Ordinanza collegiale 23 febbraio 2023
Sentenza 6 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, ordinanza collegiale 23/02/2023, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2023
N. 15455/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 15455 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da AU FI AL, ON AM, RI L'GL, CE FE, FE TI, PO La EC, LE CI, OR CIo, RL TO, RL ER, CO OL, GI IM TR, AU RI e UC IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Montini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Sna Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad opponendum :
- IC SC, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'avviso pubblicato in data 4 ottobre 2022 sul sito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, contenente l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici” nella parte in cui i ricorrenti non sono stati ammessi alla prova orale per mancato superamento delle prove scritte d'esame; di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti ed in particolare:
- dei verbali tutti della commissione esaminatrice, ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare del verbale con cui la Commissione ha definito i criteri per la valutazione delle prove scritte, trasposti all'interno delle istruzioni per lo svolgimento delle prove scritte pubblicate sul sito dell'Amministrazione in data 13 maggio 2022 e dei verbali di correzione delle prove;
- del decreto di nomina della Commissione approvato con DPCM del 6 ottobre 2020, del decreto integrativo del 5 marzo 2022 e del decreto di sostituzione e integrazione della commissione pubblicato in data 11 ottobre 2022 ,
- ove occorrer possa, della lex specialis tutta, e specie del bando e dei suoi relativi allegati;
- dei provvedimenti di incogniti estremi, ove esistenti, di esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale per mancato superamento delle prove scritte d'esame
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AL AU FI il 24/1/2023:
- del Decreto del Presidente SNA n. 261/2022 id. 43783001 del 27 dicembre 2022, pubblicato sul sito dell'Ente il 28 dicembre 2022, avente ad oggetto “Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici”;
- del Decreto del Presidente SNA n. 2/2023, id n. 43921611 del 5 gennaio 2023, pubblicato sul sito dell'Ente l'8 gennaio 2023 avente ad oggetto “Rettifica graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici”;
- del verbale n. 86 relativo alla seduta del 15 dicembre 2022 nel corso della quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sna Scuola Nazionale dell'Amministrazione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. GI Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la richiesta, dalla parte ricorrente formulata nel ricorso per motivi aggiunti, di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami;
Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “ quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità ”;
Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa l’elevato numero dei soggetti da chiamare in giudizio;
Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet della SNA, dal quale risultino:
1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l’indicazione dei controinteressati;
5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.
In ordine alle prescritte modalità, la SNA ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale dei ricorsi stessi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
Si prescrive, inoltre, che la SNA:
- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.
Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.
Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all’espletamento, da parte della SNA, dell’incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell’Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.
Viene, fin da ora, fissata– riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – la camera di consiglio del 10 maggio 2023, ai fini del prosieguo della trattazione della proposta istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunziando, dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione, e differisce l’ulteriore trattazione della controversia, ai fini cautelari, alla camera di consiglio del 10 maggio 2023.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
GI Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI Bianchi | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO