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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8717/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TR IB UNALE DI BAR I
III^ SEZIONE C IVILE
Il Giudice Unico dott.ssa Cristina Fasano, in funzione di giudice di secondo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine 8717, avente ad oggetto: “responsabilità ex artt. 2049-
2051-2052 c.c.”
TRA
in persona del legale rappr.te Sindaco p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Dipierro e Alessia Strada, in virtù di mandato in atti;
-appellante–
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Genny Liuzzi, in virtù di mandato CP_1
in atti;
-appellato -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 06.02.2025 celebrata ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
FATTO e DIRITTO 1.Con atto di citazione regolarmente notificato la proponeva Parte_2
appello avverso la sentenza n. 64/2022, depositata il 21.05.2022, emessa dal Giudice di Pace
di Putignano nella causa civile contrassegnata dal n. R.G. 77/2021 e promossa da
[...]
CP_1
1.1.In particolare, l'appellante esponeva che:
- egli aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Putignano, la
[...]
per ivi sentirla condannare al risarcimento in suo favore dei Parte_2
danni occorsigli in seguito al sinistro avvenuto il giorno 25.01.2019, alle ore 19.30, in
Noci, lungo la strada Provinciale Putignano - Alberobello, con direzione Alberobello,
allorquando , alla guida del proprio veicolo Citroen C3, ne aveva perso il controllo finendo contro le barriere poste sulla careggiata a causa della presenza di una buca di ampie dimensioni ed interamente ricoperta di acqua piovana;
- il giudizio di primo grado era stato istruito a mezzo di c.t.u. tecnica e prove orali;
- con sentenza n. 64/2022, emessa in data 31.05.2022, il G.d.p. di Putignano aveva accolto la domanda attorea condannando l'ente al pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di € 4.800,00, oltre interessi dalla richiesta di risarcimento danni sino al soddisfo.
1.2.Ciò premesso, la proponeva appello avverso detta Parte_2
sentenza formulando le seguenti conclusioni: “… il Tribunale di Bari voglia così provvedere: -
riformare la sentenza in parola nella parte in cui condanna la Parte_2
all'integrale risarcimento del danno accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità del sig.
nella produzione dell'evento; - in subordine eventualmente accertare il concorso di CP_1
colpa dell'attore nella produzione dell'evento e, in applicazione dell'art. 1227 c.p.c., gradare in
proporzione la corresponsabilità dell'Ente nella misura del 50 %; - in ogni caso riformare la
sentenza in parola nel senso di quantificare l'importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento
del danno nella minor somma corrispondente ai soli danni compatibili con la presenza della
anomalia della sede stradale;
- in ulteriore subordine, sempre in riferimento al quantum debeatur,
accertare che l'importo dovuto debba essere quello indicato dal CTU a titolo di spese stimate per la
riparazione della vettura;
- in ogni caso riformare la sentenza in parola nella parte in cui condanna la al pagamento delle spese di giudizio ovvero, in subordine, riformare Parte_2
la determinazione delle spese di lite riducendole, alla luce di quanto dedotto in narrativa;
- in ogni
caso condannare il sig. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in CP_1
favore della ivi compresi gli oneri riflessi nella misura di legge, in Parte_2
luogo del CPA e dell'IVA dovuti, essendo la P.A. appellata difesa da avvocati interni, iscritti
nell'Albo Speciale deli Avvocati degli Enti Pubblici”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame perché CP_1
infondato nel merito, oltre che inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.
3.Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza odierna le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso quindi la causa è stata decisa mediante la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
///
4. Superata evidentemente la questione dell'inammissibilità dell'appello con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, occorre esaminare nel merito la fondatezza del gravame.
5.Con il primo motivo di appello, la si duole dell'erronea Parte_2
interpretazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e dell'art. 1227 co. 1 c.c. da parte del giudice di primo grado.
