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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1409/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1409/2022 promossa da:
P.IV , con sede in Genova, via SS. Giacomo e Filippo n. Parte_1 P.IV_1
7, in persona del procuratore speciale dott. , giusta procura Notaio di Parte_2 Persona_1
Saronno Rep. 42673, Racc. 30658 del 21.10.2015, elettivamente domiciliata in Genova, piazza Dante
n. 6/4, presso lo studio dell'avv. Maria Cleme Bartesaghi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Marco Lopez de Gonzalo, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. ), con sede legale in Lesignano De' Controparte_1 P.IV_2
Bagni (PR), via Cavo n. 16, in persona del legale rappresentante , elettivamente CP_2
domiciliata in Brescia, via Lattanzio Gambara n. 42, presso lo studio degli avv.ti Anna Calanducci e
Gianguido Calanducci, che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso introduttivo di primo grado
APPELLATA
pagina 1 di 17 OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di
Torino in data 6.10.2022
Restituzione addizionale provinciale sulle accise
CONCLUSIONI
Per parte Appellante:
“1) In via principale: in accoglimento del primo e/o del secondo e/o del terzo motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Genova recante condanna di
[...] al pagamento al pagamento a favore di dell'importo di Parte_1 Controparte_1
€ 23.456,63, oltre a interessi e spese di lite e quindi:
1a) respingere integralmente le domande di nei confronti di Controparte_1 [...]
e Parte_1
1b) condannare alla restituzione a dell'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 27.886,19 versato in esecuzione della decisione di primo grado, maggiorato di interessi.
2) In via subordinata, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, riformare il capo dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di integrazione del contradditorio proposta da Parte_1
con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e quindi
[...]
2a) disporre ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'
[...]
Controparte_3
2b) rimettere conseguentemente la causa in primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c. per veder pronunciare la condanna dell' a manlevare e tenere indenne Controparte_3 Parte_1 di quanto pagato per l'accoglimento della domanda di Controparte_1
3) in via ulteriormente subordinata, sospendere il presente giudizio fino alla pronuncia della Corte di
Giustizia UE sul rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d'Appello di Bologna con ordinanza in data
26 ottobre 2023e della Corte Costituzionale sul rinvio disposto dal Tribunale di Udine con ordinanza in data 30 dicembre 2021
4) In ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata:
“In via principale, nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare i motivi formulati nell'atto di appello interposto da controparte e per l'effetto integralmente rigettare l'interposto atto di appello proposto da perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e per Parte_1
l'effetto confermare quanto statuito dall'ordinanza 702 ter c.p.c. n. 9893/2022 RG 9789/2022 del
Tribunale di Torino Dott.sa Simonetta Rossi.
pagina 2 di 17 Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IV e CPA, rimborso del contributo unificato e accessori, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 23.05.2022, la
[...]
conveniva (da qui ) avanti al Tribunale di Controparte_1 Parte_1 Pt_1
Torino, chiedendo la restituzione dell'importo di € 23.456,63, comprensivo di I.V.A., versato nel periodo compreso tra gennaio-dicembre 2011, a titolo di addizionale sul consumo di energia elettrica, introdotta dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 511/1988, in virtù del contratto di somministrazione, che intercorreva tra le parti.
La società ricorrente esponeva, in particolare, che il versamento di quell'accisa si poneva in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con la direttiva n. 2008/118/C, così come interpretata dalla
Corte di Giustizia nelle sentenze del 5 marzo 2015 nella causa C-553/2013 e del 25 luglio 2018 nella causa C-103/2017.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha riportato quanto affermato dalla S.C. con sentenza n. 27101 del 2019, ossia che “l'addizionale provinciale è in contrasto con l'ordinamento Unionale perché, pur essendosi verificata la prima condizione, manca la seconda (finalità specifica) come delineata dalla Corte di Giustizia “con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio.
Ne consegue che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento
pagina 3 di 17 interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa”.
La ricorrente evidenziava altresì, per un verso, che la giurisprudenza di legittimità (sent. n.
21772/2020) aveva qualificato l'addizionale come autonoma imposta e non come mero inasprimento dell'accisa; per altro verso, che le sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia hanno un'efficacia generalizzata e retroattiva e che, in ogni caso, la norma unionale in questione è idonea a creare direttamente diritti e obblighi, non solo in capo agli Stati, ma anche alle persone fisiche e giuridiche, posto che “il principio di effettività contenuto nell'art. 10 del Trattato CE comporta infatti, come affermato sempre da questa Corte sulla base della giurisprudenza comunitaria, l'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali” (cfr. ex multis Cass., 24 luglio 2018, n. 19661; Cass., 10 agosto 2016, n.
16923; Cass., 16 dicembre 2015, n. 25278; Cass., 26 settembre 2014, n. 20435; Cass., 15 maggio
2013, n. 11641; Cass., SS. UU., 17 febbraio 2010, n. 3674)”. si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, da un lato, di disporre Parte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_4 [...]
e, dall'altro lato, di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea, Controparte_3
ovvero sollevare questioni di illegittimità costituzionale, o ancora di sospendere il giudizio in attesa delle pronunce delle predette Corti sulle questioni già sottoposte alla loro attenzione.
La società resistente chiedeva, in ogni caso, che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione ovvero, in subordine, di essere manlevata dall' Nel merito, contestava - sotto Controparte_3
svariati profili - il fondamento delle domande avversarie, in particolare sostenendo che, al caso di specie, non fosse applicabile la Direttiva 2008/118; che la Corte di Giustizia non aveva mai esaminato l'addizionale italiana;
che la Direttiva in questione sarebbe priva della cd. “efficacia orizzontale”; di avere agito nella veste di delegato alla riscossione;
che l'art. 14, comma 2 del D. Lgs. n. 504/1995 sarebbe illegittimo laddove gli imporrebbe, per poter agire in regresso nei confronti dell' CP_3
di esperire tre gradi di giudizio nei confronti dell'utente.
[...]
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata in data 06.10.2022, il Tribunale di Torino condannava la convenuta al pagamento della somma di € 23.456,63, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data di introduzione del giudizio al saldo effettivo, nonché alla refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 07.11.2022, interponeva appello avverso tale Parte_1
ordinanza, chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui infra, al fine di ottenere il rigetto della domanda proposta dalla Controparte_1
pagina 4 di 17 La società appellata, si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 06.04.2023, chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese anche del grado d'appello.
A seguito della prima udienza, svoltasi in data 10.05.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.07.2024 venivano precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata
Il Tribunale di Torino, rigettata l'istanza di rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o di rimessione alla
Corte Costituzionale, nonché l'istanza di sospensione del processo, con l'ordinanza impugnata ha accolto la domanda della sulla base della seguente Controparte_1
motivazione.
Il primo Giudice ha, in primis, osservato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE,
“gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni” e che tale norma, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea individua, quali condizioni affinché gli Stati possano istituire imposte indirette aggiuntive alle accise già armonizzate,
“1) l'esistenza di una o più finalità specifiche che l'imposizione indiretta dovrebbe soddisfare” e “2) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IV per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta”, ricordando, altresì, che la Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”; per contro, "un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni
Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
pagina 5 di 17 Il Tribunale ha poi rilevato come nel nostro ordinamento il D.lgs. 2 febbraio 2007 n. 26, che ha recepito in Italia la direttiva 2003/96/CE (che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), abbia sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE; che il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48 ha invece recepito la Direttiva
2008/118/CE, osservando però che la stessa “non ha effetti incidenti nel presente giudizio”; che l'imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata istituita dall'art. 6 D.L. n. 511 del 1988 che, al comma 3, prevede che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”; che, successivamente, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, il D.lgs.
14 marzo 2011, n. 23, art. 2, comma 6, ha abrogato l'addizionale provinciale per le Regioni a statuto ordinario e, a far data dal 1° aprile 2012: l'art. 6 D.L. n. 511 del 1988 è stato definitivamente abrogato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 2012, n. 44; e che, con una serie di recentissime pronunce in tema di accise sul consumo di energia elettrica, la Suprema Corte di Cassazione, tenuto conto delle recenti pronunce della Corte di Giustizia, ha ritenuto l'illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, sancendo che “va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui al D.L. 28 ottobre 1988, n. 511, art. 6, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 27 gennaio 1989, n. 20, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (ex plurimis: Cass. civ.. 8399/2021, conforme a Cass. civ. n. 15198/2019; Cass. civ. n. 27101/2019).
Tanto premesso, il primo Giudice ha ritenuto che l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511 del 1988, in forza del carattere self-executing della Direttiva n. 2008/112/CE, integralmente recepita dalla normativa interna, andasse disapplicato “in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (cfr., ex multis, Cass. n.
21248 del 08/11/2004; Cass. n. 22067 del 22/10/2007; Cass. n. 25701 del 09/12/2009; Cass. S.U. n.
3674 del 17/02/2010; Cass. n. 11641 del 15/05/2013; Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 27822 del 31/10/2018)”, evidenziando altresì l'operatività di tale efficacia self executing della Direttiva solo nel rapporto “verticale” tra lo Stato e la concessionaria , stante Pt_1
quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 24.6.2019 C- 573/17, secondo cui “una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico del singolo e non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti dinanzi a un giudice nazionale … Infatti, occorre ricordate che, a norma dell'art. 288, terzo comma TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocarla, sussiste solo nei confronti dello e che l'Unione ha il potere di
pagina 6 di 17 sancire, in modo generale e astratto, con effetto immediato, obblighi a carico dei singoli ove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti …. Discende da quanto precede che, anche se chiara, precisa e incondizionata, una disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un singolo”.
Sancita l'inapplicabilità, al caso di specie, della Direttiva europea, il Tribunale ha ritenuto che non potesse operare la disapplicazione della normativa nazionale nel rapporto orizzontale tra i due contraenti, concordando, con riferimento alla ricostruzione del rapporto privatistico tra fornitore e consumatore, con quanto affermato da questa Corte d'Appello nella pronuncia n. 1009/2022, e cioè, in sintesi, che “unica via praticabile per l'utente al fine di recuperare l'esborso indebito per accise è la ripetizione di quanto pagato al fornitore”, posto che “Il consumatore finale cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione (da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva 2008/118/ Ce della norma in tema di accise), può chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale dell'effettività (Cass., 2019 nn. 14200 e 29980 e Cass., 2020 n. 10114)”.
Il Tribunale, stante la natura privatistica del rapporto fornitore e utente finale, ha dunque ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E., richiesto da , né rilevante il rinvio alla Corte Pt_1
Costituzionale, essendo applicabile al caso di specie non già l'art. 14 del D.lgs. n. 504 del 1995, bensì
l'art. 2033 c.c.
L'ordinanza impugnata ha ritenuto, poi, infondata la contestazione relativa alla carenza di legittimazione dell' , evidenziando che il fornitore non è un semplice “collettore di imposta”, ma è Pt_1
l'unico soggetto passivo dell'obbligazione tributaria ed a carico dell'utente viene posta in via di rivalsa non l'imposta, ma una somma equivalente quale componente del prezzo: il fornitore, quindi, paga l'imposta quale debitore tributario e, quindi, per sé e non per conto del consumatore.
In ordine all'asserita illegittimità dell'art. 14 T.U.A., il Giudice di prime cure ha rilevato trattarsi di questione irrilevante nel presente giudizio in quanto non attinente al rapporto di rivalsa, ma a quello tributario e, in particolare, alle modalità di ripetizione, da parte del fornitore/debitore d'imposta, delle addizionali indebitamente pagate.
I motivi d'appello
1. Con il primo motivo di impugnazione (2.1), l'appellante lamenta l'erronea valutazione in merito alla illegittimità dell'addizionale, nonché l'omessa motivazione, sul punto, da parte del Tribunale.
pagina 7 di 17 Sostiene l'Appellante che l'orientamento alla base dei precedenti della Sezione Tributaria della
Cassazioneria, richiamati dal Tribunale, sarebbe stato smentito dall' nelle difese Controparte_3 svolte in “cause parallele”, laddove, sulla base di una puntuale ricostruzione dei precedenti della Corte di Giustizia avrebbe fornito la corretta portata dei precedenti della Corte di Giustizia, pervenendo a ritenere che l'addizionale, in quanto componente di una accisa armonizzata, non necessiterebbe del requisito della finalità specifica.
Specifica, infatti, l'appellante che l'addizionale altro non sarebbe che un “inasprimento” dell'accisa e quindi non sarebbe soggetta al requisito della “finalità specifica”.
Quanto sostenuto da non può essere condiviso. Pt_1
Innanzitutto, le pronunce CGUE 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e CGUE 25 luglio 2018 in causa C-
103/2017 hanno ad oggetto, rispettivamente, l'imposta applicata sulla vendita al dettaglio di combustibile fossile e utilizzata dallo Stato estone per finanziare il trasporto pubblico, e la tassazione su prodotti energetici e di elettricità applicata dalla Francia, per le quali la Corte UE ha stabilito che il contribuente può richiedere il rimborso di quanto pagato qualora la destinazione dei tributi non risponda a finalità specifiche.
Pertanto, il principio sancito dalla Corte UE, secondo cui le imposte sulla fornitura e vendita di energia elettrica e prodotti energetici non sono applicabili se non rispondono a finalità specifiche, diverse da mere esigenze di bilancio, ha diretta efficacia nell'ordinamento interno e comporta il dovere del giudice nazionale di disapplicare la norma con esso in contrasto.
Va poi evidenziato che l'addizionale, di cui si controverte nel presente giudizio, non rappresenta una semplice maggiorazione di un'imposta indiretta (l'accisa sull'energia elettrica), ma si tratta di una vera e propria imposta aggiuntiva, che ha una distinta base imponibile rispetto all'accisa (già armonizzata) e una diversa destinazione del gettito.
Infatti, mentre l'accisa viene calcolata su tutte le forniture di energia elettrica, senza distinzioni tra forniture per uso domestico e per uso produttivo, l'addizionale trovava applicazione solo con riferimento alle seconde e il gettito era destinato non al bilancio dello Stato, bensì, secondo quanto previsto dal D.L. 511/1988, “ad assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
La tesi sostenuta dall'appellante è peraltro incoerente con le ragioni che hanno indotto il legislatore italiano - proprio per eliminare le ragioni di contrasto con il diritto unionale - ad abrogare, in forza dell'art. 2, co. 6, D.Lgs. n. 23/2011, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, provvedendo contestualmente ad aumentare in maniera corrispondente l'accisa erariale, così realizzando – però solo a partire da quel momento - quell'effetto, indicato dall'odierna parte appellante, di “inasprimento”
pagina 8 di 17 dell'accisa, non contrastante con il diritto dell'Unione, in quanto incidente solo sulla modulazione dell'aliquota.
Inoltre, la questione del contrasto con l'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE delle addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 d.l. 28 novembre 2011, n. 511 conv. con I. 27 gennaio
1989, n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 d. Ig. 504/1995, come modificati dall'art. 1 d. Igs. 2 febbraio 2007, n.
26, è già stata affrontata e risolta dalla S.C. con le pronunce citate dall'ordinanza impugnata (v. Cass.
04/06/2019 n. 15198; Cass. 23/10/2019 n. 27101)., sicché l'interpretazione proposta dall'appellante risulta in contrasto con l'interpretazione già data dalla Corte di legittimità.
Il motivo di gravame non può quindi trovare accoglimento.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione (2.2), censura l'erronea interpretazione e Pt_1 applicazione delle norme e dei principi di diritto dell'Unione Europea in tema di diretta efficacia delle direttive.
Ritiene l'appellante che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere la direttiva 2008/118/CE direttamente applicabile nei rapporti tra privati, in tal modo superando la contestazione formulata dalla riguardo all'inefficacia orizzontale delle direttive. Pt_1
Sulla base di tale principio non avrebbe potuto nell'ambito Controparte_1 del suo rapporto con , invocare la Direttiva per far valere la illegittimità dell'Addizionale e – Pt_1
conseguentemente - chiederne la restituzione.
In particolare, l'appellante osserva come la Corte di Giustizia europea non si sarebbe mai pronunciata sull'addizionale.
Invero il Tribunale, nel richiamare gli orientamenti delineatisi nella giurisprudenza di legittimità, e dunque nelle controversie tra amministrazione finanziaria e soggetto tenuto al pagamento del tributo, ha esplicitato come in quei contenziosi sia stata fatta applicazione dei principi espressi dalla Corte di
Giustizia Europea riguardo all'interpretazione della direttiva 2008/118/CE, operazione questa che la stessa parte appellante ritiene ammissibile, in quanto le pronunce della CGE definiscono la portata della norma comunitaria, così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata sin dalla sua entrata in vigore.
Ciò posto - e ritenuto quindi il contrasto tra la norma comunitaria, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, e la norma interna, che ha istituito l'addizionale provinciale sulle accise - il verificarsi dell'indebito nel rapporto tributario riverbera i suoi effetti – come già ritenuto da questa Corte in cause analoghe - a prescindere da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva, nel rapporto tra fornitore dell'energia e utente, sul quale è stato ribaltato il corrispondente onere, che risulta non dovuto.
pagina 9 di 17 Nella propria comparsa conclusionale ha poi richiamato, a conferma della Parte_1 propria tesi, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 11 aprile 2024, C-316/22, che si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como con ordinanza del
28.04.20224 nei seguenti termini: “l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Pertanto, una direttiva non trasposta non potrebbe essere invocata nei confronti di un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, perché il suo carattere vincolante sussiste solo nei confronti dello Stato e, non essendo possibile far valere la direttiva nell'ambito di una controversia tra privati, l'unico rimedio ammissibile per l'utente finale sarebbe quello di chiedere il risarcimento del danno direttamente allo
Stato.
Con il secondo principio la Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che: “Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Giova tuttavia precisare, nell'interpretare la pronuncia della Corte di Giustizia, quali siano le premesse da cui il ragionamento ha preso le mosse, avendo la Corte ragionato con riferimento ad un ordinamento interno – non esistendo una normativa unionale in materia - in cui il rimborso si riveli impossibile, o eccessivamente difficile da ottenere, rivolgendosi al fornitore, condizione che ha ritenuto sussistente
“secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio”, per cui “il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato”.
pagina 10 di 17 Prosegue quindi la Corte affermando che: “alla luce delle informative fornite alla Corte in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio, …tale normativa viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale.”
Osserva questa Corte – e non potrebbe essere diversamente, non spettando alla Corte di Giustizia
l'interpretazione del diritto interno dello Stato membro – come le decisioni della Corte di Giustizia sulle due questioni pregiudiziali oggetto di remissione, scontino la prospettazione del giudice remittente, che si discosta dall'allora diritto vivente, e cioè dall'interpretazione della normativa di riferimento desumibile sia delle pronunce della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (in particolare, con la pronuncia Cass. 21.7.2020, n. 15506, che ha a sua volta richiamato i precedenti rappresentati da Cass. S.U. 31.12.2018, n. 33687; Cass. 1.10.2015, n. 19618 e Cass. 12.3.2013,
n.8567), nonché la prevalente giurisprudenza di primo grado e delle Corti d'Appello, che sino ad ora si sono pronunciate (Corte d'Appello di Milano, di Torino e di Venezia).
In particolare, la Corte di Cassazione, in esito ad un'approfondita disamina e ricostruzione del sistema nel suo complesso, comprendente non solo il “rapporto tributario”, ma anche il “rapporto civilistico” tra fornitore ed utente, ha evidenziato i seguenti punti:
1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il OR (ex artt. 2, comma 4 e 53, comma 1, lett. a) T.U. Accise applicabile ratione temporis);
2) il OR può addebitare integralmente, in via di rivalsa, le accise pagate all'Utente finale (ex art. 16, comma 3 T.U. Accise): sul punto, occorre aggiungere che, come precisato dalla S.C., la rivalsa comporta l'addebito all'Utente finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra OR ed Amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra OR ed Utente finale). Come precisato al punto 5.2 della sentenza 15506\2020 per il OR in sostanza l'accisa è un costo sostenuto prima della cessione del bene, tale da farlo rientrare, ad esempio, nella base imponibile dell'IV;
3) i rapporti tra (a) OR e Amministrazione doganale e (b) OR ed Utente finale sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorchè collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico;
4) l'Utente, anche in caso di addebito del tributo (più precisamente, di somma pari all'importo del tributo) da parte del OR, non ha quindi diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
pagina 11 di 17 5) il diritto al rimborso spetta unicamente al OR, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato somma pari all'imposta all'Utente, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui l'Utente abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (ex art. 14 T.U. Accise);
6) nel caso di addebito delle accise e delle addizionali all'Utente, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del OR, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria qualora l'azione esperibile nei confronti del OR si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di suo fallimento): si tratta di previsione dettata in favore del consumatore dell'energia elettrica per rendere più agevole il recupero da parte sua di quanto indebitamente pagato al OR.
Secondo il sistema regolato dalla suddetta normativa così come ricostruito dalla S.C., quindi, il
“rapporto tributario” ed il “rapporto di rivalsa” sono distinti ed autonomi dal punto di vista della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) e soggettivo (l'Amministrazione finanziaria non è parte del secondo, l'Utente non è parte del primo).
Essi sono, però, collegati in quanto il OR può esercitare la rivalsa nei confronti dell'Utente - consumatore finale soltanto relativamente a somme da esso effettivamente dovute all'erario a titolo di addizionale, con la conseguenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa ed indebito il pagamento effettuato dal Consumatore finale al OR.
Certamente il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati ma - per la ragione appena illustrata - il carattere debito od indebito di quanto pagato dal Consumatore finale al OR dipende, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'Erario da parte del secondo, poiché la rivalsa
“civilistica” presuppone la sussistenza del debito tributario del OR che la esercita.
Il Giudice remittente, Tribunale di Como, ha invece diversamente interpretato la normativa interna, e cioè nel senso che l'azione del consumatore nei confronti del fornitore non sarebbe possibile, in quanto ciò comporterebbe la disapplicazione da parte del giudice nazionale, in una controversia tra privati, di una disposizione del diritto interno, in quanto in contrasto con la direttiva non recepita;
pertanto risulterebbe in contrasto con il principio di effettività la normativa interna, che non consenta al consumatore finale di agire direttamente nei confronti dello Stato membro per ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare
La Corte di Giustizia si è dunque pronunciata seguendo quelle coordinate interpretative, fornite dal giudice remittente, che tuttavia differiscono dalla ricostruzione sistematica fornita dalla Corte di pagina 12 di 17 legittimità, dalla quale si evince - in perfetta coerenza con quanto ritenuto dall'ordinanza del Tribunale di Torino in questa sede impugnata - come la restituzione dell'indebito formatosi nel rapporto civilistico tra fornitore e utente finale non presupponga la disapplicazione in quel rapporto della norma interna in contrasto con il diritto unionale.
Le considerazioni svolte conducono quindi a confermare il meditato orientamento espresso in materia da questa Corte d'Appello in altre numerose pronunce, senza che a diversa conclusione debba pervenirsi sulla scorta delle recenti sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione, e citate da parte appellante nella comparsa conclusionale (nn. 21154/24; 21749/24 e 24203/24), poiché quelle, si sono limiate a recepire la pronuncia della Corte di Giustizia (CGEU C-316/22), così ritenendo ammissibile e fondata, in base al principio di effettività della tutela, l'azione esercitata dal consumatore finale direttamente nei confronti dell' qualificando quell'azione come Parte_3
d'indebito oggettivo per il corrispettivo maggiorato, corrispondente alla quota d'imposta, che ha versato al fornitore, quota in relazione alla quale diverrebbe Parte_3
legittimata passivamente in base al principio di effettività.
Si tratta di pronunce che, come già premesso, nell'applicare i principi espressi dalla CGEU implicitamente fanno propria l'interpretazione seguita dal giudice remittente, peraltro senza neppure farsi carico di dare conto delle ragioni dello scostamento dai precedenti di quella medesima Sezione, emessi nei contenziosi, che vedevano invece contrapposti i fornitori dell'energia elettrica/contribuenti all'Amministrazione finanziaria.
Il motivo d'impugnazione deve quindi essere respinto.
3. Con il terzo motivo d'appello (2.3), lamenta l'erronea valutazione del Tribunale in Parte_1
merito alla propria legittimazione passiva.
L'appellante sostiene infatti il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo essere stato un mero
“collettore di imposta”, riscuotendo le accise per conto dell'Erario, e che i rapporti utente/fornitore e fornitore/dogana, seppur distinti, sarebbero comunque strettamente collegati, come chiarito dalla Corte di Giustizie UE, laddove ha affermato che “il diritto alla ripetizione dell'indebito è inteso a rimediare alle conseguenze della incompatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione, neutralizzando l'onere economico che ha indebitamente gravato l'operatore che, in definitiva, lo ha sopportato” (sent. CGUE
20.10.2011, causa C-94/10) e che “nella sua qualità di collettore di imposta per conto dello Stato,
l'imprenditore deve essere sgravato interamente dell'onere dell'imposta dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche” (sent. CGUE 23.11.2017, causa C-246/16).
Sarebbe dunque, secondo l'appellante, del tutto legittimo che l'azione di ripetizione venga esercitata dall'utente finale - e non come ritenuto dal Tribunale solo dal fornitore - direttamente nei confronti pagina 13 di 17 dell' e ciò anche in considerazione del fatto che la scelta del legislatore italiano Controparte_3 di prevedere un meccanismo “a due fasi” (utente/fornitore e fornitore/Dogana) non sarebbe fondato su una “necessità logico-giuridica”, ma su una “valutazione di mera opportunità” e, pertanto, si porrebbe in contrasto con il principio di effettività di cui al considerando 10 della Direttiva 2008/118/CE.
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte nell'esaminare il precedente motivo d'impugnazione, essendo il fornitore il soggetto passivo dell'imposta e non l'utente finale.
La doglianza di presuppone, erroneamente, che il fornitore di energia elettrica sia un Parte_1 semplice “collettore di imposta”, per avere riscosso le somme per conto dello Stato, il quale sarebbe, quindi, a fronte dell'azione di ripetizione del consumatore, il vero legittimato passivo, in quanto
“definitivo” beneficiario del pagamento effettuato dal consumatore tramite il fornitore.
Tale argomentazione è, infatti, priva di fondamento perché, come si è visto, in realtà soltanto quest'ultimo è il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria ed a carico dell'utente viene posta in via di rivalsa non l'imposta, ma una somma equivalente, quale componente del prezzo (come ulteriormente chiarito in motivazione da Cass. 15506/2020): il fornitore, quindi, paga l'imposta quale debitore tributario e, quindi, per sé e non per conto del consumatore.
L'utente non avrebbe alcun titolo (salvo l'eccezione prevista dalla legge di eccessiva difficoltà ad ottenere la restituzione dall'accipiens) per rivolgersi all'Amministrazione finanziaria, con cui non ha avuto alcun rapporto.
4. Con il quarto motivo d'appello (2.4), l'appellante censura l'erronea valutazione della domanda di manleva di nei confronti dell' nonché l'erronea valutazione operata dal Pt_1 Controparte_3
Giudice nell'escludere la necessità di integrazione del contradditorio nei confronti dell' CP_3
[...]
In primo grado, infatti, aveva domandato in via subordinata, che la condanna alla restituzione Pt_1 dell'importo afferente alle accise, venisse pronunciata direttamente nei confronti dell' CP_3
o, in ulteriore subordine, che, nel caso di condanna a proprio carico, l'
[...] Controparte_3 fosse condannata, nell'ambito dello stesso giudizio, a manlevarla.
Aveva, quindi, chiesto che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di integrazione del contradditorio, ritenendo le due posizioni – tra e e tra la prima e – distinte e Pt_1 Controparte_3 Controparte_1 precisando come la cognizione delle vicende relative al rapporto tra fornitore dell'energia elettrica e appartenga alla giurisdizione tributaria. Controparte_3
Il motivo è infondato, per tutte le ragioni già in precedenza esposte riguardo all'insussistenza di un unico rapporto trilaterale tra amministrazione tributaria, fornitore e utente finale;
nonché per quanto già
pagina 14 di 17 argomentato in ordine all'infondatezza della tesi, secondo cui il fornitore sarebbe un mero collettore dell'imposta e non il soggetto passivo della stessa.
Se il fornitore non è un mero collettore dell'imposta, non vi alcuna necessità di integrazione del contradditorio nei confronti dell' Controparte_3
Inoltre, relativamente alla pretesa restitutoria del fornitore nei confronti dell'Amministrazione finaziaria, che rifiuti di provvedervi, la giurisdizione spetta al giudice tributario e non a quello ordinario.
Pertanto, le due posizioni non avrebbero potuto comunque essere trattate congiuntamente.
5. Con il quinto motivo d'appello (2.5), l'appellante censura altresì l'erronea interpretazione da parte del Tribunale dell'art. 14 T.U. Accise, nonché l'omessa pronuncia di ordinanza di rinvio alla Corte di
Giustizia dell'UE e/o alla Corte Costituzionale, mentre con il sesto (2.6) l'omessa pronuncia di ordinanza di sospensione del giudizio.
Ritiene che l'art. 14 T.U. Accise, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, verrebbe Parte_1 in rilievo nel caso di specie perché “se il rimborso (che il fornitore può ottenere) è impossibile o iniquo, o il meccanismo per ottenerlo è oneroso o iniquo, l'equilibrio del sistema cade e con esso il principio per cui l'obbligo di restituzione nei confronti dell'utente debba gravare sul fornitore”.
Premessa la rilevanza al caso in esame dell'art. 14 T.U. Accise, l'appellante elenca i profili di illegittimità che investirebbero tale articolo e, in particolare, evidenzia come esso violerebbe l'art. 3
Cost., poiché vi sarebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra utente (che viene rimborsato in tempi brevi) e fornitore (rimborsato invece in tempi lunghissimi); l'art. 23 Cost., perché vi sarebbe l'imposizione al fornitore di un debito forzoso, dovendo questo anticipare somme dovute in realtà dallo
Stato; l'art. 41 Cost., perché l'onere di anticipare ingenti somme limiterebbe l'attività imprenditoriale del fornitore;
l'art. 97 Cost. per violazione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed equità, nonché gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, perché il fornitore sarebbe costretto ad una inutile e dispendiosa attività giudiziale.
La Corte d'Appello dovrebbe quindi, secondo l'appellante, disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia UE ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale ovvero ancora, e a ciò l'appellante dedica il sesto motivo di gravame (2.6), sospendere il giudizio.
Tale motivo di gravame è infondato, poiché è insussistente il suo presupposto (unico rapporto trilaterale), con la conseguenza che le questioni prospettate – tanto in termini di illegittimità costituzionale dell'art. 14 T.U. Accise, quanto di suo contrasto con i principi comunitari – sono irrilevanti nel presente giudizio.
pagina 15 di 17 L'art. 14 TUA, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non ha trovato applicazione nel caso di specie e quindi le questioni ad esso attinenti non possono rilevare per il thema decidendum del presente giudizio: l'accertamento dei presupposti del rimborso da parte dell' in Controparte_3
favore del fornitore, infatti, è del tutto estraneo al presente giudizio.
La questione di legittimità dell'art. 14 TUA dovrà, pertanto essere vagliata da parte del giudice competente, e cioè dalle Commissioni Tributarie, alle quali sole spetta la valutazione della compatibilità del delineato sistema di rimborso con i principi comunitari e costituzionali in questa sede richiamati da . Pt_1
6. Infine, con il settimo motivo (2.7), la società impugna la decisione del Tribunale, nella parte Pt_1
in cui l'ha condannata al pagamento degli interessi a far data dalla domanda giudiziale, nonché alle spese di giudizio, così trascurando il fatto che l'art. 14 TU Accise consente al fornitore di ottenere il rimborso dell' solo sulla base di una sentenza passata in giudicato. Controparte_3
non potrebbe quindi effettuare un pagamento spontaneo sulla base di una mera richiesta Pt_1
stragiudiziale, dal momento che in tal caso perderebbe il diritto al rimborso.
Il motivo è infondato sotto diversi profili.
Anzitutto, anche a tale proposito, parte appellante continua a ragionare in termini di unitario rapporto trilaterale o di rapporti collegati, circa la cui insussistenza si è già ampiamente argomentato, per cui vorrebbe far discendere dalla disciplina, che regola il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria, effetti sulla costituzione in mora avvenuta nell'ambito del rapporto privatistico tra fornitore, che ha addebitato un importo poi risultato indebito, e utente finale, effetti che non possono che essere regolati dalle ordinarie norme civilistiche.
Parte appellante inoltre fonda le sue argomentazioni su un'asserita “impossibilità” giuridica ad adempiere spontaneamente, pena la perdita del diritto al rimborso.
L'art. 14 T.U. Accise non prevede affatto ciò, non escludendo un pagamento con riserva di ripetizione da parte del fornitore, pendente il giudizio o prima dell'instaurazione del giudizio, né tanto meno è condivisibile la lettura secondo cui il comma 4 dell'art. 14 prevedrebbe un dies ad quem, anziché un dies a quo.
La disposizione in oggetto indica unicamente quale è il termine ultimo, stabilito a pena di decadenza, entro il quale l'obbligato alla restituzione può chiedere il rimborso, qualora sia stato a ciò condannato in forza di un provvedimento giurisdizionale, e cioè novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza prevedere alcun termine dilatorio iniziale, a partire dal quale la richiesta di rimborso può essere inoltrata dal fornitore che abbia provveduto alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite.
pagina 16 di 17 Al di là delle sopra riassunte argomentazioni, parte appellante non formula specifici motivi di censura riguardo alle statuizioni di primo grado in punto spese, sicché l'appello deve essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio
Diverse considerazioni debbono essere svolte riguardo alle spese del presente grado di giudizio, atteso che, pur essendo stato confermato l'orientamento giurisprudenziale espresso in contenziosi analoghi da parte di questa Corte, non può trascurarsi che in materia, in particolare in conseguenza delle pronunce della Suprema Corte dell'agosto 2024, sono emersi in corso di giudizio mutamenti della giurisprudenza, che giustificano, ex art. 92, co. 2, c.p.c. l'integrale compensazione delle spese del giudizio d'appello.
Stante, comunque, l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma
1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
n. 9893/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 06/10/2022, respinge l'appello, confermando l'impugnata ordinanza;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio d'appello; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del Parte_1
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/12/2024.
