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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/07/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari IO Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, IO Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 08.07.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 15.07.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2050 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui sono riunite la causa iscritta al n. 1160 del ruolo generale per l'anno 2025, la causa iscritta al n. 694 del ruolo generale per l'anno 2025, la causa iscritta al n. 4373 del ruolo generale per l'anno 2024, la causa iscritta al n. 2218 del ruolo generale per l'anno 2024, la causa iscritta al n. 2223 del ruolo generale per l'anno 2024 e la causa iscritta al n. 2230 del ruolo generale per l'anno 2024, promosse da:
1. nata a [...], il [...]; Controparte_1
2. nato a [...], il [...]; CP_2
3. nata a [...], il [...]; CP_3
4. , nata a [...], il [...]; Controparte_4
5. nata a [...], il [...]; CP_5
6. nato a [...], il [...]; CP_6
7. nata a [...], il [...]; Parte_1
pagina 1 tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, via Garibaldi n. 203, presso lo Studio
dell'Avv. Silvia OBINO, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe
NOBILE, li rappresenta e difende in forza di procure speciali in calce ai ricorsi introduttivi;
ricorrenti
contro
8. , in persona del Controparte_7
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Giudice
Guglielmo, presso l' rappresentato e Controparte_8
difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1°, c.p.c., dalla Dott.ssa Iwona
WRONKA, dal Dott. Paolo ATZORI e dal Dott. Gabriele Angelo CAMBONI, in forza di delega in calce alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse di tutti i ricorrenti:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, al pari del personale docente di
ruolo, all'accredito del beneficio economico pari a € 500,00 annui tramite la
Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale
docente, per gli anni scolastici [...] nei quali ha lavorato con contratto a tempo
determinato avente scadenza al 30 giugno o al 31 agosto;
Per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_7
pro tempore ad erogare la Carta Docente (carta elettronica per CP_9
l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio
2015, n. 107) con accredito sulla piattaforma cartadeldocente.istruzione.it a
favore di [...] della somma pari a complessivi € [...] in relazione ai seguenti anni
pagina 2 scolastici: [...] consentendo alla ricorrente l'accesso e la generazione dei buoni di
acquisto per l'importo sopra citato.
oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi
dell'art. 22, comma 36 della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito
alla concreta attribuzione.
Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore
antistatario”.
Nell'interesse dei soli ricorrenti e : CP_6 Pt_1
“a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità
sostitutiva per ferie e riposi non goduti per gli anni scolastici [...] pari alla
retribuzione spettante per i giorni di ferie e riposi maturati e quantificati in
proporzione all'effettivo servizio;
b) Condannare il in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente
dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi nella misura di € [...] o nella
somma meglio vista ed accertata in corso di giudizio, secondo le previsioni del
vigente CCNL oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione
monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 della legge 724/1994 dalla data di
maturazione del diritto al saldo.
e) oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi
dell'art. 22, comma 36 della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito
alla concreta attribuzione.
Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore
pagina 3 antistatario Avv. Giuseppe Nobile”.
Nell'interesse del MINISTERO nei confronti dei soli e CP_6 [...]
Parte_1
“1) in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva e previa
dichiarazione della prescrizione (limitatamente al ricorrente ) delle somme CP_6
riferibili al periodo antecedente l'ultimo quinquennio dalla notifica del ricorso
del 06/03/2025;
la domanda della ricorrente perché infondata, immotivata e non provata con
vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile;
2) in via meramente subordinata: nel caso di accoglimento, anche parziale della
domanda di parte ricorrente, disporre la compensazione integrale delle spese
processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti Controparte_1 CP_2 CP_3
e Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_1
hanno proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti del
[...]
