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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4425/2024 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Rita Parte_1 C.F._1
Guerra
e
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Silvia CP_1 C.F._2
Castellini
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 7/11/2019 il figlio , rilevata l'interruzione della PE convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le modalità di CP_1 Parte_1 affidamento e visita del loro figlio e ogni altro aspetto anche PE patrimoniale nell'interesse dello stesso.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) il minore è collocato presso la madre e stabilirà la propria PE residenza abituale presso l'abitazione della stessa posta in Piombino Via
Appiani n. 10. All'uopo il padre concede fin d'ora l'autorizzazione al cambio di residenza del figlio, obbligandosi a sottoscrivere tutti i documenti necessari avanti l'ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Piombino. La casa familiare posta in Piombino, Via Anita Garibaldi n. 10, già di proprietà esclusiva del padre, rimarrà, invece, nella sua esclusiva disponibilità;
2) la responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Il figlio rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, gli indirizzi scolastici e le attività ricreative. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e alla salute saranno assunte, di comune accordo, dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di
. PE
La rappresentanza e l'amministrazione dei beni di proprietà del minore spetterà ai genitori congiuntamente, mentre gli atti di ordinaria amministrazione potranno essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore, con le preclusioni ex lege previste;
3) in ordine alle modalità di affidamento congiunto del minore e nell'ottica di permettere al medesimo di trascorrere un tempo paritetico con entrambe i genitori, quest'ultimi concordano che, seguendo il criterio dell'alternanza,
starà con un genitore dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì PE mattina, quando vi verrà riaccompagnato. Quindi l'altro genitore andrà a prenderlo all'uscita da scuola il mercoledì pomeriggio e lo terrà presso di sé fino al venerdì mattina, accompagnandolo a scuola ove verrà ripreso dall'altro genitore con il quale trascorrerà il fine settimana, fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola. Con riguardo alle principali festività dell'anno, il minore trascorrerà i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno,
Befana, Pasqua e Pasquetta, alternativamente, con il padre o con la madre, ovvero la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno ed a cena con l'altro, secondo gli accordi che, di volta in volta, verranno raggiunti dai genitori, compatibilmente con i desideri e le esigenze
2 del figlio. Per tutti gli altri giorni non festivi, ricadenti però all'interno dei periodi di vacanza scolastica, i genitori concordano di seguire la turnazione stabilita per le settimane non festive. Nel caso in cui fosse malato e PE non possa per ciò stesso recarsi dall'altro genitore, questi potrà fargli visita presso l'abitazione del genitore con il quale si troverà in quel momento, ovviamente previo accordo sull'orario della visita.
I genitori concordano, espressamente, inoltre, che sia il padre che la madre, disgiuntamente, hanno la possibilità di trascorrere con il figlio anche una settimana continuativa nel periodo della stagione invernale, da concordarsi anno per anno, anche in base alle loro esigenze lavorative. Durante le vacanze estive, invece, il bambino trascorrerà, sia con il padre che con la madre, disgiuntamente, un periodo di due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi di comune accordo tra i genitori, compatibilmente con le loro esigenze lavorative e/o con i loro periodi di ferie dal lavoro. Qualora il predetto periodo di vacanza sia trascorso in un luogo lontano da quello di residenza, i genitori dovranno darsene preventiva comunicazione, provvedendo anche ad informarsi vicendevolmente circa la durata della permanenza in detto luogo di vacanza, fornendo i recapiti telefonici e gli indirizzi del luogo in cui si troverà il minore.