Il Consigliere est.
dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1409/2022 promossa da:
P.IV , con sede in Genova, via SS. Giacomo e Filippo n. Parte_1 P.IV_1
7, in persona del procuratore speciale dott. , giusta procura Notaio di Parte_2 Persona_1
Saronno Rep. 42673, Racc. 30658 del 21.10.2015, elettivamente domiciliata in Genova, piazza Dante
n. 6/4, presso lo studio dell'avv. Maria Cleme Bartesaghi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Marco Lopez de Gonzalo, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. ), con sede legale in Lesignano De' Controparte_1 P.IV_2
Bagni (PR), via Cavo n. 16, in persona del legale rappresentante , elettivamente CP_2
domiciliata in Brescia, via Lattanzio Gambara n. 42, presso lo studio degli avv.ti Anna Calanducci e
Gianguido Calanducci, che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso introduttivo di primo grado
APPELLATA
pagina 1 di 17 OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di
Torino in data 6.10.2022
Restituzione addizionale provinciale sulle accise
CONCLUSIONI
Per parte Appellante:
“1) In via principale: in accoglimento del primo e/o del secondo e/o del terzo motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Genova recante condanna di
[...] al pagamento al pagamento a favore di dell'importo di Parte_1 Controparte_1
€ 23.456,63, oltre a interessi e spese di lite e quindi:
1a) respingere integralmente le domande di nei confronti di Controparte_1 [...]
e Parte_1
1b) condannare alla restituzione a dell'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 27.886,19 versato in esecuzione della decisione di primo grado, maggiorato di interessi.
2) In via subordinata, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, riformare il capo dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di integrazione del contradditorio proposta da Parte_1
con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e quindi
[...]
2a) disporre ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'
[...]
Controparte_3
2b) rimettere conseguentemente la causa in primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c. per veder pronunciare la condanna dell' a manlevare e tenere indenne Controparte_3 Parte_1 di quanto pagato per l'accoglimento della domanda di Controparte_1
3) in via ulteriormente subordinata, sospendere il presente giudizio fino alla pronuncia della Corte di
Giustizia UE sul rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d'Appello di Bologna con ordinanza in data
26 ottobre 2023e della Corte Costituzionale sul rinvio disposto dal Tribunale di Udine con ordinanza in data 30 dicembre 2021
4) In ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata:
“In via principale, nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare i motivi formulati nell'atto di appello interposto da controparte e per l'effetto integralmente rigettare l'interposto atto di appello proposto da perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e per Parte_1
l'effetto confermare quanto statuito dall'ordinanza 702 ter c.p.c. n. 9893/2022 RG 9789/2022 del
Tribunale di Torino Dott.sa Simonetta Rossi.
pagina 2 di 17 Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IV e CPA, rimborso del contributo unificato e accessori, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 23.05.2022, la
[...]
conveniva (da qui ) avanti al Tribunale di Controparte_1 Parte_1 Pt_1
Torino, chiedendo la restituzione dell'importo di € 23.456,63, comprensivo di I.V.A., versato nel periodo compreso tra gennaio-dicembre 2011, a titolo di addizionale sul consumo di energia elettrica, introdotta dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 511/1988, in virtù del contratto di somministrazione, che intercorreva tra le parti.
La società ricorrente esponeva, in particolare, che il versamento di quell'accisa si poneva in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con la direttiva n. 2008/118/C, così come interpretata dalla
Corte di Giustizia nelle sentenze del 5 marzo 2015 nella causa C-553/2013 e del 25 luglio 2018 nella causa C-103/2017.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha riportato quanto affermato dalla S.C. con sentenza n. 27101 del 2019, ossia che “l'addizionale provinciale è in contrasto con l'ordinamento Unionale perché, pur essendosi verificata la prima condizione, manca la seconda (finalità specifica) come delineata dalla Corte di Giustizia “con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio.
Ne consegue che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento
pagina 3 di 17 interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa”.
La ricorrente evidenziava altresì, per un verso, che la giurisprudenza di legittimità (sent. n.
21772/2020) aveva qualificato l'addizionale come autonoma imposta e non come mero inasprimento dell'accisa; per altro verso, che le sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia hanno un'efficacia generalizzata e retroattiva e che, in ogni caso, la norma unionale in questione è idonea a creare direttamente diritti e obblighi, non solo in capo agli Stati, ma anche alle persone fisiche e giuridiche, posto che “il principio di effettività contenuto nell'art. 10 del Trattato CE comporta infatti, come affermato sempre da questa Corte sulla base della giurisprudenza comunitaria, l'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali” (cfr. ex multis Cass., 24 luglio 2018, n. 19661; Cass., 10 agosto 2016, n.
16923; Cass., 16 dicembre 2015, n. 25278; Cass., 26 settembre 2014, n. 20435; Cass., 15 maggio
2013, n. 11641; Cass., SS. UU., 17 febbraio 2010, n. 3674)”. si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, da un lato, di disporre Parte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_4 [...]
e, dall'altro lato, di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea, Controparte_3
ovvero sollevare questioni di illegittimità costituzionale, o ancora di sospendere il giudizio in attesa delle pronunce delle predette Corti sulle questioni già sottoposte alla loro attenzione.
La società resistente chiedeva, in ogni caso, che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione ovvero, in subordine, di essere manlevata dall' Nel merito, contestava - sotto Controparte_3
svariati profili - il fondamento delle domande avversarie, in particolare sostenendo che, al caso di specie, non fosse applicabile la Direttiva 2008/118; che la Corte di Giustizia non aveva mai esaminato l'addizionale italiana;
che la Direttiva in questione sarebbe priva della cd. “efficacia orizzontale”; di avere agito nella veste di delegato alla riscossione;
che l'art. 14, comma 2 del D. Lgs. n. 504/1995 sarebbe illegittimo laddove gli imporrebbe, per poter agire in regresso nei confronti dell' CP_3
di esperire tre gradi di giudizio nei confronti dell'utente.
[...]
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata in data 06.10.2022, il Tribunale di Torino condannava la convenuta al pagamento della somma di € 23.456,63, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data di introduzione del giudizio al saldo effettivo, nonché alla refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 07.11.2022, interponeva appello avverso tale Parte_1
ordinanza, chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui infra, al fine di ottenere il rigetto della domanda proposta dalla Controparte_1
pagina 4 di 17 La società appellata, si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 06.04.2023, chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese anche del grado d'appello.
A seguito della prima udienza, svoltasi in data 10.05.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.07.2024 venivano precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata
Il Tribunale di Torino, rigettata l'istanza di rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o di rimessione alla
Corte Costituzionale, nonché l'istanza di sospensione del processo, con l'ordinanza impugnata ha accolto la domanda della sulla base della seguente Controparte_1
motivazione.
Il primo Giudice ha, in primis, osservato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE,
“gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni” e che tale norma, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea individua, quali condizioni affinché gli Stati possano istituire imposte indirette aggiuntive alle accise già armonizzate,
“1) l'esistenza di una o più finalità specifiche che l'imposizione indiretta dovrebbe soddisfare” e “2) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IV per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta”, ricordando, altresì, che la Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”; per contro, "un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni
Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
pagina 5 di 17 Il Tribunale ha poi rilevato come nel nostro ordinamento il D.lgs. 2 febbraio 2007 n. 26, che ha recepito in Italia la direttiva 2003/96/CE (che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), abbia sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE; che il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48 ha invece recepito la Direttiva
2008/118/CE, osservando però che la stessa “non ha effetti incidenti nel presente giudizio”; che l'imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata istituita dall'art. 6 D.L. n. 511 del 1988 che, al comma 3, prevede che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”; che, successivamente, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, il D.lgs.
14 marzo 2011, n. 23, art. 2, comma 6, ha abrogato l'addizionale provinciale per le Regioni a statuto ordinario e, a far data dal 1° aprile 2012: l'art. 6 D.L. n. 511 del 1988 è stato definitivamente abrogato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 2012, n. 44; e che, con una serie di recentissime pronunce in tema di accise sul consumo di energia elettrica, la Suprema Corte di Cassazione, tenuto conto delle recenti pronunce della Corte di Giustizia, ha ritenuto l'illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, sancendo che “va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui al D.L. 28 ottobre 1988, n. 511, art. 6, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 27 gennaio 1989, n. 20, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (ex plurimis: Cass. civ.. 8399/2021, conforme a Cass. civ. n. 15198/2019; Cass. civ. n. 27101/2019).
Tanto premesso, il primo Giudice ha ritenuto che l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511 del 1988, in forza del carattere self-executing della Direttiva n. 2008/112/CE, integralmente recepita dalla normativa interna, andasse disapplicato “in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (cfr., ex multis, Cass. n.
21248 del 08/11/2004; Cass. n. 22067 del 22/10/2007; Cass. n. 25701 del 09/12/2009; Cass. S.U. n.
3674 del 17/02/2010; Cass. n. 11641 del 15/05/2013; Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 27822 del 31/10/2018)”, evidenziando altresì l'operatività di tale efficacia self executing della Direttiva solo nel rapporto “verticale” tra lo Stato e la concessionaria , stante Pt_1
quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 24.6.2019 C- 573/17, secondo cui “una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico del singolo e non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti dinanzi a un giudice nazionale … Infatti, occorre ricordate che, a norma dell'art. 288, terzo comma TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocarla, sussiste solo nei confronti dello
pagina 6 di 17 sancire, in modo generale e astratto, con effetto immediato, obblighi a carico dei singoli ove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti …. Discende da quanto precede che, anche se chiara, precisa e incondizionata, una disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un singolo”.
Sancita l'inapplicabilità, al caso di specie, della Direttiva europea, il Tribunale ha ritenuto che non potesse operare la disapplicazione della normativa nazionale nel rapporto orizzontale tra i due contraenti, concordando, con riferimento alla ricostruzione del rapporto privatistico tra fornitore e consumatore, con quanto affermato da questa Corte d'Appello nella pronuncia n. 1009/2022, e cioè, in sintesi, che “unica via praticabile per l'utente al fine di recuperare l'esborso indebito per accise è la ripetizione di quanto pagato al fornitore”, posto che “Il consumatore finale cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione (da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva 2008/118/ Ce della norma in tema di accise), può chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale dell'effettività (Cass., 2019 nn. 14200 e 29980 e Cass., 2020 n. 10114)”.
Il Tribunale, stante la natura privatistica del rapporto fornitore e utente finale, ha dunque ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E., richiesto da , né rilevante il rinvio alla Corte Pt_1
Costituzionale, essendo applicabile al caso di specie non già l'art. 14 del D.lgs. n. 504 del 1995, bensì
l'art. 2033 c.c.
L'ordinanza impugnata ha ritenuto, poi, infondata la contestazione relativa alla carenza di legittimazione dell' , evidenziando che il fornitore non è un semplice “collettore di imposta”, ma è Pt_1
l'unico soggetto passivo dell'obbligazione tributaria ed a carico dell'utente viene posta in via di rivalsa non l'imposta, ma una somma equivalente quale componente del prezzo: il fornitore, quindi, paga l'imposta quale debitore tributario e, quindi, per sé e non per conto del consumatore.
In ordine all'asserita illegittimità dell'art. 14 T.U.A., il Giudice di prime cure ha rilevato trattarsi di questione irrilevante nel presente giudizio in quanto non attinente al rapporto di rivalsa, ma a quello tributario e, in particolare, alle modalità di ripetizione, da parte del fornitore/debitore d'imposta, delle addizionali indebitamente pagate.
I motivi d'appello
1. Con il primo motivo di impugnazione (2.1), l'appellante lamenta l'erronea valutazione in merito alla illegittimità dell'addizionale, nonché l'omessa motivazione, sul punto, da parte del Tribunale.
pagina 7 di 17 Sostiene l'Appellante che l'orientamento alla base dei precedenti della Sezione Tributaria della
Cassazioneria, richiamati dal Tribunale, sarebbe stato smentito dall' nelle difese Controparte_3 svolte in “cause parallele”, laddove, sulla base di una puntuale ricostruzione dei precedenti della Corte di Giustizia avrebbe fornito la corretta portata dei precedenti della Corte di Giustizia, pervenendo a ritenere che l'addizionale, in quanto componente di una accisa armonizzata, non necessiterebbe del requisito della finalità specifica.
Specifica, infatti, l'appellante che l'addizionale altro non sarebbe che un “inasprimento” dell'accisa e quindi non sarebbe soggetta al requisito della “finalità specifica”.
Quanto sostenuto da non può essere condiviso. Pt_1
Innanzitutto, le pronunce CGUE 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e CGUE 25 luglio 2018 in causa C-
103/2017 hanno ad oggetto, rispettivamente, l'imposta applicata sulla vendita al dettaglio di combustibile fossile e utilizzata dallo Stato estone per finanziare il trasporto pubblico, e la tassazione su prodotti energetici e di elettricità applicata dalla Francia, per le quali la Corte UE ha stabilito che il contribuente può richiedere il rimborso di quanto pagato qualora la destinazione dei tributi non risponda a finalità specifiche.
Pertanto, il principio sancito dalla Corte UE, secondo cui le imposte sulla fornitura e vendita di energia elettrica e prodotti energetici non sono applicabili se non rispondono a finalità specifiche, diverse da mere esigenze di bilancio, ha diretta efficacia nell'ordinamento interno e comporta il dovere del giudice nazionale di disapplicare la norma con esso in contrasto.
Va poi evidenziato che l'addizionale, di cui si controverte nel presente giudizio, non rappresenta una semplice maggiorazione di un'imposta indiretta (l'accisa sull'energia elettrica), ma si tratta di una vera e propria imposta aggiuntiva, che ha una distinta base imponibile rispetto all'accisa (già armonizzata) e una diversa destinazione del gettito.
Infatti, mentre l'accisa viene calcolata su tutte le forniture di energia elettrica, senza distinzioni tra forniture per uso domestico e per uso produttivo, l'addizionale trovava applicazione solo con riferimento alle seconde e il gettito era destinato non al bilancio dello Stato, bensì, secondo quanto previsto dal D.L. 511/1988, “ad assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
La tesi sostenuta dall'appellante è peraltro incoerente con le ragioni che hanno indotto il legislatore italiano - proprio per eliminare le ragioni di contrasto con il diritto unionale - ad abrogare, in forza dell'art. 2, co. 6, D.Lgs. n. 23/2011, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, provvedendo contestualmente ad aumentare in maniera corrispondente l'accisa erariale, così realizzando – però solo a partire da quel momento - quell'effetto, indicato dall'odierna parte appellante, di “inasprimento”
pagina 8 di 17 dell'accisa, non contrastante con il diritto dell'Unione, in quanto incidente solo sulla modulazione dell'aliquota.
Inoltre, la questione del contrasto con l'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE delle addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 d.l. 28 novembre 2011, n. 511 conv. con I. 27 gennaio
1989, n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 d. Ig. 504/1995, come modificati dall'art. 1 d. Igs. 2 febbraio 2007, n.
26, è già stata affrontata e risolta dalla S.C. con le pronunce citate dall'ordinanza impugnata (v. Cass.
04/06/2019 n. 15198; Cass. 23/10/2019 n. 27101)., sicché l'interpretazione proposta dall'appellante risulta in contrasto con l'interpretazione già data dalla Corte di legittimità.
Il motivo di gravame non può quindi trovare accoglimento.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione (2.2), censura l'erronea interpretazione e Pt_1 applicazione delle norme e dei principi di diritto dell'Unione Europea in tema di diretta efficacia delle direttive.
Ritiene l'appellante che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere la direttiva 2008/118/CE direttamente applicabile nei rapporti tra privati, in tal modo superando la contestazione formulata dalla riguardo all'inefficacia orizzontale delle direttive. Pt_1
Sulla base di tale principio non avrebbe potuto nell'ambito Controparte_1 del suo rapporto con , invocare la Direttiva per far valere la illegittimità dell'Addizionale e – Pt_1
conseguentemente - chiederne la restituzione.
In particolare, l'appellante osserva come la Corte di Giustizia europea non si sarebbe mai pronunciata sull'addizionale.
Invero il Tribunale, nel richiamare gli orientamenti delineatisi nella giurisprudenza di legittimità, e dunque nelle controversie tra amministrazione finanziaria e soggetto tenuto al pagamento del tributo, ha esplicitato come in quei contenziosi sia stata fatta applicazione dei principi espressi dalla Corte di
Giustizia Europea riguardo all'interpretazione della direttiva 2008/118/CE, operazione questa che la stessa parte appellante ritiene ammissibile, in quanto le pronunce della CGE definiscono la portata della norma comunitaria, così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata sin dalla sua entrata in vigore.
Ciò posto - e ritenuto quindi il contrasto tra la norma comunitaria, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, e la norma interna, che ha istituito l'addizionale provinciale sulle accise - il verificarsi dell'indebito nel rapporto tributario riverbera i suoi effetti – come già ritenuto da questa Corte in cause analoghe - a prescindere da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva, nel rapporto tra fornitore dell'energia e utente, sul quale è stato ribaltato il corrispondente onere, che risulta non dovuto.
pagina 9 di 17 Nella propria comparsa conclusionale ha poi richiamato, a conferma della Parte_1 propria tesi, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 11 aprile 2024, C-316/22, che si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como con ordinanza del
28.04.20224 nei seguenti termini: “l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Pertanto, una direttiva non trasposta non potrebbe essere invocata nei confronti di un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, perché il suo carattere vincolante sussiste solo nei confronti dello Stato e, non essendo possibile far valere la direttiva nell'ambito di una controversia tra privati, l'unico rimedio ammissibile per l'utente finale sarebbe quello di chiedere il risarcimento del danno direttamente allo
Stato.
Con il secondo principio la Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che: “Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Giova tuttavia precisare, nell'interpretare la pronuncia della Corte di Giustizia, quali siano le premesse da cui il ragionamento ha preso le mosse, avendo la Corte ragionato con riferimento ad un ordinamento interno – non esistendo una normativa unionale in materia - in cui il rimborso si riveli impossibile, o eccessivamente difficile da ottenere, rivolgendosi al fornitore, condizione che ha ritenuto sussistente
“secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio”, per cui “il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato”.
pagina 10 di 17 Prosegue quindi la Corte affermando che: “alla luce delle informative fornite alla Corte in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio, …tale normativa viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale.”
Osserva questa Corte – e non potrebbe essere diversamente, non spettando alla Corte di Giustizia
l'interpretazione del diritto interno dello Stato membro – come le decisioni della Corte di Giustizia sulle due questioni pregiudiziali oggetto di remissione, scontino la prospettazione del giudice remittente, che si discosta dall'allora diritto vivente, e cioè dall'interpretazione della normativa di riferimento desumibile sia delle pronunce della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (in particolare, con la pronuncia Cass. 21.7.2020, n. 15506, che ha a sua volta richiamato i precedenti rappresentati da Cass. S.U. 31.12.2018, n. 33687; Cass. 1.10.2015, n. 19618 e Cass. 12.3.2013,
n.8567), nonché la prevalente giurisprudenza di primo grado e delle Corti d'Appello, che sino ad ora si sono pronunciate (Corte d'Appello di Milano, di Torino e di Venezia).
In particolare, la Corte di Cassazione, in esito ad un'approfondita disamina e ricostruzione del sistema nel suo complesso, comprendente non solo il “rapporto tributario”, ma anche il “rapporto civilistico” tra fornitore ed utente, ha evidenziato i seguenti punti:
1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il OR (ex artt. 2, comma 4 e 53, comma 1, lett. a) T.U. Accise applicabile ratione temporis);
2) il OR può addebitare integralmente, in via di rivalsa, le accise pagate all'Utente finale (ex art. 16, comma 3 T.U. Accise): sul punto, occorre aggiungere che, come precisato dalla S.C., la rivalsa comporta l'addebito all'Utente finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra OR ed Amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra OR ed Utente finale). Come precisato al punto 5.2 della sentenza 15506\2020 per il OR in sostanza l'accisa è un costo sostenuto prima della cessione del bene, tale da farlo rientrare, ad esempio, nella base imponibile dell'IV;
3) i rapporti tra (a) OR e Amministrazione doganale e (b) OR ed Utente finale sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorchè collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico;
4) l'Utente, anche in caso di addebito del tributo (più precisamente, di somma pari all'importo del tributo) da parte del OR, non ha quindi diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
pagina 11 di 17 5) il diritto al rimborso spetta unicamente al OR, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato somma pari all'imposta all'Utente, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui l'Utente abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (ex art. 14 T.U. Accise);
6) nel caso di addebito delle accise e delle addizionali all'Utente, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del OR, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria qualora l'azione esperibile nei confronti del OR si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di suo fallimento): si tratta di previsione dettata in favore del consumatore dell'energia elettrica per rendere più agevole il recupero da parte sua di quanto indebitamente pagato al OR.
Secondo il sistema regolato dalla suddetta normativa così come ricostruito dalla S.C., quindi, il
“rapporto tributario” ed il “rapporto di rivalsa” sono distinti ed autonomi dal punto di vista della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) e soggettivo (l'Amministrazione finanziaria non è parte del secondo, l'Utente non è parte del primo).
Essi sono, però, collegati in quanto il OR può esercitare la rivalsa nei confronti dell'Utente - consumatore finale soltanto relativamente a somme da esso effettivamente dovute all'erario a titolo di addizionale, con la conseguenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa ed indebito il pagamento effettuato dal Consumatore finale al OR.
Certamente il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati ma - per la ragione appena illustrata - il carattere debito od indebito di quanto pagato dal Consumatore finale al OR dipende, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'Erario da parte del secondo, poiché la rivalsa
“civilistica” presuppone la sussistenza del debito tributario del OR che la esercita.
Il Giudice remittente, Tribunale di Como, ha invece diversamente interpretato la normativa interna, e cioè nel senso che l'azione del consumatore nei confronti del fornitore non sarebbe possibile, in quanto ciò comporterebbe la disapplicazione da parte del giudice nazionale, in una controversia tra privati, di una disposizione del diritto interno, in quanto in contrasto con la direttiva non recepita;
pertanto risulterebbe in contrasto con il principio di effettività la normativa interna, che non consenta al consumatore finale di agire direttamente nei confronti dello Stato membro per ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare
La Corte di Giustizia si è dunque pronunciata seguendo quelle coordinate interpretative, fornite dal giudice remittente, che tuttavia differiscono dalla ricostruzione sistematica fornita dalla Corte di pagina 12 di 17 legittimità, dalla quale si evince - in perfetta coerenza con quanto ritenuto dall'ordinanza del Tribunale di Torino in questa sede impugnata - come la restituzione dell'indebito formatosi nel rapporto civilistico tra fornitore e utente finale non presupponga la disapplicazione in quel rapporto della norma interna in contrasto con il diritto unionale.
Le considerazioni svolte conducono quindi a confermare il meditato orientamento espresso in materia da questa Corte d'Appello in altre numerose pronunce, senza che a diversa conclusione debba pervenirsi sulla scorta delle recenti sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione, e citate da parte appellante nella comparsa conclusionale (nn. 21154/24; 21749/24 e 24203/24), poiché quelle, si sono limiate a recepire la pronuncia della Corte di Giustizia (CGEU C-316/22), così ritenendo ammissibile e fondata, in base al principio di effettività della tutela, l'azione esercitata dal consumatore finale direttamente nei confronti dell' qualificando quell'azione come Parte_3
d'indebito oggettivo per il corrispettivo maggiorato, corrispondente alla quota d'imposta, che ha versato al fornitore, quota in relazione alla quale diverrebbe Parte_3
legittimata passivamente in base al principio di effettività.
Si tratta di pronunce che, come già premesso, nell'applicare i principi espressi dalla CGEU implicitamente fanno propria l'interpretazione seguita dal giudice remittente, peraltro senza neppure farsi carico di dare conto delle ragioni dello scostamento dai precedenti di quella medesima Sezione, emessi nei contenziosi, che vedevano invece contrapposti i fornitori dell'energia elettrica/contribuenti all'Amministrazione finanziaria.
Il motivo d'impugnazione deve quindi essere respinto.
3. Con il terzo motivo d'appello (2.3), lamenta l'erronea valutazione del Tribunale in Parte_1
merito alla propria legittimazione passiva.
L'appellante sostiene infatti il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo essere stato un mero
“collettore di imposta”, riscuotendo le accise per conto dell'Erario, e che i rapporti utente/fornitore e fornitore/dogana, seppur distinti, sarebbero comunque strettamente collegati, come chiarito dalla Corte di Giustizie UE, laddove ha affermato che “il diritto alla ripetizione dell'indebito è inteso a rimediare alle conseguenze della incompatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione, neutralizzando l'onere economico che ha indebitamente gravato l'operatore che, in definitiva, lo ha sopportato” (sent. CGUE
20.10.2011, causa C-94/10) e che “nella sua qualità di collettore di imposta per conto dello Stato,
l'imprenditore deve essere sgravato interamente dell'onere dell'imposta dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche” (sent. CGUE 23.11.2017, causa C-246/16).
Sarebbe dunque, secondo l'appellante, del tutto legittimo che l'azione di ripetizione venga esercitata dall'utente finale - e non come ritenuto dal Tribunale solo dal fornitore - direttamente nei confronti pagina 13 di 17 dell' e ciò anche in considerazione del fatto che la scelta del legislatore italiano Controparte_3 di prevedere un meccanismo “a due fasi” (utente/fornitore e fornitore/Dogana) non sarebbe fondato su una “necessità logico-giuridica”, ma su una “valutazione di mera opportunità” e, pertanto, si porrebbe in contrasto con il principio di effettività di cui al considerando 10 della Direttiva 2008/118/CE.
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte nell'esaminare il precedente motivo d'impugnazione, essendo il fornitore il soggetto passivo dell'imposta e non l'utente finale.
La doglianza di presuppone, erroneamente, che il fornitore di energia elettrica sia un Parte_1 semplice “collettore di imposta”, per avere riscosso le somme per conto dello Stato, il quale sarebbe, quindi, a fronte dell'azione di ripetizione del consumatore, il vero legittimato passivo, in quanto
“definitivo” beneficiario del pagamento effettuato dal consumatore tramite il fornitore.
Tale argomentazione è, infatti, priva di fondamento perché, come si è visto, in realtà soltanto quest'ultimo è il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria ed a carico dell'utente viene posta in via di rivalsa non l'imposta, ma una somma equivalente, quale componente del prezzo (come ulteriormente chiarito in motivazione da Cass. 15506/2020): il fornitore, quindi, paga l'imposta quale debitore tributario e, quindi, per sé e non per conto del consumatore.
L'utente non avrebbe alcun titolo (salvo l'eccezione prevista dalla legge di eccessiva difficoltà ad ottenere la restituzione dall'accipiens) per rivolgersi all'Amministrazione finanziaria, con cui non ha avuto alcun rapporto.
4. Con il quarto motivo d'appello (2.4), l'appellante censura l'erronea valutazione della domanda di manleva di nei confronti dell' nonché l'erronea valutazione operata dal Pt_1 Controparte_3
Giudice nell'escludere la necessità di integrazione del contradditorio nei confronti dell' CP_3
[...]
In primo grado, infatti, aveva domandato in via subordinata, che la condanna alla restituzione Pt_1 dell'importo afferente alle accise, venisse pronunciata direttamente nei confronti dell' CP_3
o, in ulteriore subordine, che, nel caso di condanna a proprio carico, l'
[...] Controparte_3 fosse condannata, nell'ambito dello stesso giudizio, a manlevarla.
Aveva, quindi, chiesto che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di integrazione del contradditorio, ritenendo le due posizioni – tra e e tra la prima e – distinte e Pt_1 Controparte_3 Controparte_1 precisando come la cognizione delle vicende relative al rapporto tra fornitore dell'energia elettrica e appartenga alla giurisdizione tributaria. Controparte_3
Il motivo è infondato, per tutte le ragioni già in precedenza esposte riguardo all'insussistenza di un unico rapporto trilaterale tra amministrazione tributaria, fornitore e utente finale;
nonché per quanto già
pagina 14 di 17 argomentato in ordine all'infondatezza della tesi, secondo cui il fornitore sarebbe un mero collettore dell'imposta e non il soggetto passivo della stessa.
Se il fornitore non è un mero collettore dell'imposta, non vi alcuna necessità di integrazione del contradditorio nei confronti dell' Controparte_3
Inoltre, relativamente alla pretesa restitutoria del fornitore nei confronti dell'Amministrazione finaziaria, che rifiuti di provvedervi, la giurisdizione spetta al giudice tributario e non a quello ordinario.
Pertanto, le due posizioni non avrebbero potuto comunque essere trattate congiuntamente.
5. Con il quinto motivo d'appello (2.5), l'appellante censura altresì l'erronea interpretazione da parte del Tribunale dell'art. 14 T.U. Accise, nonché l'omessa pronuncia di ordinanza di rinvio alla Corte di
Giustizia dell'UE e/o alla Corte Costituzionale, mentre con il sesto (2.6) l'omessa pronuncia di ordinanza di sospensione del giudizio.
Ritiene che l'art. 14 T.U. Accise, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, verrebbe Parte_1 in rilievo nel caso di specie perché “se il rimborso (che il fornitore può ottenere) è impossibile o iniquo, o il meccanismo per ottenerlo è oneroso o iniquo, l'equilibrio del sistema cade e con esso il principio per cui l'obbligo di restituzione nei confronti dell'utente debba gravare sul fornitore”.
Premessa la rilevanza al caso in esame dell'art. 14 T.U. Accise, l'appellante elenca i profili di illegittimità che investirebbero tale articolo e, in particolare, evidenzia come esso violerebbe l'art. 3
Cost., poiché vi sarebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra utente (che viene rimborsato in tempi brevi) e fornitore (rimborsato invece in tempi lunghissimi); l'art. 23 Cost., perché vi sarebbe l'imposizione al fornitore di un debito forzoso, dovendo questo anticipare somme dovute in realtà dallo
Stato; l'art. 41 Cost., perché l'onere di anticipare ingenti somme limiterebbe l'attività imprenditoriale del fornitore;
l'art. 97 Cost. per violazione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed equità, nonché gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, perché il fornitore sarebbe costretto ad una inutile e dispendiosa attività giudiziale.
La Corte d'Appello dovrebbe quindi, secondo l'appellante, disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia UE ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale ovvero ancora, e a ciò l'appellante dedica il sesto motivo di gravame (2.6), sospendere il giudizio.
Tale motivo di gravame è infondato, poiché è insussistente il suo presupposto (unico rapporto trilaterale), con la conseguenza che le questioni prospettate – tanto in termini di illegittimità costituzionale dell'art. 14 T.U. Accise, quanto di suo contrasto con i principi comunitari – sono irrilevanti nel presente giudizio.
pagina 15 di 17 L'art. 14 TUA, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non ha trovato applicazione nel caso di specie e quindi le questioni ad esso attinenti non possono rilevare per il thema decidendum del presente giudizio: l'accertamento dei presupposti del rimborso da parte dell' in Controparte_3
favore del fornitore, infatti, è del tutto estraneo al presente giudizio.
La questione di legittimità dell'art. 14 TUA dovrà, pertanto essere vagliata da parte del giudice competente, e cioè dalle Commissioni Tributarie, alle quali sole spetta la valutazione della compatibilità del delineato sistema di rimborso con i principi comunitari e costituzionali in questa sede richiamati da . Pt_1
6. Infine, con il settimo motivo (2.7), la società impugna la decisione del Tribunale, nella parte Pt_1
in cui l'ha condannata al pagamento degli interessi a far data dalla domanda giudiziale, nonché alle spese di giudizio, così trascurando il fatto che l'art. 14 TU Accise consente al fornitore di ottenere il rimborso dell' solo sulla base di una sentenza passata in giudicato. Controparte_3
non potrebbe quindi effettuare un pagamento spontaneo sulla base di una mera richiesta Pt_1
stragiudiziale, dal momento che in tal caso perderebbe il diritto al rimborso.
Il motivo è infondato sotto diversi profili.
Anzitutto, anche a tale proposito, parte appellante continua a ragionare in termini di unitario rapporto trilaterale o di rapporti collegati, circa la cui insussistenza si è già ampiamente argomentato, per cui vorrebbe far discendere dalla disciplina, che regola il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria, effetti sulla costituzione in mora avvenuta nell'ambito del rapporto privatistico tra fornitore, che ha addebitato un importo poi risultato indebito, e utente finale, effetti che non possono che essere regolati dalle ordinarie norme civilistiche.
Parte appellante inoltre fonda le sue argomentazioni su un'asserita “impossibilità” giuridica ad adempiere spontaneamente, pena la perdita del diritto al rimborso.
L'art. 14 T.U. Accise non prevede affatto ciò, non escludendo un pagamento con riserva di ripetizione da parte del fornitore, pendente il giudizio o prima dell'instaurazione del giudizio, né tanto meno è condivisibile la lettura secondo cui il comma 4 dell'art. 14 prevedrebbe un dies ad quem, anziché un dies a quo.
La disposizione in oggetto indica unicamente quale è il termine ultimo, stabilito a pena di decadenza, entro il quale l'obbligato alla restituzione può chiedere il rimborso, qualora sia stato a ciò condannato in forza di un provvedimento giurisdizionale, e cioè novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza prevedere alcun termine dilatorio iniziale, a partire dal quale la richiesta di rimborso può essere inoltrata dal fornitore che abbia provveduto alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite.
pagina 16 di 17 Al di là delle sopra riassunte argomentazioni, parte appellante non formula specifici motivi di censura riguardo alle statuizioni di primo grado in punto spese, sicché l'appello deve essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio
Diverse considerazioni debbono essere svolte riguardo alle spese del presente grado di giudizio, atteso che, pur essendo stato confermato l'orientamento giurisprudenziale espresso in contenziosi analoghi da parte di questa Corte, non può trascurarsi che in materia, in particolare in conseguenza delle pronunce della Suprema Corte dell'agosto 2024, sono emersi in corso di giudizio mutamenti della giurisprudenza, che giustificano, ex art. 92, co. 2, c.p.c. l'integrale compensazione delle spese del giudizio d'appello.
Stante, comunque, l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma
1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
n. 9893/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 06/10/2022, respinge l'appello, confermando l'impugnata ordinanza;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio d'appello; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del Parte_1
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/12/2024.
Il Consigliere est.
dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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