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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 864/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.P.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Maringá-PR, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.P.F. ), nato Persona_1 C.F._2 il 19.06.2010 a São Paulo-SP;
(C.P.F. ), nato il Parte_2 C.F._3
10.07.2002, a São Paulo-SP;
(C.P.F. 155.914.488-28), nata il Parte_3
22.07.1972 a Maringá-PR, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.P.F. 443.946.238- Persona_2
39), nato il [...] a [...]-BA;
(C.P.F. ), nata il [...] a Parte_4 C.F._4
Umuarama-PR;
(C.P.F. ), nata il [...] a Parte_5 C.F._5
Mandaguaçu-PR;
(C.P.F. ), nato il [...] Parte_6 C.F._6
a Umuarama-PR, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.P.F. Persona_3 C.F._7
), nata il [...] a [...]-PR;
[...]
(C.P.F. ), nata Parte_7 C.F._8
l'11.05.2005 a Cuiabá-MT; (C.P.F. ), nata il Parte_8 C.F._9
1^.09.1989 a Cocoal-RO, in proprio e in qualità la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.P.F. ), nato il Persona_4 C.F._10
17.12.2010 a Cocoal-RO e (C.P.F. Controparte_1 C.F._11
), nato il [...] a [...]-RO;
[...]
(C.P.F. 832.428.562-87), nato il [...] a Parte_9
Jaru-RO;
(C.P.F. ), nata il [...] a Parte_10 C.F._12
Jaru-RO, tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Claudia Santoro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Salerno, via M. Vernieri n.
23;
Ricorrenti contro
Controparte_2
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da cittadino Persona_5 italiano nato il [...] a [...], successivamente emigrato in Brasile, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito. CP_2
Con provvedimento del 6.02.2025 (comunicato in pari data) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi: “- la ricorrente (CPF – nata il Parte_7 C.F._8
11/05/2005) è indicata come minore e la relativa domanda è stata proposta per suo conto dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
- la procura alle liti è stata conferita, pertanto, dai genitori al difensore in data
27.3.2023;
- il ricorso è stato depositato, tuttavia, in data 20.5.2024, allorché la ricorrente è già divenuta maggiore d'età; ritenuto, pertanto, necessario che la ricorrente indicata confermi la volontà di adire
l'autorità giudiziaria con il ricorso introduttivo della causa in epigrafe, conferendo specifica procura alle liti, in nome proprio, al difensore;
”.
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 25 marzo
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e va accolta.
1) Sui rilievi ex art. 182 c.p.c.
In data 15.03.2025 la parte ricorrente ha Parte_7 confermato la volontà di adire l'autorità giudiziaria con il ricorso introduttivo della causa in epigrafe, depositando specifica procura alle liti al difensore, in nome proprio, il che consente di ritenere assolta l'integrazione richiesta.
2) Nel merito
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Le parti attrici hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente,
l'atto di nascita e il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig.
[...] unitamente agli ulteriori atti di nascita e di matrimonio dei Per_5 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano. Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: ascendente degli Persona_6 odierni ricorrenti e figlia di ha contratto matrimonio nel 1921 Persona_5 con soggetto verosimilmente straniero, di cui non è provata la cittadinanza italiana, perdendo involontariamente la cittadinanza italiana e la possibilità di trasmetterla ai propri discendenti per effetto della legge vigente all'epoca); la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Campobasso, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 864/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.P.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Maringá-PR, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.P.F. ), nato Persona_1 C.F._2 il 19.06.2010 a São Paulo-SP;
(C.P.F. ), nato il Parte_2 C.F._3
10.07.2002, a São Paulo-SP;
(C.P.F. 155.914.488-28), nata il Parte_3
22.07.1972 a Maringá-PR, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.P.F. 443.946.238- Persona_2
39), nato il [...] a [...]-BA;
(C.P.F. ), nata il [...] a Parte_4 C.F._4
Umuarama-PR;
(C.P.F. ), nata il [...] a Parte_5 C.F._5
Mandaguaçu-PR;
(C.P.F. ), nato il [...] Parte_6 C.F._6
a Umuarama-PR, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.P.F. Persona_3 C.F._7
), nata il [...] a [...]-PR;
[...]
(C.P.F. ), nata Parte_7 C.F._8
l'11.05.2005 a Cuiabá-MT; (C.P.F. ), nata il Parte_8 C.F._9
1^.09.1989 a Cocoal-RO, in proprio e in qualità la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.P.F. ), nato il Persona_4 C.F._10
17.12.2010 a Cocoal-RO e (C.P.F. Controparte_1 C.F._11
), nato il [...] a [...]-RO;
[...]
(C.P.F. 832.428.562-87), nato il [...] a Parte_9
Jaru-RO;
(C.P.F. ), nata il [...] a Parte_10 C.F._12
Jaru-RO, tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Claudia Santoro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Salerno, via M. Vernieri n.
23;
Ricorrenti contro
Controparte_2
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da cittadino Persona_5 italiano nato il [...] a [...], successivamente emigrato in Brasile, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito. CP_2
Con provvedimento del 6.02.2025 (comunicato in pari data) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi: “- la ricorrente (CPF – nata il Parte_7 C.F._8
11/05/2005) è indicata come minore e la relativa domanda è stata proposta per suo conto dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
- la procura alle liti è stata conferita, pertanto, dai genitori al difensore in data
27.3.2023;
- il ricorso è stato depositato, tuttavia, in data 20.5.2024, allorché la ricorrente è già divenuta maggiore d'età; ritenuto, pertanto, necessario che la ricorrente indicata confermi la volontà di adire
l'autorità giudiziaria con il ricorso introduttivo della causa in epigrafe, conferendo specifica procura alle liti, in nome proprio, al difensore;
”.
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 25 marzo
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e va accolta.
1) Sui rilievi ex art. 182 c.p.c.
In data 15.03.2025 la parte ricorrente ha Parte_7 confermato la volontà di adire l'autorità giudiziaria con il ricorso introduttivo della causa in epigrafe, depositando specifica procura alle liti al difensore, in nome proprio, il che consente di ritenere assolta l'integrazione richiesta.
2) Nel merito
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Le parti attrici hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente,
l'atto di nascita e il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig.
[...] unitamente agli ulteriori atti di nascita e di matrimonio dei Per_5 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano. Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: ascendente degli Persona_6 odierni ricorrenti e figlia di ha contratto matrimonio nel 1921 Persona_5 con soggetto verosimilmente straniero, di cui non è provata la cittadinanza italiana, perdendo involontariamente la cittadinanza italiana e la possibilità di trasmetterla ai propri discendenti per effetto della legge vigente all'epoca); la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Campobasso, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi