lo scioglimento del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., e fissava l'udienza del 29 novembre 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
In data 23 gennaio 2024, il depositava ricorso in corso di causa ex art. 709, ultimo comma, Pt_1
c.p.c., originante il sub procedimento iscritto al n. 2330-1/2021 RG, con cui chiedeva, alla luce della cessazione del proprio rapporto di lavoro in Spagna e del suo rientro in Italia, che fosse disposta la collocazione paritaria alternata dei figli minori, con conseguente revoca del contributo di mantenimento posto a proprio carico, fermo restando il pagamento del 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, chiedeva che tale contributo fosse ridotto a complessivi euro
250,00 mensili. Il allegava che, in data 19 agosto 2022, era cessato il suo rapporto di Pt_1
lavoro alle dipendenze della SM Pack Ibèrica s.l., a seguito del licenziamento intimato dalla predetta società, sicché dal mese di ottobre 2022 aveva iniziato a percepire un'indennità di disoccupazione pari ad euro 1.200,00 mensili. Rientrato in Italia, in data 2 ottobre 2023 era stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'agenzia di lavoro Staff, dalla quale percepiva una retribuzione di circa euro 1.636,00 mensili. Aveva altresì reperito un'abitazione, condotta in locazione al canone mensile di euro 500,00, sita in Sala Baganza (PR), Via Maestri n.
26, a pochi chilometri di distanza da quella della , in modo da poter frequentare CP_1
assiduamente i propri figli.
La resistente, dal canto suo, si opponeva alla richiesta modifica delle condizioni di cui al provvedimento presidenziale. In via subordinata, laddove il Tribunale avesse ritenuto di dover ridurre il contributo di mantenimento per i figli dovuto dal chiedeva che l'importo fosse Pt_1
stabilito in complessivi euro 600,00 mensili, indicizzati ISTAT.
In particolare, quanto al mutamento dell'assetto residenziale dei minori, la CP_1
rappresentava che, durante la permanenza del marito in Spagna, durata ben sette anni, la frequentazione dello stesso con i figli minori era stata irregolare e soprattutto discontinua, sicché i figli avevano trovato in lei la principale figura di riferimento. Da quando il marito, nel dicembre
2023, aveva fatto rientro in Italia, il rapporto di frequentazione era divenuto sicuramente più regolare, ma in ogni caso ciò non poteva giustificare il collocamento paritario e alternato dei minori,
3 in quanto tale soluzione sarebbe stata pregiudizievole per gli stessi. Infatti, le abitazioni del ricorrente e della resistente si trovavano in due paesi differenti, ovvero a Felino e a Sala Baganza.
Ciò avrebbe comportato la necessità di continui spostamenti dei minori per poter raggiungere la scuola, con la conseguenza che i minori avrebbero dovuto essere accompagnati la mattina a scuola dal padre (che non aveva un orario di lavoro compatibile) o avrebbero dovuto prendere un mezzo pubblico. A dire della , la vera ragione sottesa alla richiesta di modifica avanzata dal CP_1
era quella di sottrarsi al pagamento del contributo di mantenimento posto a suo a carico. Pt_1
Infine, la resistente non solo si opponeva all'ipotesi di mantenimento diretto di e da Per_1 CP_2
parte di ciascun genitore, ma riteneva che i 250,00 euro offerti dal ricorrente non fossero sufficienti neppure per soddisfare le esigenze primarie dei ragazzi.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Felino
(PR) e della documentazione fiscale delle parti, all'udienza del 18 dicembre 2024, il ricorrente precisava le proprie conclusioni chiedendo, fermo l'affidamento condiviso, la collocazione paritaria alternata dei figli presso ciascun genitore, con onere a carico degli stessi di provvedere al mantenimento diretto dei minori nei periodi di rispettiva spettanza. In via subordinata, si dichiarava disponibile a corrispondere la complessiva somma mensile di euro 250,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie. La resistente, dal canto suo, insisteva per la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale e si opponeva alla collocazione paritaria dei minori presso ciascun genitore, chiedendo la collocazione prevalente degli stessi presso di sé, con facoltà del di vederli ogni qualvolta lo avesse voluto. Pt_1
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti ex art. 190 c.p.c. termine ridotto di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
* * * * *
Ciò premesso in fatto, il Tribunale, con sentenza parziale n. 326/2022, ha già emesso sentenza non definitiva di divorzio tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'affidamento e alla collocazione dei minori e , nonché alla misura della Per_1 CP_2
partecipazione dei genitori al mantenimento dei figli.
Sull'affidamento e sulla collocazione dei minori (nato il [...]) e (nato il Per_1 CP_2
16 settembre 2011).
In merito all'affidamento e alla collocazione dei figli, preme rilevare che, in sede di provvedimenti provvisori, a fronte della concorde richiesta delle parti, il Presidente del Tribunale aveva confermato le condizioni di cui alla sentenza di separazione personale, disponendo l'affidamento condiviso degli stessi, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di tenerli
4 con sé a fine settimana alternati, dal sabato sino al lunedì mattina.
In sede di precisazione delle conclusioni, fermo restando l'affidamento condiviso dei minori, il ha chiesto la collocazione paritaria alternata degli stessi presso ciascun genitore, mentre la Pt_1
ha insistito per la collocazione prevalente dei figli presso di sé. CP_1
Con decreto del 15 marzo 2024, i Servizi Sociali del Comune di Felino (PR) sono stati incaricati di verificare la situazione personale e familiare dei minori , ormai sedicenne, e , Per_1 CP_2
attualmente di anni tredici, e di accertare il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse degli stessi e le modalità di frequentazione con il genitore non prevalentemente collocatario, provvedendo anche a predisporre il relativo calendario di incontri.
I Servizi Sociali incaricati si sono avvalsi della collaborazione del Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'AUSL di Parma, che ha demandato al dott. , Testimone_1
psicologo, il compito di effettuare dei colloqui con i genitori, proprio al fine di valutare la loro capacità genitoriale. Entrambi i genitori hanno palesato un atteggiamento di collaborazione rispetto ai colloqui di valutazione, a cui hanno partecipato attivamente, e sono apparsi molto responsabili, equilibrati, affettuosi con i figli ed in grado di prendere in modo autonomo le proprie decisioni, benché aperti al punto di vista altrui. Dalla relazione dei Servizi Sociali non emergono elementi oggettivi che depongano per una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa dell'uno o di entrambi i genitori e tali da poter giustificare una disposizione in senso contrario a quella richiesta. Non sono state riscontrate, in nessuno dei genitori, condotte definibili come pregiudizievoli che indichino la necessità di un affidamento esclusivo ad uno di essi.
A ciò si aggiunga che, in seguito all'emanazione della L. n. 54/2006, in materia di affidamento della prole, quello condiviso è divenuto la regola da adottare, in quanto è necessario prediligere l'interesse dei figli al mantenimento di un rapporto continuativo con ciascun genitore (il c.d. diritto alla “bigenitorialità”); inoltre, la norma di cui all'art. 337-ter c.c. sancisce che <il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale>> ed impone di valutare
<prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori>>.
Deve pertanto confermarsi, in continuità con quanto sinora disposto, l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, posto che questi ultimi sono apparsi attenti alle esigenze dei Per_1 CP_2
minori.
In ordine, poi, alla collocazione dei figli, i Servizi Sociali hanno proposto il mantenimento della collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione materna. I ragazzi, infatti, nonostante siano apparsi sereni nella relazione con entrambi i genitori, hanno definito la madre come il principale
5 punto di riferimento e di sostegno, descrivendo positivamente anche il legame con il nuovo marito della stessa. Quanto al padre, hanno affermato di avere un buon rapporto con lui, ma ha Per_1
raccontato che la sua somiglianza caratteriale con il genitore lo ha portato ogni tanto a discutere con il medesimo, circostanza confermata anche dal il quale ha ammesso <di essere in Pt_1
difficoltà in modo particolare con il figlio maggiore>>. infatti, fatica ad andare dal padre Per_1
quando non si svolgono attività di suo interesse e questo ha comportato che il primogenito, specialmente a seguito di discussioni, non sia andato a casa del per alcuni periodi. Pt_1
Riguardo al desiderio espresso dal di poter trascorrere più tempo con i figli, mediante il Pt_1 loro collocamento paritario, rileva il Tribunale che e hanno ormai un'età tale da Per_1 CP_2
poter manifestare in maniera consapevole la loro volontà e le loro esigenze. Entrambi hanno riferito agli operatori sociali di non voler modificare lo stato attuale, che li vede collocati prevalentemente presso la madre in Felino, ritenendo che l'organizzazione familiare in atto sia quella maggiormente rispondente ai loro bisogni. frequenta la scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto CP_2
Comprensivo di Felino, ossia nello stesso paese in cui è ubicata la casa materna, mentre il figlio primogenito frequenta la scuola secondaria di secondo grado a Langhirano.
Sulla base delle indagini svolte, ritiene il Collegio che sia opportuno confermare la residenza anagrafica e la dimora preferenziale dei minori presso la madre, tenuto conto della volontà espressa dagli stessi e delle difficoltà organizzative legate alle diverse località di residenza dei genitori (la
[...]
vive a Felino, il vive a Sala Baganza). Peraltro, le ridotte dimensioni della casa CP_1 Pt_1
paterna, dotata di una sola camera da letto, inducono a ritenere che tale immobile sia logisticamente inadeguato ad una stabile convivenza dei minori con il padre, posto che il sarebbe Pt_1 costretto a condividere l'unica camera da letto con entrambi i figli durante i periodi di permanenza presso di sé.
Infine, per quanto concerne i tempi di permanenza dei minori con il padre, i medesimi hanno riportato di aver definito in autonomia quando vederlo, senza la necessità di una calendarizzazione predefinita, e di non voler modificare l'attuale organizzazione familiare, essendo convinti che la stessa sia rispondente ai loro bisogni.
I ragazzi hanno infatti manifestato la concorde volontà di <mantenere la situazione come strutturata attualmente, ovvero di poter scegliere in autonomia quando stare con uno piuttosto che con l'altro genitore, essendo da sempre abituati in questo modo e ritenendo di non volersi sentire
“obbligati” nei tempi da trascorrere con i propri genitori>>.
A sostegno di quanto riferito dai figli, il e la hanno ribadito di non aver Pt_1 CP_1
sostanzialmente rispettato la calendarizzazione di cui ai provvedimenti presidenziali, avendo concordato di lasciare libera scelta agli stessi in merito al tempo da trascorrere con l'uno o con
6 l'altro genitore. Tale decisione ha permesso ai ragazzi di creare sia con la madre che con il padre relazioni stabili e positive, basate sul rispetto reciproco e sulla libertà di ognuno di autodeterminarsi.
Pertanto, come suggerito dai Servizi, tenuto conto della volontà di e di , appare Per_1 CP_2
opportuno disporre che questi ultimi vedano il padre in momenti liberamente concordati dai genitori, nel rispetto dei ritmi di vita e dei bisogni quotidiani dei figli, oltre che degli impegni scolastici, extra scolastici e sportivi degli stessi.
In ogni caso, appare opportuno disporre che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il abbia facoltà di Pt_1
incontrare i figli minori con le seguenti modalità:
-durante tutte le settimane per due giorni alla settimana, da individuare di comune accordo tra le parti, dal termine delle lezioni scolastiche fino all'inizio delle lezioni scolastiche del giorno successivo, con facoltà di pernottamento;
-a settimane alterne dal termine delle lezioni scolastiche del sabato sino all'inizio delle lezioni scolastiche del lunedì ovvero, nel periodo extra-scolastico, dalle ore 15 del sabato sino alle 15 del lunedì successivo;
-per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 maggio ovvero, in assenza di accordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di consentire la reperibilità telefonica del minore all'altro genitore almeno una volta al giorno;
con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 maggio ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al 31 agosto;
-durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi a decorrere, ad anni alterni, dal 24 dicembre o dal 31 dicembre, con sospensione dell'ordinario regime di incontri e con la previsione di un analogo periodo continuativo per l'altro genitore, in modo tale che il minore trascorra, alternativamente, con un genitore le festività natalizie e con l'altro quelle di Capodanno;
-per metà delle vacanze pasquali, alternando i periodi;
-durante tutte le rimanenti festività civili, secondo un criterio di alternanza annuale tra i genitori.
Sul mantenimento dei figli.
