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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 304/2024 RG promossa da:
Pt_1 con gli avv.ti Francesco Falso, Silvano Imbriaci appellante contro
Controparte_1 con gli avv.ti Serena Lenzi, Chiara Scartabelli
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 146/2024 del Tribunale di Pistoia, pubblicata il
18.4.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Dagli atti emergono le seguenti circostanze:
detenuto dal 3.1.2018, aveva svolto l'attività di manovale per Controparte_1
l'Amministrazione penitenziaria continuativamente dal 1.2.2018 al 30.11.2019, come da cedolini ed estratti contributivi
-in data 24.10.2019, veniva ammesso al regime di semilibertà per la parte di pena ancora da espiare
-in data 12.12.2019, aveva presentato domanda per ottenere la AS;
l lo aveva invitato ad Pt_1 integrare la documentazione con la produzione di un provvedimento di licenziamento o di scarcerazione
1 -poiché tale integrazione documentale non veniva effettuata, l' respingeva la richiesta. Veniva Pt_1 respinto anche il ricorso amministrativo, in quanto l'indennità non era dovuta ai detenuti impiegati in turni di rotazione non equiparabili al licenziamento.
Il presentava quindi ricorso al Tribunale di Pistoia che accertava il suo diritto alla CP_1 percezione della AS a decorrere dal 13.12.2019 e, per l'effetto, condannava l alla Pt_1 corresponsione in suo favore dei relativi ratei, nell'importo di legge e con tale decorrenza, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
con condanna dell' al pagamento delle Pt_1 spese di lite per € 2.620,00, oltre accessori, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente antistatari.
Il Tribunale - premesso che il aveva documentato il possesso dei requisiti di cui all'art 3, CP_1 comma 1, D.lvo n. 2272015 per beneficiare della prestazione - assumeva come l' avesse Pt_1 contestato che l'accesso alla semilibertà (con conseguente cessazione dell'attività lavorativa carceraria) potesse integrare il requisito della involontarietà della disoccupazione idoneo a consentire la fruizione dell'indennità azionata. Ad avviso del giudice, doveva prendersi le mosse dalla pronuncia di legittimità sulla fine del rapporto lavorativo per scarcerazione (Cass n. 396/2024), la quale aveva dedotto che ad escludere l'involontarietà non poteva rilevare neppure la piena consapevolezza che tale rapporto sarebbe cessato in un momento ben preciso e noto, quale è la situazione in cui si trova il detenuto che, al momento dell'assunzione, può sapere quando verrà scarcerato e quindi quando il suo rapporto cesserà. Ad avviso del Tribunale, la concessione della misura alternativa della semilibertà che comportava la cessazione dell'attività lavorativa intramuraria prestata (ed era equivalente ad una scarcerazione) integrava gli estremi della involontarietà della disoccupazione: ed infatti, il detenuto che presentava domanda per la semilibertà non aveva certezza sulla sua concessione, dal momento che questa non era rimessa esclusivamente alla sua volontà, ma alla deliberazione dell'autorità giudiziaria che doveva compiere una serie di valutazioni. Inoltre,
l'iniziativa di tale misura ben poteva essere rimessa alla volontà di altri soggetti (P.M. o d'ufficio), sì che la negazione della AS a tutti i semiliberi avrebbe pregiudicato anche coloro che venivano posti in semilibertà su istanza del P.M. o comunque, concedendola a questi ultimi, si sarebbe compiuta una sostanziale discriminazione tra soggetti che si trovavano in una medesima situazione.
Quanto al programma di trattamento connaturato al regime di semilibertà (effettuato dal ricorrente presso la Cooperativa “In cammino”), non si era trattato di lavoro subordinato, ma di attività di diversa natura, istruttivo-formativa, volta al reinserimento sociale del soggetto: pertanto, privare in questa situazione l'interessato della prestazione AS avrebbe determinato una sostanziale frustrazione del fine rieducativo della pena, impedendo al soggetto di avere mezzi adeguati alle esigenze di vita una volta cessata l'attività lavorativa inframuraria.
2 L' appella la sentenza chiedendo, in sua riforma, il rigetto della domanda proposta da Pt_1 CP_1
con il favore delle spese del doppio grado:
[...]
1) la questione controversa sulla involontarietà della disoccupazione era stata trattata dal Tribunale in astratto, mentre si trattava di una questione che andava valutata caso per caso. Nella specie, la domanda era stata fatta dall'interessato e il beneficio era stato concesso: ciò significava che la domanda di semilibertà era equiparabile ad un atto di dimissioni volontarie. Comunque il caso concreto oggetto del presente giudizio era diverso da quello esaminato dalla giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale (che riguardava il soggetto scarcerato per fine pena). La domanda di misura alternativa era inoltre stata presentata dal ricorrente con impegno a prestare attività lavorativa al di fuori del carcere nelle ore di libertà. Irrilevanti erano poi le argomentazioni del Tribunale sul fatto che il detenuto non aveva certezza sull'accoglimento della domanda la sussistenza di una serie di variabili: in tal caso, doveva aversi riguardo all'unica circostanza effettiva, ossia che la misura era stata concessa
2) in ogni caso, la questione esaminata era del tutto controversa in diritto e tale fatto avrebbe dovuto condurre ad una compensazione integrale delle spese di lite del primo grado: pertanto, sotto tale profilo si chiedeva comunque una riforma della sentenza.
si è costituito, chiedendo la conferma della pronuncia. Controparte_1
Premesso che la sentenza di primo grado doveva ritenersi in giudicato su tutti i capi relativi agli ulteriori requisiti per beneficiare della AS (per cui non venivano riproposte le difese di cui al primo grado), la questione controversa riguardava soltanto il requisito dell'involontarietà della disoccupazione. A fondamento del diritto, doveva farsi rinvio alla sentenza n. 396/2024 della
Suprema Corte che aveva operato una equiparazione tra lavoro carcerario e lavoro libero;
mentre doveva richiamarsi la pronuncia del Tribunale di Milano (n. 4380/2023 del 12.12.2023), a riprova dell'indifferenza (ai fini della prestazione richiesta) del fatto che la scarcerazione dipendesse da fine pena o dall'ammissione ad un regime di libertà alternativo.
Quanto al secondo motivo di appello, non sussistevano i presupposti ex art 92 cpc (sent. Corte Cost
n. 77/2018) per addivenire ad una compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
*****
La Corte rileva che, nel merito del contendere, l'unica questione effettivamente ancora controversa riguarda il fatto se la fine del rapporto di lavoro inframurario per ammissione del al regime CP_1 di semilibertà debba considerarsi o meno disoccupazione involontaria, dal momento che l Pt_1 sostiene che nel caso di specie la presentazione della domanda di semilibertà equivarrebbe a dimissioni volontarie e quindi si tratterebbe di una scelta del detenuto.
3 Per contro, non vi sono ulteriori questioni né sull'esistenza degli altri requisiti per beneficare della prestazione richiesta né in relazione al fatto che, il soggetto ammesso al regime di semilibertà, non svolgesse ulteriori attività lavorative una volta uscito dal carcere: in merito, nella memoria di appello l' riconosce che, all'esito dell'istruttoria orale e documentale, era emerso che “……il Pt_1 CP_1 in realtà, aveva svolto attività di tirocinio/stage presso la Cooperativa In cammino e non a titolo di lavoro subordinato”.
Ad avviso della Corte, appare rilevante sulla questione controversa una recente pronuncia della
Suprema Corte (Cass. n. 13577/2025) relativa ad un caso di cessazione del rapporto di lavoro carcerario per ammissione all'affidamento terapeutico, misura alternativa che - secondo la difesa Pt_1 in quel contendere - non integrava una disoccupazione involontaria, trattandosi di provvedimento avvenuto non per volontà del datore di lavoro, ma su richiesta del lavoratore.
La Corte osserva in proposito: “Nel caso portato oggi all'attenzione di questa Corte viene in considerazione l'invocato diritto alla NASpI da parte di un detenuto che ha cessato l'attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria in quanto scarcerato a seguito dell'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico: pacifico il possesso da parte dell'interessato dei requisiti di accesso al beneficio richiesti dall'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015, permane in contestazione solo la sussistenza della natura involontaria della perdita dell'occupazione.
Con la più volte richiamata sentenza n. 396/2024 questa Corte ha già affermato la riconoscibilità dell'indennità NASpI in favore del detenuto che viene scarcerato per fine pena, cessando, così, la prestazione lavorativa inframuraria precedentemente resa.
Si è osservato che la funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione: tale involontarietà non si riscontra solo nel caso in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datore o alle sue prerogative imprenditoriali, poiché l'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015, ammettendo al beneficio anche i lavoratori che si siano dimessi per giusta causa
o che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nei casi ivi previsti, evidentemente riconosce l'involontarietà della perdita dell'occupazione anche laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, la risoluzione è in concreto da ascrivere ad un comportamento datoriale e non ad una libera scelta del prestatore.