Il compleanno di , così come ed ogni altra festa che lo veda coinvolto PE in prima persona (a titolo esemplificativo la comunione e la cresima) verranno festeggiate dal bambino insieme ad entrambe i genitori. Questi ultimi concordano, comunque, che quanto sopra stabilito potrà essere sempre derogato in funzione delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche nonché delle volontà del minore, tenuto conto anche degli impegni lavorativi ed extra lavorativi dei genitori. Resta inteso che in caso di qualsiasi cambiamento in ordine agli accordi precedentemente presi, i genitori si obbligano a comunicarsi dette variazioni con congruo anticipo, a mezzo telefono e/o tramite messaggio scritto WhatsApp;
4) i genitori hanno, comunque, l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque, gli stessi devono sempre mettere a conoscenza l'altro genitore degli eventuali spostamenti in altre località, non limitrofe a Piombino, quando hanno con sé il figlio. Inoltre, i genitori, di comune accordo stabiliscono che nei giorni nei quali hanno con loro il figlio,
l'altro genitore potrà sentirlo telefonicamente almeno una volta al giorno;
5) i genitori concordano, espressamente, che eventuali futuri partners potranno frequentare , solo ed esclusivamente, quando detta relazione sarà PE stabile e duratura, nell'ottica esclusiva di non arrecare pregiudizio alcuno al minore;
6) i genitori, vista la permanenza del figlio presso di loro per un tempo pressoché paritetico, e vista l'equivalenza dei redditi dai medesimi percepiti,
3 concordano, espressamente, che ciascuno provvederà al mantenimento diretto del minore quando lo stesso starà con loro;
7) le spese straordinarie, così come specificamente individuate nelle linee guida all'uopo rilasciate dal Protocollo del CNF, da considerarsi allegate e richiamate nel presente ricorso, ivi eccezionalmente ricompresa quella della mensa scolastica, verranno suddivise al 50% tra i genitori. Le predette spese saranno opportunamente documentate e previamente concordate tra i genitori,
a meno che le medesime non siano urgenti ed indilazionabili. In quest'ultimo caso, il genitore che ha sostenuto la suddetta spesa dovrà darne pronta comunicazione all'altro, il quale dovrà provvedere, a prima richiesta e previa esibizione del documento intestato al minore che comprova l'esborso, alla refusione della medesima per la quota del 50% di sua spettanza;
8) i genitori concordano che l'Assegno Unico universale venga richiesto e percepito interamente dal padre, che si obbliga a continuare a far accreditare detta somma dall'ente erogatore, sul conto corrente appositamente aperto a nome di entrambi i genitori presso la Banca Mediolanum, filiale di Piombino. I ricorrenti si obbligano, altresì, a continuare ad utilizzare le somme lì depositate, previo accordo tra i medesimi, solo ed esclusivamente per far fronte alle esigenze di;
PE
9) quanto al rilascio di passaporti e/o di altri documenti validi per l'espatrio del minore i genitori concordano che il predetto rilascio e/o il rinnovo potrà essere richiesto ad istanza dei medesimi solo previa prestazione di dichiarazione di consenso da parte di entrambe avanti le competenti autorità amministrative e/o di polizia, considerando che ogni qual volta un genitore porterà con sé il figlio fuori dall'Italia, sarà suo espresso dovere preventivamente PE comunicare tale circostanza all'altro genitore, provvedendo anche ad informarlo circa la durata della permanenza all'estero e fornendogli i recapiti telefonici e gli indirizzi dei luoghi in cui si troverà il minore.
10) spese di lite integralmente compensate tra le parti
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 16.1.2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4425/2024 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Rita Parte_1 C.F._1
Guerra
e
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Silvia CP_1 C.F._2
Castellini
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 7/11/2019 il figlio , rilevata l'interruzione della PE convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le modalità di CP_1 Parte_1 affidamento e visita del loro figlio e ogni altro aspetto anche PE patrimoniale nell'interesse dello stesso.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) il minore è collocato presso la madre e stabilirà la propria PE residenza abituale presso l'abitazione della stessa posta in Piombino Via
Appiani n. 10. All'uopo il padre concede fin d'ora l'autorizzazione al cambio di residenza del figlio, obbligandosi a sottoscrivere tutti i documenti necessari avanti l'ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Piombino. La casa familiare posta in Piombino, Via Anita Garibaldi n. 10, già di proprietà esclusiva del padre, rimarrà, invece, nella sua esclusiva disponibilità;
2) la responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Il figlio rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, gli indirizzi scolastici e le attività ricreative. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e alla salute saranno assunte, di comune accordo, dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di
. PE
La rappresentanza e l'amministrazione dei beni di proprietà del minore spetterà ai genitori congiuntamente, mentre gli atti di ordinaria amministrazione potranno essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore, con le preclusioni ex lege previste;
3) in ordine alle modalità di affidamento congiunto del minore e nell'ottica di permettere al medesimo di trascorrere un tempo paritetico con entrambe i genitori, quest'ultimi concordano che, seguendo il criterio dell'alternanza,
starà con un genitore dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì PE mattina, quando vi verrà riaccompagnato. Quindi l'altro genitore andrà a prenderlo all'uscita da scuola il mercoledì pomeriggio e lo terrà presso di sé fino al venerdì mattina, accompagnandolo a scuola ove verrà ripreso dall'altro genitore con il quale trascorrerà il fine settimana, fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola. Con riguardo alle principali festività dell'anno, il minore trascorrerà i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno,
Befana, Pasqua e Pasquetta, alternativamente, con il padre o con la madre, ovvero la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno ed a cena con l'altro, secondo gli accordi che, di volta in volta, verranno raggiunti dai genitori, compatibilmente con i desideri e le esigenze
2 del figlio. Per tutti gli altri giorni non festivi, ricadenti però all'interno dei periodi di vacanza scolastica, i genitori concordano di seguire la turnazione stabilita per le settimane non festive. Nel caso in cui fosse malato e PE non possa per ciò stesso recarsi dall'altro genitore, questi potrà fargli visita presso l'abitazione del genitore con il quale si troverà in quel momento, ovviamente previo accordo sull'orario della visita.
I genitori concordano, espressamente, inoltre, che sia il padre che la madre, disgiuntamente, hanno la possibilità di trascorrere con il figlio anche una settimana continuativa nel periodo della stagione invernale, da concordarsi anno per anno, anche in base alle loro esigenze lavorative. Durante le vacanze estive, invece, il bambino trascorrerà, sia con il padre che con la madre, disgiuntamente, un periodo di due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi di comune accordo tra i genitori, compatibilmente con le loro esigenze lavorative e/o con i loro periodi di ferie dal lavoro. Qualora il predetto periodo di vacanza sia trascorso in un luogo lontano da quello di residenza, i genitori dovranno darsene preventiva comunicazione, provvedendo anche ad informarsi vicendevolmente circa la durata della permanenza in detto luogo di vacanza, fornendo i recapiti telefonici e gli indirizzi del luogo in cui si troverà il minore.
Il compleanno di , così come ed ogni altra festa che lo veda coinvolto PE in prima persona (a titolo esemplificativo la comunione e la cresima) verranno festeggiate dal bambino insieme ad entrambe i genitori. Questi ultimi concordano, comunque, che quanto sopra stabilito potrà essere sempre derogato in funzione delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche nonché delle volontà del minore, tenuto conto anche degli impegni lavorativi ed extra lavorativi dei genitori. Resta inteso che in caso di qualsiasi cambiamento in ordine agli accordi precedentemente presi, i genitori si obbligano a comunicarsi dette variazioni con congruo anticipo, a mezzo telefono e/o tramite messaggio scritto WhatsApp;
4) i genitori hanno, comunque, l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque, gli stessi devono sempre mettere a conoscenza l'altro genitore degli eventuali spostamenti in altre località, non limitrofe a Piombino, quando hanno con sé il figlio. Inoltre, i genitori, di comune accordo stabiliscono che nei giorni nei quali hanno con loro il figlio,
l'altro genitore potrà sentirlo telefonicamente almeno una volta al giorno;
5) i genitori concordano, espressamente, che eventuali futuri partners potranno frequentare , solo ed esclusivamente, quando detta relazione sarà PE stabile e duratura, nell'ottica esclusiva di non arrecare pregiudizio alcuno al minore;
6) i genitori, vista la permanenza del figlio presso di loro per un tempo pressoché paritetico, e vista l'equivalenza dei redditi dai medesimi percepiti,
3 concordano, espressamente, che ciascuno provvederà al mantenimento diretto del minore quando lo stesso starà con loro;
7) le spese straordinarie, così come specificamente individuate nelle linee guida all'uopo rilasciate dal Protocollo del CNF, da considerarsi allegate e richiamate nel presente ricorso, ivi eccezionalmente ricompresa quella della mensa scolastica, verranno suddivise al 50% tra i genitori. Le predette spese saranno opportunamente documentate e previamente concordate tra i genitori,
a meno che le medesime non siano urgenti ed indilazionabili. In quest'ultimo caso, il genitore che ha sostenuto la suddetta spesa dovrà darne pronta comunicazione all'altro, il quale dovrà provvedere, a prima richiesta e previa esibizione del documento intestato al minore che comprova l'esborso, alla refusione della medesima per la quota del 50% di sua spettanza;
8) i genitori concordano che l'Assegno Unico universale venga richiesto e percepito interamente dal padre, che si obbliga a continuare a far accreditare detta somma dall'ente erogatore, sul conto corrente appositamente aperto a nome di entrambi i genitori presso la Banca Mediolanum, filiale di Piombino. I ricorrenti si obbligano, altresì, a continuare ad utilizzare le somme lì depositate, previo accordo tra i medesimi, solo ed esclusivamente per far fronte alle esigenze di;
PE
9) quanto al rilascio di passaporti e/o di altri documenti validi per l'espatrio del minore i genitori concordano che il predetto rilascio e/o il rinnovo potrà essere richiesto ad istanza dei medesimi solo previa prestazione di dichiarazione di consenso da parte di entrambe avanti le competenti autorità amministrative e/o di polizia, considerando che ogni qual volta un genitore porterà con sé il figlio fuori dall'Italia, sarà suo espresso dovere preventivamente PE comunicare tale circostanza all'altro genitore, provvedendo anche ad informarlo circa la durata della permanenza all'estero e fornendogli i recapiti telefonici e gli indirizzi dei luoghi in cui si troverà il minore.
10) spese di lite integralmente compensate tra le parti
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 16.1.2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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