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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4320/2016,
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Romeo Russo, per procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Congedo, per procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Stefanizzo e Giuliano Bastianelli, per procura in atti;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 3.10.2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.4.2016 conveniva in giudizio la Parte_1
deducendo di essere proprietaria di due terreni agricoli siti in agro Controparte_1
del Comune di Lecce, censiti nel NCT al foglio 209, part. 14 e 218, confinanti con due fondi rustici censiti nel NCT al foglio 209, part. 139 e 180 che aveva venduto alla società Controparte_2 convenuta con atto rogato il 30.3.2015 per Notaio in Lecce, senza preliminarmente Persona_1
effettuare in suo favore la denuntiatio prescritta dall'art. 8, co 3 L. 590/65 e dall'art. 7 L. 817/71 ai fini dell'eventuale esercizio da parte sua del diritto di prelazione. Aggiungeva, inoltre, di essere proprietaria coltivatrice diretta del proprio fondo confinante, da oltre due anni, di possedere unitamente al suo nucleo familiare capacità lavorativa superiore a un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione dei terreni posseduti anche unitamente a quelli oggetto della presente azione e di non aver alienato fondi agricoli negli ultimi due anni. Pertanto, rappresentando che già con nota del 29.6.2015 aveva rappresentato la volontà di subentrare al terzo acquirente del fondo agricolo concludeva chiedendo che fosse accertata la nullità del contratto di compravendita stipulato il
30.3.2015 per Notaio rep. n. 233336 e racc. n. 19721, tra e la Persona_1 Controparte_2
per frode alla legge e, comunque, inefficace nella parte in cui aliena Controparte_1
il fondo oggetto di retratto, che, per l'effetto, fosse ordinata la sostituzione ex tunc dell'attrice nella stessa posizione sostanziale della società convenuta nell'atto di compravendita del 2015 e, quindi, fosse dichiarato trasferito il fondo oggetto del presente giudizio in favore dell'attrice per il prezzo di
€ 27.854,10 indicato nell'atto di compravendita, di cui offriva il pagamento, o per il diverso prezzo, anche eventualmente comprensivo dei costi sostenuti per la compravendita per il fondo de quo, indicato dal giudice e ritenuto giusto e/o equo, che sarebbe stato versato nel termine perentorio stabilito dall'art. 8 L. 590/1965, con ordine di trascrizione della sentenza con esonero da responsabilità per il Conservatore e vittoria di spese processuali.
La si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della Controparte_1 domanda in quanto i beni di cui l'attrice si dichiarava proprietaria non confinavano con quelli di proprietà dell' , ma anche perché il bene acquistato risultava essere stato concesso in CP_1
affitto al Dott. con contratto del 1.2.2012 valido sino al 31.12.2026 e infine per Testimone_1
l'assenza della qualità di coltivatrice diretta in capo all'attrice. Eccepiva altresì l'infondatezza della domanda in quanto l'oggetto del contratto di compravendita del 30.3.2015 non era rappresentato soltanto dai terreni confinanti con quello dell'attrice ma da un blocco immobiliare di più estese dimensioni includente pure immobili per una superficie complessiva di 67.707,00 mq, per cui risultava impossibile l'azione di riscatto per una sola parte degli immobili oggetto di vendita;
nonché l'erroneità del calcolo effettuato dall'attrice al fine di determinare il prezzo di vendita che, sulla base di quanto dichiarato dalle parti in sede di rogito notarile, non poteva essere inferiore ad
€ 32.471,53 (pari ad 0,91€/ha). La società convenuta, inoltre, chiedeva comunque l'autorizzazione a chiamare in causa in garanzia la venditrice per essere garantita, in caso di Controparte_2
accoglimento della domanda attorea attraverso la restituzione del prezzo già pagato per il terreno in questione, oltre al risarcimento di spese notarili sostenute per € 3.653,05, spese sostenute per la manutenzione dei terreni da determinarsi in via equitativa, frutti che la società convenuta fosse stata
2 condannata eventualmente a pagare alla e spese sostenute per la denunzia della lite e Pt_1
che fosse stata eventualmente condannata a pagare all'attrice.
Pertanto, la concludeva chiedendo che fosse dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea. In via subordinata, chiedeva che fosse dichiarato il trasferimento dei terreni oggetto di causa in favore dell'attrice per il prezzo di
€ 32.471,53 (0,91 €/ha), salva la maggiore somma che fosse stata determinata dal Giudice. In via ulteriormente subordinata, chiedeva che fosse accertato il diritto della Controparte_1
alla riduzione del prezzo pagato per la vendita del 30.3.2015, nella misura di € 32.471,53, o
[...]
nella misura maggiore o minore determinata dal Giudice;
per l'effetto, che fosse Controparte_2
condannata al pagamento di tale somma di € 32.471,53, o di quella maggiore o minore che determinata dal Giudice;
che fosse condannata al pagamento della somma di Controparte_2
€ 3.653,05 a titolo di risarcimento del danno per le spese di vendita indebitamente sostenute in eccesso, nonché al pagamento degli interessi sulla somma di € 32.471,53 indebitamente corrisposta, decorrenti dalla data del primo pagamento in acconto (10.09.2014) o, al più, dal giorno del pagamento del saldo dovuto (27.03.2015), come anche al risarcimento del danno per le spese sostenute per la manutenzione e coltivazione dei terreni oggetto di causa, da determinarsi in via equitativa, al pagamento del valore dei frutti che la società fosse eventualmente stata condannata a restituire all'attrice, nonché al rimborso delle spese sostenute per la denunzia della lite (€ 518,00, oltre alle spese, competenze ed onorari di causa, per come verranno eventualmente liquidati dal
Giudice), nonché al rimborso delle spese che la medesima società fosse eventualmente stata condannata a rimborsare all'attrice. In via ulteriormente subordinata, chiedeva che fosse accertato il diritto della a ripetere, anche ex art. 2033 c.c., ciò che era stato Controparte_1 indebitamente pagato a nella misura di € 32.471,53 o nella misura maggiore o Controparte_2
minore determinata dal Giudice, con condanna della terza chiamata al pagamento di tutte le somme già precedentemente indicate, con vittoria delle spese di lite.
La terza chiamata si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della Controparte_2
domanda avanzata nei suoi confronti, dalla convenuta principale, perché preclusa dalla rinunzia operata dalla società, con l'atto di transazione sottoscritto in data 12.10.2015 con la venditrice, nonché l'inammissibilità della domanda di prelazione proposta dalla in qualità di Pt_1
confinante perché sul terreno oggetto di causa era insediato l'affittuario coltivatore Tes_1
e perché l'attrice non possedeva i requisiti per essere qualificata coltivatore diretto,
[...]
evidenziando come non vi fosse contiguità dei terreni perché in prossimità del confine vi era una condotta idrica pubblica che attraversava tutta la proprietà. Eccependo, infine, come non fosse proponibile una domanda di retratto agrario solo su una parte dei terreni venduti, concludeva perché
3 fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti con l'atto di chiamata in causa e comunque l'infondatezza della domanda di prelazione, con vittoria delle spese di causa.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co 6 n. 1 c.p.c. la Controparte_1
precisava la domanda subordinata chiedendo che in caso di accoglimento della domanda attorea fosse accertato che il diritto di prelazione dell'attrice era limitato alla sola porzione di terreno confinante, da una parte, col fondo prelazionante e, dall'altra parte, con la condotta idrica accertata in corso di causa che attraversava il terreno di proprietà della società stessa;
per l'effetto, che fosse ordinato il frazionamento della suddetta porzione di terreno dal (più ampio) terreno di proprietà della e fosse ordinata l'istituzione di un'apposita servitù di Controparte_1
passaggio che consentisse alla società l'accesso al terreno rimastole in proprietà; per l'effetto, che fosse accertato che il trasferimento della suddetta porzione di terreno in favore della Pt_1
avvenisse dietro pagamento della somma di € 32.471,53, o della minor somma proposta dall'attrice di € 27.854,10, o della minore o maggiore somma che determinata dal Giudice.
