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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento N.R.G. 4785/2023 promosso da
(C.F. , con l'Avv. RIGO MARZIA e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1
presso il suo studio in Legnano via R. Cuttica 38/A;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con l'Avv. BAUSO DANIELA e con domicilio CP_1 C.F._2
eletto presso il suo studio in Milano, Corso Indipendenza 12;
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza del 12/05/2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- preso atto che in adempimento dell'accordo sottoscritto in data 8.10.2024 tra il signor
e la sig.ra con il quale l'immobile adibito ad abitazione Parte_1 CP_1
familiare, già assegnato alla GN , sarebbe stato ceduto alla figlia CP_1 sig.ra e che tale cessione avveniva in forza di atto ricevuto dal Notaio Persona_1
di Milano in data 02.04.2025 n. 102.618/30.035 di Repertorio, registrato Persona_2
a Milano DP I UT APSRI il 4.4.2025 al n. 26489 Serie 1T e trascritto presso l'Agenzia del
Territorio di Pavia il 4.4.2025 ai nn. 6528/4487, dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento all'assegnazione dell'abitazione familiare;
- dichiarare cessato l'obbligo del signor di contribuzione al mantenimento Parte_1 della figlia , ormai divenuta economicamente indipendente;
Per_3
- dichiarare non dovuto l'assegno divorzile in favore della GN , per CP_1
espressa rinuncia della stessa alla relativa domanda giudiziale.
- Dichiarare le spese legali compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, con note depositate in data 12/05/2025, hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In particolare le parti, a modifica del decreto del Tribunale di Pavia del 22/05/2018 con il quale venivano parzialmente modificate le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.193/2013 pronunciata il 25/02/2013 dal Tribunale di Vigevano, considerato l'accordo sottoscritto in data
8.10.2024 tra il signor e la sig.ra con il quale l'immobile adibito ad Parte_1 CP_1
abitazione familiare, già assegnato alla GN , sarebbe stato ceduto alla figlia CP_1
sig.ra hanno chiesto all'odierno Tribunale di dichiarare cessato l'obbligo del Persona_1 signor di contribuzione al mantenimento della figlia , ormai divenuta Parte_1 Per_3
economicamente indipendente e di dichiarare non dovuto l'assegno divorzile in favore della GN . CP_1
Il Tribunale, reputa che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che, pertanto, le condizioni proposte possano essere recepite.
Visto l'esito del giudizio è corretto compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, a modifica del decreto del Tribunale di Pavia del 22/05/2018 n. 3464/2018:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 25/06/2025
Il Giudice delegato La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento N.R.G. 4785/2023 promosso da
(C.F. , con l'Avv. RIGO MARZIA e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1
presso il suo studio in Legnano via R. Cuttica 38/A;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con l'Avv. BAUSO DANIELA e con domicilio CP_1 C.F._2
eletto presso il suo studio in Milano, Corso Indipendenza 12;
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza del 12/05/2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- preso atto che in adempimento dell'accordo sottoscritto in data 8.10.2024 tra il signor
e la sig.ra con il quale l'immobile adibito ad abitazione Parte_1 CP_1
familiare, già assegnato alla GN , sarebbe stato ceduto alla figlia CP_1 sig.ra e che tale cessione avveniva in forza di atto ricevuto dal Notaio Persona_1
di Milano in data 02.04.2025 n. 102.618/30.035 di Repertorio, registrato Persona_2
a Milano DP I UT APSRI il 4.4.2025 al n. 26489 Serie 1T e trascritto presso l'Agenzia del
Territorio di Pavia il 4.4.2025 ai nn. 6528/4487, dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento all'assegnazione dell'abitazione familiare;
- dichiarare cessato l'obbligo del signor di contribuzione al mantenimento Parte_1 della figlia , ormai divenuta economicamente indipendente;
Per_3
- dichiarare non dovuto l'assegno divorzile in favore della GN , per CP_1
espressa rinuncia della stessa alla relativa domanda giudiziale.
- Dichiarare le spese legali compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, con note depositate in data 12/05/2025, hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In particolare le parti, a modifica del decreto del Tribunale di Pavia del 22/05/2018 con il quale venivano parzialmente modificate le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.193/2013 pronunciata il 25/02/2013 dal Tribunale di Vigevano, considerato l'accordo sottoscritto in data
8.10.2024 tra il signor e la sig.ra con il quale l'immobile adibito ad Parte_1 CP_1
abitazione familiare, già assegnato alla GN , sarebbe stato ceduto alla figlia CP_1
sig.ra hanno chiesto all'odierno Tribunale di dichiarare cessato l'obbligo del Persona_1 signor di contribuzione al mantenimento della figlia , ormai divenuta Parte_1 Per_3
economicamente indipendente e di dichiarare non dovuto l'assegno divorzile in favore della GN . CP_1
Il Tribunale, reputa che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che, pertanto, le condizioni proposte possano essere recepite.
Visto l'esito del giudizio è corretto compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, a modifica del decreto del Tribunale di Pavia del 22/05/2018 n. 3464/2018:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 25/06/2025
Il Giudice delegato La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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