In particolare, essa ritiene che il G.d.P. abbia errato nell'attribuire la responsabilità
dell'evento de quo esclusivamente all'Ente proprietario della strada e nel non avere, al contrario, optato per il concorso di responsabilità del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
Ed invero, da un lato ricorreva il caso fortuito quale evento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso causale con la condotta della PA, dall'altro
I danni riportati dal veicolo evidenziavano come la “condotta di guida del conducente che -
procedendo a velocità sostenuta - ha dato luogo al sinistro”.
Osserva , di contro, l'appellato che la controparte avrebbe dovuto dimostrare i propri assunti sotto entrambi i profili tanto più che l'art. 2051 cc pone a carico del custode una presunzione di responsabilità per i danni provocati dalla cosa superabile solo con la prova del caso fortuito.
5.1. Il motivo è infondato.
Preliminarmente, deve osservarsi che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo permanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,
indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile ossia del caso fortuito (cfr. ex
multis Cass. 26142/2023 per cui “Posto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura
oggettiva, e prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, è sufficiente per la sua
configurazione la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché
del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della
prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del danneggiato o di un
terzo, connotato dai requisiti ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, che si pone in relazione
causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale fra la cosa e l'evento, ma
sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione”; ancora Cass. civ. 11152/2023;
Cass. civ. 4160/19).
L'onere probatorio del custode presuppone, quindi, che il danneggiato abbia, a sua volta,
ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Ciò premesso, il caso di specie è alquanto peculiare per due ragioni: da una parte deve evidenziarsi che l'odierno appellante è rimasto contumace per tutto il primo grado di giudizio rinunciando così ad offrire “la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua
responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito cioè del fatto estraneo alla sua
sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta
eccezionalità” (cfr. Cass. civ. sent. n. 15761/2016); né tantomeno ha fornito elementi atti a dimostrare l'eventuale corresponsabilità del danneggiato nella produzione dell'evento. Dall'altra parte, l'odierno appellato non ha provveduto, costituendosi nel presente grado di giudizio, a depositare la documentazione prodotta in primo grado a sostegno delle proprie difese.
In punto di diritto, partendo dall'assunto secondo il quale nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa – di norma – la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte (cfr. Cass. 12 aprile 2006, n. 8528), è orientamento ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui parte appellante dovrebbe produrre, a prescindere dalla posizione difensiva assunta nel secondo grado di giudizio dalla parte appellata,
copia della documentazione già prodotta in prime cure da quest'ultima e ciò in applicazione di quanto osservato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 28498/2005.
In particolare, secondo l'indirizzo sostenuto dalla prefata sentenza, parte appellante ha l'onere di mettere a disposizione del giudice di secondo grado - avvalendosi della facoltà
ex art. 76 disp. att. c.p.c. - tutti i documenti posti a sostegno del proprio appello anche qualora si tratti di documenti prodotti da controparte in primo grado e già tenuti in considerazione dal giudice di grado prime cure;
l'aggravamento dell'onere probatorio per l'appellante, rispetto ai normali canoni di cui all'art. 2697 c.c., sarebbe una conseguenza della configurazione dell'Appello, nell'attuale sistematica del codice di rito, come "revisio priori istantiae" fondata sulla denuncia di specifici vizi di ingiustizia o di specifiche ragioni di nullità della sentenza impugnata: tale caratterizzazione produce inevitabili riflessi sul piano probatorio con l'effetto che, potendo il giudice conoscere solo degli specifici vizi dedotti dall'appellante, quest'ultimo è gravato dall'onere di provare i fatti posti a fondamento delle censure mosse alla decisione impugnata a prescindere dalla circostanza che la relativa documentazione sia stata già stata prodotta in primo grado.
Conseguenza dell'applicazione del seguente indirizzo - e del conseguente aggravamento dell'onere probatorio per parte appellante - sarà che, se ad appellare è la parte attrice,
soccombente in primo grado, questa non solo deve provare i fatti costitutivi del diritto posti a fondamento della propria domanda, ma anche –qualora intenda richiamarli quali ragioni di appello- i fatti posti a fondamento delle eccezioni del convenuto, ponendo a disposizione del giudice di secondo grado i documenti prodotti in primo grado da quest'ultimo. Se ad appellare, invece, è parte convenuta, soccombente in primo grado,
essa, se utile ai fini del proprio appello, avrà l'onere di provare anche i fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore in quel giudizio, qualora quest'ultimo - appellato - non produca i relativi documenti già prodotti nel primo giudizio.
In tal senso, si è espressa anche una più recente sentenza della Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, la n. 3033/2013, ribadendo e specificando ulteriormente le ragioni a sostegno del particolare riparto dell'onere probatorio in grado di appello, caratterizzandosi questo come onere aggravato rispetto ai normali canoni individuati dall'art. 2697 c.c.
In particolare, la suddetta sentenza ha chiarito che il giudizio di appello si caratterizza come giudizio di revisione (piuttosto che di riesame, totale o parziale) della sentenza di primo grado, basato sulla deduzione di specifici vizi di illegittimità, formali o sostanziali,
la dimostrazione della cui fondatezza non può che gravare sull'appellante, che tale revisione ha richiesto.
Il giudizio d'Appello è finalizzato alla riforma di una decisione - quella di primo grado -
caratterizzata da una vera e propria presunzione di legittimità, la cui più significativa espressione è costituita dal disposto dell'art. 357 c.p.c., contemplante l'esecutorietà della sentenza pur in pendenza di gravame.
Parte appellante, per superare tale presunzione, è tenuta ad approntare ogni mezzo processuale posto a disposizione dall'ordinamento, ben potendo a tal fine fare uso della facoltà concessa dall'art. 76 disp. att. c.p.c., e ciò indipendentemente dalla condotta processuale della controparte, al fine di dimostrare l'ingiustizia o l'invalidità della sentenza appellata.
In definitiva, l'odierna configurazione del giudizio di Appello fa sì che i criteri di riparto dell'onere probatorio, generalmente desumibili dall'art. 2697 c.p.c., vadano applicati, ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale l'appellante - attore nell'invocata revisio - deve dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o l'invalidità della decisione del giudice di prime cure, onde superare la presunzione di legittimità che l'assiste.
Conseguentemente l'inerzia dell'appellante nel provare i fatti posti a fondamento del proprio appello (considerata anche l'ampia facoltà concessa dall'art. 76 disp. att. c.p.c.),
indipendentemente dal comportamento processuale delle altre parti (che eventualmente tali documenti abbiano prodotto in primo, ma non in secondo grado), determina la sua soccombenza in virtù del principio - desumibile ex art. 2697 c.c. - "actore non probante,
reus absolvitur".
Ad ogni buon conto sul punto è intervenuta Cass. SU 4835/2023 statuendo che: “Il
principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", operante anche per i documenti -
prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi
rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e
spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle
successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. Il giudice
d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel
caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante
richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni
riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del
documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni. Affinché il giudice di appello possa procedere
all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo
grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di
esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel
fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché
questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre
parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della
propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte
apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro
provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte
interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado. Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella
comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo
prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure
abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà
quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale
ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita
al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente
allegati nell'atto difensivo”.
Posto che nella vicenda in oggetto la doglianza di parte appellante (erronea applicazione degli elementi di prova) non può essere vagliata neppure attraverso la lettura della sentenza che fa riferimento a fotografie ritraenti lo stato dei luoghi ed articoli di giornale che l'appellante non si è peritata di allegare o acquisire aliunde, ne consegue che il primo motivo di gravame risulta infondato per le suesposte ragioni.
Ed invero questo giudice, non potendo in alcun modo esaminare il materiale probatorio sottoposto al primo giudice e sul quale si è formato il suo convincimento, non ha elementi per ritenere che dovesse ritenere sussistente il caso fortuito tanto più che, per la Suprema
Corte, in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. civ. 2376/24).
E così per il concorso del danneggiato dal momento nessun elemento depone in tal senso non disponendosi neppure di traccia della velocità del veicolo.
5.2. Il motivo è, pertanto, infondato.
6. Con il secondo motivo , l' appellante si duole dell'importo liquidato con dal Giudice di prime cure, pari ad € 4.800,00, per non aver, il medesimo, ritenuto compatibili con la presenza dell'ammaloramento stradale i soli danni agli pneumatici ed ai cerchi della vettura e, in subordine, per non aver considerato la minor somma quantificata dal CTU
pari ad € 3.979,41, a titolo di spese per la riparazione della vettura.
In particolare, il Giudice di prime cure aveva dichiarato di essersi attenuto alle indicazioni del c.t.u. quantificando l'importo del risarcimento dovuto dall'amministrazione in una somma pari ad € 4.800,00, ovvero il risultato della differenza tra il valore di mercato dell'auto ante sinistro (€ 5.800,00) e l'importo di quanto percepito dal danneggiato a seguito della vendita del relitto (€ 950,00).
6.1. Ebbene, tale motivo di appello merita l'accoglimento per la ragioni di cui segue.
Secondo la giurisprudenza più recente sul punto, “La disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede
che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte
possibile (comma 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per
equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò
significa che, in relazione al danno subìto da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata
sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del
bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato ovvero nella «differenza
fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso,
nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma
occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato».
Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente
«allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo». Deve
comunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica di eccessiva
onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la
reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da
superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debito”
(Cass. 10686/23).
Ancora , “in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di
incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei
danni, se tale somma supera notevolmente il valore commerciale dell'auto, il giudice pronuncia
condanna al risarcimento del danno per equivalente, rappresentato dal valore di mercato del veicolo” (Cassazione civile , sez. III , 26/05/2014 , n. 11662 – Cassazione civile , sez. VI ,
28/04/2014 , n. 9367).
Analogamente, “la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di
incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei
danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere
del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c. di non accoglierla e di condannare il
danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla
differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi
notevolmente il valore di mercato del veicolo” (Cassazione civile, sez. VI , 04/11/2013 , n.
24718).
A ben vedere, nel caso di specie, il c.t.u., nel proprio elaborato peritale, quantificava il costo delle spese necessarie per la riparazione della vettura nella somma pari ad €
3.979,41 e, dunque, in un importo inferiore rispetto al valore commerciale dell'auto ante sinistro (€ 5.800,00), anch'esso oggetto di stima da parte del c.t.u.
La circostanza che il danneggiato abbai ritenuto antieconomica la riparazione, tanto da vendere la vettura – evidentemente - danneggiata, non può essere addebitata alla
Amministrazione, che dovrebbe essere tenuta alla refusione delle sole spese occorrenti per il ripristino dell'auto.
Pertanto, si ritiene che l'appellata sentenza vada modificata nel senso di ridurre l'importo a titolo di risarcimento dovuto dall'amministrazione in favore del danneggiato nella minor somma di € 3.029,41 ovvero la differenza tra il costo delle riparazioni (€ 3.979,41) e la somma percepita dalla vendita dell'auto (€ 950,00).
7.Quanto alle spese di lite del presente procedimento, in ragione della riforma parziale della sentenza impugnata si ritiene che le stesse possano essere integralmente compensate.
Quelle del giudizio di primo grado, dato l'accoglimento della domanda attorea (di cui,
come si è detto, non è possibile verificare l'esatto tenore) restano correttamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in atti avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di
Putignano, n. 64/2022, emessa in data 31.05.2022, ogni diversa e contraria istanza,
eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 64/2022,
depositata il 21.05.2022 ed emessa dal Giudice di Pace di Putignano , condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma pari ad € 3.029,41 a titolo di risarcimento dei danni subiti;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
-nulla sulle spese del giudizio di primo grado.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari, in data 6.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Fasano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TR IB UNALE DI BAR I
III^ SEZIONE C IVILE
Il Giudice Unico dott.ssa Cristina Fasano, in funzione di giudice di secondo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine 8717, avente ad oggetto: “responsabilità ex artt. 2049-
2051-2052 c.c.”
TRA
in persona del legale rappr.te Sindaco p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Dipierro e Alessia Strada, in virtù di mandato in atti;
-appellante–
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Genny Liuzzi, in virtù di mandato CP_1
in atti;
-appellato -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 06.02.2025 celebrata ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
FATTO e DIRITTO 1.Con atto di citazione regolarmente notificato la proponeva Parte_2
appello avverso la sentenza n. 64/2022, depositata il 21.05.2022, emessa dal Giudice di Pace
di Putignano nella causa civile contrassegnata dal n. R.G. 77/2021 e promossa da
[...]
CP_1
1.1.In particolare, l'appellante esponeva che:
- egli aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Putignano, la
[...]
per ivi sentirla condannare al risarcimento in suo favore dei Parte_2
danni occorsigli in seguito al sinistro avvenuto il giorno 25.01.2019, alle ore 19.30, in
Noci, lungo la strada Provinciale Putignano - Alberobello, con direzione Alberobello,
allorquando , alla guida del proprio veicolo Citroen C3, ne aveva perso il controllo finendo contro le barriere poste sulla careggiata a causa della presenza di una buca di ampie dimensioni ed interamente ricoperta di acqua piovana;
- il giudizio di primo grado era stato istruito a mezzo di c.t.u. tecnica e prove orali;
- con sentenza n. 64/2022, emessa in data 31.05.2022, il G.d.p. di Putignano aveva accolto la domanda attorea condannando l'ente al pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di € 4.800,00, oltre interessi dalla richiesta di risarcimento danni sino al soddisfo.
1.2.Ciò premesso, la proponeva appello avverso detta Parte_2
sentenza formulando le seguenti conclusioni: “… il Tribunale di Bari voglia così provvedere: -
riformare la sentenza in parola nella parte in cui condanna la Parte_2
all'integrale risarcimento del danno accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità del sig.
nella produzione dell'evento; - in subordine eventualmente accertare il concorso di CP_1
colpa dell'attore nella produzione dell'evento e, in applicazione dell'art. 1227 c.p.c., gradare in
proporzione la corresponsabilità dell'Ente nella misura del 50 %; - in ogni caso riformare la
sentenza in parola nel senso di quantificare l'importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento
del danno nella minor somma corrispondente ai soli danni compatibili con la presenza della
anomalia della sede stradale;
- in ulteriore subordine, sempre in riferimento al quantum debeatur,
accertare che l'importo dovuto debba essere quello indicato dal CTU a titolo di spese stimate per la
riparazione della vettura;
- in ogni caso riformare la sentenza in parola nella parte in cui condanna la al pagamento delle spese di giudizio ovvero, in subordine, riformare Parte_2
la determinazione delle spese di lite riducendole, alla luce di quanto dedotto in narrativa;
- in ogni
caso condannare il sig. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in CP_1
favore della ivi compresi gli oneri riflessi nella misura di legge, in Parte_2
luogo del CPA e dell'IVA dovuti, essendo la P.A. appellata difesa da avvocati interni, iscritti
nell'Albo Speciale deli Avvocati degli Enti Pubblici”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame perché CP_1
infondato nel merito, oltre che inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.
3.Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza odierna le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso quindi la causa è stata decisa mediante la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
///
4. Superata evidentemente la questione dell'inammissibilità dell'appello con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, occorre esaminare nel merito la fondatezza del gravame.
5.Con il primo motivo di appello, la si duole dell'erronea Parte_2
interpretazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e dell'art. 1227 co. 1 c.c. da parte del giudice di primo grado.
In particolare, essa ritiene che il G.d.P. abbia errato nell'attribuire la responsabilità
dell'evento de quo esclusivamente all'Ente proprietario della strada e nel non avere, al contrario, optato per il concorso di responsabilità del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
Ed invero, da un lato ricorreva il caso fortuito quale evento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso causale con la condotta della PA, dall'altro
I danni riportati dal veicolo evidenziavano come la “condotta di guida del conducente che -
procedendo a velocità sostenuta - ha dato luogo al sinistro”.
Osserva , di contro, l'appellato che la controparte avrebbe dovuto dimostrare i propri assunti sotto entrambi i profili tanto più che l'art. 2051 cc pone a carico del custode una presunzione di responsabilità per i danni provocati dalla cosa superabile solo con la prova del caso fortuito.
5.1. Il motivo è infondato.
Preliminarmente, deve osservarsi che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo permanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,
indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile ossia del caso fortuito (cfr. ex
multis Cass. 26142/2023 per cui “Posto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura
oggettiva, e prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, è sufficiente per la sua
configurazione la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché
del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della
prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del danneggiato o di un
terzo, connotato dai requisiti ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, che si pone in relazione
causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale fra la cosa e l'evento, ma
sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione”; ancora Cass. civ. 11152/2023;
Cass. civ. 4160/19).
L'onere probatorio del custode presuppone, quindi, che il danneggiato abbia, a sua volta,
ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Ciò premesso, il caso di specie è alquanto peculiare per due ragioni: da una parte deve evidenziarsi che l'odierno appellante è rimasto contumace per tutto il primo grado di giudizio rinunciando così ad offrire “la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua
responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito cioè del fatto estraneo alla sua
sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta
eccezionalità” (cfr. Cass. civ. sent. n. 15761/2016); né tantomeno ha fornito elementi atti a dimostrare l'eventuale corresponsabilità del danneggiato nella produzione dell'evento. Dall'altra parte, l'odierno appellato non ha provveduto, costituendosi nel presente grado di giudizio, a depositare la documentazione prodotta in primo grado a sostegno delle proprie difese.
In punto di diritto, partendo dall'assunto secondo il quale nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa – di norma – la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte (cfr. Cass. 12 aprile 2006, n. 8528), è orientamento ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui parte appellante dovrebbe produrre, a prescindere dalla posizione difensiva assunta nel secondo grado di giudizio dalla parte appellata,
copia della documentazione già prodotta in prime cure da quest'ultima e ciò in applicazione di quanto osservato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 28498/2005.
In particolare, secondo l'indirizzo sostenuto dalla prefata sentenza, parte appellante ha l'onere di mettere a disposizione del giudice di secondo grado - avvalendosi della facoltà
ex art. 76 disp. att. c.p.c. - tutti i documenti posti a sostegno del proprio appello anche qualora si tratti di documenti prodotti da controparte in primo grado e già tenuti in considerazione dal giudice di grado prime cure;
l'aggravamento dell'onere probatorio per l'appellante, rispetto ai normali canoni di cui all'art. 2697 c.c., sarebbe una conseguenza della configurazione dell'Appello, nell'attuale sistematica del codice di rito, come "revisio priori istantiae" fondata sulla denuncia di specifici vizi di ingiustizia o di specifiche ragioni di nullità della sentenza impugnata: tale caratterizzazione produce inevitabili riflessi sul piano probatorio con l'effetto che, potendo il giudice conoscere solo degli specifici vizi dedotti dall'appellante, quest'ultimo è gravato dall'onere di provare i fatti posti a fondamento delle censure mosse alla decisione impugnata a prescindere dalla circostanza che la relativa documentazione sia stata già stata prodotta in primo grado.
Conseguenza dell'applicazione del seguente indirizzo - e del conseguente aggravamento dell'onere probatorio per parte appellante - sarà che, se ad appellare è la parte attrice,
soccombente in primo grado, questa non solo deve provare i fatti costitutivi del diritto posti a fondamento della propria domanda, ma anche –qualora intenda richiamarli quali ragioni di appello- i fatti posti a fondamento delle eccezioni del convenuto, ponendo a disposizione del giudice di secondo grado i documenti prodotti in primo grado da quest'ultimo. Se ad appellare, invece, è parte convenuta, soccombente in primo grado,
essa, se utile ai fini del proprio appello, avrà l'onere di provare anche i fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore in quel giudizio, qualora quest'ultimo - appellato - non produca i relativi documenti già prodotti nel primo giudizio.
In tal senso, si è espressa anche una più recente sentenza della Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, la n. 3033/2013, ribadendo e specificando ulteriormente le ragioni a sostegno del particolare riparto dell'onere probatorio in grado di appello, caratterizzandosi questo come onere aggravato rispetto ai normali canoni individuati dall'art. 2697 c.c.
In particolare, la suddetta sentenza ha chiarito che il giudizio di appello si caratterizza come giudizio di revisione (piuttosto che di riesame, totale o parziale) della sentenza di primo grado, basato sulla deduzione di specifici vizi di illegittimità, formali o sostanziali,
la dimostrazione della cui fondatezza non può che gravare sull'appellante, che tale revisione ha richiesto.
Il giudizio d'Appello è finalizzato alla riforma di una decisione - quella di primo grado -
caratterizzata da una vera e propria presunzione di legittimità, la cui più significativa espressione è costituita dal disposto dell'art. 357 c.p.c., contemplante l'esecutorietà della sentenza pur in pendenza di gravame.
Parte appellante, per superare tale presunzione, è tenuta ad approntare ogni mezzo processuale posto a disposizione dall'ordinamento, ben potendo a tal fine fare uso della facoltà concessa dall'art. 76 disp. att. c.p.c., e ciò indipendentemente dalla condotta processuale della controparte, al fine di dimostrare l'ingiustizia o l'invalidità della sentenza appellata.
In definitiva, l'odierna configurazione del giudizio di Appello fa sì che i criteri di riparto dell'onere probatorio, generalmente desumibili dall'art. 2697 c.p.c., vadano applicati, ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale l'appellante - attore nell'invocata revisio - deve dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o l'invalidità della decisione del giudice di prime cure, onde superare la presunzione di legittimità che l'assiste.
Conseguentemente l'inerzia dell'appellante nel provare i fatti posti a fondamento del proprio appello (considerata anche l'ampia facoltà concessa dall'art. 76 disp. att. c.p.c.),
indipendentemente dal comportamento processuale delle altre parti (che eventualmente tali documenti abbiano prodotto in primo, ma non in secondo grado), determina la sua soccombenza in virtù del principio - desumibile ex art. 2697 c.c. - "actore non probante,
reus absolvitur".
Ad ogni buon conto sul punto è intervenuta Cass. SU 4835/2023 statuendo che: “Il
principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", operante anche per i documenti -
prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi
rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e
spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle
successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. Il giudice
d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel
caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante
richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni
riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del
documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni. Affinché il giudice di appello possa procedere
all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo
grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di
esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel
fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché
questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre
parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della
propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte
apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro
provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte
interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado. Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella
comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo
prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure
abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà
quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale
ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita
al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente
allegati nell'atto difensivo”.
Posto che nella vicenda in oggetto la doglianza di parte appellante (erronea applicazione degli elementi di prova) non può essere vagliata neppure attraverso la lettura della sentenza che fa riferimento a fotografie ritraenti lo stato dei luoghi ed articoli di giornale che l'appellante non si è peritata di allegare o acquisire aliunde, ne consegue che il primo motivo di gravame risulta infondato per le suesposte ragioni.
Ed invero questo giudice, non potendo in alcun modo esaminare il materiale probatorio sottoposto al primo giudice e sul quale si è formato il suo convincimento, non ha elementi per ritenere che dovesse ritenere sussistente il caso fortuito tanto più che, per la Suprema
Corte, in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. civ. 2376/24).
E così per il concorso del danneggiato dal momento nessun elemento depone in tal senso non disponendosi neppure di traccia della velocità del veicolo.
5.2. Il motivo è, pertanto, infondato.
6. Con il secondo motivo , l' appellante si duole dell'importo liquidato con dal Giudice di prime cure, pari ad € 4.800,00, per non aver, il medesimo, ritenuto compatibili con la presenza dell'ammaloramento stradale i soli danni agli pneumatici ed ai cerchi della vettura e, in subordine, per non aver considerato la minor somma quantificata dal CTU
pari ad € 3.979,41, a titolo di spese per la riparazione della vettura.
In particolare, il Giudice di prime cure aveva dichiarato di essersi attenuto alle indicazioni del c.t.u. quantificando l'importo del risarcimento dovuto dall'amministrazione in una somma pari ad € 4.800,00, ovvero il risultato della differenza tra il valore di mercato dell'auto ante sinistro (€ 5.800,00) e l'importo di quanto percepito dal danneggiato a seguito della vendita del relitto (€ 950,00).
6.1. Ebbene, tale motivo di appello merita l'accoglimento per la ragioni di cui segue.
Secondo la giurisprudenza più recente sul punto, “La disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede
che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte
possibile (comma 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per
equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò
significa che, in relazione al danno subìto da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata
sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del
bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato ovvero nella «differenza
fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso,
nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma
occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato».
Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente
«allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo». Deve
comunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica di eccessiva
onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la
reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da
superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debito”
(Cass. 10686/23).
Ancora , “in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di
incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei
danni, se tale somma supera notevolmente il valore commerciale dell'auto, il giudice pronuncia
condanna al risarcimento del danno per equivalente, rappresentato dal valore di mercato del veicolo” (Cassazione civile , sez. III , 26/05/2014 , n. 11662 – Cassazione civile , sez. VI ,
28/04/2014 , n. 9367).
Analogamente, “la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di
incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei
danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere
del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c. di non accoglierla e di condannare il
danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla
differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi
notevolmente il valore di mercato del veicolo” (Cassazione civile, sez. VI , 04/11/2013 , n.
24718).
A ben vedere, nel caso di specie, il c.t.u., nel proprio elaborato peritale, quantificava il costo delle spese necessarie per la riparazione della vettura nella somma pari ad €
3.979,41 e, dunque, in un importo inferiore rispetto al valore commerciale dell'auto ante sinistro (€ 5.800,00), anch'esso oggetto di stima da parte del c.t.u.
La circostanza che il danneggiato abbai ritenuto antieconomica la riparazione, tanto da vendere la vettura – evidentemente - danneggiata, non può essere addebitata alla
Amministrazione, che dovrebbe essere tenuta alla refusione delle sole spese occorrenti per il ripristino dell'auto.
Pertanto, si ritiene che l'appellata sentenza vada modificata nel senso di ridurre l'importo a titolo di risarcimento dovuto dall'amministrazione in favore del danneggiato nella minor somma di € 3.029,41 ovvero la differenza tra il costo delle riparazioni (€ 3.979,41) e la somma percepita dalla vendita dell'auto (€ 950,00).
7.Quanto alle spese di lite del presente procedimento, in ragione della riforma parziale della sentenza impugnata si ritiene che le stesse possano essere integralmente compensate.
Quelle del giudizio di primo grado, dato l'accoglimento della domanda attorea (di cui,
come si è detto, non è possibile verificare l'esatto tenore) restano correttamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in atti avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di
Putignano, n. 64/2022, emessa in data 31.05.2022, ogni diversa e contraria istanza,
eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 64/2022,
depositata il 21.05.2022 ed emessa dal Giudice di Pace di Putignano , condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma pari ad € 3.029,41 a titolo di risarcimento dei danni subiti;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
-nulla sulle spese del giudizio di primo grado.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari, in data 6.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Fasano