al fine di domandare la Controparte_7
condanna dello stesso all'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107,
- per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Controparte_1
- per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; CP_2
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_3
2022/2023;
pagina 4 - per l'anno scolastico 2022/2023; Controparte_4
- per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; CP_5
- per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; CP_6
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Parte_1
In particolare, essi hanno esposto:
− di avere lavorato nella scuola pubblica statale come insegnanti con contratto a tempo determinato alle dipendenze del convenuto e di CP_7
lavorarvi a tutt'oggi;
− di non essere stati riconosciuti beneficiari della c.d. Carta elettronica, del valore di euro 500,00 che consente agli insegnanti di ruolo di ricevere e utilizzare tale importo in prodotti e servizi correlati o propedeutici alla loro formazione professionale e all'accrescimento della propria cultura in generale;
− che la normativa che disciplina la Carta del docente deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
I ricorrenti e hanno, inoltre, domandato CP_6 Parte_1
la condanna del al pagamento di somme a titolo di indennità per ferie e CP_10
riposi non goduti.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio in relazione alle CP_7
posizioni di e sostenendo l'infondatezza CP_6 Parte_1
della loro pretesa economica ed eccependo, con particolare riferimento a , CP_6
la prescrizione delle somme relative al periodo antecedente l'ultimo quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta il 06.03.2025.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
pagina 5
4. Le domande proposte dai ricorrenti sono fondate e devono essere accolte,
per quanto di ragione.
Occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, ha chiarito che,
conformemente all'articolo 1, comma 121°, della legge n. 107/2015 cit., il bonus è
versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_7
competenze professionali e che, inoltre, dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. CP_7
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del
pagina 6 rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_7
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020, n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo ai ricorrenti, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, i ricorrenti si trovassero, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato
pagina 7 trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto CP_7
nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla
Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve infatti essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il MINISTERO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della
Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale, preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il
pagina 8 sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che “sono
proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno
alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato
temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_7
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
pagina 9 delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, commi 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
pagina 10 transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella vicenda scrutinata, alla luce dello stato matricolare e dei contratti di lavoro allegati, è risultato che i ricorrenti hanno espletato incarichi di docenza annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).
Per tutto quanto esposto, i ricorrenti rientrano nel novero dei docenti che hanno svolto supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche e che a oggi sono insegnanti dipendenti del e il mancato riconoscimento CP_10
della Carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto –
dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
5. e hanno, inoltre, proposto CP_6 Parte_1
domanda davanti all'intestato Tribunale nei confronti del resistente CP_7
al fine di domandare la condanna dello stesso al pagamento, a titolo di indennità
per ferie non godute e riposi per festività soppresse.
6. Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_7
nei confronti è infondata e deve essere disattesa. CP_6
Non vi sono dubbi che il termine di prescrizione applicabile sia quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “L'indennità sostitutiva delle ferie
non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si
deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere
pagina 11 risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al
riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario
decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa
resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume
rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine
rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a
contribuzione” (Cass. civ., Sez. I, 10.02.2020, n. 3021).
L'eccezione, pertanto, deve essere disattesa.
7. Nel merito, la domanda di pagamento dell'indennità sostituiva di ferie non godute, proposta da e è fondata e CP_6 Parte_1
deve essere accolta.
In ordine al mancato godimento di ferie e all'erronea interpretazione della normativa in materia da parte del convenuto, deve trovare applicazione CP_7
il principio affermato da ormai stabile giurisprudenza di legittimità in forza del quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità
sostitutiva (Cass. civ., Sez. L., 05.05.2022, n. 14268).
La normativa relativa e, nello specifico, l'art. 5, comma 8°, d.l. 06.07.2012 n. 95,
convertito in l. 07.08.2012, n. 135 e integrato dall'art. 1, comma 55°, l. n.
24.12.2012, n. 228, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2,
della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande IO (con sentenze del 06.11.2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che
pagina 12 il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Giova, in particolare, richiamare specificamente l'art. 5, comma 8°, d.l. n.
95/2012 cit., che ha previsto che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […]
sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e
non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali
più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di
responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La disposizione citata è stata oggetto di una pronuncia da parte della Corte
Costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità
sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117,
comma 1°, Cost. (in relazione all'art. 7, Direttiva 04.11.2003, n. 2003/88/CE),
aveva rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il Giudice
remittente, ossia che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile, mettendo in luce l'aspetto per cui il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento
pagina 13 delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore (Corte Cost., 06.05.2016, n. 95).
Sulla questione dibattuta, il Legislatore nazionale è nuovamente intervenuto con l'art. 1, commi dal 54° al 56°, della l. n. 228/2012 ponendo una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Nello specifico, il comma 54° cit. ha stabilito che il personale docente, senza operare alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato,
deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
ovvero alle attività valutative, con la conseguenza che, durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Ancora, il successivo comma 55° ha precisato ulteriormente che la citata disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Da ultimo, il comma 56° ha disposto che la disciplina dei commi 54° e 55° non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti erano disapplicate dal 01.09.2013.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54°, l. n. 228/2012, tuttavia, per i docenti è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9°, C.C.N.L. Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine e, in particolare, il comma 55° aveva consentito a tutto il personale a
pagina 14 termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Tutto quanto sopra premesso, la vicenda scrutinata deve essere risolta tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea.
Soccorre sulla tematica affrontata la CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del
06.11.2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-
619/16; in causa C-684/16), che nell'interpretare l'art. 7, Direttiva 2003/88/CE, in combinato disposto con l'art. 31, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
europea, ha affermato che esso osta a una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che il lavoratore stesso fosse stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Ha, inoltre, sostenuto la Corte che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, concretamente e in piena trasparenza, invitandolo, anche formalmente, a farlo, e, nel contempo,
informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato lo scopo a cui esse sono preposte,
pagina 15 del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
In punto di onere della prova, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte
ha chiarito che questo incombe al datore di lavoro, evidenziando come “le
condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo
dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55,
della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al
lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già
ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può
perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere
chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne,
con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla
indennità sostitutiva” (in motivazione, Cass. civ. Sez. L., 17.06.2024, n. 16715).
Pertanto, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del Dirigente Scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54°, dell'art. 1, l. n.
228/2012 cit.
Nella vicenda esaminata, il convenuto non ha provato di avere CP_7
inutilmente invitato e a godere delle CP_6 Parte_1
ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, con la conseguenza che deve affermarsi il diritto del ricorrente alla monetizzazione dei citati benefici non goduti.
pagina 16 Per tutte le suesposte ragioni, il Controparte_7
deve essere condannato a pagare a a titolo di indennità
[...] CP_6
per ferie non godute, la somma di euro 13.260,07 (1.626,61=25,25x64,42;
1.463,22=22x66,51; 1.435,29=21,58x66,51; 1.556,26=23,20x67,08;
1.735,36=25,69x67,55; 1.812,13=26,04x69,59; 1.800,29=25,87x69,59;
1.830,91=26,31x69,59) ed euro 1.406,50 (21,83x64,43) a Parte_1
ben potendosi utilizzare, ai fini della quantificazione dei diritti, i conteggi
[...]
prodotti col ricorso, non specificamente contestati dal resistente. CP_7
Neppure è stato contestato l'importo lordo riportato in ricorso a titolo di retribuzione giornaliera, al fine del calcolo dell'indennità spettante alla ricorrente.
Le predette somme, dovute a titolo di indennità per ferie non godute devono essere considerate quale crediti di lavoro ai sensi dell'art. 429 u.c. c.p.c. ed è
dovuto, dunque, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23.12.1994, n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
5. La domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva corrispondente alle sei giornate di festività soppresse, previste dall'art. 1, comma 1°, lett. b, l.
23.12.1977, n. 937, è invece infondata.
L'art. 1, l. n. 937/1977 cit. stabilisce:
“Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali,
anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono
attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei
giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei
servizi.
pagina 17 Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del
congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno
solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei
servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di £ 8.500 giornaliere
lorde”; l'art. 2 dispone che “Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono
attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile
dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze
strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo
continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia
potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del
primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente
ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere
effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta
responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
La disciplina contenuta nella l. 937/1977 cit. prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui all'art. 1, comma 1°, lett.
b, si aggiungano al congedo ordinario, ma restino distinte da esso.
Infatti, l'art. 13 C.C.N.L. 29.11.2007 (relativo al personale del Comparto Scuola
per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ha previsto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi “comprensivi delle due
giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n.