Quanto alla regolamentazione della misura e del modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento di e , si rileva quanto segue. Per_1 CP_2
Il nel ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione ad euro 500,00 mensili (euro 250,00 per Pt_1
ciascun figlio) del contributo ordinario di mantenimento per i figli posto a suo carico con la sentenza di separazione nella misura di euro 700,00 mensili. Inoltre, ha affermato di essere disposto a partecipare alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori nella ridotta misura del 50%
7 rispetto al 60% previsto nella suddetta sentenza. La , dal canto suo, in sede di CP_1 costituzione, ha domandato che l'importo dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento di e fosse aumentato a complessivi euro 1.200,00 mensili, rivalutabili ISTAT, fermo Per_1 CP_2 restando il pagamento del 60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi.
L'ordinanza presidenziale, assunta in data 16 dicembre 2021, aveva mantenuto il contributo paterno per i figli nella misura fissata in sede di separazione, pari a complessivi euro 700,00 mensili (euro
350,00 ciascuno), indicizzati ISTAT, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie.
In sede di precisazione delle conclusioni, il riportandosi sostanzialmente al ricorso per la Pt_1
modifica dei provvedimenti provvisori di cui al sub procedimento n. 2330-1/2024, ha chiesto, a fronte della richiesta avanzata di collocazione paritaria alternata dei minori, la revoca del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, fermo restando il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
e, solo in via subordinata, la riduzione di tale somma a complessivi euro 250,00 mensili. La
[...]
, per parte sua, ha insistito per la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza CP_1
presidenziale.
Orbene, occorre evidenziare che, a seguito della separazione o del divorzio, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (v. Cass. civ. n.
15065/2000; Cass. civ. n. 3363/1993). È altresì da considerare che il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto dell'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass. civ. n. 11025/1997).
Ciò premesso, occorre procedere all'accertamento delle complessive disponibilità economiche delle parti, dando atto delle modifiche intervenute nel corso del giudizio. Tale accertamento consente di determinare, per un verso, la parte delle risorse economiche che i genitori sono concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascuno di loro può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Quanto al ricorrente, dalla documentazione fiscale in atti, emerge che il trasferitosi in Pt_1
Spagna dopo la separazione, ha lavorato presso la SM Pack Ibèrica s.l., dal 1° agosto 2016 (v. doc.
2 di parte resistente, depositato nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.) al mese di luglio 2022
(v. doc. 4 di parte ricorrente, depositato nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.), percependo una retribuzione netta mensile pari a circa euro 3.000,00. A seguito del suo licenziamento, dovuto
8 alla crisi finanziaria attraversata dalla società datrice di lavoro, il dal 19 agosto 2022, ha Pt_1 iniziato a percepire l'indennità di disoccupazione (v. doc. 5 di parte ricorrente, depositato nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.). Rientrato in Italia, il ricorrente è stato assunto, in data 2 ottobre
2023, con contratto a tempo determinato, dalla Staff s.p.a., agenzia di lavoro interinale, percependo una retribuzione pari a circa euro 1.600,00 mensili (v. doc. 6 di parte ricorrente, depositato nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.). Dopo aver superato con esito positivo il periodo di prova, dal
1° febbraio 2024 è stato assunto, come operaio qualificato e con contratto a tempo indeterminato, da
Stamec s.r.l. con sede in Felino (PR), Strada Roma 5/A (v. contratto di assunzione Stamek, depositato in data 8 novembre 2024 nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.). Dalle buste paga prodotte (v. buste paghe e busta paga ottobre, depositate rispettivamente in Parte_1
data 8 novembre 2024 e in data 18 novembre 2024 nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.), risulta che il dal mese di febbraio 2024 al mese di ottobre 2024, ha percepito un reddito Pt_1
netto pari a complessivi euro 15.170,00 (reddito medio mensile, calcolato su nove mesi, pari ad euro 1.685,56 mensili).
Dal 1° gennaio 2024, il ricorrente vive in un appartamento sito in Sala Baganza (PR), Via Maestri
n. 26, condotto in locazione al canone mensile di euro 500,00 (v. doc. 7 di parte ricorrente, depositato nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.). Lo stesso risulta proprietario di un autoveicolo marca Volkswagen (v. doc. 4 di parte ricorrente, depositato in data 6 ottobre 2021 nel procedimento n. 2330/2021).
Quanto alla resistente, nel corso del giudizio, è emerso che la è rimasta priva di CP_1
occupazione dal mese di novembre 2018 (v. doc. 5 di parte resistente, depositato nel procedimento
n. 2330/2021) fino al mese di novembre 2023. In data 18 dicembre 2023, è stata assunta, con contratto part-time a tempo determinato, presso Cometa s.r.l. con sede in Parma (v. doc. 4 e doc. 7 di parte resistente, depositati nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.). Dalle buste paga prodotte
(v. doc. 12 di parte resistente, depositato nel procedimento n. 2330/2021) risulta che la
[...]
, dal mese di dicembre 2023 al mese di novembre 2024, ha percepito un reddito annuo CP_1
netto pari ad euro 13.015,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.084,58 mensili). Dal 1° novembre 2014, la resistente, unitamente ai figli, vive in un appartamento sito in
Felino (PR), Via Capelli n. 8, condotto in locazione ad un canone mensile di euro 500,00 (v. doc. 10 di parte resistente, depositato nel procedimento n. 2330/2021). Nel mese di ottobre 2023, la
[...]
ha contratto matrimonio con il suo nuovo compagno di vita, con cui in precedenza aveva CP_1
già intrapreso una stabile convivenza (v. relazione dei Servizi Sociali della Pedemontana Sociale depositata in data 30 ottobre 2024), sicché deve presumersi che lo stesso concorra nel pagamento delle spese domestiche.
9 Pertanto, mentre il è gravato ogni mese dalle spese necessarie per il soddisfacimento delle Pt_1 proprie esigenze abitative connesse alla locazione dell'immobile pari a euro 500,00 mensili, la
[...]
può invece fare affidamento sul contributo economico del nuovo coniuge. CP_1
Alla luce delle complessive condizioni economiche e personali delle parti, nonché della prevalente collocazione dei figli presso la madre, ritiene il Collegio che, fermi per il passato i provvedimenti provvisori assunti dal Presidente, sia equo porre a carico del a far data dal mese di ottobre Pt_1
2023, l'obbligo di corrispondere alla , entro il giorno dieci di ogni mese, un contributo CP_1
di mantenimento per e pari a complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 Per_1 CP_2
ciascuno), indicizzati ISTAT.
Tale riduzione del contributo (che passa dagli iniziali euro 700,00 mensili ad euro 300,00 mensili), rispetto a quanto disposto in sede di separazione e a quanto previsto nel presente giudizio in sede di provvedimenti provvisori, si giustifica alla luce del peggioramento della situazione economica del ricorrente, che, come innanzi illustrato, ha subito una notevole contrazione reddituale a partire dal mese di ottobre 2023. In relazione al periodo antecedente, infatti, il si è limitato a produrre Pt_1
la lettera di licenziamento ricevuta da parte della Direzione della SM Pack Ibèrica s.l. ed un documento attestante che il medesimo, dal 19 agosto 2022, ha iniziato a percepire l'indennità di disoccupazione. L'importo di tale indennità, però, non è mai stato documentato dal ricorrente, avendo quest'ultimo disatteso anche quanto disposto dal Giudice, il quale, con ordinanza del 15 marzo 2024, ha ordinato alle parti di depositare le rispettive dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni di imposta. Ritiene il Collegio che da tale comportamento sia possibile desumere ex art. 116 c.p.c. argomenti di prova: invero la mancata produzione di idonea documentazione fiscale appare volta a celare la reale capacità reddituale del ricorrente che, pertanto, deve ritenersi pressoché invariata fino al mese di settembre 2023.
Sempre a far data dal mese di ottobre 2023, il dovrà altresì contribuire al pagamento del Pt_1
50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli e , come di seguito Per_1 CP_2
elencate.
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
10 tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) dei figli, purché di costo unitario non superiore ad euro 150,00;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
11 esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio ai figli anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione dei figli, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto dei figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa
12 richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, e-mail, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale dei figli.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
quando si tratta di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Infine, si ritiene equo che l'assegno unico relativo ai figli e venga percepito nella Per_1 CP_2
misura del 50% da parte di ciascun genitore.
Ciò posto, devono ritenersi assorbite dalla presente decisione le questioni oggetto del sub procedimento iscritto al n. 2330-1/2024 R.G., instaurato a seguito del ricorso proposto da Parte_1
.
[...]
Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone l'affido condiviso dei figli minori e , con collocazione Persona_2 Persona_3
prevalente e residenza anagrafica presso la madre . Controparte_1
2) Dispone che i minori e vedano il padre in momenti Persona_2 Persona_3
liberamente concordati dai genitori, nel rispetto dei ritmi di vita e dei bisogni quotidiani dei figli, oltre che degli impegni scolastici, extra scolastici e sportivi degli stessi.
Dispone che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il abbia facoltà di incontrare i figli minori con le Pt_1
seguenti modalità:
13 -durante tutte le settimane per due giorni alla settimana, da individuare di comune accordo tra le parti, dal termine delle lezioni scolastiche fino all'inizio delle lezioni scolastiche del giorno successivo, con facoltà di pernottamento;
-a settimane alterne dal termine delle lezioni scolastiche del sabato sino all'inizio delle lezioni scolastiche del lunedì ovvero, nel periodo extra-scolastico, dalle ore 15 del sabato sino alle 15 del lunedì successivo;
-per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 maggio ovvero, in assenza di accordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di consentire la reperibilità telefonica del minore all'altro genitore almeno una volta al giorno;
con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 maggio ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al 31 agosto;
-durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi a decorrere, ad anni alterni, dal 24 dicembre o dal 31 dicembre, con sospensione dell'ordinario regime di incontri e con la previsione di un analogo periodo continuativo per l'altro genitore, in modo tale che il minore trascorra, alternativamente, con un genitore le festività natalizie e con l'altro quelle di Capodanno;
-per metà delle vacanze pasquali, alternando i periodi;
-durante tutte le rimanenti festività civili, secondo un criterio di alternanza annuale tra i genitori.
4) Fermi per il passato - fino al mese di settembre 2023 - i provvedimenti presidenziali, pone a carico di , a far data dal mese di ottobre 2023, l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
, entro il giorno dieci di ogni mese, un contributo di mantenimento per i figli pari a Controparte_1
complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 mensili per ciascun figlio), indicizzati ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, come specificamente elencate in parte motiva.
5) Dispone che l'assegno unico relativo ai figli e venga percepito Persona_2 Persona_3
nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
6) Dichiara assorbite dalla presente decisione le questioni oggetto del sub procedimento iscritto al n.
2330-1/2021 R.G., instaurato a seguito del ricorso proposto da . Parte_1
7) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 4 marzo 2025
Il Giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZ. I CIVILE composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2330/2021 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Riccio n. 7, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Katia Guarini del Foro di Parma e dell'Abogado Pierfrancesco Guido del Foro di
Roma, che lo rappresentano e difendono, giusta delega agli atti
- Ricorrente -
nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Parma, Via Goito n. 16, presso lo studio Controparte_1
degli Avv.ti Claudio Bianchini e Giovanna Pellegrini, che la rappresentano e difendono, giusta delega agli atti
- Resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: “Scioglimento del matrimonio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 dicembre 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione della presente sentenza, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 326/2022 pronunciata da questo
Tribunale in data 10 marzo 2022, pubblicata il successivo 18 marzo 2022, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
1 Con ricorso depositato in data 15 giugno 2021, adiva il Tribunale di Parma per Parte_1
ivi sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto in Calestano (PR) il 7 maggio
2005 con (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
Calestano n. 2, P. I, Reg. Uff. Anno 2005), dalla cui unione erano nati due figli, e , Per_1 Parte_1
ancora minori di età.
A sostegno del ricorso esponeva che il Tribunale di Parma con sentenza n. 38/2020 del 9 gennaio
2020, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, lo stato di separazione tra i coniugi si era protratto ininterrottamente, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i medesimi. Il chiedeva, oltre alla pronunzia sul vincolo, l'affidamento condiviso dei figli Pt_1
minori, con collocazione prevalente presso la madre e con specifica regolamentazione del diritto di visita in suo favore. Quanto alle statuizioni di carattere economico, instava per una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli posto a suo carico con la sentenza di separazione, chiedendo che fosse ridotto da euro 700,00 ad euro 500,00 mensili. Domandava, inoltre, che anche la partecipazione alle spese straordinarie fosse fissata nella misura del 50% rispetto al 60% previsto nella sentenza di separazione.
Si opponeva, infine, al riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie, allegando che la stessa, oltre a godere di adeguati redditi propri, aveva instaurato una stabile convivenza con il suo nuovo compagno.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, ma contestando le richieste economiche avversarie.
Quanto ai provvedimenti nell'interesse della prole, la resistente domandava che fossero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione in merito all'affidamento condiviso dei figli, alla collocazione prevalente presso di sé e alla determinazione dei periodi e delle modalità di frequentazione dei minori con il padre, trasferitosi ormai da anni in Spagna. Chiedeva che fosse comunque posto l'obbligo a carico del di vedere e tenere con sé i ragazzi almeno un fine Pt_1
settimana al mese.
Sul fronte economico, la lamentava l'inadeguatezza della misura del contributo di CP_1
mantenimento per i figli previsto in sede di separazione, a fronte del sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche, conseguente sia alla perdita del lavoro sia alla vendita della casa coniugale, che in precedenza era stata concessa in locazione, così garantendole un gettito mensile di euro 450,00. Sulla base delle predette circostanze sopravvenute, la resistente chiedeva l'aumento ad euro 1.200,00 complessivi, rivalutabili ISTAT, del contributo mensile per il mantenimento dei figli dovuto dal ricorrente, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie.
2 All'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione personale.
Nominato il Giudice Istruttore Dott.ssa Vena, all'udienza del 2 marzo 2022 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 326/2022 pronunciata in data 10 marzo 2022 e pubblicata il successivo 18 marzo 2022, dichiarava lo scioglimento del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., e fissava l'udienza del 29 novembre 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
In data 23 gennaio 2024, il depositava ricorso in corso di causa ex art. 709, ultimo comma, Pt_1
c.p.c., originante il sub procedimento iscritto al n. 2330-1/2021 RG, con cui chiedeva, alla luce della cessazione del proprio rapporto di lavoro in Spagna e del suo rientro in Italia, che fosse disposta la collocazione paritaria alternata dei figli minori, con conseguente revoca del contributo di mantenimento posto a proprio carico, fermo restando il pagamento del 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, chiedeva che tale contributo fosse ridotto a complessivi euro
250,00 mensili. Il allegava che, in data 19 agosto 2022, era cessato il suo rapporto di Pt_1
lavoro alle dipendenze della SM Pack Ibèrica s.l., a seguito del licenziamento intimato dalla predetta società, sicché dal mese di ottobre 2022 aveva iniziato a percepire un'indennità di disoccupazione pari ad euro 1.200,00 mensili. Rientrato in Italia, in data 2 ottobre 2023 era stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'agenzia di lavoro Staff, dalla quale percepiva una retribuzione di circa euro 1.636,00 mensili. Aveva altresì reperito un'abitazione, condotta in locazione al canone mensile di euro 500,00, sita in Sala Baganza (PR), Via Maestri n.
26, a pochi chilometri di distanza da quella della , in modo da poter frequentare CP_1
assiduamente i propri figli.
La resistente, dal canto suo, si opponeva alla richiesta modifica delle condizioni di cui al provvedimento presidenziale. In via subordinata, laddove il Tribunale avesse ritenuto di dover ridurre il contributo di mantenimento per i figli dovuto dal chiedeva che l'importo fosse Pt_1
stabilito in complessivi euro 600,00 mensili, indicizzati ISTAT.
In particolare, quanto al mutamento dell'assetto residenziale dei minori, la CP_1
rappresentava che, durante la permanenza del marito in Spagna, durata ben sette anni, la frequentazione dello stesso con i figli minori era stata irregolare e soprattutto discontinua, sicché i figli avevano trovato in lei la principale figura di riferimento. Da quando il marito, nel dicembre
2023, aveva fatto rientro in Italia, il rapporto di frequentazione era divenuto sicuramente più regolare, ma in ogni caso ciò non poteva giustificare il collocamento paritario e alternato dei minori,
3 in quanto tale soluzione sarebbe stata pregiudizievole per gli stessi. Infatti, le abitazioni del ricorrente e della resistente si trovavano in due paesi differenti, ovvero a Felino e a Sala Baganza.
Ciò avrebbe comportato la necessità di continui spostamenti dei minori per poter raggiungere la scuola, con la conseguenza che i minori avrebbero dovuto essere accompagnati la mattina a scuola dal padre (che non aveva un orario di lavoro compatibile) o avrebbero dovuto prendere un mezzo pubblico. A dire della , la vera ragione sottesa alla richiesta di modifica avanzata dal CP_1
era quella di sottrarsi al pagamento del contributo di mantenimento posto a suo a carico. Pt_1
Infine, la resistente non solo si opponeva all'ipotesi di mantenimento diretto di e da Per_1 CP_2
parte di ciascun genitore, ma riteneva che i 250,00 euro offerti dal ricorrente non fossero sufficienti neppure per soddisfare le esigenze primarie dei ragazzi.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Felino
(PR) e della documentazione fiscale delle parti, all'udienza del 18 dicembre 2024, il ricorrente precisava le proprie conclusioni chiedendo, fermo l'affidamento condiviso, la collocazione paritaria alternata dei figli presso ciascun genitore, con onere a carico degli stessi di provvedere al mantenimento diretto dei minori nei periodi di rispettiva spettanza. In via subordinata, si dichiarava disponibile a corrispondere la complessiva somma mensile di euro 250,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie. La resistente, dal canto suo, insisteva per la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale e si opponeva alla collocazione paritaria dei minori presso ciascun genitore, chiedendo la collocazione prevalente degli stessi presso di sé, con facoltà del di vederli ogni qualvolta lo avesse voluto. Pt_1
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti ex art. 190 c.p.c. termine ridotto di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
* * * * *
Ciò premesso in fatto, il Tribunale, con sentenza parziale n. 326/2022, ha già emesso sentenza non definitiva di divorzio tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'affidamento e alla collocazione dei minori e , nonché alla misura della Per_1 CP_2
partecipazione dei genitori al mantenimento dei figli.
Sull'affidamento e sulla collocazione dei minori (nato il [...]) e (nato il Per_1 CP_2
16 settembre 2011).
In merito all'affidamento e alla collocazione dei figli, preme rilevare che, in sede di provvedimenti provvisori, a fronte della concorde richiesta delle parti, il Presidente del Tribunale aveva confermato le condizioni di cui alla sentenza di separazione personale, disponendo l'affidamento condiviso degli stessi, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di tenerli
4 con sé a fine settimana alternati, dal sabato sino al lunedì mattina.
In sede di precisazione delle conclusioni, fermo restando l'affidamento condiviso dei minori, il ha chiesto la collocazione paritaria alternata degli stessi presso ciascun genitore, mentre la Pt_1
ha insistito per la collocazione prevalente dei figli presso di sé. CP_1
Con decreto del 15 marzo 2024, i Servizi Sociali del Comune di Felino (PR) sono stati incaricati di verificare la situazione personale e familiare dei minori , ormai sedicenne, e , Per_1 CP_2
attualmente di anni tredici, e di accertare il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse degli stessi e le modalità di frequentazione con il genitore non prevalentemente collocatario, provvedendo anche a predisporre il relativo calendario di incontri.
I Servizi Sociali incaricati si sono avvalsi della collaborazione del Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'AUSL di Parma, che ha demandato al dott. , Testimone_1
psicologo, il compito di effettuare dei colloqui con i genitori, proprio al fine di valutare la loro capacità genitoriale. Entrambi i genitori hanno palesato un atteggiamento di collaborazione rispetto ai colloqui di valutazione, a cui hanno partecipato attivamente, e sono apparsi molto responsabili, equilibrati, affettuosi con i figli ed in grado di prendere in modo autonomo le proprie decisioni, benché aperti al punto di vista altrui. Dalla relazione dei Servizi Sociali non emergono elementi oggettivi che depongano per una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa dell'uno o di entrambi i genitori e tali da poter giustificare una disposizione in senso contrario a quella richiesta. Non sono state riscontrate, in nessuno dei genitori, condotte definibili come pregiudizievoli che indichino la necessità di un affidamento esclusivo ad uno di essi.
A ciò si aggiunga che, in seguito all'emanazione della L. n. 54/2006, in materia di affidamento della prole, quello condiviso è divenuto la regola da adottare, in quanto è necessario prediligere l'interesse dei figli al mantenimento di un rapporto continuativo con ciascun genitore (il c.d. diritto alla “bigenitorialità”); inoltre, la norma di cui all'art. 337-ter c.c. sancisce che <il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale>> ed impone di valutare
<prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori>>.
Deve pertanto confermarsi, in continuità con quanto sinora disposto, l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, posto che questi ultimi sono apparsi attenti alle esigenze dei Per_1 CP_2
minori.
In ordine, poi, alla collocazione dei figli, i Servizi Sociali hanno proposto il mantenimento della collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione materna. I ragazzi, infatti, nonostante siano apparsi sereni nella relazione con entrambi i genitori, hanno definito la madre come il principale
5 punto di riferimento e di sostegno, descrivendo positivamente anche il legame con il nuovo marito della stessa. Quanto al padre, hanno affermato di avere un buon rapporto con lui, ma ha Per_1
raccontato che la sua somiglianza caratteriale con il genitore lo ha portato ogni tanto a discutere con il medesimo, circostanza confermata anche dal il quale ha ammesso <di essere in Pt_1
difficoltà in modo particolare con il figlio maggiore>>. infatti, fatica ad andare dal padre Per_1
quando non si svolgono attività di suo interesse e questo ha comportato che il primogenito, specialmente a seguito di discussioni, non sia andato a casa del per alcuni periodi. Pt_1
Riguardo al desiderio espresso dal di poter trascorrere più tempo con i figli, mediante il Pt_1 loro collocamento paritario, rileva il Tribunale che e hanno ormai un'età tale da Per_1 CP_2
poter manifestare in maniera consapevole la loro volontà e le loro esigenze. Entrambi hanno riferito agli operatori sociali di non voler modificare lo stato attuale, che li vede collocati prevalentemente presso la madre in Felino, ritenendo che l'organizzazione familiare in atto sia quella maggiormente rispondente ai loro bisogni. frequenta la scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto CP_2
Comprensivo di Felino, ossia nello stesso paese in cui è ubicata la casa materna, mentre il figlio primogenito frequenta la scuola secondaria di secondo grado a Langhirano.
Sulla base delle indagini svolte, ritiene il Collegio che sia opportuno confermare la residenza anagrafica e la dimora preferenziale dei minori presso la madre, tenuto conto della volontà espressa dagli stessi e delle difficoltà organizzative legate alle diverse località di residenza dei genitori (la
[...]
vive a Felino, il vive a Sala Baganza). Peraltro, le ridotte dimensioni della casa CP_1 Pt_1
paterna, dotata di una sola camera da letto, inducono a ritenere che tale immobile sia logisticamente inadeguato ad una stabile convivenza dei minori con il padre, posto che il sarebbe Pt_1 costretto a condividere l'unica camera da letto con entrambi i figli durante i periodi di permanenza presso di sé.
Infine, per quanto concerne i tempi di permanenza dei minori con il padre, i medesimi hanno riportato di aver definito in autonomia quando vederlo, senza la necessità di una calendarizzazione predefinita, e di non voler modificare l'attuale organizzazione familiare, essendo convinti che la stessa sia rispondente ai loro bisogni.
I ragazzi hanno infatti manifestato la concorde volontà di <mantenere la situazione come strutturata attualmente, ovvero di poter scegliere in autonomia quando stare con uno piuttosto che con l'altro genitore, essendo da sempre abituati in questo modo e ritenendo di non volersi sentire
“obbligati” nei tempi da trascorrere con i propri genitori>>.
A sostegno di quanto riferito dai figli, il e la hanno ribadito di non aver Pt_1 CP_1
sostanzialmente rispettato la calendarizzazione di cui ai provvedimenti presidenziali, avendo concordato di lasciare libera scelta agli stessi in merito al tempo da trascorrere con l'uno o con
6 l'altro genitore. Tale decisione ha permesso ai ragazzi di creare sia con la madre che con il padre relazioni stabili e positive, basate sul rispetto reciproco e sulla libertà di ognuno di autodeterminarsi.