A sostegno è stata richiamata la sentenza n. 269/2002 con cui la Corte Costituzionale, giudicando non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità dell'art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998, laddove statuisce che “la cessazione del rapporto per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione”, ha ritenuto che le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera
4 scelta del lavoratore in quanto ascrivibili al comportamento di altro soggetto: «le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano, dunque, come rilevato dallo stesso giudice a quo uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso una interpretazione conforme a Costituzione della stessa».
In tale pronuncia la Corte assume quindi che “….. anche per il detenuto che cessi l'attività lavorativa
a causa dell'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico non può che evidenziarsi la non volontarietà della perdita dell'occupazione inframuraria”.
La Corte continua, rilevando infatti che “………Se è vero che l'applicazione della misura alternativa presuppone una previa richiesta dell'interessato, non può, peraltro, sottacersi che l'applicazione in concreto è frutto di una valutazione e di una scelta che competono all'autorità giudiziaria, il cui provvedimento è imprescindibile condizione perché la misura venga attuata, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 94 cit.: in sostanza, la possibilità di fare ricorso alla misura viene sì vagliata a seguito di iniziativa dell'interessato, che presenta apposita istanza, ma la concessione e la concreta attivazione della misura richiedono un procedimento valutativo circa la sussistenza dei presupposti di legge ed un provvedimento dell'autorità giudiziaria, di tal ché non si può affermare che siano frutto di una decisione unilateralmente assunta dal lavoratore…..”.
In tale sentenza, quindi, oltre a richiamare la sua pronuncia n. 396/2024 (per l'ipotesi di scarcerazione per fine pena), la Corte assume una nozione di involontarietà della disoccupazione da ascriversi comunque ad un atto del datore di lavoro, anche quando sussiste un atto volontario del lavoratore
(come nel caso di dimissioni per giusta causa) che comunque è riconducibile nella sostanza ad una condotta del suo datore. Precisando altresì che l'applicazione di un regime alternativo alla detenzione presuppone comunque che la domanda del detenuto sia valutata e accolta dall'autorità giudiziaria, onde va esclusa che la domanda di misure alternative possa equipararsi ad un atto volontario della parte, come avverrebbe nell'ipotesi di mere dimissioni.
Nel caso oggetto del presente contendere, possono quindi trovare applicazione i suesposti principi, onde la domanda del detenuto per essere ammesso al regime di semilibertà non rileva ai fini di escludere l'involontarietà dello stato di disoccupazione, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
Le considerazioni che la Cassazione effettua sul punto attestano altresì che la valutazione sullo stato di disoccupazione involontaria va effettuato con riferimento all'istituto relativo alle misure alternative
5 alla detenzione, o meglio, al fatto che si tratta di istituti che richiedono comunque una valutazione discrezionale di un terzo soggetto, anche se la domanda promana dal detenuto interessato.
Quanto al secondo motivo di appello, concernente il regime delle spese del primo grado di giudizio, il collegio ritiene l'appello parzialmente accoglibile, riconoscendo una loro parziale compensazione, in ragione della metà, in considerazione della complessità della vicenda e della recente giurisprudenza sulle questioni oggetto del contendere.
Tali spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014, e successivi aggiornamenti, in ragione del valore della causa e dell'attività compiute, per l'importo complessivo di € 3.291,00, da compensarsi per la metà,
e quindi con condanna di al pagamento dell'importo di € 1.645,50, oltre 15% per spese generali, Pt_1 oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Le spese del presente grado, da compensarsi per le stesse ragioni nonché per reciproca parziale soccombenza, vanno liquidate con gli stessi criteri, per l'importo di 3.473,00; operata la compensazione per la metà, con condanna quindi di al pagamento dell'importo di € 1.736,50, Pt_1 oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge (non risulta che per le spese del grado sia stata chiesta la distrazione).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza, compensa per metà le spese del primo grado di giudizio e condanna l' al pagamento della residua metà che liquida in € 1.645,50, oltre Pt_1
15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
-respinge l'appello nella rimanente parte;
-compensa per metà le spese del grado e condanna l' al pagamento della ulteriore metà che liquida Pt_1 in € 1.736,50, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
Firenze, 25 marzo 2025
La Consigliera est La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
6
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 304/2024 RG promossa da:
Pt_1 con gli avv.ti Francesco Falso, Silvano Imbriaci appellante contro
Controparte_1 con gli avv.ti Serena Lenzi, Chiara Scartabelli
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 146/2024 del Tribunale di Pistoia, pubblicata il
18.4.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Dagli atti emergono le seguenti circostanze:
detenuto dal 3.1.2018, aveva svolto l'attività di manovale per Controparte_1
l'Amministrazione penitenziaria continuativamente dal 1.2.2018 al 30.11.2019, come da cedolini ed estratti contributivi
-in data 24.10.2019, veniva ammesso al regime di semilibertà per la parte di pena ancora da espiare
-in data 12.12.2019, aveva presentato domanda per ottenere la AS;
l lo aveva invitato ad Pt_1 integrare la documentazione con la produzione di un provvedimento di licenziamento o di scarcerazione
1 -poiché tale integrazione documentale non veniva effettuata, l' respingeva la richiesta. Veniva Pt_1 respinto anche il ricorso amministrativo, in quanto l'indennità non era dovuta ai detenuti impiegati in turni di rotazione non equiparabili al licenziamento.
Il presentava quindi ricorso al Tribunale di Pistoia che accertava il suo diritto alla CP_1 percezione della AS a decorrere dal 13.12.2019 e, per l'effetto, condannava l alla Pt_1 corresponsione in suo favore dei relativi ratei, nell'importo di legge e con tale decorrenza, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
con condanna dell' al pagamento delle Pt_1 spese di lite per € 2.620,00, oltre accessori, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente antistatari.
Il Tribunale - premesso che il aveva documentato il possesso dei requisiti di cui all'art 3, CP_1 comma 1, D.lvo n. 2272015 per beneficiare della prestazione - assumeva come l' avesse Pt_1 contestato che l'accesso alla semilibertà (con conseguente cessazione dell'attività lavorativa carceraria) potesse integrare il requisito della involontarietà della disoccupazione idoneo a consentire la fruizione dell'indennità azionata. Ad avviso del giudice, doveva prendersi le mosse dalla pronuncia di legittimità sulla fine del rapporto lavorativo per scarcerazione (Cass n. 396/2024), la quale aveva dedotto che ad escludere l'involontarietà non poteva rilevare neppure la piena consapevolezza che tale rapporto sarebbe cessato in un momento ben preciso e noto, quale è la situazione in cui si trova il detenuto che, al momento dell'assunzione, può sapere quando verrà scarcerato e quindi quando il suo rapporto cesserà. Ad avviso del Tribunale, la concessione della misura alternativa della semilibertà che comportava la cessazione dell'attività lavorativa intramuraria prestata (ed era equivalente ad una scarcerazione) integrava gli estremi della involontarietà della disoccupazione: ed infatti, il detenuto che presentava domanda per la semilibertà non aveva certezza sulla sua concessione, dal momento che questa non era rimessa esclusivamente alla sua volontà, ma alla deliberazione dell'autorità giudiziaria che doveva compiere una serie di valutazioni. Inoltre,
l'iniziativa di tale misura ben poteva essere rimessa alla volontà di altri soggetti (P.M. o d'ufficio), sì che la negazione della AS a tutti i semiliberi avrebbe pregiudicato anche coloro che venivano posti in semilibertà su istanza del P.M. o comunque, concedendola a questi ultimi, si sarebbe compiuta una sostanziale discriminazione tra soggetti che si trovavano in una medesima situazione.
Quanto al programma di trattamento connaturato al regime di semilibertà (effettuato dal ricorrente presso la Cooperativa “In cammino”), non si era trattato di lavoro subordinato, ma di attività di diversa natura, istruttivo-formativa, volta al reinserimento sociale del soggetto: pertanto, privare in questa situazione l'interessato della prestazione AS avrebbe determinato una sostanziale frustrazione del fine rieducativo della pena, impedendo al soggetto di avere mezzi adeguati alle esigenze di vita una volta cessata l'attività lavorativa inframuraria.
2 L' appella la sentenza chiedendo, in sua riforma, il rigetto della domanda proposta da Pt_1 CP_1
con il favore delle spese del doppio grado:
[...]
1) la questione controversa sulla involontarietà della disoccupazione era stata trattata dal Tribunale in astratto, mentre si trattava di una questione che andava valutata caso per caso. Nella specie, la domanda era stata fatta dall'interessato e il beneficio era stato concesso: ciò significava che la domanda di semilibertà era equiparabile ad un atto di dimissioni volontarie. Comunque il caso concreto oggetto del presente giudizio era diverso da quello esaminato dalla giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale (che riguardava il soggetto scarcerato per fine pena). La domanda di misura alternativa era inoltre stata presentata dal ricorrente con impegno a prestare attività lavorativa al di fuori del carcere nelle ore di libertà. Irrilevanti erano poi le argomentazioni del Tribunale sul fatto che il detenuto non aveva certezza sull'accoglimento della domanda la sussistenza di una serie di variabili: in tal caso, doveva aversi riguardo all'unica circostanza effettiva, ossia che la misura era stata concessa
2) in ogni caso, la questione esaminata era del tutto controversa in diritto e tale fatto avrebbe dovuto condurre ad una compensazione integrale delle spese di lite del primo grado: pertanto, sotto tale profilo si chiedeva comunque una riforma della sentenza.
si è costituito, chiedendo la conferma della pronuncia. Controparte_1
Premesso che la sentenza di primo grado doveva ritenersi in giudicato su tutti i capi relativi agli ulteriori requisiti per beneficiare della AS (per cui non venivano riproposte le difese di cui al primo grado), la questione controversa riguardava soltanto il requisito dell'involontarietà della disoccupazione. A fondamento del diritto, doveva farsi rinvio alla sentenza n. 396/2024 della
Suprema Corte che aveva operato una equiparazione tra lavoro carcerario e lavoro libero;
mentre doveva richiamarsi la pronuncia del Tribunale di Milano (n. 4380/2023 del 12.12.2023), a riprova dell'indifferenza (ai fini della prestazione richiesta) del fatto che la scarcerazione dipendesse da fine pena o dall'ammissione ad un regime di libertà alternativo.
Quanto al secondo motivo di appello, non sussistevano i presupposti ex art 92 cpc (sent. Corte Cost
n. 77/2018) per addivenire ad una compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
*****
La Corte rileva che, nel merito del contendere, l'unica questione effettivamente ancora controversa riguarda il fatto se la fine del rapporto di lavoro inframurario per ammissione del al regime CP_1 di semilibertà debba considerarsi o meno disoccupazione involontaria, dal momento che l Pt_1 sostiene che nel caso di specie la presentazione della domanda di semilibertà equivarrebbe a dimissioni volontarie e quindi si tratterebbe di una scelta del detenuto.
3 Per contro, non vi sono ulteriori questioni né sull'esistenza degli altri requisiti per beneficare della prestazione richiesta né in relazione al fatto che, il soggetto ammesso al regime di semilibertà, non svolgesse ulteriori attività lavorative una volta uscito dal carcere: in merito, nella memoria di appello l' riconosce che, all'esito dell'istruttoria orale e documentale, era emerso che “……il Pt_1 CP_1 in realtà, aveva svolto attività di tirocinio/stage presso la Cooperativa In cammino e non a titolo di lavoro subordinato”.
Ad avviso della Corte, appare rilevante sulla questione controversa una recente pronuncia della
Suprema Corte (Cass. n. 13577/2025) relativa ad un caso di cessazione del rapporto di lavoro carcerario per ammissione all'affidamento terapeutico, misura alternativa che - secondo la difesa Pt_1 in quel contendere - non integrava una disoccupazione involontaria, trattandosi di provvedimento avvenuto non per volontà del datore di lavoro, ma su richiesta del lavoratore.
La Corte osserva in proposito: “Nel caso portato oggi all'attenzione di questa Corte viene in considerazione l'invocato diritto alla NASpI da parte di un detenuto che ha cessato l'attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria in quanto scarcerato a seguito dell'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico: pacifico il possesso da parte dell'interessato dei requisiti di accesso al beneficio richiesti dall'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015, permane in contestazione solo la sussistenza della natura involontaria della perdita dell'occupazione.
Con la più volte richiamata sentenza n. 396/2024 questa Corte ha già affermato la riconoscibilità dell'indennità NASpI in favore del detenuto che viene scarcerato per fine pena, cessando, così, la prestazione lavorativa inframuraria precedentemente resa.
Si è osservato che la funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione: tale involontarietà non si riscontra solo nel caso in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datore o alle sue prerogative imprenditoriali, poiché l'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015, ammettendo al beneficio anche i lavoratori che si siano dimessi per giusta causa
o che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nei casi ivi previsti, evidentemente riconosce l'involontarietà della perdita dell'occupazione anche laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, la risoluzione è in concreto da ascrivere ad un comportamento datoriale e non ad una libera scelta del prestatore.