937” (comma 2), salvo che per i neo assunti nella scuola, per i primi tre anni di
servizio, i quali hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie “comprensivi delle
pagina 18 due giornate previste dal comma 2” (comma 3°); inoltre, l'art. 14 ha previsto che
“
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente
presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di
riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si
riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il
periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La lettura congiunta di tali previsioni relative allo specifico ambito del personale docente del porta a ricavare che - a differenza delle ferie Controparte_7
- i riposi in questione sono fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
Chi agisce per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione,
dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno allegato, né provato di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, essendosi limitati ad affermare di non averne fruito e di non aver percepito la relativa indennità e ad argomentare, in diritto, che il medesimo ragionamento sviluppato in merito alle ferie maturate e non fruite sarebbe applicabile anche alle festività soppresse.
Tale ragionamento, tuttavia, non è idoneo fondare la pretesa di parte ricorrente in quanto vale soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione.
pagina 19 E, invero, nell'ambito del diritto eurounitario, la direttiva n. 2003/88/CE dispone,
all'art. 1, rubricato “Oggetto e ambito di applicazione”, comma 2°, che “La
presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo
settimanale e ferie annuali” e, all'art. 7, rubricato “Ferie annuali”, che “
1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di
ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di
ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il
periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da
un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Detta disciplina, anche per come interpretata dalla C.G.U.E., riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
Tale delimitazione di applicabilità è esplicitata anche dalla stessa C.G.U.E.,
laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, “il diritto alle
ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni” e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e
C570/16).
Il C.C.N.L. comparto scuola, poi, attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7
della direttiva e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito
pagina 20 di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione.
Per tutto quanto esposto e segnatamente per la mancanza, nel ricorso introduttivo,
della allegazione in concreto di un inadempimento che ponga a carico del l'onere di allegare a sua volta e dimostrare di aver invitato la parte CP_7
ricorrente a fruirne in tempo utile, contestualmente informandoli che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita, la relativa domanda deve essere dunque rigettata.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto il
[...]
deve essere condannato a costituire in Controparte_7
favore di ciascuno dei ricorrenti con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2,
5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma
121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi,
delle somme pari a euro 1.000,00 per euro 1.000,00 per Controparte_1
euro 2.000,00 per euro 500,00 per CP_2 CP_3
euro 1.500,00 per euro 1.000,00 per Controparte_4 CP_5
ed euro 1.000,00 per somme di cui i CP_6 Parte_1
ricorrenti potranno/dovranno fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1,
comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Il deve essere condannato, Controparte_7
quindi a pagare, a titolo di indennità per ferie non godute, rispettivamente a la somma di euro 13.260,07 e a la somma di CP_6 Parte_1
pagina 21 euro 1.406,50 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
In ragione della prevalente soccombenza, il convenuto deve essere, CP_7
infine, condannato a rifondere i ricorrenti delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione,
possono essere fissate ai minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, ma considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Deve applicarsi un aumento del 5% in ragione della pluralità dei ricorrenti ai sensi dell'art. 4, comma 2°, D.M. 55/2014 (per i sei ricorrenti dopo il primo).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dai ricorrenti per quanto di ragione;
2. condanna il , in Controparte_7
persona del pro tempore, a erogare, in favore dei ricorrenti la Carta CP_9
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, con accredito dell'importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico così come indicato in espositiva e nello specifico:
- euro 1.000,00 per Controparte_1
- euro 1.000,00 per CP_2
- euro 2.000,00 per CP_3
- euro 500,00 per Controparte_4
- euro 1.500,00 per CP_5
pagina 22 - euro 1.000,00 per CP_6
- euro 1.000,00 per Parte_1
3. condanna il , in Controparte_7
persona del Ministro pro tempore, a pagare per il titolo dedotto, a CP_6
la somma di euro 13.260,07 e, a la somma di euro Parte_1
1.406,50, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23.12.1994, n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo;
4. rigetta, per il resto, il ricorso proposto da e CP_6 Parte_1
[...]
5. condanna il , in Controparte_7
persona del Ministro pro tempore, a rifondere i ricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.930,70, di cui euro 189,00 per spese
(euro 49,00 per , euro 118,50 per , euro 21,50 per ed Pt_1 CP_6 CP_4
euro 2.741,70 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Giuseppe NOBILE e
Silvia OBINU, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 15.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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