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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/06/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 1433/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. SS DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
03.06.205, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Velletri Parte_1
(RM), Piazza Cairoli n.37 presso lo studio degli Avv. Emanuela Ferrelli e Giuseppe Manfredi, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
convenuto contumace
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca, giusta procura in atti litisconsorte necessario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Dalla documentazione in atti risulta che è stato assunto dalla Parte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato Controparte_1
dall'1.1.2023 al 25.8.2023, per svolgere le mansioni di , Controparte_3
inquadrato al Livello G1 del Ccnl Trasporto Merci Industria-Artigianato (vedi Certificazioni CP_ Unilav;
estratto contributivo buste paga in atti). Risulta altresì che il rapporto è cessato in data 25.8.2023 a seguito di dimissioni del lavoratore rassegnate per giusta causa (cfr. doc. 10 fascicolo parte ricorrente.
1 Il ha sostenuto che, durante il periodo di lavoro alle dipendenze di Parte_1 Controparte_1
non ha percepito la retribuzione. Ha altresì precisato che, in data 23.5.2023, durante la fase
[...]
di carico del furgone, è stato colpito da un infarto del miocardio per sforzo (come certificato dai sanitari dell'Ospedale Policlinico Casilino di Roma), precisando che né la società convenuta né la struttura sanitaria hanno provveduto a comunicare l'evento all' CP_4
Parte ricorrente ha chiesto, dunque, la condanna della al Controparte_1
pagamento in suo favore della somma complessiva di € 19.307,16, a titolo di differenze retributive e di indennità di malattia.
La non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del Controparte_1
ricorso.
CP_ Con ordinanza del 15.10.2024 è stato integrato il contraddittorio nei confronti dell con riferimento alla domanda di condanna della parte datoriale al pagamento dell'indennità di malattia.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità di detta domanda per carenza di richiesta amministrativa.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Deve rilevarsi che l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa risulta dalla documentazione in atti.
Tuttavia, non risulta che al ricorrente siano stati erogati gli emolumenti retributivi rivendicati.
Ed invero, a fronte del dedotto mancato pagamento delle retribuzioni e del tfr, la società convenuta avrebbe dovuto dimostrare di aver provveduto ad effettuare il pagamento di tali crediti, così adempiendo alle obbligazioni contrattuali a suo carico.
In difetto di costituzione della società, tale prova non è stata fornita.
Si rammenta che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione e, quindi, dell'estinzione della l'obbligazione retributiva a suo carico.
Il ricorrente ha diritto, pertanto, a percepire la retribuzione ordinaria, le mensilità aggiuntive, le festività ed il tfr.
Per dette voci, spetta al la somma di euro 13.018,00, come indicato nei conteggi Parte_1
prodotti che sono stati elaborati sulla base dei valori delle tabelle retributive della contrattazione collettiva applicabile al rapporto.
2 Non spetta invece l'indennità per ferie non godute, atteso che non risulta debitamente allegata e verificata, nei suoi presupposti contingenti, la mancata fruizione, in una data misura, di giorni di ferie, né la loro analitica convergenza col quantum richiesto. Non risulta in nuce sin dalle prospettazioni del ricorso se e quando il ricorrente abbia accumulato un “surplus” di lavoro a fronte di teorici giorni fruibili come riposi (ferie), né l'entità così ristorabile per l'impegno eccedente. D'altro canto, alcuna prova è stata articolata e coltivata sul punto, non potendosi dunque ricostruire un montante di lavoro ultroneo, indennizzabile in pari misura. Al riguardo, è noto il rigoroso onere allegatorio e probatorio gravante sul lavoratore, in quanto il presunto impegno suppletivo concomitante a giorni di “riposo” è parte indefettibile della pretesa e, quindi, elemento fondante dell'indennità sostitutiva, secondo il normale criterio di riparto ex art. 2697
c.c. (ex multis, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n.
3619; 3 dicembre 2004, n. 22751). Né varrebbe in contrario la contumacia della resistente, priva di per sé di valenza confessoria, a fronte di un preciso onere di prova in positivo sui fatti costitutivi della domanda, a carico del ricorrente.
