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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA La Corte nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito dell'udienza del 16.12.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2788/2024
tra
Parte_1 (Avv.ti Massimiliano Pacifici e Manuela Puliani) Parte appellante
Contro
CP_1 (Avv. Alessia Faddili)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6636/2024 (R.g. 6403/2024), del Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro, emessa in data 06.06.2024. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto contro l , innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, CP_1 [...]
ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire l'assegno unico e universale Parte_1 per i figli a carico, a decorrere dal mese di agosto 2023 o dalla diversa data accertata in corso di causa, condannando, per l'effetto, l'Istituto ad erogargli detta prestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo.
A sostegno di tale domanda, il ricorrente deduceva:
CP_
- di aver presentato all istanza telematica per l'erogazione dell'assegno unico e universale spettante per i figli a carico, contrassegnata dal n. di protocollo .7000.21/02/2022.0135266; CP_1
- che, in detta domanda, aveva dato atto di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per legge, al fine di beneficiare della prestazione in questione;
- che l aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto alla prestazione sino al mese di luglio 2023, CP_1 salvo poi negarlo per i mesi successivi in ragione della scadenza del permesso di soggiorno allegato all'istanza, intervenuta il 12.05.2023; - di aver impugnato in via amministrativa il diniego eccependo di aver allegato all'istanza non soltanto il permesso di soggiorno in scadenza ma anche la ricevuta della domanda di rinnovo (tagliando) e la pedissequa convocazione per la fotosegnalazione, ricorso respinto.
CP_ Si è costituito l' contestando il valore probatorio della schermata del messaggio SMS di convocazione per la fotosegnalazione ed evidenziando:
-l'incongruenza dei relativi codici identificativi [“Rif. istanza” (167528739917) e “Rif. Assicurata”
)], con quelli indicati nella ricevuta di recapito per invio convocazione (tagliando) allegata P.IVA_1 alla domanda di erogazione dell'assegno ( “Codice Istanza” n. 167855009917 e “Codice Assicurata” n. 055975706009);
- che dalla verifica effettuata sul Portale Immigrazione mediante l'inserimento della password e dello User ID indicati nella predetta ricevuta erano emerse anomalie ostative al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato (modulo compilato non correttamente, mancanza di documento e assenza di convocazione), con conseguente venir meno dei presupposti per il riconoscimento dell'Assegno richiesto.
Nel contraddittorio tra le parti, il giudice di prime cure ha deciso la causa come da sentenza CP_ impugnata, osservando che, a fronte delle eccezioni sollevate dall nei rispettivi scritti difensivi, relative a circostanze debitamente documentate, il ricorrente non ha contrapposto alcun argomento rilevante, tale da smentire le verificate anomalie nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, quale presupposto per poter beneficiare dell'assegno unico. Per l'effetto, il Tribunale ha rigettato il ricorso per difetto di prova dei presupposti di accesso al beneficio, con conseguente legittimità del relativo diniego.
Il ha impugnato tale decisione lamentando che nel momento in cui l riscontrò le asserite Pt_1 CP_1 anomalie il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno si trovava in fase “Preistruttoria”, non essendo allora intervenuto alcun provvedimento conclusivo di rigetto della relativa istanza, che anzi è stata successivamente accolta dalla Questura con il rilascio dell'attuale permesso di soggiorno (all. sub C al ricorso in appello).
All'esito dell'udienza di discussione del 16.12.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
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L'appello è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge 1° aprile 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico.
Tale prestazione costituisce un beneficio economico attribuito su base mensile agli aventi diritto per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, e viene determinata dall sulla base della condizione economica del relativo nucleo familiare mediante CP_1 l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159.
L'assegno, riguardante tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati, ecc., viene garantito a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000,00 – seppure, in tale ultimo caso, in misura minima -, al ricorrere di determinati requisiti.
Tra tali requisiti, si annoverano quelli previsti dall'art. 3, Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ai sensi del quale: “L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia
o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.”.
Al riguardo, con nota n. 2951/2022 (cfr. doc. 26 del fascicolo di primo grado dell'appellante), l ha CP_1 avuto modo di chiarire che “Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”.
Con la Circolare 132/2022 (cfr. doc. 14 del fascicolo di primo grado dell'appellante), è stato, inoltre, CP_1 chiarito che, dal 1° marzo 2023, coloro che abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, già in precedenza, hanno diritto all'erogazione d'ufficio della prestazione, senza necessità di proporre ex novo un'istanza ad hoc, salvo il rinnovo periodico dell'ISEE, per poter beneficiare dell'importo completo, e ferma restando la necessità del perdurante possesso dei requisiti di legge.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, si osserva che , nel mese di Parte_1 febbraio dell'anno 2022, nel presentare all l'istanza per l'erogazione dell'AUU per i figli a carico, CP_1 recante n. di protocollo .7000.21/02/2022.0135266, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti ex art. CP_1 3, D.lgs. 230/2021, allegava alla stessa copia dei permessi di soggiorno, proprio e dei propri familiari, di cui allora era in possesso, destinati a scadere in data 12.05.2023 e che, una volta scaduti gli stessi, integrava la predetta domanda allegandovi la ricevuta di recapito dell'istanza di rinnovo dei permessi de quibus, presentata alla competente questura, datata 08.05.2023 e recante “Codice Istanza” n. e NumeroDiC_1
“Codice Assicurata” n. 055975706009, unitamente alla successiva convocazione per la fotosegnalazione.
Come evidenziato dall'odierno appellante sin dal proprio ricorso di primo grado, la Direttiva del Ministero degli Interni n. prot. 11050 del 5 agosto 2006, in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, precisa che le norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare consentendo al cittadino straniero, che abbia richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che sia in attesa della definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti e/o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, quando: “- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
(...) - sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.”.
CP_ In realtà l non ha mai né dedotto né provato il rigetto dell'istanza di rinnovo dei permessi di soggiorno necessari, presentata alla questura competente per il rilascio, da , con Pt_1 Parte_1 ricevuta di recapito datata 08.05.2023 (4 giorni prima della scadenza dei documenti in questione), limitandosi piuttosto a giustificare l'omessa erogazione dell'AUU preteso dal predetto, sempre soltanto in ragione delle anomalie riscontrate con riferimento all'istanza de qua, sul Portale Immigrazione.
Ebbene, come si evince dalla schermata del suddetto Portale (all. sub 1 alla memoria di costituzione di primo grado dell ), al momento del riscontro delle anomalie de quibus lo stato del procedimento CP_1 amministrativo per il rinnovo del permesso di soggiorno era ancora: “In Preistruttoria”.
Trattasi di annotazione di carattere meramente endoprocedimentale, in quanto tale inidonea, allo stato del riscontro da parte dell , ad incidere negativamente sull'esito del procedimento amministrativo in corso, CP_1 che, infatti, nelle more del presente giudizio, si è concluso con il rilascio dei permessi di soggiorno attualmente in possesso dell'appellante e dei suoi familiari, aventi validità a decorrere dall'8.5.2023 (sino all'8.5.2026) (cfr. all. C al ricorso in appello), ossia dalla data di ricevimento della relativa istanza di rinnovo recante “Codice Istanza” n. 167855009917 e “Codice Assicurata” n. 055975706009, come risultante dal tagliando in atti.
Dunque, a fronte della prova della presentazione della richiesta di rinnovo dei permessi di soggiorno scaduti e della mancata conclusione del relativo procedimento amministrativo, l non poteva non più CP_1 riconoscere l'AUU per i mesi successivi a luglio 2023.