Pertanto, come suggerito dai Servizi, tenuto conto della volontà di e di , appare Per_1 CP_2
opportuno disporre che questi ultimi vedano il padre in momenti liberamente concordati dai genitori, nel rispetto dei ritmi di vita e dei bisogni quotidiani dei figli, oltre che degli impegni scolastici, extra scolastici e sportivi degli stessi.
In ogni caso, appare opportuno disporre che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il abbia facoltà di Pt_1
incontrare i figli minori con le seguenti modalità:
-durante tutte le settimane per due giorni alla settimana, da individuare di comune accordo tra le parti, dal termine delle lezioni scolastiche fino all'inizio delle lezioni scolastiche del giorno successivo, con facoltà di pernottamento;
-a settimane alterne dal termine delle lezioni scolastiche del sabato sino all'inizio delle lezioni scolastiche del lunedì ovvero, nel periodo extra-scolastico, dalle ore 15 del sabato sino alle 15 del lunedì successivo;
-per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 maggio ovvero, in assenza di accordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di consentire la reperibilità telefonica del minore all'altro genitore almeno una volta al giorno;
con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 maggio ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al 31 agosto;
-durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi a decorrere, ad anni alterni, dal 24 dicembre o dal 31 dicembre, con sospensione dell'ordinario regime di incontri e con la previsione di un analogo periodo continuativo per l'altro genitore, in modo tale che il minore trascorra, alternativamente, con un genitore le festività natalizie e con l'altro quelle di Capodanno;
-per metà delle vacanze pasquali, alternando i periodi;
-durante tutte le rimanenti festività civili, secondo un criterio di alternanza annuale tra i genitori.
Sul mantenimento dei figli.
Quanto alla regolamentazione della misura e del modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento di e , si rileva quanto segue. Per_1 CP_2
Il nel ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione ad euro 500,00 mensili (euro 250,00 per Pt_1
ciascun figlio) del contributo ordinario di mantenimento per i figli posto a suo carico con la sentenza di separazione nella misura di euro 700,00 mensili. Inoltre, ha affermato di essere disposto a partecipare alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori nella ridotta misura del 50%
7 rispetto al 60% previsto nella suddetta sentenza. La , dal canto suo, in sede di CP_1 costituzione, ha domandato che l'importo dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento di e fosse aumentato a complessivi euro 1.200,00 mensili, rivalutabili ISTAT, fermo Per_1 CP_2 restando il pagamento del 60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi.
L'ordinanza presidenziale, assunta in data 16 dicembre 2021, aveva mantenuto il contributo paterno per i figli nella misura fissata in sede di separazione, pari a complessivi euro 700,00 mensili (euro
350,00 ciascuno), indicizzati ISTAT, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie.
In sede di precisazione delle conclusioni, il riportandosi sostanzialmente al ricorso per la Pt_1
modifica dei provvedimenti provvisori di cui al sub procedimento n. 2330-1/2024, ha chiesto, a fronte della richiesta avanzata di collocazione paritaria alternata dei minori, la revoca del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, fermo restando il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
e, solo in via subordinata, la riduzione di tale somma a complessivi euro 250,00 mensili. La
[...]
, per parte sua, ha insistito per la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza CP_1
presidenziale.
Orbene, occorre evidenziare che, a seguito della separazione o del divorzio, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (v. Cass. civ. n.
15065/2000; Cass. civ. n. 3363/1993). È altresì da considerare che il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto dell'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass. civ. n. 11025/1997).
Ciò premesso, occorre procedere all'accertamento delle complessive disponibilità economiche delle parti, dando atto delle modifiche intervenute nel corso del giudizio. Tale accertamento consente di determinare, per un verso, la parte delle risorse economiche che i genitori sono concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascuno di loro può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Quanto al ricorrente, dalla documentazione fiscale in atti, emerge che il trasferitosi in Pt_1
Spagna dopo la separazione, ha lavorato presso la SM Pack Ibèrica s.l., dal 1° agosto 2016 (v. doc.
2 di parte resistente, depositato nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.) al mese di luglio 2022
(v. doc. 4 di parte ricorrente, depositato nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.), percependo una retribuzione netta mensile pari a circa euro 3.000,00. A seguito del suo licenziamento, dovuto
8 alla crisi finanziaria attraversata dalla società datrice di lavoro, il dal 19 agosto 2022, ha Pt_1 iniziato a percepire l'indennità di disoccupazione (v. doc. 5 di parte ricorrente, depositato nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.). Rientrato in Italia, il ricorrente è stato assunto, in data 2 ottobre
2023, con contratto a tempo determinato, dalla Staff s.p.a., agenzia di lavoro interinale, percependo una retribuzione pari a circa euro 1.600,00 mensili (v. doc. 6 di parte ricorrente, depositato nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.). Dopo aver superato con esito positivo il periodo di prova, dal
1° febbraio 2024 è stato assunto, come operaio qualificato e con contratto a tempo indeterminato, da
Stamec s.r.l. con sede in Felino (PR), Strada Roma 5/A (v. contratto di assunzione Stamek, depositato in data 8 novembre 2024 nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.). Dalle buste paga prodotte (v. buste paghe e busta paga ottobre, depositate rispettivamente in Parte_1
data 8 novembre 2024 e in data 18 novembre 2024 nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.), risulta che il dal mese di febbraio 2024 al mese di ottobre 2024, ha percepito un reddito Pt_1
netto pari a complessivi euro 15.170,00 (reddito medio mensile, calcolato su nove mesi, pari ad euro 1.685,56 mensili).
Dal 1° gennaio 2024, il ricorrente vive in un appartamento sito in Sala Baganza (PR), Via Maestri
n. 26, condotto in locazione al canone mensile di euro 500,00 (v. doc. 7 di parte ricorrente, depositato nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.). Lo stesso risulta proprietario di un autoveicolo marca Volkswagen (v. doc. 4 di parte ricorrente, depositato in data 6 ottobre 2021 nel procedimento n. 2330/2021).
Quanto alla resistente, nel corso del giudizio, è emerso che la è rimasta priva di CP_1
occupazione dal mese di novembre 2018 (v. doc. 5 di parte resistente, depositato nel procedimento
n. 2330/2021) fino al mese di novembre 2023. In data 18 dicembre 2023, è stata assunta, con contratto part-time a tempo determinato, presso Cometa s.r.l. con sede in Parma (v. doc. 4 e doc. 7 di parte resistente, depositati nel sub procedimento n. 2330-1/2024 R.G.). Dalle buste paga prodotte
(v. doc. 12 di parte resistente, depositato nel procedimento n. 2330/2021) risulta che la
[...]
, dal mese di dicembre 2023 al mese di novembre 2024, ha percepito un reddito annuo CP_1
netto pari ad euro 13.015,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.084,58 mensili). Dal 1° novembre 2014, la resistente, unitamente ai figli, vive in un appartamento sito in
Felino (PR), Via Capelli n. 8, condotto in locazione ad un canone mensile di euro 500,00 (v. doc. 10 di parte resistente, depositato nel procedimento n. 2330/2021). Nel mese di ottobre 2023, la
[...]
ha contratto matrimonio con il suo nuovo compagno di vita, con cui in precedenza aveva CP_1
già intrapreso una stabile convivenza (v. relazione dei Servizi Sociali della Pedemontana Sociale depositata in data 30 ottobre 2024), sicché deve presumersi che lo stesso concorra nel pagamento delle spese domestiche.
9 Pertanto, mentre il è gravato ogni mese dalle spese necessarie per il soddisfacimento delle Pt_1 proprie esigenze abitative connesse alla locazione dell'immobile pari a euro 500,00 mensili, la
[...]
può invece fare affidamento sul contributo economico del nuovo coniuge. CP_1
Alla luce delle complessive condizioni economiche e personali delle parti, nonché della prevalente collocazione dei figli presso la madre, ritiene il Collegio che, fermi per il passato i provvedimenti provvisori assunti dal Presidente, sia equo porre a carico del a far data dal mese di ottobre Pt_1
2023, l'obbligo di corrispondere alla , entro il giorno dieci di ogni mese, un contributo CP_1
di mantenimento per e pari a complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 Per_1 CP_2
ciascuno), indicizzati ISTAT.
Tale riduzione del contributo (che passa dagli iniziali euro 700,00 mensili ad euro 300,00 mensili), rispetto a quanto disposto in sede di separazione e a quanto previsto nel presente giudizio in sede di provvedimenti provvisori, si giustifica alla luce del peggioramento della situazione economica del ricorrente, che, come innanzi illustrato, ha subito una notevole contrazione reddituale a partire dal mese di ottobre 2023. In relazione al periodo antecedente, infatti, il si è limitato a produrre Pt_1
la lettera di licenziamento ricevuta da parte della Direzione della SM Pack Ibèrica s.l. ed un documento attestante che il medesimo, dal 19 agosto 2022, ha iniziato a percepire l'indennità di disoccupazione. L'importo di tale indennità, però, non è mai stato documentato dal ricorrente, avendo quest'ultimo disatteso anche quanto disposto dal Giudice, il quale, con ordinanza del 15 marzo 2024, ha ordinato alle parti di depositare le rispettive dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni di imposta. Ritiene il Collegio che da tale comportamento sia possibile desumere ex art. 116 c.p.c. argomenti di prova: invero la mancata produzione di idonea documentazione fiscale appare volta a celare la reale capacità reddituale del ricorrente che, pertanto, deve ritenersi pressoché invariata fino al mese di settembre 2023.
Sempre a far data dal mese di ottobre 2023, il dovrà altresì contribuire al pagamento del Pt_1
50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli e , come di seguito Per_1 CP_2
elencate.
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
10 tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) dei figli, purché di costo unitario non superiore ad euro 150,00;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
11 esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio ai figli anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione dei figli, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto dei figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa
12 richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, e-mail, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale dei figli.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
quando si tratta di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Infine, si ritiene equo che l'assegno unico relativo ai figli e venga percepito nella Per_1 CP_2
misura del 50% da parte di ciascun genitore.
Ciò posto, devono ritenersi assorbite dalla presente decisione le questioni oggetto del sub procedimento iscritto al n. 2330-1/2024 R.G., instaurato a seguito del ricorso proposto da Parte_1
.
[...]
Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone l'affido condiviso dei figli minori e , con collocazione Persona_2 Persona_3
prevalente e residenza anagrafica presso la madre . Controparte_1
2) Dispone che i minori e vedano il padre in momenti Persona_2 Persona_3
liberamente concordati dai genitori, nel rispetto dei ritmi di vita e dei bisogni quotidiani dei figli, oltre che degli impegni scolastici, extra scolastici e sportivi degli stessi.
Dispone che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il abbia facoltà di incontrare i figli minori con le Pt_1
seguenti modalità:
13 -durante tutte le settimane per due giorni alla settimana, da individuare di comune accordo tra le parti, dal termine delle lezioni scolastiche fino all'inizio delle lezioni scolastiche del giorno successivo, con facoltà di pernottamento;
-a settimane alterne dal termine delle lezioni scolastiche del sabato sino all'inizio delle lezioni scolastiche del lunedì ovvero, nel periodo extra-scolastico, dalle ore 15 del sabato sino alle 15 del lunedì successivo;
-per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 maggio ovvero, in assenza di accordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di consentire la reperibilità telefonica del minore all'altro genitore almeno una volta al giorno;
con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 maggio ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al 31 agosto;
-durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi a decorrere, ad anni alterni, dal 24 dicembre o dal 31 dicembre, con sospensione dell'ordinario regime di incontri e con la previsione di un analogo periodo continuativo per l'altro genitore, in modo tale che il minore trascorra, alternativamente, con un genitore le festività natalizie e con l'altro quelle di Capodanno;
-per metà delle vacanze pasquali, alternando i periodi;
-durante tutte le rimanenti festività civili, secondo un criterio di alternanza annuale tra i genitori.
4) Fermi per il passato - fino al mese di settembre 2023 - i provvedimenti presidenziali, pone a carico di , a far data dal mese di ottobre 2023, l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
, entro il giorno dieci di ogni mese, un contributo di mantenimento per i figli pari a Controparte_1
complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 mensili per ciascun figlio), indicizzati ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, come specificamente elencate in parte motiva.
5) Dispone che l'assegno unico relativo ai figli e venga percepito Persona_2 Persona_3
nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
6) Dichiara assorbite dalla presente decisione le questioni oggetto del sub procedimento iscritto al n.
2330-1/2021 R.G., instaurato a seguito del ricorso proposto da . Parte_1
7) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 4 marzo 2025
Il Giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
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