Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01409/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sonia Mascia Cavalera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Foggia, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
-del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia presentata in data -OMISSIS- dal Sig. -OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale
nonché per l’accertamento
-dell’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Foggia e del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il dott. AR Dibello e uditi l'avv. Sonia Mascia Cavalera, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;
Alla odierna camera di consiglio, il difensore del ricorrente rappresenta che la Prefettura di Foggia, all’esito del procedimento di riesame, ha adottato una nuova informativa interdittiva antimafia n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, sostitutiva di quella originariamente impugnata. In considerazione di ciò, il difensore chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e che l’Amministrazione resistente sia condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente.
Il Collegio prende atto della dichiarazione ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso, dal momento che la richiesta della parte ricorrente finalizzata ad una dichiarazione di cessazione della materia del contendere trova applicazione solo in caso di provvedimento totalmente satisfattivo della pretesa azionata in giudizio ai sensi dell’articolo 34, comma 5 del codice del processo amministrativo.
Nel caso in esame sussistono pertanto i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia nel merito.
Le spese processuali possono essere compensate tenuto conto dell’evoluzione della vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA GG, Presidente
AR Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Dibello | MA GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.