A sostegno è stata richiamata la sentenza n. 269/2002 con cui la Corte Costituzionale, giudicando non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità dell'art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998, laddove statuisce che “la cessazione del rapporto per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione”, ha ritenuto che le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera
4 scelta del lavoratore in quanto ascrivibili al comportamento di altro soggetto: «le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano, dunque, come rilevato dallo stesso giudice a quo uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso una interpretazione conforme a Costituzione della stessa».
In tale pronuncia la Corte assume quindi che “….. anche per il detenuto che cessi l'attività lavorativa
a causa dell'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico non può che evidenziarsi la non volontarietà della perdita dell'occupazione inframuraria”.
La Corte continua, rilevando infatti che “………Se è vero che l'applicazione della misura alternativa presuppone una previa richiesta dell'interessato, non può, peraltro, sottacersi che l'applicazione in concreto è frutto di una valutazione e di una scelta che competono all'autorità giudiziaria, il cui provvedimento è imprescindibile condizione perché la misura venga attuata, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 94 cit.: in sostanza, la possibilità di fare ricorso alla misura viene sì vagliata a seguito di iniziativa dell'interessato, che presenta apposita istanza, ma la concessione e la concreta attivazione della misura richiedono un procedimento valutativo circa la sussistenza dei presupposti di legge ed un provvedimento dell'autorità giudiziaria, di tal ché non si può affermare che siano frutto di una decisione unilateralmente assunta dal lavoratore…..”.
In tale sentenza, quindi, oltre a richiamare la sua pronuncia n. 396/2024 (per l'ipotesi di scarcerazione per fine pena), la Corte assume una nozione di involontarietà della disoccupazione da ascriversi comunque ad un atto del datore di lavoro, anche quando sussiste un atto volontario del lavoratore
(come nel caso di dimissioni per giusta causa) che comunque è riconducibile nella sostanza ad una condotta del suo datore. Precisando altresì che l'applicazione di un regime alternativo alla detenzione presuppone comunque che la domanda del detenuto sia valutata e accolta dall'autorità giudiziaria, onde va esclusa che la domanda di misure alternative possa equipararsi ad un atto volontario della parte, come avverrebbe nell'ipotesi di mere dimissioni.
Nel caso oggetto del presente contendere, possono quindi trovare applicazione i suesposti principi, onde la domanda del detenuto per essere ammesso al regime di semilibertà non rileva ai fini di escludere l'involontarietà dello stato di disoccupazione, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
Le considerazioni che la Cassazione effettua sul punto attestano altresì che la valutazione sullo stato di disoccupazione involontaria va effettuato con riferimento all'istituto relativo alle misure alternative
5 alla detenzione, o meglio, al fatto che si tratta di istituti che richiedono comunque una valutazione discrezionale di un terzo soggetto, anche se la domanda promana dal detenuto interessato.
Quanto al secondo motivo di appello, concernente il regime delle spese del primo grado di giudizio, il collegio ritiene l'appello parzialmente accoglibile, riconoscendo una loro parziale compensazione, in ragione della metà, in considerazione della complessità della vicenda e della recente giurisprudenza sulle questioni oggetto del contendere.
Tali spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014, e successivi aggiornamenti, in ragione del valore della causa e dell'attività compiute, per l'importo complessivo di € 3.291,00, da compensarsi per la metà,
e quindi con condanna di al pagamento dell'importo di € 1.645,50, oltre 15% per spese generali, Pt_1 oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Le spese del presente grado, da compensarsi per le stesse ragioni nonché per reciproca parziale soccombenza, vanno liquidate con gli stessi criteri, per l'importo di 3.473,00; operata la compensazione per la metà, con condanna quindi di al pagamento dell'importo di € 1.736,50, Pt_1 oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge (non risulta che per le spese del grado sia stata chiesta la distrazione).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza, compensa per metà le spese del primo grado di giudizio e condanna l' al pagamento della residua metà che liquida in € 1.645,50, oltre Pt_1
15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
-respinge l'appello nella rimanente parte;
-compensa per metà le spese del grado e condanna l' al pagamento della ulteriore metà che liquida Pt_1 in € 1.736,50, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
Firenze, 25 marzo 2025
La Consigliera est La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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