Stessi rilievi valgono per la voce “permessi”, in difetto di comprovato monte-ore non goduto e non pagato.
Non può trovare accoglimento neppure la domanda riguardante l'omesso pagamento dell'indennità di malattia, atteso che il ricorrente si è limitato ad affermare di essere stato in malattia dal 23/05/2023 al 25/08/2023, senza – però - produrre documentazione che attesti la verificazione dell'evento (pur avendo fatto riferimento in ricorso ad un verbale di pronto soccorso) e senza produrre i certificati telematici di malattia in questione.
Non è possibile, quindi, verificare se il si trovasse effettivamente in malattia nel Parte_1
suddetto periodo e se avesse debitamente svolto le attività necessarie per l'inoltro dei certificati di malattia.
Peraltro, la tesi secondo cui il datore di lavoro avrebbe trattenuto le somme corrisposte a tale CP_ titolo dall risulta smentita dallo stesso Istituto il quale ha precisato l'assenza di qualsivoglia denuncia del periodo di malattia.
A ciò si aggiunga che dalla stessa ricostruzione operata dal ricorrente la malattia consegue da un infortunio sul lavoro per cui il lavoratore avrebbe dovuto chiedere le prestazioni di legge connesse per eventi infortunistici che si verificano sul luogo di lavoro, coperti da specifica tutela assicurativa CP_4
In definitiva, la società convenuta va condannata a pagare al ricorrente la somma complessiva di euro € 13.018,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.
3 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base del criterio del decisum, seguono la soccombenza.
Le spese di lite vanno compensate nei confronti dell' , attesa la posizione marginale CP_2
dell' . CP_2
P.Q.M.
CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di € 13.018,00, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
CONDANNA la suddetta società convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 2.695,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;
COMPENSA per intero le spese processuali tra l' e le restanti parti. CP_2
Tivoli, 03/06/2025
Il giudice
SS Di ET
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 1433/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. SS DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
03.06.205, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Velletri Parte_1
(RM), Piazza Cairoli n.37 presso lo studio degli Avv. Emanuela Ferrelli e Giuseppe Manfredi, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
convenuto contumace
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca, giusta procura in atti litisconsorte necessario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Dalla documentazione in atti risulta che è stato assunto dalla Parte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato Controparte_1
dall'1.1.2023 al 25.8.2023, per svolgere le mansioni di , Controparte_3
inquadrato al Livello G1 del Ccnl Trasporto Merci Industria-Artigianato (vedi Certificazioni CP_ Unilav;
estratto contributivo buste paga in atti). Risulta altresì che il rapporto è cessato in data 25.8.2023 a seguito di dimissioni del lavoratore rassegnate per giusta causa (cfr. doc. 10 fascicolo parte ricorrente.
1 Il ha sostenuto che, durante il periodo di lavoro alle dipendenze di Parte_1 Controparte_1
non ha percepito la retribuzione. Ha altresì precisato che, in data 23.5.2023, durante la fase
[...]
di carico del furgone, è stato colpito da un infarto del miocardio per sforzo (come certificato dai sanitari dell'Ospedale Policlinico Casilino di Roma), precisando che né la società convenuta né la struttura sanitaria hanno provveduto a comunicare l'evento all' CP_4
Parte ricorrente ha chiesto, dunque, la condanna della al Controparte_1
pagamento in suo favore della somma complessiva di € 19.307,16, a titolo di differenze retributive e di indennità di malattia.
La non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del Controparte_1
ricorso.
CP_ Con ordinanza del 15.10.2024 è stato integrato il contraddittorio nei confronti dell con riferimento alla domanda di condanna della parte datoriale al pagamento dell'indennità di malattia.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità di detta domanda per carenza di richiesta amministrativa.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Deve rilevarsi che l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa risulta dalla documentazione in atti.
Tuttavia, non risulta che al ricorrente siano stati erogati gli emolumenti retributivi rivendicati.