Espletate le prove orali e una consulenza tecnica d'ufficio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.10.2024 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda attorea è infondata e va rigettata, per i motivi di seguito esposti.
Da un attento esame delle reciproche contestazioni, della documentazione in atti, delle risultanze delle prove orali e della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, infatti, emerge con adeguata chiarezza come la domanda di prelazione agraria formulata da parte attrice con riferimento ai due fondi rustici censiti nel NCT del Comune di Lecce al foglio 209, part. 139 e 180, che ha venduto alla società convenuta con atto rogato il 30.3.2015 per Notaio Controparte_2
in Lecce, non possa essere accolta atteso che come pacificamente emerso nel corso Persona_1
dell'istruttoria e riscontrato anche dal consulente tecnico d'ufficio, la particella 180, contigua alla particella 267 di proprietà dell'attrice è interamente attraversata da un confine Parte_1 all'altro in direzione Sud-Est / Nord-Ovest, proprio in prossimità del confine con il fondo dell'attrice, da una conduttura idrica e dalla relativa superficie interessata di proprietà del Consorzio dell'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Lecce, parte del “Progetto per la costituzione della rete di distribuzione di acqua per usi industriali nell'agglomerato di Lecce” – e Controparte_3
successive varianti, per la cui realizzazione è stata espropriata sin dal 1979 una superficie di 600 metri quadrati, originariamente identificata come particella 13 (Decreto del Prefetto di Lecce
n.267/Div IV del 24/01/1979 – Registrato a Lecce il 26/01/1979 al n. 14 Mod.71-M). Pertanto, il canale individuato è di proprietà del Consorzio dell'Area di Sviluppo Industriale di Lecce (ASI) a seguito di esproprio per pubblica utilità e, sebbene l'area non sia stata ancora oggetto di
4 frazionamento, comunque la conduttura idrica attraversando la particella 180 da un confine all'altro la divide in due porzioni, così interrompendo la contiguità fisica tra i fondi oggetto di causa, che permane soltanto per la porzione della stessa particella 180 che si trova tra il confine con la proprietà e la conduttura idrica di proprietà del Consorzio ASI. Pt_1
Conseguentemente, avrebbe potuto formare oggetto di una domanda di prelazione soltanto questa porzione della sola particella 180, ma parte attrice, nel presente giudizio, non ha formulato alcuna domanda in via subordinata per la rideterminazione della parte residua della particella 180, confinante con la particella 267 di sua proprietà, e, in particolare, anche a seguito di quanto riscontrato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, non ha manifestato alcun interesse per una eventuale acquisizione soltanto di tale porzione del fondo. Pertanto, la domanda attorea, formulata per l'intera particella 180, oltre che per l'ulteriore particella 139 -contigua con la particella 180, ma non direttamente confinante con il terreno dell'attrice-, non può che essere rigettata.
Per completezza di analisi, peraltro, appare opportuno rilevare come la circostanza evidenziata non rilevi soltanto ai fini della possibilità di coltivare la superficie, sotto cui è stata realizzata la conduttura idrica, ma incide proprio sulla titolarità della striscia di 600 metri quadrati che attraversa la particella 180 da un confine all'altro in direzione Sud-Est / Nord-Ovest, così tagliandola in due porzioni che, sebbene non identificate in modo distinto presso il catasto terreni perché non frazionate, risultano effettivamente fisicamente separate e, quindi, non contigue.
In ragione del rigetto della domanda attorea, risultano assorbite anche le domande formulate dalla società convenuta verso la terza chiamata.
Considerando che il rigetto della domanda attorea è stato determinato dalla circostanza che nel contratto concluso tra la società convenuta e la terza chiamata in causa è stata inclusa una striscia di terreno non autonomamente accatastata ma appartenente ad un soggetto terzo, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U. devono essere definitivamente poste a carico delle tre parti nella misura di un terzo per ciascuna.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone, definitivamente, in capo a e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, nella misura di un terzo per ciascuno, le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto.
[...]
Lecce, 13 aprile 2025 IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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