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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2256/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE in persona del dott. EN ON, che interviene e provvede come giudice monocratico in forza del disposto degli artt. 15 D. Lgs. 150/2011, 82, 84 e 170 DPR
115/2002, nonché degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 2256/2025 promosso da:
Avv. Patrizia Pancanti, in proprio, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in
Milano, Via Olmetto n. 3,
RICORRENTE nei confronti del
, in persona del pro-tempore; Controparte_1 CP_2
RESISTENTE - non costituito
* * * * *
Visto il ricorso presentato dall'avv. Pancanti in data 24 luglio 2025; verificata la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza al , rimasto contumace;
Controparte_1
effettuata, a cura della Cancelleria, la comunicazione al P.G. in data 14 novembre 2025; udita la difesa della ricorrente all'udienza del 25 novembre 2025; pagina 1 di 5
rilevato che:
- l'Avv. Pancanti ha chiesto la riforma del provvedimento impugnato, emesso in data 25 giugno 2025, con il quale il collegio della Sezione I Penale di questa Corte le ha liquidato in complessivi euro 950,00 (euro 300,00 per la fase di studio ed euro 650,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%) e oneri di legge, il compenso per l'attività prestata quale difensore della parte civile - ammessa al patrocinio a spese dello Stato - nel processo Parte_1
penale a carico del sig. (n. 4558/2024 r.g. App.); Controparte_3
- la ricorrente lamenta l'erronea applicazione, nel provvedimento impugnato, dei criteri previsti per la determinazione del compenso liquidabile a favore del difensore di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato - criteri contenuti nel Protocollo 15 aprile 2024 per l'applicazione, avanti alla Corte di Appello di Milano, dei parametri previsti dal d.m.
55/2014 (come modificato dai d.m. 37/2018 e 147/2022) - osservando che il collegio giudicante ha liquidato un importo inferiore rispetto al dovuto;
- più in particolare, la ricorrente sostiene che il collegio della Sez. I Penale:
a. in violazione di quanto stabilito dal citato Protocollo, ha omesso di liquidare i compensi previsti per la fase introduttiva (€ 500,00), benché l'Avv. Pancanti avesse depositato, in vista dell'udienza d'appello, una memoria difensiva nell'interesse della sig.ra ; Pt_1
b. non avrebbe considerato la presenza della parte civile legittimamente costituita (la sig.ra ), che, secondo lo stesso Protocollo, comporta un aumento forfetario di Pt_1
euro 200,00 dell'importo spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello
Stato. ritenuto che: la domanda della ricorrente appare in parte fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui si darà ragione, sulla base dei seguenti rilievi:
pagina 2 di 5 - nella fattispecie trova effettivamente applicazione il Protocollo per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al gratuito patrocinio
(imputati e parti civile costituite), sottoscritto in data 15 aprile 2024 dal Presidente della
Corte d'Appello di Milano, dal Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dal
Presidente della Camera Penale di Milano (cfr. doc. 8 ricorrente);
- tra i principi generali del Protocollo, al paragrafo 1, è specificato che “'in caso di appello proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Generale e nei casi nei quali il
Difensore istante non abbia redatto i motivi di appello, verranno richiesti i soli compensi relativi alle fasi di studio e decisoria ed all'eventuale fase di istruttoria in caso di rinnovazione del dibattimento, fatte salve le ipotesi in cui vengono depositate memorie o appello incidentale'';
- nel successivo paragrafo 2, relativo alle modalità e ai parametri della liquidazione del compenso, sono riportati i criteri per i processi di pronta e rapida definizione (in particolare, quelli aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice monocratico, con un solo imputato, senza parte civile, che non necessitano di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che vengono definiti in un'unica udienza), per i quali è prevista la liquidazione dei seguenti importi (già calcolata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. 115/2002): fase di studio €
300,00; fase introduttiva € 500,00; fase decisoria € 650,00, per una somma complessiva di € 1.450,00;
- nel paragrafo 3 del Protocollo, relativo ai coefficienti in aumento, è previsto l'aumento forfetario di € 200,00 nei procedimenti in cui sia costituita almeno una parte civile;
- ciò premesso, la Corte osserva che:
a. da un lato, con l'istanza di liquidazione (e la relativa nota spese allegata) depositata dall'odierna ricorrente nel giudizio penale n. 4558/2024 R.G.A. (cfr. doc. 5 ricorrente), il difensore della parte civile costituita – la sig.ra – Parte_1
ha correttamente indicato, oltre alla fase di studio e decisoria, anche quella pagina 3 di 5 introduttiva, in ragione del deposito di una memoria difensiva in cui viene contestata la fondatezza dell'appello svolto dal sig. avverso la sentenza di CP_3
condanna emessa a suo carico e viene chiesta la conferma della decisione di primo grado (cfr. doc. 4 ricorrente);
b. dall'altro lato, non sembra invece fondata la richiesta di applicazione dell'aumento forfetario di € 200,00 previsto dal paragrafo 3 del Protocollo, atteso che la relativa previsione non può che trovare la sua ratio nell'esigenza di remunerare il maggior impegno del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel fronteggiare anche le deduzioni della parte civile.