Ed invero, a fronte del dedotto mancato pagamento delle retribuzioni e del tfr, la società convenuta avrebbe dovuto dimostrare di aver provveduto ad effettuare il pagamento di tali crediti, così adempiendo alle obbligazioni contrattuali a suo carico.
In difetto di costituzione della società, tale prova non è stata fornita.
Si rammenta che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione e, quindi, dell'estinzione della l'obbligazione retributiva a suo carico.
Il ricorrente ha diritto, pertanto, a percepire la retribuzione ordinaria, le mensilità aggiuntive, le festività ed il tfr.
Per dette voci, spetta al la somma di euro 13.018,00, come indicato nei conteggi Parte_1
prodotti che sono stati elaborati sulla base dei valori delle tabelle retributive della contrattazione collettiva applicabile al rapporto.
2 Non spetta invece l'indennità per ferie non godute, atteso che non risulta debitamente allegata e verificata, nei suoi presupposti contingenti, la mancata fruizione, in una data misura, di giorni di ferie, né la loro analitica convergenza col quantum richiesto. Non risulta in nuce sin dalle prospettazioni del ricorso se e quando il ricorrente abbia accumulato un “surplus” di lavoro a fronte di teorici giorni fruibili come riposi (ferie), né l'entità così ristorabile per l'impegno eccedente. D'altro canto, alcuna prova è stata articolata e coltivata sul punto, non potendosi dunque ricostruire un montante di lavoro ultroneo, indennizzabile in pari misura. Al riguardo, è noto il rigoroso onere allegatorio e probatorio gravante sul lavoratore, in quanto il presunto impegno suppletivo concomitante a giorni di “riposo” è parte indefettibile della pretesa e, quindi, elemento fondante dell'indennità sostitutiva, secondo il normale criterio di riparto ex art. 2697
c.c. (ex multis, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n.
3619; 3 dicembre 2004, n. 22751). Né varrebbe in contrario la contumacia della resistente, priva di per sé di valenza confessoria, a fronte di un preciso onere di prova in positivo sui fatti costitutivi della domanda, a carico del ricorrente.
Stessi rilievi valgono per la voce “permessi”, in difetto di comprovato monte-ore non goduto e non pagato.
Non può trovare accoglimento neppure la domanda riguardante l'omesso pagamento dell'indennità di malattia, atteso che il ricorrente si è limitato ad affermare di essere stato in malattia dal 23/05/2023 al 25/08/2023, senza – però - produrre documentazione che attesti la verificazione dell'evento (pur avendo fatto riferimento in ricorso ad un verbale di pronto soccorso) e senza produrre i certificati telematici di malattia in questione.
Non è possibile, quindi, verificare se il si trovasse effettivamente in malattia nel Parte_1
suddetto periodo e se avesse debitamente svolto le attività necessarie per l'inoltro dei certificati di malattia.
Peraltro, la tesi secondo cui il datore di lavoro avrebbe trattenuto le somme corrisposte a tale CP_ titolo dall risulta smentita dallo stesso Istituto il quale ha precisato l'assenza di qualsivoglia denuncia del periodo di malattia.
A ciò si aggiunga che dalla stessa ricostruzione operata dal ricorrente la malattia consegue da un infortunio sul lavoro per cui il lavoratore avrebbe dovuto chiedere le prestazioni di legge connesse per eventi infortunistici che si verificano sul luogo di lavoro, coperti da specifica tutela assicurativa CP_4
In definitiva, la società convenuta va condannata a pagare al ricorrente la somma complessiva di euro € 13.018,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.
3 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base del criterio del decisum, seguono la soccombenza.
Le spese di lite vanno compensate nei confronti dell' , attesa la posizione marginale CP_2
dell' . CP_2
P.Q.M.
CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di € 13.018,00, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
CONDANNA la suddetta società convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 2.695,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;
COMPENSA per intero le spese processuali tra l' e le restanti parti. CP_2
Tivoli, 03/06/2025
Il giudice
SS Di ET
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