Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 252/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
27/3/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 252/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15 D.Lgs. n. 150/2011 e
281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. RANELI ANGELO;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Controparte_2
Palermo;
OGGETTO: opposizione a decreto di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha depositato il decreto del 10/1/2024 emesso dal Tribunale di Palermo, Ufficio del
Giudice per le indagini Preliminari, con cui è stato ammesso al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 12789/2023 R.G.N.R.
(allegato “doc. n. 1” delle note scritte depositate in data 20/3/2025); ha insistito nell'accoglimento del ricorso, e in subordine, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
1
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in data
18/12/2023 dal Tribunale di Palermo, Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari, nell'ambito del procedimento n. 12789/2023 R.G.N.R.; rilevato che il decreto impugnato si fonda sulla seguente motivazione: “con riferimento al periodo di imposta 2022, nell'istanza viene indicato il reddito di euro
5.000, mentre in sede di interrogatorio di garanzia del 17.11.2023, l'istante dichiarava:
l'anno scorso ho lavorato come cameriere: circa 1.000 euro mensili […], rilevato, pertanto, che sussistono fondati motivi per ritenere che l'istante non versi nelle condizioni di legge, in articolare, alla luce delle contraddizioni presenti nelle dichiarazioni rese, non dissipate dall'integrazione documentale richiesta” (cfr. decreto in atti);
considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
rilevato, invece, che si è costituita con memoria tardiva (depositata in data
18/3/2025) l chiedendo dichiararsi il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva;
considerato, in via preliminare, che, oltre al quale Controparte_1 soggetto tenuto al pagamento dei compensi in caso di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, soggetto legittimato passivamente è anche l'
[...]
, poiché “in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese CP_2 dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato al , in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di Controparte_3 legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria i , in quanto titolare del rapporto di debito oggetto Controparte_1 del medesimo procedimento” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 5806 del 22/02/2022); ritenuto, per quanto riguarda il merito, che l'opposizione sia fondata e vada accolta;
2 rilevato che l'art. 79 D.P.R n. 115/2002, nel definire il contenuto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, stabilisce che “l'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”; rilevato che l'art. 94, inserito nel titolo II del D.P.R. n. 115/2002 in cui viene regolato specificatamente il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, stabilisce che “in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato”; e che l'art. 96, comma 1 dispone che “Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo
79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata”; rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 1992 ha affermato che “la procedura per l'ammissione al beneficio (art.6) è disegnata dal legislatore in modo tale da non lasciare spazio ad alcuna verifica o controllo preventivi da parte del giudice competente ad accordare il beneficio. L'imputato (o uno degli altri soggetti sopra indicati) che aspira al beneficio deve, sì, autocertificare tutti i suoi redditi nell'anno, sia rientranti nell'imponibile IRPEF, sia esenti o comunque non assoggettati ad IRPEF. Ma il giudice che riceve l'istanza non è tenuto, ne' può entrare nel merito dell'autocertificazione; egli deve solo valutare che ricorrano le condizioni per l'ammissione al beneficio alla stregua dell'autocertificazione>> (art. 6); non può quindi valutarne l'attendibilità, ma deve solo verificare che l'ammontare dei redditi esposti sia, o meno, compreso nel limite di legge e, all'esito di tale controllo documentale (e quindi rapido), accordare, o negare, il beneficio richiesto”;
3 rilevato pertanto che, nel caso di istanza di ammissione al gratuito patrocinio in materia penale, “la autocertificazione (e le indicazioni allegate) ha valenza probatoria ed il giudice non può entrare nel merito della stessa per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dell'ammontare dei redditi esposti [..], ove all'esito delle verifiche da parte dei competenti uffici finanziari la autocertificazione risultasse menzognera vi sarebbero la revoca del beneficio e le conseguenze penali della operata falsità. Tale procedura snella è pienamente attuativa del dettato costituzionale perché la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve necessariamente essere assicurata in tempi brevi e sarebbe incompatibile con controlli ed indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito dell'istante (soprattutto se riveste la qualità di imputato).
Indagini e controlli possono essere esperiti successivamente;
ed infatti è successivamente che l'intendente di finanza (cui è inviata copia dell'istanza dell'interessato), verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'imputato
(art. 6, 3 co.), disponendo eventualmente anche un controllo a mezzo della Guardia di finanza. Ciò fa tenendo conto che l'obiettivo della verifica è l'accertamento non già dei presupposti della pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria, bensì di un dato di fatto rivelatore dello stato di abbienza dell'istante. A seguito di tali accertamenti e verifiche, se risulta un reddito superiore al limite legale, l'intendente di finanza propone al giudice competente la revoca (ex tunc) o la modifica (ex nunc) del beneficio, con gli effetti recuperatori (e le rispettive decorrenze) previsti dall'art. 11 in favore dello Stato” (fra tante Cass. penale n. Sentenza n. 2815/1997, Cass. Sentenza n.
10512/2021);
rilevato, per di più, che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia del 17.11.2023, in cui l'istante ha dichiarato che l'anno precedente aveva lavorato come cameriere e percepito “circa 1.000 euro mensili” sono compatibili con la dichiarazione di avere lavorato, nell'anno 2022, solo nel periodo estivo (dal
1/6/2022 al 30/9/2022)
rilevato, invero, che a sostegno delle suesposte deduzioni l'opponente ha allegato contratto di lavoro con prestazioni ridotte sottoscritto in data 2/6/2022 tra e (n.q. di amministratore unico della Rainbow Parte_1 Persona_1
S.r.l.s.);
ritenuto che, in definitiva, in riforma del decreto impugnato, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da nel Parte_1
4 procedimento penale n. 12789/2023 R.G.N.R. debba essere accolta, con le statuizioni conseguenziali;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio tra opponente e
[...]
seguono la soccombenza e si liquidano come da separato Controparte_1 provvedimento, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato (Prot. 2024/1301 del 15/01/2024).
Sussistono, invece, giuste ragioni per compensarle tra opponente e
[...]
. CP_2
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma del Controparte_1 decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, in data 18/12/2023, ammette al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato nel procedimento penale n. 12789/2023 R.G.N.R.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Dispone come da separato provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite in favore del ricorrente , ammesso al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato.
Dichiara compensate le spese tra opponente e . Controparte_2
Palermo, 18/04/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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