Nel caso in esame, l'istanza è presentata dal difensore della stessa parte civile, ragion per cui non ricorre alcun aggravio difensivo che giustifichi il riconoscimento dell'aumento forfetario previsto dal Protocollo;
- risulta, pertanto, erronea la liquidazione disposta dal collegio della Sez. I Penale di questa Corte, che, pur avendo espressamente richiamato il Protocollo del 15.4.2024, se ne è discostato senza fornire, al riguardo, idonee motivazioni (cfr. doc. 1 ricorrente);
- sulla base di tali considerazioni, occorre dunque modificare parzialmente il provvedimento impugnato, riconoscendo all'Avv. Pancanti, oltre ai compensi già liquidati per le fasi di studio e decisoria, l'ulteriore importo di euro 500,00 a titolo di compenso per la fase introduttiva;
- ne segue che la somma complessiva spettante all'odierna ricorrente per l'attività prestata in favore della sig.ra deve essere rideterminata in euro 1.450,00, Pt_1
oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri di legge;
- infine, alla soccombenza seguono le spese del presente procedimento, spese che, tenuto conto del limitato impegno difensivo in concreto richiesto e prestato - anche in relazione alla mancata costituzione del - nonché dei valori minimi dello CP_1
scaglione di riferimento (il primo – € 0 / 1.101,00 – qui trattandosi, rispetto agli euro 950 già
pagina 4 di 5 riconosciuti, soltanto dell'ulteriore importo di euro 500,00), pare congruo liquidare in complessivi euro 372,00 (€ 247,00 per compensi, di cui 71 per la fase di studio, 71 per la fase introduttiva, 105 per la fase decisoria;
98,00 per contributo unificato;
27,00 per marca da bollo), oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
P Q M
- in parziale accoglimento del ricorso e in parziale riforma del provvedimento impugnato, reso dal collegio della Sezione I penale di questa Corte, liquida in favore dell'Avv. Patrizia
Pancanti, ponendola a carico dell'Erario, la somma complessiva di euro 1.450,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oneri di legge;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente CP_1
procedimento, che liquida in complessivi euro 372,00, oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
Milano, 26 novembre 2025
L'estensore
EN ON
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE in persona del dott. EN ON, che interviene e provvede come giudice monocratico in forza del disposto degli artt. 15 D. Lgs. 150/2011, 82, 84 e 170 DPR
115/2002, nonché degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 2256/2025 promosso da:
Avv. Patrizia Pancanti, in proprio, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in
Milano, Via Olmetto n. 3,
RICORRENTE nei confronti del
, in persona del pro-tempore; Controparte_1 CP_2
RESISTENTE - non costituito
* * * * *
Visto il ricorso presentato dall'avv. Pancanti in data 24 luglio 2025; verificata la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza al , rimasto contumace;
Controparte_1
effettuata, a cura della Cancelleria, la comunicazione al P.G. in data 14 novembre 2025; udita la difesa della ricorrente all'udienza del 25 novembre 2025; pagina 1 di 5
rilevato che:
- l'Avv. Pancanti ha chiesto la riforma del provvedimento impugnato, emesso in data 25 giugno 2025, con il quale il collegio della Sezione I Penale di questa Corte le ha liquidato in complessivi euro 950,00 (euro 300,00 per la fase di studio ed euro 650,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%) e oneri di legge, il compenso per l'attività prestata quale difensore della parte civile - ammessa al patrocinio a spese dello Stato - nel processo Parte_1
penale a carico del sig. (n. 4558/2024 r.g. App.); Controparte_3
- la ricorrente lamenta l'erronea applicazione, nel provvedimento impugnato, dei criteri previsti per la determinazione del compenso liquidabile a favore del difensore di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato - criteri contenuti nel Protocollo 15 aprile 2024 per l'applicazione, avanti alla Corte di Appello di Milano, dei parametri previsti dal d.m.
55/2014 (come modificato dai d.m. 37/2018 e 147/2022) - osservando che il collegio giudicante ha liquidato un importo inferiore rispetto al dovuto;
- più in particolare, la ricorrente sostiene che il collegio della Sez. I Penale:
a. in violazione di quanto stabilito dal citato Protocollo, ha omesso di liquidare i compensi previsti per la fase introduttiva (€ 500,00), benché l'Avv. Pancanti avesse depositato, in vista dell'udienza d'appello, una memoria difensiva nell'interesse della sig.ra ; Pt_1
b. non avrebbe considerato la presenza della parte civile legittimamente costituita (la sig.ra ), che, secondo lo stesso Protocollo, comporta un aumento forfetario di Pt_1
euro 200,00 dell'importo spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello
Stato. ritenuto che: la domanda della ricorrente appare in parte fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui si darà ragione, sulla base dei seguenti rilievi:
pagina 2 di 5 - nella fattispecie trova effettivamente applicazione il Protocollo per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al gratuito patrocinio
(imputati e parti civile costituite), sottoscritto in data 15 aprile 2024 dal Presidente della
Corte d'Appello di Milano, dal Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dal
Presidente della Camera Penale di Milano (cfr. doc. 8 ricorrente);
- tra i principi generali del Protocollo, al paragrafo 1, è specificato che “'in caso di appello proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Generale e nei casi nei quali il
Difensore istante non abbia redatto i motivi di appello, verranno richiesti i soli compensi relativi alle fasi di studio e decisoria ed all'eventuale fase di istruttoria in caso di rinnovazione del dibattimento, fatte salve le ipotesi in cui vengono depositate memorie o appello incidentale'';
- nel successivo paragrafo 2, relativo alle modalità e ai parametri della liquidazione del compenso, sono riportati i criteri per i processi di pronta e rapida definizione (in particolare, quelli aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice monocratico, con un solo imputato, senza parte civile, che non necessitano di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che vengono definiti in un'unica udienza), per i quali è prevista la liquidazione dei seguenti importi (già calcolata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. 115/2002): fase di studio €
300,00; fase introduttiva € 500,00; fase decisoria € 650,00, per una somma complessiva di € 1.450,00;
- nel paragrafo 3 del Protocollo, relativo ai coefficienti in aumento, è previsto l'aumento forfetario di € 200,00 nei procedimenti in cui sia costituita almeno una parte civile;
- ciò premesso, la Corte osserva che:
a. da un lato, con l'istanza di liquidazione (e la relativa nota spese allegata) depositata dall'odierna ricorrente nel giudizio penale n. 4558/2024 R.G.A. (cfr. doc. 5 ricorrente), il difensore della parte civile costituita – la sig.ra – Parte_1
ha correttamente indicato, oltre alla fase di studio e decisoria, anche quella pagina 3 di 5 introduttiva, in ragione del deposito di una memoria difensiva in cui viene contestata la fondatezza dell'appello svolto dal sig. avverso la sentenza di CP_3
condanna emessa a suo carico e viene chiesta la conferma della decisione di primo grado (cfr. doc. 4 ricorrente);
b. dall'altro lato, non sembra invece fondata la richiesta di applicazione dell'aumento forfetario di € 200,00 previsto dal paragrafo 3 del Protocollo, atteso che la relativa previsione non può che trovare la sua ratio nell'esigenza di remunerare il maggior impegno del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel fronteggiare anche le deduzioni della parte civile.
Nel caso in esame, l'istanza è presentata dal difensore della stessa parte civile, ragion per cui non ricorre alcun aggravio difensivo che giustifichi il riconoscimento dell'aumento forfetario previsto dal Protocollo;
- risulta, pertanto, erronea la liquidazione disposta dal collegio della Sez. I Penale di questa Corte, che, pur avendo espressamente richiamato il Protocollo del 15.4.2024, se ne è discostato senza fornire, al riguardo, idonee motivazioni (cfr. doc. 1 ricorrente);
- sulla base di tali considerazioni, occorre dunque modificare parzialmente il provvedimento impugnato, riconoscendo all'Avv. Pancanti, oltre ai compensi già liquidati per le fasi di studio e decisoria, l'ulteriore importo di euro 500,00 a titolo di compenso per la fase introduttiva;
- ne segue che la somma complessiva spettante all'odierna ricorrente per l'attività prestata in favore della sig.ra deve essere rideterminata in euro 1.450,00, Pt_1
oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri di legge;
- infine, alla soccombenza seguono le spese del presente procedimento, spese che, tenuto conto del limitato impegno difensivo in concreto richiesto e prestato - anche in relazione alla mancata costituzione del - nonché dei valori minimi dello CP_1
scaglione di riferimento (il primo – € 0 / 1.101,00 – qui trattandosi, rispetto agli euro 950 già
pagina 4 di 5 riconosciuti, soltanto dell'ulteriore importo di euro 500,00), pare congruo liquidare in complessivi euro 372,00 (€ 247,00 per compensi, di cui 71 per la fase di studio, 71 per la fase introduttiva, 105 per la fase decisoria;
98,00 per contributo unificato;
27,00 per marca da bollo), oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
P Q M
- in parziale accoglimento del ricorso e in parziale riforma del provvedimento impugnato, reso dal collegio della Sezione I penale di questa Corte, liquida in favore dell'Avv. Patrizia
Pancanti, ponendola a carico dell'Erario, la somma complessiva di euro 1.450,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oneri di legge;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente CP_1
procedimento, che liquida in complessivi euro 372,00, oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
Milano, 26 novembre 2025
L'estensore
EN ON
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