Sul punto giova rammentare che il procedimento amministrativo, come disciplinato dalla legge n. 241/1990, si configura alla stregua di una sequenza unitaria e funzionale di atti e attività, attraverso cui si estrinseca l'esercizio della funzione amministrativa demandata agli enti pubblici, tesa a garantire la legalità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, nell'interazione con gli interessi e le situazioni giuridiche soggettive dei privati. Tale sequenza è scandita essenzialmente in tre fasi: dell'iniziativa, dell'istruttoria e decisionale - cui può aggiungersi eventualmente quella integrativa dell'efficacia -, ciascuna delle quali ha valore di presidio garantistico per i cittadini oltre che di strumento di razionalizzazione per l'amministrazione, essendo volta al contemperamento degli interessi collettivi con i diritti individuali destinati ad essere incisi dal provvedimento amministrativo.
Quanto, in particolare, alla fase istruttoria in cui si trovava, alla verifica dell , il procedimento CP_1 amministrativo in esame (esattamente “In Preistruttoria”), si evidenzia che la stessa è finalizzata per l'appunto all'individuazione, verifica e valutazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l'adozione del provvedimento conclusivo, di rigetto o di accoglimento dell'istanza del privato (nei procedimenti, come quello di causa, avviati ad istanza di parte), attraverso acquisizioni documentali, richieste di pareri, indagini tecniche, audizione degli interessati, essendo caratteristica di tale fase la partecipazione procedimentale prevista dagli artt. 7, 8 e 10, L. 241/1990, posto che, in essa, i privati coinvolti possono contribuire alla formazione del quadro conoscitivo della P.A., anche mediante la presentazione di memorie e osservazioni (art. 10 L. 241/1990).
Ne discende che il rilievo delle anomalie dedotte dall nei rispettivi scritti difensivi, come attestate dalla CP_1 predetta schermata del Portale Immigrazioni e, in particolare, la non corretta compilazione del modulo di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e la mancata produzione di copia del contratto di soggiorno “o unilav o modello Q”, a tal fine necessari, non aveva efficacia esterna al procedimento, essendo tali lacune ancora suscettibili di integrazione/sanatoria mediante l'eventuale coinvolgimento del privato interessato, e/o, comunque, in fase di valutazione da parte dell'Ente competente (Questura), che, infatti, ancora non aveva emesso il provvedimento finale, e, come tale, non poteva incidere sulla decisione dell circa la persistente debenza dell'AUU richiesto dall'interessato. CP_1
Quanto alla predetta incongruenza dei codici identificativi, è appena il caso di osservare che ai fini dell'erogazione dell'assegno de quo l avrebbe dovuto verificare unicamente il perdurante possesso dei CP_1 requisiti previsti dalla normativa di riferimento, invero, per quanto di interesse in questa sede, regolarmente attestato dal regolare avvio del procedimento di rinnovo in data anteriore alla scadenza e dalla mancata conclusione dello stesso con un provvedimento di rigetto, posto che, come chiarito dall medesimo CP_2 con la nota n. 2951/2022 sopra richiamata, “può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”.
Ne discende l'illegittimità della mancata erogazione dell'AUU all'odierno appellante a decorrere dal mese di agosto dell'anno 2023.
Pertanto, l'appello è fondato e merita accoglimento, con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso originariamente proposto dall'appellante nel giudizio di primo grado, con riferimento all'accertamento del proprio diritto all'erogazione dell'AUU spettantegli dal mese di agosto 2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità alle vigenti tariffe forensi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Va in ultimo osservato che non può ritenersi cessata la materia del contendere, come richiesto dall CP_1 nelle note di trattazione scritta, in mancanza di ogni riscontro documentale circa l'avvio della procedura di pagamento della prestazione dal mese di agosto 2023, solo affermata dall . CP_2
P.Q.M.
La Corte, accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara il diritto di Parte_1
a percepire l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico a decorrere dal mese di agosto 2023
[...] ed il conseguente obbligo dell di corrispondergli i relativi importi, oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria dal dovuto sino al soddisfo.
Condanna l , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.291,00, oltre CP_1 rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 16/12/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste